Difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4439.

Difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4439. Difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio

Data udienza 7 dicembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – RISARCIMENTO (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 21072/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 440/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata in data 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che,
con sentenza resa in data 22/1/2019, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato (OMISSIS) al risarcimento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., dei danni subiti da quest’ultima in conseguenza dell’illecito comportamento del (OMISSIS) quale amministratore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., nella specie consistito nell’indurre fraudolentemente la (OMISSIS) s.r.l. ad eseguire talune forniture di materiali elettrici in favore della (OMISSIS) s.r.l. attraverso la consegna alla prima di una polizza fideiussoria (destinata a garantire il regolare pagamento, da parte della (OMISSIS) s.r.l., dei corrispettivi delle forniture ricevute dalla (OMISSIS) s.r.l.) rivelatasi inefficace in ragione della mancata integrazione di taluni elementi del contratto;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dichiarata inammissibile la censura avanzata dal (OMISSIS) in relazione alla ritenuta (OMISSIS)ligenza della (OMISSIS) s.r.l. nel non essersi avveduta dell’inefficacia della polizza fideiussoria – ha parzialmente accolto il gravame avanzato dal (OMISSIS) sul punto concernente il contenimento del danno subito dalla (OMISSIS) s.r.l., da limitarsi (diversamente da quanto statuito dal primo giudice) al solo mancato pagamento delle forniture eseguite in favore della (OMISSIS) s.r.l. nel periodo intercorrente tra il rilascio della (inefficace) polizza fideiussoria in favore della (OMISSIS) s.r.l. e il relativo termine di (ritenuta) efficacia;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 1223 e 2395 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, per carenza di contenuto critico, il motivo di appello proposto dal (OMISSIS) avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva escluso la determinante responsabilita’ della (OMISSIS) s.r.l. nel non essersi avveduta dell’inefficacia della polizza fideiussoria consegnatale dal (OMISSIS), avendo quest’ultimo, viceversa, specificamente articolato, in modo diffusamente argomentato, la propria valutazione critica del ragionamento seguito sul punto dal primo giudice, cosi’ come agevolmente rilevabile dal contenuto dell’atto d’appello pedissequamente riproposto nel ricorso avanzato in questa sede;
in forza di tali premesse, l’odierno ricorrente ha quindi evidenziato la piena dimostrazione, proprio sulla base delle censure avanzate in sede di appello, dell’insussistenza di alcuna relazione causale tra il comportamento allo stesso addebitato ai danni della (OMISSIS) s.r.l. e il danno da quest’ultima asseritamente subito;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come la lettura dei contenuti dell’atto d’appello riproposti nel corpo dell’odierno ricorso da parte del (OMISSIS) confermi come le (pretese) censure dallo stesso rivolte alla decisione del primo giudice si fossero limitate all’espressione di un sostanziale dissenso valutativo, ossia alla contrapposizione di una propria contraria valutazione delle evidenze probatorie acquisite, rispetto a quanto fatto proprio dal giudice di primo grado;
in tal senso, del tutto correttamente la corte d’appello ha evidenziato come l’appellante non avesse mai inequivocamente precisato il tenore degli eventuali errori contestati alla decisione sul punto fatta propria dal tribunale, non potendo l’appellante limitarsi a contrapporre, alla decisione criticata, la propria diversa valutazione delle prove, dovendo piuttosto spingersi all’indicazione del modo in cui la valutazione fatta propria dal provvedimento impugnato debba ritenersi erronea in termini giuridici o sul piano logico: adempimento critico al quale l’allora appellante risulta essersi integralmente sottratto;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2043 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale gravemente travisato i contenuti della documentazione acquisita agli atti del giudizio, erroneamente interpretando i termini della polizza fideiussoria, segnatamente sul punto concernente la necessaria previa allegazione, alla stessa polizza, del contratto di fornitura oggetto di garanzia, al fine di formarne parte integrante, inscindibile e sostanziale: circostanza dalla stessa corte d’appello inopinatamente negata, con la conseguente inammissibile esclusione di una (manifesta) causa di inefficacia della polizza in forza una ragione agevolmente rinvenibile dalla societa’ garantita;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come la censura in esame si muova sul presupposto di una determinata interpretazione della polizza oggetto di causa, senza che il ricorrente abbia mai specificato in che modo il giudice d’appello si sarebbe posto, nell’interpretare detta polizza, in contrasto con i canoni legali di interpretazione negoziale, dovendosi peraltro rilevare come l’interpretazione fatta propria dal giudice a quo (circa la non indispensabilita’, ai della validita’ della polizza, dell’originaria allegazione del contratto di fornitura garantito) non risulti in alcun modo affetta da eventuali forme di abnormita’ o di palese illogicita’;
quanto alla contestata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varra’ rimarcare come, per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c., sia necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
sotto altro profilo, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5) – si e’ limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimita’;
con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per motivazione apparente (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato, a fondamento della decisione assunta, un discorso giustificativo totalmente illogico, siccome affetto da affermazioni tra loro inconciliabili, con particolare riguardo alla ritenuta estensione dell’importo risarcitorio riconosciuto in favore della (OMISSIS) s.r.l. agli importi delle forniture eseguite (nel dicembre del 2014) in epoca successiva alla consegna della polizza fideiussoria presentata dal (OMISSIS), ma anteriore alla decorrenza (dal gennaio 2015) della relativa efficacia, senza avvedersi della conseguente estraneita’ di dette forniture all’ambito di incidenza del comportamento (asseritamente) dannoso contestato all’odierno ricorrente;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente identificato il fatto lesivo posto in essere dal (OMISSIS) nella consegna della polizza fideiussoria (fatto avvenuto il 14/12/2014), ossia nella sua presentazione alla controparte, individuando, in tale presentazione della polizza, l’estremo determinante ai fini della rassicurazione della controparte circa la corretta gestione della relazione tra le parti (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), essendo le forniture destinate ad essere realizzate o pagate entro i primi sei mesi del 2015 (periodo di efficacia della polizza);
varra’ sul punto considerare, come la corte territoriale abbia incluso nell’importo dei danni risarcibili la fattura emessa il (OMISSIS) poiche’ il pagamento di quest’ultima fattura era stato vincolato al rilascio di effetti cambiari in scadenza solo nei primi sei mesi del (OMISSIS), e dunque nel periodo coperto dalla garanzia (ratio decidendi, quest’ultima, non specificamente censurata dall’odierno ricorrente);
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come la stessa societa’ (asseritamente) danneggiata avesse riconosciuto come l’ammontare dello scoperto per le forniture eseguite nel (OMISSIS) (coperte dalla polizza) fosse pari all’importo di Euro 60.941,67, in tal modo riconoscendo (ed ammettendo espressamente) la limitazione a tale importo del danno asseritamente subito, in contrasto con il maggiore importo (di Euro 95.501,83) riconosciuto in sentenza in favore della societa’ avversaria;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);
e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito come, nel denunciare eventuali omissioni rilevabili dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
nella violazione dei principi sin qui rassegnati deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare come la stessa societa’ (asseritamente) danneggiata avesse riconosciuto un ammontare dello scoperto per le forniture eseguite nel (OMISSIS) (coperte dalla polizza) pari all’importo di Euro 60.941,67, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione, nella loro completezza, in ordine agli atti processuali della controparte dai quali sarebbe possibile desumere, in modo inequivoco, l’esistenza di una simile confessione, viceversa, in nessun modo ricavabile dalla lettura degli scarni stralci contenuti nell’odierno ricorso;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *