Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15713.

La massima estrapolata:

Con il raggiungimento della maggiore età il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, avendo perso ogni utilità per non essere più conseguibile tale risultato, si estingue per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiarazione può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando il giudizio pende in sede di legittimità.

Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15713

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26954/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS): quale curatore dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), Comune di Forli’: quale tutore provvisorio dei minori;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2208/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/03/2019 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per nove motivi, nei confronti del Comune di Forli’, del curatore dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nati rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nonche’ dell’avvocato (OMISSIS), nominato d’ufficio per il patrocinio delle parti nel procedimento di adottabilita’, contro la sentenza del 29 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Bologna, sezione minorenni, pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 22 luglio 2015, n. 15365, ha rigettato l’appello proposto dagli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS) e per l’effetto confermato la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ dei minori medesimi.
2. – Gli intimati non hanno spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia:
i) violazione di legge per inesistenza dello stato di adottabilita’ dei minori nonche’ mancata valutazione delle alternative possibili;
ii) violazione di legge per mancata valutazione degli elementi emersi favorevoli ad un avvicinamento dei minori ai genitori naturali;
iii) nullita’ della sentenza per mancata ammissione di consulenza tecnica al fine di verificare se sussistessero condizionamenti a danno dei minori e della figlia in particolare;
iv) violazione di legge per mancata ammissione di consulenza tecnica attesa la delicatezza della materia tale da rendere obbligatorio l’accertamento specialistico ed indipendente;
v) violazione di legge per mancata valutazione degli elementi favorevoli all’affidamento dei minori ai nonni;
vi) violazione di legge per mancato interpello degli altri parenti entro il quarto grado;
vii) violazione di legge in relazione alla legge sull’adottabilita’;
viii) violazione dell’articolo 91, per erronea condanna degli appellanti alle spese;
ix) violazione di legge per peculiare valutazione del procedimento e dei processi penali.
2. – Va dichiarata cessata la materia del contendere.
I minori dichiarati adottabili hanno ormai raggiunto entrambi la maggiore eta’.
Trova pertanto applicazione il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui: “Con il raggiungimento della maggiore eta’ il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore, avendo perso ogni utilita’ per non essere piu’ conseguibile tale risultato, si estingue per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiarazione puo’ essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando il giudizio pende in sede di legittimita’” (Cass. 3 aprile 1993, n. 4050).
3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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