Il delitto di truffa aggravata in forma consumata e non tentata

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11136.

Massima estrapolata:

Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o “certificati bianchi”, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed il conseguente evento di danno.

Sentenza 1 aprile 2020, n. 11136

Data udienza 6 marzo 2020

Tag – parola chiave: Reati contro il patrimonio – Delitti – Truffa – In genere – Truffa aggravata – Rilascio di titoli di efficienza energetica (tee) o “certificati bianchi” – Reato consumato e non tentato – Configurabilità – Ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/10/2019 del TRIBUNALE del riesame di TREVISO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA, il quale conclude per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi;
udito il difensore avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e confida nel loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4/10/2019 – dep. 4/11/2019 il TRIBUNALE di TREVISO in sede di riesame delle misure cautelari reali rigettava le richieste di riesame proposte nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il provvedimento con il quale il GIP del TRIBUNALE di TREVISO in data 9/09/2019 aveva disposto, oltre che la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di larga parte degli indagati, il sequestro preventivo e per equivalente, fino all’importo di Euro 109.771.476,51 dei beni di ogni tipologia intestati o riconducibili ai soggetti prima elencati. Costoro sono indagati per concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con danno patrimoniale di particolare gravita’, e in falso perche’, operando nel settore delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi, dopo aver costituito una serie cospicua di societa’ e dopo aver adempiuto alle condizioni necessarie per il loro accreditamento, hanno organizzato un complesso sistema volto alla commissione di truffe nell’ambito dei contributi pubblici correlati alla incentivazione del risparmio energetico, attraverso la realizzazione di falsi in atti pubblici.
Gli aiuti pubblici per le opere di miglioramento energetico funzionano attraverso il riconoscimento agli interessati dei TEE-titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi, rilasciato dalla societa’ di diritto pubblico (OMISSIS): essi attestano i risparmi energetici conseguiti a seguito di interventi di efficientemento energetico e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico per il loro portatore; vengono rilasciati a chi presenta la RVC-richiesta di verifica e certificazione dei risparmi che da’ atto della avvenuta esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e quantifica il risparmio conseguito. Sui dati la societa’ di diritto pubblico (OMISSIS) effettua un controllo documentale. Trattandosi di titoli rappresentativi di un diritto al contributo pubblico, i TEE possono essere venduti dai soggetti che ne hanno ottenuto il rilascio ad altri soggetti economici interessati al loro acquisto.
La condotta illecita contestata agli indagati e’ consistita nella costituzione, ovvero partecipazione, di numerose societa’ strumentali al conseguimento di erogazioni pubbliche attraverso la predisposizione di certificati falsi attestanti opere di efficientamento energetico che mai sono state eseguite, in tal modo ottenendo il rilascio di oltre 2,5 milioni di certificati bianchi, per un valore complessivo di circa 110 milioni di Euro.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono riscorso in cassazione per il tramite dei rispettivi difensori, e deducono i motivi che seguono.
2. (OMISSIS) contesta con un unico motivo la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) in relazione agli articoli 192 e 321 c.p.p., per motivazione apparente sul fumus commessi delicti, sulla valutazione degli elementi a discarico forniti dalla difesa e sul travisamento degli elementi di prova in ordine al concorso della ricorrente nei delitti contestati. Premesso che il TRIBUNALE del riesame, confermando la valutazione del GIP, ha individuato nella ricorrente una materiale redattrice di documentazione falsa, costei contesta tale conclusione osservando che il tutto ha origine nel rintraccio di file recanti la denominazione “(OMISSIS)”, e quindi a lei riferiti, senza tuttavia che tale indicazione permetta di risalire a lei con certezza, e senza che vi sia traccia della trasmissione da parte di lei agli altri coindagati dei documenti in questione, quando peraltro tutti i documenti sono stati reperiti nell’abitazione di (OMISSIS): chiunque operi su un file – e’ la tesi della difesa – puo’ indicare o modificare il nome dell’autore, senza che questo necessariamente corrisponda alla persona fisica evocata per denominarlo. La difesa di (OMISSIS) aveva altresi’ avanzato l’ipotesi che per i file in questione fosse stato adoperato il nome “(OMISSIS)” perche’ lei aveva procacciato i clienti: cio’ tuttavia non autorizzava ad attribuirle il seguito delle pratiche, inclusi le truffe e i falsi.
Il Collegio del riesame non avrebbe poi tenuto conto dei rilievi difensivi sulla circostanza che, sulla base di dichiarazioni presenti agli atti, (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) non rientravano nella ordinaria ripartizione delle competenze economiche, ma ricevevano specifiche provvigioni riferibili a una messa in contatto con determinati clienti: cio’ non sarebbe stato preso in considerazione dal TRIBUNALE quale ipotesi alternativa a quella invece seguita, anche sulla scorta di quanto asserito da (OMISSIS), che tenterebbe di addossare la responsabilita’ esclusiva nella vicenda in esame sui procacciatori di affari.
3. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) deducono piu’ distinti motivi.
3.1. Col primo motivo rilevano come il TRIBUNALE del riesame non ha risposto alla censura riguardante l’ambito di applicazione della misura cautelare reale: essa non avrebbe dovuto colpire le somme affluite o che dovessero affluire sui rapporti finanziari a loro riconducibili, dopo l’accertamento dei fatti, ovvero dopo l’esecuzione della misura reale, mentre nella specie questo sarebbe accaduto, senza che sia stata fornita la dimostrazione di qualche collegamento con i reati oggetto di contestazione, e senza che il TRIBUNALE abbia inteso prendere in esame questo specifico motivo posto a base del ricorso contro il provvedimento del GIP, ne’ che la replica alla censura risulti nemmeno implicitamente.
3.2. I (OMISSIS) contestano col secondo motivo la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 321 c.p.p. e articoli 640 quater e 322 ter c.p., e rilevano che prima di attingere i beni personali dei ricorrenti il decreto di sequestro preventivo ha omesso di verificare la disponibilita’ dei beni da parte delle societa’ coinvolte nella catena di illeciti contestati: il GIP di TREVISO non avrebbe dato conto della impossibilita’ di reperire questi ultimi beni, cioe’ di tentare la via della confisca diretta verificando le disponibilita’ patrimoniali delle persone giuridiche destinatarie della misura.
3.3. Col terzo motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione agli articoli 129, 273 e 649 c.p.p., e rilevano l’improcedibilita’ per bis in idem cautelare, dal momento che il GIP del TRIBUNALE di ROMA, nel procedimento penale rgnr 13171/2018 (30159/2018 rg Gip) ha emesso ordinanza cautelare a carico di loro due sulla base di una imputazione – quella sub c) della contestazione del P.M. – del tutto sovrapponibile a quella che sussiste a loro carico nel presente procedimento, per lo meno quanto alla descrizione dei fatti. In particolare, sussisterebbe identita’:
– di condotta contestata, con riferimento alla proprieta’ di quote e alla legale rappresentanza della (OMISSIS) spa;
– dell’evento, corrispondente al danno per l’ente pubblico;
– del nesso causale;
– dei periodi della commissione dei reati, dal 2014 al 2017 (dopo l’ottobre 2017 non vi sarebbe contestazione di alcuna condotta a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS));
– di elementi probatori (comunicazioni di inizio e conclusione dei lavori, relazioni di progettisti, documentazione contabile, ecc.).
A fronte di cio’, il TRIBUNALE di TREVISO avrebbe erroneamente ritenuto differenti i fatti oggetto dei due procedimenti penali, mentre invece parrebbe evidente la duplicita’ di misure cautelari reali per medesimi fatti.
3.4. Col quarto motivo la sola (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) in relazione agli articoli 125, 321 e 324 c.p.p., perche’ il GIP di TREVISO aveva escluso a suo carico il fumus commissi delicti quanto al concorso nei delitti contestati agli altri indagati, e quindi il TRIBUNALE avrebbe assunto decisioni in contrasto con le risultanze degli atti di indagine.
3.5. Col quinto motivo deducono la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione agli articoli 124, 191, 335, 405 ss. c.p.p., all’articolo 111 Cost. e al § 6 della Convenzione EDU perche’ la proroga delle indagini – nel cui semestre e’ stata depositata l’informativa della Guardia di Finanza di TREVISO del 18/03/2019 – e’ stata richiesta con ritardo dal P.M., appena tre giorni prima della scadenza, e notificata agli indagati con un ritardo ancora superiore, sei mesi dopo la scadenza. Intanto l’istanza del P.M. sarebbe stata generica e non esplicativa delle attivita’ di indagine che esigevano la proroga, e poi il ritardo di comunicazione avrebbe limitato i diritti di difesa dell’indagato: da cio’ l’inutilizzabilita’ degli atti raccolti durante la proroga.
4. 4.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono come primo motivo la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione agli articoli 8 e 9 c.p.p. e articolo 292 c.p.p., comma 2: poiche’ il GIP di TREVISO non ha ritenuto la sussistenza degli indizi di colpevolezza per il reato di cui all’articolo 416 c.p., che radicava la competenza nel relativo circondario, rilevano l’incompetenza territoriale, poiche’ le truffe e i falsi – delitti residui – devono ritenersi consumati a ROMA, nel territorio del cui circondario sono stati riconosciuti i TEE attributivi dei vantaggi economici in questione, e quindi e’ stato conseguito il profitto delle truffe, e nel quale ha sede (OMISSIS), il pubblico ufficiale che ha recepito la falsa attestazione circa i giustificativi dei titoli, o in alternativa di MILANO o di BERGAMO.
