Differenze tra furto con strappo e rapina

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45409.

Le massime estrapolate:

Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la “res” sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta
Anche una reazione del tutto istintiva che si ponga in contrasto con la sottrazione imprime all’azione un’accelerazione finalizzata a vincere la resistenza della vittima cosicche’ la violenza necessariamente si estende alla sua persona e non resta confinata al superamento della forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la p.o.
In tema di rapina la circostanza ricorre nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi senza che rilevi che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione in quanto la ratio dell’aggravante consiste anche eventualmente in via esclusiva – nella maggiore pericolosita’ del fatto, dovuta all’apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45409

Data udienza 20 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Mari – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), n. ad (OMISSIS);
2) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 26/4/2017;
– Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
– Udita nell’udienza pubblica del 20/7/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa DE SANTIS Anna Maria;
– Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 24/11/2016 il Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato riconosceva il solo (OMISSIS) colpevole dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali in danno di (OMISSIS) ed entrambi i ricorrenti del reato di furto con strappo in concorso, cosi’ qualificata l’originaria incolpazione ex articolo 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 3 quater, di lesioni aggravate in danno di (OMISSIS) e dell’indebito utilizzo di una carta postamat alla stessa sottratta, condannando il (OMISSIS) alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, il (OMISSIS) alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
A seguito di gravame la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure, riqualificando i fatti in danno della (OMISSIS) alla stregua dell’originario addebito ex articolo 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo:
(OMISSIS) con l’Avv. (OMISSIS).
2.1 la mancanza di motivazione in relazione alla rivalutazione in senso peggiorativo delle prove dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione in difformita’ dall’articolo 6, par. 3, lettera d) della CEDU. Secondo il ricorrente l’obbligo di rinnovazione del dibattimento mediante riassunzione della prova testimoniale sancito dalla pronunzia delle Sez. Un. n. 27620/2016 Dasgupta e’ applicabile anche alla riqualificazione contra reum dell’ipotesi delittuosa ritenuta nel provvedimento impugnato, come accaduto nella specie, avendo la Corte territoriale riqualificato in rapina aggravata il reato di furto con strappo sulla scorta di una rilettura delle dichiarazioni della p.o. in punto di violenza esercitata nei suoi confronti;
2.2 l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante delle piu’ persone riunite sulla scorta di richiami giurisprudenziali superati, dovendosi negare nella specie la realizzazione di un maggior effetto intimidatorio dovuto alla simultanea presenza nel luogo e nel momento dell’esecuzione della violenza di piu’ agenti.
(OMISSIS) con l’Avv. (OMISSIS).
3. l’erronea applicazione dell’articolo 628 cod. pen.. Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale ha errato nell’operare la riqualificazione della condotta sub A) in rapina aggravata, in quanto le lesioni riportate dalla (OMISSIS) costituivano una ripercussione involontaria e indiretta dovuta alla stretta aderenza della borsa al corpo della vittima e non frutto della violenza esercitata al fine dello spossessamento. Deve, pertanto, ritenersi che la violenza esercitata dal prevenuto fosse diretta alla cosa e non alla persona,la quale non ha opposto alcuna resistenza al repentino strappo, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata sulla scorta dell’informativa di P.g.;
3.1 l’erronea applicazione dell’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, poiche’ al momento della consumazione dell’azione predatoria la vittima e la figlia che l’accompagnava percepirono solo ed esclusivamente la presenza del soggetto che materialmente s’impossesso’ della borsa, avvedendosi solo successivamente della presenza di un complice alla guida del motociclo utilizzato per la fuga. Secondo la difesa, alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimita’, deve ritenersi insufficiente a configurare l’aggravante la mera presenza sul luogo di commissione del reato di piu’ soggetti se non e’ accompagnata dalla percezione della p.o. di una maggior forza intimidatrice;
3.2 l’erronea applicazione dell’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 quater, in quanto deve nella specie escludersi una stretta contiguita’ temporale tra il prelievo effettuato dalla vittima presso l’ufficio postale e l’azione predatoria, intervenuta a distanza di 40/50 minuti nel parcheggio di un supermercato ove la p.o. era stata accompagnata in macchina dalla figlia, in assenza di prova circa l’ininterrotta osservazione della vittima da parte dell’agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I motivi proposti da entrambe le difese in ordine alla riqualificazione del furto con strappo nell’ipotesi di rapina aggravata originariamente contestata possono essere congiuntamente esaminati in quanto aggrediscono da complementari versanti le valutazioni operate dalla Corte territoriale.
