Dichiarazioni rese al proprio difensore nell’ambito di indagini difensive dalla persona offesa

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2341.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese al proprio difensore nell’ambito di indagini difensive dalla persona offesa esaminata in precedenza nel corso di un incidente probatorio sono utilizzabili ai fini della decisione, ove depositate prima dell’ammissione del rito, non sussistendo alcun divieto che precluda lo svolgimento di tale attività investigativa.

Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2341

Data udienza 20 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. TOCCI STEFANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile ammessa al patrocinio, il difensore Avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, depositando atto di costituzione di p.c. della p.o. in sede di giudizio di appello;
udito, per il ricorrente, il difensore Avv. G (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.01.2018, la Corte appello di Milano confermava la sentenza del GIP/tribunale di Milano 12.11.2013, appellata dal (OMISSIS), che lo aveva condannato alla pena di 4 anni di reclusione, in esito al rito abbreviato richiesto, in quanto ritenuto colpevole del reato di violenza sessuale continuata ed aggravata dalla minorata difesa, contestato come commesso secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in relazione a fatti del (OMISSIS).
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all’Albo speciale ex articolo 613 c.p.p., prospettando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione agli articoli 403 e 190 bis c.p.p..
Si censura la sentenza per aver rigettato l’eccezione di inammissibilita’ ed inutilizzabilita’ delle sommarie informazioni rese dalla p.o. al proprio difensore dopo l’esame in sede di incidente probatorio; richiamato il contenuto delle evocate norme processuali, sostiene il ricorrente che il difensore della p.o. avrebbe effettuato un prolungamento dell’incidente probatorio effettuando sotto la veste formale di indagini difensive la formulazione di ulteriori domande sui medesimo fatti alla p.o., senza rispettare il contraddittorio; l’aver ritenuto che il divieto valga solo per il dibattimento e non per il giudizio abbreviato sarebbe illogico e violerebbe il diritto di difesa; laddove, tuttavia, si ritenga che questa debba essere l’esegesi, si chiede a questa Corte di sollevare questione di costituzionalita’ di tale interpretazione per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.).
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 609 bis c.p..
Si censura la sentenza per aver erroneamente i giudici di appello ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale; anche a voler ammettere le insistenti avances del ricorrente nei confronti della p.o. minore, sarebbe incontestato il fatto che l’atto sessuale avvenne senza tracce palesi di violenza solo dopo che la medesima p.o. aveva pronunciato una frase dal contenuto inequivoco “se devi scoparmi scopami subito, perche’ poi voglio andare a casa”; si sarebbe quindi trattato di un consenso esplicito all’atto sessuale, tenuto conto del resto dei rapporti di amicizia tra le parti, e del fatto che ne’ prima ne’ successivamente l’imputato aveva forzato la volonta’ della minore; lo stesso presunto episodio del tentativo di “cunnilinguus” che si sarebbe svolto prima dell’episodio della penetrazione, si era arrestato per volonta’ dello stesso imputato a fronte del dissenso manifestato dalla p.o.; che, del resto, non vi fosse stata violenza nel commettere quest’ultimo atto, sarebbe dimostrato dall’esito del referto del centro antiviolenza della clinica (OMISSIS) di (OMISSIS) nonche’ dalle stesse dichiarazioni della p.o. che aveva escluso vi fosse stata violenza; il fatto, poi, che la p.o. si fosse accordata con un’amica sul fatto che, in caso di tentativo di violenza sessuale, le stesse non avrebbero opposto resistenza per evitare piu’ gravi conseguenze, sarebbe rimasto a livello di confidenze tra le due ragazze, senza che il reo ne fosse venuto a conoscenza.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 50 c.p.. Si sostiene che, essendosi in presenza di un consenso esplicito all’atto sessuale per effetto delle inequivoche parole della minore pronunciate prima della congiunzione carnale all’imputato, erroneamente i giudici non avrebbero tenuto conto della esimente dell’articolo 50 c.p., peraltro rilevandosi come una teste del Pm, tale Gabbia, aveva descritto il rapporto tra la p.o. e l’imputato come di estrema confidenza al punto che la stessa p.o. quando era ubriaca assumeva atteggiamenti equivoci, facendo la “scema” baciando l’imputato sul collo o strusciandosi sul medesimo, donde quanto accaduto si inseriva in un contesto in cui il consenso della minore non solo era presunto ma era espresso.