4.2. Col secondo e col terzo motivo contestano la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione all’articolo 273 c.p.p. e articolo 292 c.p.p., comma 2 per motivazione carente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Premesso che il TRIBUNALE del riesame, confermando la valutazione del GIP, ha individuato in (OMISSIS) e in altro soggetto non ricorrente i titolari di fatto di societa’ che hanno ottenuto i falsi certificati, essi contestano che la truffa aggravata si sia realmente realizzata, e ipotizzano che al piu’ sussista un tentativo di truffa: la consumazione dell’illecito di cui all’imputazione avviene invero al momento della effettiva lesione del bene tutelato, che non e’ quello della assunzione, a seguito di artifici e raggiri, dell’obbligazione della dazione di un bene economico, bensi’ solo quello della diminuzione patrimoniale del soggetto passivo, col correlativo arricchimento dell’agente. Nella specie il momento consumativo non sarebbe avvenuto perche’ sono stati emessi i TEE, o certificati bianchi, cui corrisponde l’obbligazione di un contributo da parte dell’ente pubblico: esso seguirebbe solo alla consegna dei TEE all’ente pubblico e alla erogazione da parte dell’ente pubblico del contributo, con conseguente diminuzione patrimoniale dell’ente medesimo, e pertanto mancherebbe il danno per le casse pubbliche.
(OMISSIS) riprende quanto dichiarato nel corso dell’interrogatorio al GIP e ribadisce che a lui competeva solo redigere le pratiche, ma la verifica della veridicita’ di quanto consegnato spetta alle (OMISSIS), e contesta l’imputazione di falso, dal momento che egli non ha mai riconosciuto la falsita’ della documentazione allegata alle RCV.
Avanza l’ipotesi alternativa che il ritorno negativo dei controlli effettuati dalla polizia giudiziaria da Comuni, enti vari o amministrazioni condominiali cui la polizia giudiziaria aveva domandato notizie sia dipeso da errori di minima entita’, peraltro in assenza dei testi delle lettere di richiesta – per cui non e’ ben chiaro quali informazioni siano state sollecitate -, ovvero dalla circostanza che in edilizia e’ diffusa la pratica dei pagamenti in nero, si’ che l’imprenditore che abbia realizzato dei lavori potrebbe aver preferito negare di averli eseguiti per non rendere conto di irregolarita’ su altri fronti. Aggiunge che, allorche’ la stessa polizia giudiziaria attesta un titolo doppio di risparmio per il medesimo intervento di efficientamento energetico non e’ detto che ci si trovi di fronte a una frode, perche’ invece possono essere previsti distinti interventi; e fa l’esempio della scheda 6T tipo II, che certifica un risparmio di metallo ottenuto dall’isolamento di pareti e di coperture per il riscaldamento, e della scheda 20T tipo I, che certifica un risparmio di metallo ottenuto dall’isolamento di pareti e coperture per il raffrescamento: quando un condominio esegue un intervento di isolamento delle pareti e delle coperture di uno stabile e’ possibile utilizzare entrambe le schede per lo stesso intervento, con un risparmio doppio, e pertanto con una duplicazione lecita. Gli eventuali falsi in tale cornice sarebbero stati quindi del tutto innocui.
4.3. Con il quarto motivo, che attiene alla posizione di (OMISSIS), costei contesta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 2, quanto al sequestro della propria quota – il 50% – dell’immobile sito in (OMISSIS), disposto sulla premessa che i fondi necessari all’acquisto siano stati corrisposti da (OMISSIS). Il TRIBUNALE avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai mezzi di pagamento adoperati per procedere all’acquisto, e la circostanza che l’acquisizione sia avvenuta a mezzo di ben 10 assegni circolari di importo differente avrebbe dovuto far presumere che gli assegni siano stati tratti su conti diversi, e non da un unico conto, come asserito dal GIP.
Gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno fatto pervenire “motivi nuovi”, in realta’ corrispondenti a una integrazione dei motivi gia’ dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), vanno dichiarati inammissibili. Il provvedimento del TRIBUNALE del riesame di TREVISO va invece annullato con rinvio quanto alle posizioni dei (OMISSIS).
1. Si esaminano anzitutto le posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
1.1. E’ certamente infondato il primo motivo del loro ricorso, riguardante la competenza per territorio. Tale questione e’ stata correttamente affrontata dal Giudice del riesame, allorche’ ha sottolineato che, pur non avendo il GIP ravvisato il quadro gravemente indiziario per il delitto di cui all’articolo 416 c.p., tuttavia il procedimento prosegue a carico del ricorrente anche per questo titolo di reato, non essendovi stato per esso un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento: tale dato e’ obiettivo e non contestato dalla difesa.
Altrettanto incontestato e’ che fra il reato associativo e i reati fine debba ritenersi il vincolo di cui all’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b), poiche’ nessuno ha posto in dubbio l’ipotesi che gli stessi siano stati commessi in continuazione. Cio’ rende, allo stato, applicabile il disposto di cui all’articolo 16 c.p.p., comma 1; come ha osservato questa Sez. 2 sentenza n. 45337 del 04/11/2015 dep. 13/11/2015 Rv. 265031-01 imputati Preci e altri, la cui massima e’ menzionata nell’ordinanza del riesame, e’ ben vero che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’ipotesi prevista dall’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b) si riferisce a piu’ reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con piu’ azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicche’ richiede, perche’ ricorra il vincolo della connessione, l’esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari” (Cass. 3444/1997 riv 210085; Cass. 16620/2001 riv 218772), sicche’ quando questi “agisce per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell’unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che e’ ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unita’ ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti”: Cass. 3444/1997 Rv. 210085; Cass. 914/1999 Rv. 214782. Da queste regole, si e’, quindi, dedotto che “in tema di reati commessi da piu’ autori in concorso, non si verifica lo spostamento della competenza per connessione prevista dall’articolo 12 c.p.p., lettera b), qualora non ricorra l’identita’ di tutti i compartecipi, difettando, in caso contrario, l’unita’ del processo volitivo”: Cass. 23591/2008 Rv. 240205″.
Ma e’ altrettanto vero che tutto cio’ non ha costituito oggetto di confronto da parte dei ricorrenti o del TRIBUNALE, i quali hanno in fatto dato per scontato che fra il reato associativo e quelli fine, esistesse – per tutti i componenti dell’associazione – la connessione ex articolo 12 c.p.p., lettera b) sotto il profilo della continuazione ex articolo 81 c.p.. Va allora applicata la regola di cui all’articolo 16 c.p.p. proprio perche’ non risulta derogata da alcuna norma contraria: essendo non contestato che il reato piu’ grave sia quello associativo, e che sia stato commesso nel circondario di TREVISO, secondo i dati obiettivi esposti nell’ordinanza oggetto di impugnazione, correttamente il Collegio del riesame ha ritenuta la propria competenza.
1.2. In relazione al secondo e al terzo motivo, riguardante la presunta carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e alla ipotesi al piu’ della realizzazione di tentativi di truffa piuttosto che di truffe consumate, va premesso che l’articolo 325 c.p.p. ammette il ricorso contro la misura cautelare reale solo per violazione di legge, e va osservato quanto segue circa l’assenza di motivazione, che costituirebbe la sola censura rilevante.
La mancata consumazione della truffa aggravata viene ipotizzata poiche’, a seguito della condotta degli indagati, i TEE, o certificati bianchi, cui corrisponde l’obbligazione di azione di un contributo da parte dell’ente pubblico sarebbero stati soltanto emessi: il contributo pero’ verrebbe erogato dall’ente pubblico esclusivamente alla consegna a esso dei TEE, con conseguente diminuzione patrimoniale dell’ente medesimo, si’ che nella specie mancherebbe il danno per le casse pubbliche.
Il rilievo non e’ condivisibile perche’ non tiene conto del meccanismo dei c.d. certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005 quale principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia. I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono stati istituiti dai Decreti del Ministro delle Attivita’ Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 ( Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 elettricita’, Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 gas) come successivamente modificati ed integrati con i Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007, Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 e Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 determinante, quest’ultimo, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica per il quadriennio 2017-2020. I TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica (un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio – TEP). Sono emessi dal (OMISSIS) ( (OMISSIS)) in favore dei soggetti di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, articolo 7 e del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, articolo 5 sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al (OMISSIS) dal (OMISSIS) – (OMISSIS) S.p.A. ( (OMISSIS)), nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il (OMISSIS) emette, altresi’, TEE, ricondotti nei titoli di tipo II, attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per i quali l’attivita’ di certificazione e’ effettuata dal (OMISSIS), in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011. Il (OMISSIS) organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE (Mercato dei TEE) secondo le disposizioni contenute nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (adottate con Delib. ARERA-Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente 14 aprile 2005, n. 67 e successivamente modificate ed integrate). Il mercato dei TEE consente, in modalita’ “unificata” rispetto alle singole tipologie: l’acquisto di Titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo; la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo, e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso; la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte di altri soggetti/imprese aventi diritto che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilita’ di realizzare dei profitti sul mercato; l’acquisto e la vendita di titoli da parte di tutti i soggetti ammessi al mercato.
La natura dei TEE e’ pertanto, con tutta evidenza, quella di titoli di valore il cui possesso integra gia’ un vantaggio per il possessore, poiche’ puo’ renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessita’ di attendere la loro monetizzazione: possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal (OMISSIS) o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico e’ definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Se tale e’ la natura dei TEE, il profitto, e il conseguente danno, si realizzano gia’ al momento della loro emissione, e quindi deve escludersi che, come sostiene la difesa, la truffa sia rimasta allo stato del tentativo.
