Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 settembre 2022| n. 25885.

Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l’ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all’indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Ordinanza|2 settembre 2022| n. 25885. Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica

Data udienza 25 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Redazione su carta e riprodotto in formato digitale munita dell’attestazione di conformità – Firma digitale dei difensori – Esclusione – Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica – Natura di attestazione dotata di pubblica fede – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9682/2019 proposto da:
-) (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati a (OMISSIS), difesi dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS) in virtu’ di procure speciali apposte – rispettivamente – in calce al ricorso ed in calce alla memoria depositata il 5.5.2022;
– ricorrenti –
contro
-) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 gennaio 2019 n. 529; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 la societa’ (OMISSIS) (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) garanti’ con apposito contratto di fideiussione i debiti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS.
A sua volta la (OMISSIS) venne controgarantita, nel caso in cui il creditore principale avesse escusso la suddetta fideiussione, dai soci della (OMISSIS) s.r.l., tra i quali (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Nel 2006 la AAMS escusse la garanzia e intimo’ alla (OMISSIS) il pagamento di Euro 683.342,50.
Nella successiva controversia fra l’Amministrazione dei Monopoli e la (OMISSIS) quest’ultima chiamo’ in causa, tra gli altri, (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse accertato il loro obbligo di garantire la (OMISSIS).
Con sentenza 17582/11 il Tribunale di Roma rigetto’ le contestazioni della (OMISSIS) nei confronti dell’AAMS, e dichiaro’ i chiamati in causa obbligati a controgarantirla.
3. Nel 2012 la (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna in solido alla rifusione dell’importo corrisposto alla AAMS.
I convenuti rimasero contumaci.
4. Con ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. 28 luglio 2014 n. 14778 il Tribunale di Roma accolse la domanda. Tre anni dopo la (OMISSIS) promosse un procedimento per la correzione di un errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza.
5. Nel 2017 (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono dinanzi alla Corte d’appello di Roma la pronuncia di condanna adottata dal Tribunale tre anni prima, deducendo che:
-) avevano appreso dell’esistenza del giudizio e della condanna a loro carico solo per effetto della notifica del ricorso per correzione d’errore materiale;
-) ne’ l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ne’ l’ordinanza conclusiva di esso, erano mai stati loro ritualmente notificati;
-) in particolare, la notifica del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. a (OMISSIS) era nulla perche’ eseguita ad un indirizzo dal quale il destinatario si era trasferito quattro anni prima; mentre la notifica del ricorso medesimo a (OMISSIS) era nulla perche’ recante un indirizzo erroneo, sebbene il piego venisse “immesso nella cassetta delle poste, con indicazione di temporanea assenza”.
Quanto al merito, gli appellanti deducevano di avere ceduto le rispettive quote di partecipazione nella (OMISSIS) s.r.l. nel 2004, e dunque prima che la (OMISSIS) escutesse la garanzia.
6. Con sentenza 23 gennaio 2019 n. 529 la Corte d’appello di Roma rigetto’ il gravame.
A fondamento della decisione la Corte adotto’ una motivazione cosi’ riassumibile:
-) le due relazioni di notificazioni del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio recavano l’indicazione che i destinatari erano si’ residenti nel luogo indicato dal mittente, ma che l’uno era “irreperibile” e l’altro “temporaneamente assente”;
-) poiche’ le attestazioni compiute dall’ufficiale postale nella relata di notifica fanno piena fede fino a querela di falso, sarebbe stato onere degli appellanti impugnarle con tale mezzo;
-) in mancanza d’una querela di falso, erano irrilevanti le certificazioni anagrafiche attestanti l’avvenuto trasferimento di residenza di (OMISSIS), giacche’ queste ultime “hanno un valore meramente presuntivo”, e sarebbe stato onere dell’interessato dimostrare “che la presenza dei loro nominativi presso i predetti indirizzi era un mero fatto formale”, cui non corrispondeva una residenza effettiva.
7. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