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Si censura la sentenza per aver dato una lettura solo parziale degli elementi, valorizzando quelli sfavorevoli all’imputato e omettendo o svilendo quelli al medesimo favorevoli; il riferimento, a titolo esemplificativo, e’ anzitutto alla frase pronunciata dalla p.o. prima del rapporto sessuale che sarebbe stata totalmente ignorata dai giudici di merito sebbene avesse rilievo nella ricostruzione del fatto; ancora, il riferimento e’ alle dichiarazione di un teste del Pm, tale (OMISSIS), che sentito in data 30.11.2012 avrebbe riferito di un colloquio con la p.o. in cui era stata lei stessa, nel fornire le versione dei fatti, a riferirgli che inizialmente lei non voleva ma che dopo “c’era stata”, dichiarazioni ritenute rilevanti in quanto promananti da teste che non era certo ben disposto nei confronti dell’imputato, avendo litigato con lui in quanto legato affettivamente alla p.o., tanto da averlo mandato in ospedale; il riferimento e’, poi, alle certificazioni mediche, attestanti l’assenza di qualsiasi violenza come del resto dichiarato anche dalla stessa vittima, non potendosi peraltro escludere che quell’area ecchimotica bluastra refertata non fosse riferibile alla congiunzione carnale ma ad altro, quale una caruncola imenale; sarebbe quindi illogica la sentenza per aver ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni di alcuni testi rispetto alle risultanze degli accertamenti svolti presso la clinica (OMISSIS), peraltro rinvenendosi in atti elementi di riscontro quali l’accettazione da parte della p.o. dell’offerta di farsi accompagnare a casa nonostante il precedente tentativo di cunnilinguus o il fatto che la pretesa violenza sarebbe avvenuta davanti alla casa della p.o. con successivo accompagnamento da parte dell’imputato fino alla porta dell’abitazione della minore.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 62 bis c.p. e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.
Nonostante fossero ravvisabili elementi favorevoli in atti che giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche – il riferimento e’ alla giovane eta’, al buon comportamento processuale, all’assenza di precedenti ed all’inesistenza di altri comportamenti penalmente rilevanti decorsi sei anni dal fatto – i giudici ne avrebbero erroneamente negato il riconoscimento fondandolo sia su un presunto rischio di recidiva, in realta’ valutabile solo in relazione al riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 163 c.p. e comunque smentito dal fatto che a distanza di sei anni l’imputato non si fosse reso responsabile di altri episodi criminosi, sia sulla mancata prospettazione di una valida ricostruzione alternativa a quella offerta dalla vittima, limitandosi ad una dichiarazione spontanea sull’accaduto, cosi’ pero’ violando un principio fondamentale per cui l’esercizio di facolta’ processuali non puo’ essere valutato per negare le attenuanti generiche; infine, le considerazioni della difesa di parte civile circa il mancato risarcimento del danno alla vittima, non incidono sul riconoscimento o meno delle invocate attenuanti, rilevando al piu’ sulla possibilita’ di riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.
2.6. Deduce, con il sesto motivo, violazione di legge processuale in relazione agli articoli 76 e 78 c.p.p..
Si deduce la nullita’ della sentenza in quanto, nonostante l’eccezione tempestivamente sollevata, i giudici di appello avrebbero ritenuto sanata la nullita’ derivante dalla mancata costituzione personale della p.o. quale parte civile nel corso del giudizio di primo grado, in quanto divenuta maggiorenne in data (OMISSIS), essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 12.11.2013; sostiene il ricorrente che la ratifica avvenuta in sede di appello non sarebbe sufficiente a sanare la irregolare costituzione.
2.7. Deduce, con il settimo motivo, vizio di mancanza della motivazione sulle statuizioni civili
Si censura la sentenza di appello per non aver esaminato l’eccezione sollevata con riferimento alle statuizioni civili della prima sentenza che aveva riconosciuto un danno risarcibile alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede civile; non risulterebbe alcuna motivazione circa le ragioni che avevano condotto al riconoscimento di tale danno a favore delle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Quanto al primo motivo, con cui si censura una violazione di legge processuale in relazione agli articoli 403 e 190 bis c.p.p., per aver rigettato i giudici di merito l’eccezione di inutilizzabilita’ delle sommarie informazioni rese dalla p.o. al proprio difensore dopo l’esame in sede di incidente probatorio, la censura e’ in parte generica per aspecificita’ e in parte infondata.