1.3. La contestazione al quadro gravemente indiziario ha gia’ trovato puntuale risposta nell’ordinanza del riesame, sia quanto al periodo di inizio dell’attivita’, sia quanto al ruolo consistito nell’aver fornito indicazioni operative a chi materialmente e’ intervenuto sui documenti, in primis (OMISSIS), che ne escludono l’inconsapevolezza, e ne attestano invece la cosciente partecipazione alle condotte di truffa: il Collegio ha aggiunto, in modo del tutto logico, che non risponde al vero che il ricorrente si sia limitato a un controllo formale, al massimo correggendo qualche errore materiale, perche’ invece e’ documentato che egli sia arbitrariamente intervenuto su documenti di natura tecnica, che non erano modificabili e potevano essere redatti solo dal tecnico che aveva svolto i lavori di efficientamento energetico, o dal professionista a cio’ abilitato.
1.4. La difesa enuncia poi ipotesi alternative, senza tuttavia fornire alcuna documentazione a sostegno, anche per una sola delle pratiche interessate dall’accertamento: che cioe’ aziende, condomini, enti e Comuni avrebbero comunicato alla polizia giudiziaria di non aver fatto svolgere lavori di efficientamento inizialmente programmati, al fine di evitare problemi fiscali e contributivi – ma i lavori invece sarebbero stati eseguiti -; e che sussisterebbe un titolo doppio di risparmio per il medesimo intervento di efficientamento energetico. Ma anche qui ci si trova di fronte a una enunciazione generica, non calata sulla posizione degli indagati.
1.5. Rientra parimenti nel novero delle ipotesi alternative, quanto riassunto nel quarto motivo, che attiene alla posizione di (OMISSIS), perche’ sostiene che il TRIBUNALE avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai mezzi di pagamento adoperati per procedere all’acquisto, e in particolare che l’acquisizione sia avvenuta a mezzo di ben 10 assegni circolari di importo differente: cio’ avrebbe dovuto far presumere che gli assegni siano stati tratti su conti diversi, e non da un unico conto, come asserito dal GIP. Il motivo del ricorso sollecita questo Giudice di legittimita’ a operare una valutazione in fatto e meramente ipotetica, senza precisare in che cosa tutto gia’ abbia integrato la violazione di legge.
2. A proposito di (OMISSIS), ribadito che l’articolo 325 c.p.p. ammette il ricorso contro la misura cautelare reale solo per violazione di legge, deve constatarsi nel ricorso l’assenza di censure che rispondano a tale tipologia. Potrebbe rilevare solo la totale assenza di motivazione, che invece la lettura dell’ordinanza attesta essere stata compiutamente articolata: la motivazione del TRIBUNALE del riesame, che in proposito richiama l’ordinanza del GIP e i relativi allegati, individua in lei la principale collaboratrice di (OMISSIS) nella predisposizione dei documenti e nella gestione delle richieste di ammissione a rimborso. Rileva certamente l’uso della denominazione “(OMISSIS)” per i file contenenti la documentazione falsificata, poi inviata per ottenere il riconoscimento dei titoli, ma non e’ il solo elemento significativo: intanto, se fosse vera la tesi difensiva secondo cui il ruolo della ricorrente sarebbe stato unicamente quello di procacciatore di affari, la predisposizione della documentazione non sarebbe stato compito di lei – che sarebbe dovuta uscire di scena una volta procurato il contatto -, bensi’ delle ditte esecutrici dei lavori di efficientamento.
Come dimostrano gli allegati, unitamente ai file a lei intestati sono stati rinvenuti in suo possesso timbri e intestazioni in formato immagine, e quindi trasferibili da un documento all’altro, e’ cio’ e’ stato motivatamente qualificato come indicativo della tecnica di falsificazione consistente nell’apposizione di firme e nella creazione di documentazione, unitamente alle dichiarazioni del coindagato (OMISSIS) che la qualificano come una sorta di jolly di riferimento del gruppo. Queste considerazioni sono idonee a replicare al ricorso.
3. Affrontando le posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), sono certamente infondati il quarto motivo, relativo alla sola (OMISSIS) e il quinto, presentato invece nell’interesse di tutti e tre. Non e’ vero, con riferimento al quarto motivo, che il GIP di TREVISO abbia escluso a carico di lei il fumus commissi delicti quanto al concorso nei delitti contestati agli altri indagati, e quindi che il TRIBUNALE avrebbe assunto decisioni in contrasto con le risultanze degli atti di indagine: ai fg 70 e 71 l’ordinanza indica (OMISSIS) come soggetto a cui carico sussiste il fumus dei reati contestati, in quanto amministratrice e legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., una delle societa’ piu’ attive nelle truffe, tanto da percepire il 42% come procacciatore.