Deve innanzitutto escludersi che la Corte d’Appello fosse tenuta a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di assumere la p.o. (OMISSIS) onde procedere alla riqualificazione della condotta in suo danno. Invero, il primo giudice era addivenuto alla derubricazione dell’originario addebito sul rilievo che la violenza usata dal (OMISSIS) fosse diretta alla cosa e non alla persona, escludendo una sostanziale resistenza della p.o. allo spossessamento diversa da una “reazione istintiva di protezione della borsa” (pag. 9). In particolare, il Gup riteneva di dover privilegiare le dichiarazioni rese dalla vittima e dalla figlia in sede di denunzia rispetto a quanto riportato nell’informativa di P.g. in cui si riferisce che “la denunziante vanamente tentava di trattenere a se’ la borsa”.
I giudici d’appello hanno al contrario osservato (pag. 5) che la (OMISSIS) ” ha subito violenza nel tentativo di resistere al (OMISSIS) e indizio chiaro del tipo di forza sviluppato dall’imputato e’ la collocazione delle lesioni patite dalla donna alle dita e al gomito che dimostrano come l’azione del (OMISSIS)… fosse rivolta alla persona oltre che alla cosa”.
La Corte territoriale, dunque, ai fini della riqualificazione non ha operato una difforme valutazione del compendio dichiarativo ma vi ha innestato in senso dirimente il dato relativo alla natura delle lesioni riportate dalla vittima, non considerato dal primo giudice.
Pertanto, il pur condivisibile principio che pone l’obbligo per il giudice di appello di rinnovazione della prova dichiarativa ai fini della riforma “contra reum” della decisione di primo grado, non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell’ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado ed in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280; n. 53601 del 02/03/2017, Dantese e altri, Rv. 271638) non puo’ trovare applicazione nella specie, non vertendosi in ipotesi di difforme valutazione dell’attendibilita’ della p.o. rispetto a quanto ritenuto in primo grado, situazione che non chiama in causa i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ con le sentenze Dasgupta e Patalano.
Questa Corte, nel delimitare i confini dell’obbligo di rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa, ha infatti chiarito che il giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non e’ tenuto a procedere alla rinnovazione dell’istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545).
4.1 Quanto alle censurate ragioni poste a fondamento della riqualificazione deve rilevarsi che in tema di diagnosi differenziale tra le due fattispecie la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’affermazione del principio secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la “res” sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281). Di siffatte coordinate ermeneutiche la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, rilevando la ricorrenza nella specie di un coefficiente di violenza fisica diretto alla neutralizzazione della vittima, strumentale alla sottrazione e strutturalmente integrante la fattispecie ex articolo 628 cod. pen., richiamando a sostegno gli esiti lesivi alla mano e al gomito che attestano come la vittima stringesse la borsa in aderenza al corpo. Infatti,diversamente da quanto opinato dal primo giudice, anche una reazione del tutto istintiva che si ponga in contrasto con la sottrazione imprime all’azione un’accelerazione finalizzata a vincere la resistenza della vittima cosicche’ la violenza necessariamente si estende alla sua persona e non resta confinata al superamento della forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la p.o. (Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G. in proc. Vaccaro, Rv. 234776).
5. Le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante delle piu’ persone riunite sono inammissibili per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimita’ ha reiteratamente precisato che in tema di rapina la circostanza ricorre nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436) senza che rilevi che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto (Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324) e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione (Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163) in quanto la ratio dell’aggravante consiste anche eventualmente in via esclusiva – nella maggiore pericolosita’ del fatto, dovuta all’apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto (Sez. 2, n. 4284 del 25/01/1988, Michisanti, Rv. 180861).
6. Analogamente destituito di pregio e’ il gravame di cui al terzo motivo del ricorso (OMISSIS) che revoca in dubbio la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 quater. La Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi sul punto osservando che l’intervallo temporale intercorso tra il prelievo effettuato dalla vittima, sotto il controllo del (OMISSIS) che la segnalava al complice, e il violento spossessamento attuato dal (OMISSIS) e’ stato frutto di una precisa scelta di quest’ultimo che ha atteso il momento piu’ opportuno per agire, senza tuttavia perderla di vista e senza, quindi, interrompere la qualificata connessione tra la fruizione dei servizi postali da parte dell’ (OMISSIS) e la consumazione degli illeciti in suo danno, espressiva nell’intento del legislatore di una modalita’ operativa di particolare allarme sociale e meritevole del previsto inasprimento sanzionatorio (cfr Sez. 2, n. 49490 del 25/10/2017, Ruffini, Rv. 271247).
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve pervenirsi a declaratoria d’inammissibilita’ dei ricorsi con conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.