Generica, atteso che non tiene conto delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a confutazione, in particolare, delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. E’ comunque infondata, in quanto la Corte d’appello fornisce una soluzione giuridica corretta all’eccezione, evidenziando non solo che l’articolo 190 bis c.p.p., attiene alla rinnovazione dell’esame del teste nel contraddittorio e non alle investigazioni difensive, ma soprattutto precisa che nel caso in esame quelle dichiarazioni di cui si eccepisce l’inutilizzabilita’ erano gia’ inserite nel fascicolo del PM prima che l’imputato formulasse la richiesta di rito abbreviato, divenendo dunque anche le investigazioni difensive atti utilizzabili ai fini della decisione. Ed infatti, l’articolo 442 c.p.p., comma 1-bis, precisa che “Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza”.
La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che in tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell’ammissione al rito speciale; ne consegue che nell’ipotesi di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell’articolo 438 c.p.p. (Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017 – dep. 24/02/2017, Orsini, Rv. 269344). A cio’ infine va aggiunto che e’ l’articolo 391-decies, c.p.p., comma primo, a chiarire che “delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513” dovendosi peraltro ricordare che “dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore e’ inserito nel fascicolo del pubblico ministero” a norma dell’articolo 391-octies c.p.p., comma 3, u.p..
Cio’ quindi rende evidente che l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni inserite nel fascicolo delle indagini difensive e’ descritta dallo stesso legislatore come “fisiologica” in quanto concerne l’utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni medesime, in quanto utilizzabili solo per le contestazioni in sede dibattimentale. Ne consegue, dunque, che dette dichiarazioni, ove utilizzate in sede di rito abbreviato, non possono essere qualificate come affette da inutilizzabilita’ cosiddetta “patologica” – unica rilevabile, a differenza di quella cosiddetta “fisiologica”, anche nell’ambito del giudizio abbreviato -, che invero costituisce un’ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato, cio’ che e’ da escludersi nel caso in esame, atteso che non e’ ravvisabile nel vigente codice di rito alcun divieto per il difensore di assumere dichiarazioni in sede di indagini difensive da parte del teste gia’ assunto in sede di incidente probatorio, essendo invece previsto un divieto espresso di “richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date” nel solo caso di persone gia’ sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero ex articolo 391-bis c.p.p., comma 4, divieto la cui violazione e’ espressamente sanzionata da inutilizzabilita’ ex articolo 391-bis c.p.p., comma 6.
6. Quanto, poi, alla dedotta questione di costituzionalita’, la stessa, come gia’ rilevato dalla Corte d’appello,e’ manifestamente infondata in quanto proposta impropriamente dalla difesa, riguardando i profili di incostituzionalita’ non una specifica norma ma l’interpretazione datane dal giudice, essendo stata riproposta davanti a questa Corte la questione negli stessi termini: “tale interpretazione dovrebbe ritenersi incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.”. Peraltro, si aggiunge, con riferimento all’articolo 3 Cost., il ricorrente omette di indicare le ragioni della denunciata discriminazione, e quindi i motivi di contrasto tra la norma censurata (peraltro nemmeno esattamente indicata) ed il parametro evocato. Quanto, poi, alla denunciata violazione dell’articolo 24 Cost., la soluzione prospettata dal ricorrente finisce per trasferire nella disciplina della inutilizzabilita’ un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione a situazioni diverse, quali quelle gia’ descritte all’articolo 391-bis c.p.p., sicche’ l’accoglimento del quesito comporterebbe l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di piu’ che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori – ammette, gia’ sul piano logico, un’ampia varieta’ di possibili configurazioni e alternative.
7. Quanto al secondo ed al terzo motivo, i quali meritano congiunta trattazione attesa l’intima connessione che intercorre tra i profili di doglianza mossi (motivi con cui si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 609 bis c.p. e all’articolo 50 c.p.), censurando la sentenza per aver erroneamente i giudici di appello ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale, nonostante il consenso esplicito all’atto sessuale, con la conseguenza che gli stessi non avrebbero tenuto conto della esimente dell’articolo 50 c.p., trattasi di censura complessivamente inammissibile, sia perche’ generica per aspecificita’ (per le medesime ragioni indicate a proposito del primo motivo) sia perche’ manifestamente infondata.
Ed invero, la Corte d’appello chiarisce a pag. 7/8 le ragioni per le quali la richiamata frase delle p.o. non potesse letta come manifestazione di consenso espresso alla congiunzione carnale; precisano i giudici di appello, infatti, come non poteva ritenersi che tale frase potesse essere intesa come esplicita autorizzazione, o consenso al rapporto, non solo perche’ – si legge in sentenza – il concetto di autorizzazione e’ ontologicamente incompatibile con la reciprocita’ d’intenti che connota ogni rapporto sessuale consensuale, ma soprattutto perche’, evidenziano i giudici, quella frase costituisce una manifestazione non equivocabile di radicale dissenso, soprattutto perche’ ad un certo punto l’imputato aveva abbandonato i toni amichevoli per farsi minaccioso, come confermato dalla teste (OMISSIS), che, parlando con la p.o. il giorno dopo i fatti, oltre a descrivere la p.o. come “confusa, piangeva, aveva vergogna e tendeva a giustificare il ragazzo”, aveva appreso dalla ragazza di essersi spaventata perche’ a differenza di altre volte l’imputato non aveva un atteggiamento amichevole, sicche’ la stessa si era arresa non avendo via di scampo, circostanza confermata dalla teste Gabbia che aveva precisato che nei giorni successivi al fatto l’amica le aveva inviato alcuni messaggi telefonici in cui ribadiva che dopo l’iniziale resistenza si era lasciata andare per paura della reazione dell’imputato. La stessa Corte d’appello aveva peraltro ridimensionato le dichiarazioni del teste (OMISSIS), richiamate dalla difesa del ricorrente quali dichiarazioni a suo favore, evidenziando come questi e la teste Gabbia, uscendo dall’incontro con la p.o. la mattina dopo il fatto, avevano riferito alla teste (OMISSIS) che l’imputato era andato oltre il comportamento lecito, riferendole di un rapporto sessuale subito dalla p.o. ad opera del ricorrente.
8. Nessun dubbio, poi, in base alle emergenze processuali che il reato fosse configurabile nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, soprattutto valorizzando quanto emergente dalla sentenza del GIP. Sul punto, in particolare, si descrive alla pag. 6 della sentenza di prime cure (la cui motivazione, com’e’ noto, si integra reciprocamente con quella d’appello: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), il comportamento complessivo posto in essere dall’imputato che evidenzia in maniera chiara come il “cedimento” della ragazza fu conseguente al “crescendo” delle minacce e della violenza n poste in essere dall’imputato; si legge infatti in sentenza che l’imputato si era messo a cavalcioni della ragazza, sedute sul sedile anteriore lato passeggero, e le aveva afferrato le braccia, bloccandogliele, mentre cercava di slacciare i pantaloncini indossati dalla ragazza; quest’ultima, proseguendo nella rievocazione di quanto accaduto nella notte del (OMISSIS), aveva riferito di essersi divincolata riuscendo piu’ volte a liberarsi dalla presa ed a richiudere la cerniera fino a che l’imputato le aveva detto con tono aggressivo, che fino a quel momento non aveva mia avuto: “fai silenzio, non fare casino, non ti muovere”. La ragazza in particolare, si legge a pag. 6, aveva riferito, tutte le volte in cui era stata sentita, che il tono aggressivo usato dall’imputato l’aveva spaventata facendole pensare di non poter prevedere quale reazione avrebbe potuto avere l’altro se lei avesse continuato a resistere alle sue esplicite e pesanti avances; si aggiunge, ancora, in sentenza, che con un’immagine molto significativa, la ragazza aveva riferito di aver chiuso gli occhi aspettando solo che lui consumasse l’atto sessuale, da lei peraltro descritto in termini molto pacati, dicendo che era stato molto breve e non violento; consumato il rapporto vaginale ed eiaculazione esterna, l’imputato era poi sceso dall’auto chiedendo un rapporto orale, cui la ragazza aveva opposto un netto rifiuto, ricomponendosi e, scendendo dalla vettura, gli aveva riferito che sarebbe andata a casa a piedi. Quanto successivamente avvenuto attiene invece al tema dell’attendibilita’, essendosi rifiutata la ragazza di intrattenersi con l’imputato a parlare ed avendo invece scelto di entrare in casa, iniziando a piangere cosi’ forte da svegliare la madre e le sorelle cui aveva detto di avere avuto una discussione con una persona, particolare che aveva quindi rettificato in udienza davanti al giudice, riferendo di aver detto alla madre subito di essere stata violentata dall’imputato e che, di fronte all’agitazione e dalla rabbia della madre, le aveva detto che si trattava di uno scherzo, poi telefonando al (OMISSIS) la notte stessa rivelando quanto accaduto.