3.1. Quanto al denunciato ritardo nella proroga delle indagini, e alla pretesa inutilizzabilita’ degli atti raccolti durante il periodo di operativita’ della proroga, essendo questa stata notificata in ritardo all’indagato, va premesso che oggetto di contestazione non e’ il regolare rispetto dei termini del decreto di proroga, bensi’ la tardivita’ della notifica alla persona sottoposta alle indagini. Sul punto e’ sufficiente ricordare che per questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 23953 del 12/05/2015 dep. 04/06/2015 Rv. 263653 – 01 imputati Bertino e altri) “l’omessa notifica all’indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non e’ causa di nullita’, ne’ determina l’inutilizzabilita’ degli atti d’indagine compiuti dopo la sua presentazione”. Negli stessi termini sez. 5, n. 19873 del 27.1.2012, Beccalli ed altro, rv. 252520; conf. sez. 6, n. 16171 del 7.4.2011, Passarelli, rv. 249893.
La ratio di tale orientamento – che risolve la questione sollevata addirittura sugli effetti dell’an della notifica all’indagato, non gia’ del quando, che quindi e’ in essa assorbita – e’ nel fatto che l’articolo 406 c.p.p. non prevede sanzione di nullita’ nell’ipotesi di omessa notifica, perche’ quello che rileva e’ il controllo da parte del GIP dell’attivita’ e dei tempi dell’indagine del P.M., e di quanto rende necessaria la proroga. Ai sensi del comma 8 della norma richiamata, la sanzione di inutilizzabilita’ colpisce esclusivamente, in caso di proroga negata, gli atti di indagine compiuti in epoca successiva alla data di scadenza del termine in origine previsto per la conclusione delle indagini, mentre sono dichiarati espressamente utilizzabili gli atti di indagine compiuti – come e’ avvenuto nella specie – dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice. In questi termini – “sono utilizzabili nel procedimento di riesame cautelare gli atti d’indagine assunti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa” – Sez. 6 sentenza n. 16171 del 07/04/2011 dep. 22/04/2011 Rv. 249893-01 imputato Passarelli, e Sez. 6 sentenza n. 14515 del 31/03/ 2016 dep. 08/04/2016 Rv. 267213-01 imputati Lepori e altro.
3.2. Appare invece fondato il primo motivo dedotto dai (OMISSIS), per i quali come si e’ detto – il TRIBUNALE del riesame non avrebbe risposto alla censura riguardante l’ambito di applicazione della misura cautelare reale: essa non avrebbe dovuto colpire le somme affluite o che dovessero affluire sui rapporti finanziari a loro riconducibili, dopo l’accertamento dei fatti, ovvero dopo l’esecuzione della misura reale, mentre nella specie questo sarebbe accaduto, senza che sia stata fornita la dimostrazione del collegamento con i reati oggetto di contestazione, e senza che il TRIBUNALE abbia inteso prendere in esame questo specifico motivo posto a base del ricorso contro il provvedimento del GIP, ne’ che la replica alla censura risulti nemmeno implicitamente.
Sul punto va osservato che costituisce orientamento condivisibile di questa S.C. (Sez. 6 sentenza n. 6816 del 29/01/2019 dep. 12/02/2019 Rv. 275048-01 imputata SENA Graziana) che “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, e’ illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente”. Se, alla stregua della interpretazione dalle Sezioni Unite di questa Corte, esiste una chiara differenza tra la confisca diretta e la confisca di valore, o per equivalente, essa sta nel nesso di derivazione qualificata dal reato: quel rapporto di derivazione fa si’ che l’autore del reato venga privato del bene, fisicamente individuabile, che rappresenta il âEuroËœbeneficio’ diretto dell’illecito, mentre se non puo’ disporsi la confisca diretta l’agente viene privato di beni nella sua disponibilita’ economica che, senza avere pertinenza con il reato, abbiano un valore pari al prezzo o al profitto dell’illecito.
3.3. Per le Sezioni Unite il discorso si pone in termini specifici allorche’ il profitto o il prezzo del reato sia costituto da una somma di denaro: un bene che perde la sua identificabilita’ fisica e che, per la sua fungibilita’, si confonde con le altre disponibilita’ economiche dell’agente. Non potendo, in genere, individuare nella sua materialita’ proprio il bene destinato alla confisca diretta, e’ sufficiente constatare che il patrimonio dell’interessato si sia accresciuto in misura pari a quell’importo: con la conseguenza che in tali ipotesi l’ablazione di somme di denaro depositate su un conto corrente bancario deve sempre essere qualificata come confisca diretta, indipendentemente da una previa verifica di una diretta pertinenzialita’ con il reato, prescindendo dalla prova che proprio quella somma di denaro sia stata versata sul conto e indipendentemente dai movimenti effettuati sul conto, cio’ che conta e’ che si sia accresciuta la disponibilita’ economica del reo; in questo senso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437.
Con tale pronuncia questa le Sezioni Unite hanno sancito che “la ratio essendi della confisca di valore o per equivalente, sta (…) nella impossibilita’ di procedere alla confisca “diretta” della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato. La trasformazione, l’alienazione o la dispersione di cio’ che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessita’, per l’ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia si’ che il “beneficio” che l’autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilita’ dell’imputato, deprivandolo del tantundem sul piano monetario”. Nella medesima direzione Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 258647-01 imputato Gubert et alios.
