Il diritto soggettivo del ricorrente a vedere arretrato a distanza legale

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19021

Massima estrapolata:

Il diritto ad ottenere l’integrale tutela ripristinatoria o risarcitoria conseguente alla violazione del diritto soggettivo del ricorrente a vedere arretrato a distanza legale l’immobile confinante come accertato con sentenza passata in giudicato viene confermato indipendentemente dalle vicende edilizie di carattere pubblicistico relative alla costruzione edificata a distanza illegale.L’oggetto della domanda risarcitoria non interferisce con il sindacato relativo alla legittimità degli atti amministrativi di acquisizione al patrimonio degli enti comunali. La giurisdizione sulla domanda rivolta ad ottenere il risarcimento danni derivanti dalla mancata conformazione al giudicato sull’accertata violazione delle distanze legali deve ritenersi attribuita al giudice ordinario.

Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19021

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14190-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
COMUNE DI FONTE NUOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– altro controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5882/2017 dinanzi al TRIBUNALE di TIVOLI;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari, in via principale, improcedibile il ricorso e, in via gradata, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

Il sig. (OMISSIS), con citazione notificata nel novembre 2017, conveniva, dinanzi al Tribunale civile di Tivoli, i Comuni di Mentana e Fonte Nuova, chiedendo la loro condanna – per quanto di spettanza a carico di ciascuno di essi – al risarcimento dei danni provocati dall’abusiva realizzazione di un fabbricato in aderenza ad un edificio di sua proprieta’, con violazione delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico vigente.
A fondamento della proposta domanda il (OMISSIS) invocava il decisum di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13432/1993 e della successiva sentenza della Corte di appello di Roma n. 2951/1996 avverso la quale era stato formulato ricorso per cassazione, respinto con sentenza di questa Corte n. 10004/1998, con il derivante passaggio in giudicato della sentenza di appello.
Con quest’ultima sentenza era stato ordinato l’arretramento del fabbricato (realizzato dalla Soc. (OMISSIS)) in (OMISSIS), fino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine con la proprieta’ di esso ricorrente e del distacco minimo tra fabbricati, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Quale ulteriore circostanza fattuale rilevante nella fattispecie in funzione dell’avanzata domanda risarcitoria, il (OMISSIS) evidenziava che l’immobile abusivo costruito a distanze illegale, destinato ad essere parzialmente demolito, era stato acquisito al patrimonio del Comune di Mentana e successivamente trasferito al Comune di Fonte Nuova successivamente istituito, pur rimanendo opponibili gli effetti della citata sentenza della Corte di appello di Roma n. 3951/1996 allo stesso Comune di Mentana, in virtu’ della sentenza n. 14022/2013 di questa Corte.
Pertanto, non essendosi nessuno dei due Comuni conformato alla sentenza definitiva di condanna all’arretramento, il (OMISSIS) chiedeva la condanna degli stessi al risarcimento dei relativi danni (domanda a cui aveva rinunciato in un precedente giudizio).
Si costituiva in giudizio dinanzi al suddetto Tribunale di Tivoli il convenuto Comune di Fonte Nuova, il quale eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (in favore di quella del giudice amministrativo).
In pendenza dell’incardinato giudizio di merito l’attore (OMISSIS) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Hanno resistito con autonomi controricorsi gli intimati Comuni di Mentana e di Fonte Nuova.
Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il collegio che, innanzitutto, bisogna farsi carico delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilita’ e di improcedibilita’ del proposto ricorso per regolamento preventivo rispettivamente formulate dai Comuni controricorrenti e dal Procuratore Generale.
Secondo le difese dei Comuni di Mentana e di Fonte Nuova il ricorso sarebbe inammissibile per invalidita’ della procura ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., siccome non formalmente riferita anche al potere di proporre regolamento preventivo.
Il Procuratore Generale ha, invece, eccepito l’improcedibilita’ del ricorso per asserita violazione della prescrizione di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non potendosi ritenere sufficiente allo scopo la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito.
1.1. L’eccezione formulata dai controricorrenti e’ infondata alla luce del principio generale secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ il carattere di specialita’ e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. n. 1205/2015 e Cass. n. 15692 009). Peraltro la procura in calce al ricorso e’, nel caso di specie, riferita al ricorso proposto dinanzi alla Cassazione a Sezioni unite e, quindi, al formulato regolamento preventivo di giurisdizione a cui accede.