Dalla compiuta descrizione del fatto, emergono quindi in maniera limpida gli estremi del reato contestato, avendo infatti l’imputato posto in essere una condotta “progressiva”, inizialmente attuata anche con violenza (tanto da salire a cavalcioni sulla vittima, immobilizzandola con il bloccare le mani), per poi, favorito anche dal ristretto contesto ambientale in cui il fatto stava consumandosi, porre in essere anche una vera e propria intimidazione (uso di un tono aggressivo, mai usato fino a quel momento) ai danni della ragazza, al punto da intimarle di stare zitta e non muoversi davanti al suo evidente rifiuto di cedere alle avances sessuali esplicite dell’uomo (il quale, altrimenti, non avrebbe avuto motivo di intimarle di stare zitta e di non muoversi ove la ragazza, come sostenuto dalla difesa, avesse manifestato un consenso all’atto sessuale); era stato quindi al culmine di questo “crescendo” comportamentale, che la ragazza, temendo le reazioni che l’uomo avrebbe potuto avere ove la stessa avesse continuato a resistere alle predette avances, aveva scelto (non certo liberamente, ma costrettavi dal contesto in cui la dinamica dei fatti si era sviluppata) di cedere alle richieste dell’uomo, proffe-rendo quella frase “incriminata” su cui la difesa ha articolato la tesi del consenso. Frase, dunque, che, contestualizzata, rendeva evidente una scelta obbligata della ragazza di “capitolare” di fronte alla turpe azione dell’uomo, nella speranza che il rapporto sessuale si consumasse rapidamente, cosi’ da liberarsi della presenza, ormai divenuta insopportabile, dell’imputato.
Il delitto di violenza sessuale, dunque, deve ritenersi perfettamente integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, atteso che, al fine della configurabilita’ dell’illecito de quo, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volonta’ del soggetto passivo, ma e’ sufficiente che la volonta’ risulti coartata; ne’ e’ necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: e’ sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima e’ ridotta. E cio’ e’ quanto si e’ verificato nel caso di specie.
9. Il quarto motivo e’ parimenti inammissibile, in quanto il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, chiede in realta’ a questa Corte di voler rivalutare gli elementi di prova e di affermare se gli stessi fossero o meno sufficienti per pervenire ad un giudizio di condanna nei confronti dell’imputato, operazione del tutto inibita in questa sede.
In realta’ si tenta dunque di chiedere a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, non condivisa dal ricorrente; cio’ che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso, piu’ che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale. Deve, quindi, essere ribadito che il controllo di legittimita’ sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all’attendibilita’ delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicita’ della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 – dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). A cio’, peraltro, dev’essere aggiunto quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito che non puo’ essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246), come risulta nel caso in esame, in cui gli elementi cui fa riferimento il ricorrente (la frase pronunciata dalla p.o. prima del rapporto sessuale; le dichiarazioni del teste (OMISSIS); il contenuto delle certificazioni mediche) in realta’, lungi dall’essere stati pretermessi dai giudici di appello, sono stati oggetto di valutazione e, con riferimento ad alcuni (come le dichiarazioni del (OMISSIS) o la frase pronunciata dalla p.o.), ritenuti, con motivazione corretta ed immune da vizi, privi di rilievo al fine di destituire di fondamento la tesi accusatoria e, con riferimento ad altri (le certificazioni mediche), implicitamente non rilevanti a fronte delle dichiarazioni dei testi (la teste (OMISSIS)) e del contenuto della denuncia inviata dal SVS in cui si dava atto della presenza di un’area ecchimotica bluastra del bordo imenale esterno, restando la tesi difensiva della riferibilita’ di tali ecchimosi a fatti estranei al rapporto sessuale sul piano delle mere ipotesi, non supportate da elementi in fatto a sostegno della tesi.
10. Il quinto motivo, con cui si censura la sentenza per violazione di legge in relazione all’articolo 62 bis c.p. e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto, in quantoinonostante fossero ravvisabili elementi favorevoli in atti che giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche, i giudici di merito non le avrebbero riconosciute, e’ inammissibile perche’ generico (per le ragioni gia’ indicate a proposito del primo motivo) e manifestamente infondato.