“La confisca per equivalente – sempre secondo Sezioni Unite imp. Lucci – (…) viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed e’, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalita’ delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D’Addario, Rv. 256164)”.
3.4. Sempre secondo questa S.C., Sez. 1 sentenza n. 23716 del 15/12/2016 dep. 12/05/2017 Rv. 270112-01 imputato Soddu, “la confisca per equivalente (…) differisce dalle pene accessorie perche’ persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilita’ ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato. In altri termini, come ben evidenziato nella pronuncia Sez. U., Lucci, citata, il prezzo o il profitto del reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l’incidenza ablativa della confisca perche’ il bene che vi e’ sottoposto non e’ collegato da un nesso di derivazione dal reato ed e’ il patrimonio del condannato a subirne l’effetto in dipendenza della condanna, cosi’ come accade per la pena principale irrogata con la sentenza che accerta la responsabilita’ penale” (in senso conforme, fra le altre, Sez. 6 sentenza n. 24156 del 16/01/2018 imputato Cuomo; Sez. 2 sentenza n. 45324 del 14/10/2015 imputato Soddu).
3.5. Da qui la legittimita’ del disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro, fino alla concorrenza dell’importo indicato, da rinvenirsi sui conti correnti bancari nella disponibilita’ anche indiretta dell’indagato. Costui ha tuttavia censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui, ai fini della legittimita’ del sequestro preventivo, non distingue tra le somme gia’ esistenti, al momento della esecuzione della misura, nei conti e nei depositi nella disponibilita’ dell’indagata, e le ulteriori somme che sarebbero entrate nel patrimonio della prevenuta in epoca posteriore a quella data. L’ordinanza del riesame spiega che (OMISSIS) ha ottenuto 4707 certificati per un controvalore di 1.173.77, di cui 1.007.000 gia’ percepiti; il ricorrente ha assunto di svolgere il lavoro di agente di commercio, in virtu’ del quale ha percepito compensi per oltre 65.000 Euro nel 2018 e per oltre 52.000 Euro nel 2019, e ha prodotto la relativa documentazione, per concludere che le somme colpite dal provvedimento del GIP si riferirebbero almeno in parte ad attivita’ lecita, essendo state conseguite in epoca successiva alla consumazione dei reati contestati.
Il TRIBUNALE non ha chiarito perche’ il sequestro non sia stato limitato alla somma costituente il controvalore percepito dal ricorrente, ne’ ha risposto alcunche’ a proposito delle entrate lecite. L’assenza di motivazione – che e’ totale, e pertanto integra violazione di legge rilevante ai sensi dell’articolo 325 c.p.p. – preclude il confronto col principio enunciato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite “Lucci”, nella parte in cui si e’ asserito che “agli effetti della confisca, e’ l’esistenza del numerano comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario”: nel senso che non comprende di constatare se vi sia stata una diversa provenienza lecita delle somme di denaro entrate nella disponibilita’ dei ricorrenti dopo l’adozione del provvedimento di sequestro.
3.6. Dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite si deduce che, nell’ipotesi in cui il profitto del reato sia consistito in una somma di denaro, la confisca diretta possa legittimamente avere ad oggetto un importo di pari entita’ comunque presente nei conti bancari o nei depositi nella disponibilita’ dell’autore del reato, purche’ si tratti di denaro gia’ confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato, ovvero al momento del suo accertamento: solo in tali ipotesi e’ ragionevole sostenere che il denaro e’ sequestrabile, e poi confiscabile in via diretta, come profitto accrescitivo, indipendentemente da ogni verifica in ordine al rapporto di concreta pertinenzialita’ con il reato, perche’ tale relazione e’ considerata in via fittizia sussistente proprio per effetto della confusione del profitto concretamente conseguito con tutte le altre disponibilita’ economiche del reo.
Diversamente argomentando, cioe’ ammettendo che il vincolo reale possa estendersi anche su importi di denaro indistintamente accreditati sui conti o nei depositi dell’autore del reato, sulla base di crediti lecitamente maturati in epoca successiva al momento della commissione del reato – momento che giuridicamente finirebbe per recidere ogni rapporto di pertinenzialita’ con il reato -, si finirebbe per colpire somme di denaro si’ oggetto di movimentazione sui conti o sui depositi nella disponibilita’ dell’autore del reato, ma che solo con una “forzatura” possono essere qualificate come profitto accrescitivo, perche’ del tutto sganciate, dal punto di vista logico e cronologico, dal profitto dell’illecito.
3.7. D’altro canto, se la finalita’ della confisca diretta e’ quella di evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne e’ conseguito, bisogna ammettere che tale funzione e’ assente laddove l’ablazione colpisca somme di denaro entrate nel patrimonio del reo certamente in base a un titolo lecito ovvero in relazione a un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all’illecito commesso.