1.2. Anche l’eccezione di improcedibilita’ avanzata dal PG non e’ meritevole di accoglimento, essendo sostenibile che, nel giudizio di cassazione, la violazione dell’obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondano e’ legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (gia’ acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa. Tale principio e’ applicabile nel caso di specie poiche’ l’esame dei documenti richiamati in ricorso e prodotti nel fascicolo del ricorrente puo’ essere ritenuto sufficiente per la individuazione e risoluzione della prospettata questione di giurisdizione (cfr. Cass. n. 12028/2010 e Cass. SU n. 6496/2015).
2. Cio’ premesso, il collegio ritiene che il proposto regolamento preventivo di giurisdizione deve essere risolto nel senso dell’attribuzione della giurisdizione sulla causa pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Tivoli al giudice ordinario.
Si e’ gia’ evidenziato nello svolgimento in fatto della vicenda processuale che la domanda proposta dal (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Tivoli e’ diretta all’ottenimento di un risarcimento dei danni conseguenti alla violazione di distanze legali (rispetto ad una costruzione finitima di proprieta’ dello stesso (OMISSIS)) accertata con sentenza passata in giudicato (la n. 2951/1996 della Corte di appello di Roma, avverso la quale era stato respinto il ricorso per cassazione con sentenza di questa Corte n. 10004/1998), mai posta in esecuzione dall’ente destinatario della condanna (il Comune di Mentana), nei cui confronti la sentenza stessa ha continuato a protrarre i suoi effetti pur a seguito della istituzione (con Legge Regionale n. 25 del 1999 ma a far data dal 15 ottobre 2001) del nuovo Comune di Fonte Nuova.
A tal proposito va precisato che questa Corte – decidendo (con la sentenza n. 14022/2013) proprio su altro ricorso per cassazione formulato dal (OMISSIS) nei confronti del medesimo Comune di Mentana (che aveva proposto opposizione all’esecuzione riferita proprio alla condanna relativa alla demolizione dell’opera edificata a distanza illegale) – ha statuito che il provvedimento di acquisizione del bene illecitamente edificato, e dell’area su cui sorge, al patrimonio del Comune, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita’ o con variazioni essenziali, ai sensi della L. 25 febbraio 1985, n. 47, articolo 7, (poi Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31), non puo’ determinare il sacrificio di diritti reali di terzi (quale, appunto, il (OMISSIS), nel caso specifico) su beni diversi da quello abusivo, con la conseguenza che detto provvedimento non e’ incompatibile con l’esecuzione della sentenza che abbia ordinato la riduzione in pristino della costruzione abusiva per l’accertata violazione delle distanze legali dal fondo finitimo, comportando altrimenti tale acquisizione al patrimonio comunale la costituzione “ex lege” di una servitu’ a carico della proprieta’ del vicino, senza indennizzo alcuno in favore di quest’ultimo.
Quindi, per effetto di quest’ultima pronuncia, e’ rimasta confermata la permanenza del diritto in capo al (OMISSIS) ad ottenere l’integrale tutela ripristinatoria o – in forma equivalente – risarcitoria conseguente alla violazione del suo diritto soggettivo a veder arretrato a distanza legale l’immobile confinante come accertato con la presupposta sentenza passata in giudicato e cio’ indipendentemente dalle vicende edilizie di carattere pubblicistico che abbiano interessato la costruzione edificata a distanza illegale.
Orbene sulla base di tale ricostruzione sistematica e della individuazione del concreto contenuto della domanda ora formulata dinanzi al Tribunale di Tivoli tendente al conseguimento proprio del risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conformazione al giudicato sull’accertata violazione delle distanze legali, il collegio rileva che la giurisdizione su detta domanda non puo’ che appartenere al giudice ordinario (cfr., per idonei riferimenti, l’ordinanza di questa SU n. 25978/2016).
Infatti, poiche’ – alla stregua del criterio del “petitum” sostanziale emerge che l’oggetto della domanda risarcitoria non interferisce con il sindacato (che non ne rimane, quindi, condizionato ne’ direttamente ne’ indirettamente) sulla legittimita’ degli atti amministrativi di acquisizione al patrimonio degli enti comunali, i quali non concernono aspetti che incidono sul diritto soggettivo definitivamente riconosciuto al (OMISSIS) al rispetto delle distanze legali e, quindi, al correlato diritto al risarcimento dei danni, la giurisdizione sulla causa pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli deve ritenersi attribuita al giudice ordinario (escludendosi, percio’, l’attrazione della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva regolata dal Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera f)), con la conseguente legittimita’ della sua prosecuzione avanti allo stesso Ufficio giudiziario.
3. In definitiva, a risoluzione del proposto regolamento preventivo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente rimessione delle parti, con riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Tivoli, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio instaurato ai sensi del’articolo 41 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi al Tribunale civile di Tivoli, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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