In particolare, l’inammissibilita’ per manifesta infondatezza discende dalla valutazione compiuta a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, anzitutto, lungi dal sanzionare l’esercizio di un’attivita’ difensiva (laddove afferma che quanto sostenuto dall’imputato e’ mera ipotesi, non avendo peraltro questi omesso di fornire la versione dei fatti, senza prospettare una valida ricostruzione alternativa, limitandosi ad una dichiarazione spontanea laconica e parziale), mostra di fare applicazione del principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, se, da una parte, l’imputato non ha il dovere di rispondere alle domande e di ammettere fatti rivelatori della sua responsabilita’, dall’altra il giudice puo’ trarre, dai suoi diversi possibili atteggiamenti di fronte alle contestazioni, le proprie conclusioni su queste, come su tutte le altre manifestazioni della di lui personalita’, successive alla consumazione del reato (v., in termini, Sez. 6, n. 3018 del 11/10/1990 – dep. 08/03/1991, Nourredine, Rv. 186592, relativamente alla mancata confessione). A cio’ va aggiunto, poi, che i giudici di appello hanno comunque escluso la valenza in chiave favorevole al reo degli elementi evocati (comportamento processuale dell’imputato; incensuratezza), peraltro specificando come dagli atti non emergessero elementi utili per una positiva valutazione della sua persona, in particolare valorizzando in chiave negativa la particolare insistenza del reo nel cercare di ottenere prestazioni sessuali dalle amiche e la successiva divulgazione delle imprese, cio’ che rendeva non certo remoto il rischio di recidiva. Affermazione, quest’ultima, con cui la Corte territoriale mostra di esercitare il proprio potere discrezionale valutando negativamente la capacita’ a delinquere dell’imputato, elemento rientrante nella previsione dell’articolo 133 c.p., comma 2, n. 3 (condotta contemporanea o susseguente al reato), di cui questi ben puo’ e deve tener conto nel valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle invocate attenuanti).
11. Il sesto motivo si appalesa parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.
Come dianzi illustrato, la difesa del ricorrente sostiene che vi sarebbe una violazione di legge processuale in relazione agli articoli 76 e 78 c.p.p. perche’, nonostante l’eccezione tempestivamente sollevata, i giudici di appello avrebbero ritenuto sanata la nullita’ derivante dalla mancata costituzione personale della p.o. quale parte civile nel corso del giudizio di primo grado, in quanto divenuta maggiorenne in data (OMISSIS), essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 12.11.2013; la successiva ratifica avvenuta in sede di appello non sarebbe per il ricorrente sufficiente a sanare la irregolare costituzione.
Sul punto, e’ sufficiente rilevare, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore eta’ non puo’ essere interpretata come un’implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, ne’ tale conseguimento di maggiore eta’ puo’ essere rilevato d’ufficio dal giudice (Sez. 6, n. 18266 del 18/03/2014 – dep. 30/04/2014, R, Rv. 261693); la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell’esercente la potesta’ genitoriale, conserva infatti la sua validita’, pur in assenza di rinnovazione, anche nel caso che il minore, nel corso del giudizio, raggiunga la maggiore eta’, in assenza di dichiarazione al riguardo da parte del difensore e di iniziative delle controparti (Sez. 1, n. 24683 del 22/06/2006 – dep. 18/07/2006, Hu, Rv. 234842). Dall’altro lato, infine, e’ la stessa Corte d’appello ad aver chiarito che la p.o. nel giudizio di appello aveva depositato le proprie conclusioni e nota spese solo nell’interesse della stessa, oggi costituitasi in proprio a seguito del compimento della maggiore eta’.
12. Infine, il settimo motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
Non puo’ infatti ravvisarsi alcun vizio di mancanza della motivazione sulle statuizioni civili della sentenza che ha riconosciuto un danno risarcibile alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede civile; sul punto, e’ sufficiente richiamare il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non e’ necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalita’ tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale e’ rimesso al giudice della liquidazione (da ultimo: Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 – dep. 14/03/2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 270386).
13. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese delle parti civili, che liquida ex D.N. n. 55 del 2014, in misura media in complessivi Euro 4.200 (Euro 3500, aumentata di Euro 2800,00 del 20% per ciascuna delle parti civili, cosi’ determinata in Euro 6300, somma ridotta di 1/3 per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106 bis, TU spese giustizia nella misura finale c.s. indicata), oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge.
14. Segue ex lege l’oscuramento dei dati attesa la tipologia di reato contestato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese delle parti civili che liquida in complessivi Euro 4.200, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Avv. Renato D’Isa

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