Va evitato che il vincolo colpisca indiscriminatamente somme che, proprio perche’ percepite lecitamente e in maniera cronologicamente scollegata dall’illecito commesso, non siano qualificabili come profitto accrescitivo, cioe’ come disponibilita’ monetaria accresciuta in conseguenza del profitto del reato.
Portando all’estremo il discorso cosi’ come impostato dal TRIBUNALE del riesame, si arriverebbe al paradosso di legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di qualsivoglia somma entrata nel patrimonio dell’imputato in qualsiasi fase o grado del processo, e persino dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ben potendo, come noto, essere disposta la misura di sicurezza della confisca anche del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., comma 1: con la conseguenza di “dilatare sine die” gli effetti della misura patrimoniale, che finirebbe irragionevolmente per colpire qualsivoglia forma di incremento futuro del patrimonio del reo.
E’ pertanto condivisibile l’orientamento di questa Corte, per il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta di qualsivoglia somma depositata sul conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che la stessa non sia in alcun modo, neppure indirettamente, considerarsi derivante dal reato, e pertanto suo profitto, perche’ certamente depositata successivamente al momento del perfezionamento del reato (in questo senso Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, P.M. in proc. Barletta e altro, Rv. 272353; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 6, n. 15923 del 26/03/2015, P.M. in proc. Antonelli e altro, Rv. 263124).
3.8. Con riferimento al caso in esame e’ possibile, dunque, affermare che laddove il profitto del reato sia costituito da denaro non piu’ fisicamente identificabile – e’ sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione dal reato, delle somme di denaro di valore corrispondente che siano attribuibili all’indagato, cioe’ che siano presenti sui conti o sui depositi nella disponibilita’ diretta o indiretta dell’indagato al momento della commissione del reato ovvero al momento del suo accertamento; la medesima forma di sequestro e’ legittima anche sulle somme di valore corrispondente accreditate su quei conti o su quei depositi in epoca posteriore al momento della commissione o dell’accertamento del reato, purche’ risulti dimostrato essere in qualche modo collegabile al reato, percio’ allo stesso legato da un rapporto di derivazione anche indiretta.
E’ la dimostrazione che il TRIBUNALE del riesame dovra’ fornire in sede di rinvio, uniformandosi al principio di diritto teste’ enunciato.
3.9. L’accoglimento del motivo appena enunciato assorbe gli altri due residui motivi proposti dai (OMISSIS) che tuttavia in sede di rinvio meriteranno approfondimento, poiche’ anche su di essi il TRIBUNALE non ha fornito alcuna risposta e per come enunciati non appaiono manifestamente infondati. In particolare, il Collegio del riesame non ha considerato alcunche’ sul rilievo, contenuto nel secondo motivo, che prima di attingere i beni personali dei ricorrenti il decreto di sequestro preventivo avrebbe omesso di verificare la disponibilita’ dei beni da parte delle societa’ coinvolte nella catena di illeciti contestati. Va in proposito ricordato il costante orientamento di questo Giudice di legittimita’, affermato in tema di reati tributari, ma anche di associazione per delinquere e truffa, per il quale (Sez. 3 sentenza n. 44912 del 07/04/2016 dep. 25/10/2016 Rv. 268773 – 01 imputato Bernasconi) “in tema di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed alla evasione fiscale, in mancanza di beni materialmente apprensibili costituenti il profitto del reato, e’ ammissibile il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente bancario dell’indagato”.
Negli stessi termini Sez. 4 sentenza n. 10418 del 24/01/2018 dep. 07/03/2018 Rv. 272238 – 01 imputato Rubino, secondo cui “in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una societa’, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato”. Analogamente Sez. 3 sentenza n. 1738 del 11/11/2014 dep. 15/01/2015 Rv. 261929 – 01 imputato Bartolini; Sez. 3 sentenza n. 41073 del 30/09/2015 dep. 13/10/2015 Rv. 265028 – 01 imputato Scognamiglio; Sez. 3 sentenza n. 35330 del 21/06/2016 dep. 23/08/2016 Rv. 267649 – 01 imputato Nardelli.
Una risposta congrua andra’ fornita anche in relazione all’evocato bis in idem poiche’, a fronte delle deduzioni difensive circa l’identita’ fra il procedimento penale in esame, con le relative ordinanze cautelari, e quello pendente davanti al GIP del TRIBUNALE di ROMA, nel procedimento penale rgnr 13171/2018 (30159/2018 rg Gip), che pure ha visto l’emissione di misure cautelari, il confronto fra le due ordinanze – quella impugnata e quella del GIP di ROMA lascia intravvedere una sovrapposizione fra le condotte contestate, l’evento, i periodi della commissione dei reati, dal 2014 al 2017 (dopo l’ottobre 2017 non vi sarebbe contestazione di alcuna condotta a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS)), e gli elementi di prova.
Alla inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia per un nuovo esame al TRIBUNALE di TREVISO. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese del giudizio e di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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