Dichiarazione di assenza del destinatario sulla relata di notifica

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva il Collegio, ex officio, che in appello gli odierni ricorrenti si dolsero unicamente d’una questione pregiudiziale di rito, e cioe’ della nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Cio’ tuttavia non rendeva inammissibile l’appello, alla luce del principio consolidato secondo cui l’impugnazione con cui l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito e’ ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex articoli 353, 354 del codice di procedura civile, e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencati dalla norme predette (Sez. 3, Sentenza n. 19159 del 29/09/2005, Rv. 584077 – 01).
Nel presente giudizio, se il giudice d’appello avesse accolto l’eccezione di nullita’ della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice: e dunque si verte nell’ipotesi in cui ammissibile era l’appello, ed ammissibile di conseguenza e’ anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
2. Vanno esaminate per prime le eccezioni pregiudiziali con cui la (OMISSIS) ha eccepito che:
-) il file allegato alla notifica del ricorso per cassazione, avvenuta per mezzo di posta elettronica, non e’ “PDF nativo” ma e’ la scansione di un documento cartaceo;
-) il suddetto file non e’ firmato digitalmente;
-) nella relata della notifica del ricorso si dichiara che essa e’ “conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale e’ stata estratta”, ma ovviamente il ricorso per cassazione non puo’ dirsi “estratto” da alcun fascicolo informatico.
2.1. La prima delle suddette eccezioni e’ superata dal fatto che l’atto del quale si invoca la nullita’ ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la circostanza che e’ stato letto e compreso dalla (OMISSIS).
2.2. La seconda delle suddette eccezioni e’ infondata, in quanto – come gia’ stabilito da questa Corte – l’atto di impugnazione redatto su carta e successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell’attestazione di conformita’ all’originale, non richiede la firma digitale dei difensori, la quale e’ sufficiente che compaia in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022, Rv. 664462 – 01).
2.3. La terza eccezione e’ superata dal fatto che e’ possibile considerare un mero refuso la frase sopra trascritta, dal momento che al ricorso e’ comunque allegata una ulteriore attestazione di conformita’, nella quale si dice che il file contenente il ricorso conforme “all’originale analogico”.
3. Col primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che essi, per dimostrare la nullita’ delle notificazioni dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio, avrebbero dovuto proporre una querela di falso avverso le relate di notifica.
Sostengono che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso delle attivita’ direttamente compiute dall’ufficiale postale, ma non gia’ della correttezza del domicilio indicato dal notificante.
3.1. Con riferimento alla posizione di (OMISSIS) il motivo e’ inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e dell’interesse che lo sottende, ai sensi dell’articolo 366, nn. 3 e 4 c.p.c..
Il ricorso, infatti, in nessun punto spiega perche’ mai la notifica del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. contro di lui diretto sarebbe nulla, ne’ perche’ mai il giudice di merito avrebbe errato, nel rigettare la eccezione di nullita’ della stessa. Dalla sentenza impugnata apprendiamo che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fu notificato a (OMISSIS) in “(OMISSIS)”, mentre questi risiedeva in “(OMISSIS)”.
Il ricorrente tuttavia non chiarisce un elemento decisivo: e cioe’ se l’avviso di notifica fu immesso effettivamente, oppure no, nella cassetta postale dell’indirizzo di (OMISSIS). In mancanza di tale indicazione, pertanto, e’ impossibile ravvisare in cosa sarebbe mai consistito l’errore del notificante.
3.2. Con riferimento alla posizione di (OMISSIS) il motivo e’ invece fondato.
Infatti la dichiarazione con cui l’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all’indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull’effettiva residenza del destinatario, ne’ costituisce un’attestazione dotata di pubblica fede.
L’ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione “l’assenza” del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, ne’ compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell’atto, immette quest’ultimo nella cassetta.
Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicche’ pretendere – come ha fatto la sentenza impugnata – che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente e’ affermazione non solo assai lontana dalla realta’ delle cose, ma anche giuridicamente scorretta.
Infatti la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce “una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell’atto”, superabile con qualsiasi mezzo senza necessita’ di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche.
In questo senso e’ ormai copiosa la giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, in tal senso, si vedano Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006 (che decise una fattispecie concreta identica a quella oggi in esame: anche in quel caso, infatti, la notifica era stata eseguita ad un indirizzo dal quale il destinatario sosteneva di essersi trasferito; al fine di darne prova l’interessato aveva depositato una certificazione anagrafica, ma il giudice di merito aveva rigettato l’eccezione di nullita’ della notifica sostenendo che la parte interessata avrebbe dovuto impugnare con querela di falso la relata di notifica; e tale decisione venne cassata da questa Corte); Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999; Sez. 1, Sentenza n. 7866 del 15/07/1993; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 20/04/1989.
4. Il secondo motivo di ricorso reitera nella sostanza la censura gia’ formulata col primo, e si diffonde a sostenere che i precedenti di legittimita’ richiamati dalla Corte d’appello non erano in realta’ pertinenti.
4.1. Va innanzitutto rilevato che il motivo deve ritenersi riferito al solo (OMISSIS), per mancanza di qualsiasi compiuta illustrazione riferibile all’altro ricorrente.
Cio’ posto, il motivo resta assorbito dalla sorte del primo.5. Col terzo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
I ricorrenti deducono che i “fatti decisivi” che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare erano rappresentati dalle relate di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dall’avvenuta separazione di (OMISSIS) dalla moglie, con conseguente trasferimento della residenza del primo.
5.1. Con riferimento alla posizione di (OMISSIS) il motivo e’ inammissibile per le medesime ragioni gia’ indicate con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Con riferimento alla posizione di (OMISSIS) il motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ratio decidendi.
La Corte d’appello infatti ha rigettato il gravame sul presupposto che la notificazione del ricorso introduttivo doveva ritenersi rituale, e che per vincere tale presunzione sarebbe stata necessaria una querela di falso. Sicche’ la Corte d’appello, una volta ritenuta necessaria la querela di falso, e accertato che questa non era stata proposta, non era tenuta a esaminare altri atti o fatti.
6. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma (e non al Tribunale ex articolo 354 c.p.c.) affinche’, esclusa la necessita’ della proposizione d’una querela di falso, torni a vagliare nel merito la fondatezza dell’eccezione di nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con riferimento alla posizione di (OMISSIS).
7. Le spese del presente giudizio di legittimita’:
-) quanto all’impugnazione proposta da (OMISSIS), vanno poste a carico del ricorrente;
-) quanto all’impugnazione proposta da (OMISSIS), saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS);
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) della quota ideale di spese del presente giudizio di legittimita’, sostenuta per resistere al ricorso della parte soccombente, spese che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 articolo 2, comma 2;
(-) accoglie il ricorso proposto da (OMISSIS) nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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