Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6255.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa” assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 cod. civ.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo

Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6255. Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Data udienza 7 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Contratto di gestione patrimoniale di titoli – Inadempimento dell’intermediario – Transazione novativa e transazione non novativa – Nascita di un nuovo rapporto obbligatorio con nuove ed autonome situazioni giuridiche – Animus novandi – Desunzione anche implicita – Transazione conservativa – Modifiche solo quantitative a situazione già in atto – Ambito di applicazione dell’art. 1972 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26753/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Romito, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS), nuova denominazione sociale di (OMISSIS), quest’ultima gia’ (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Condotti n. 91, presso lo studio dell’avvocato Albanese Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura autenticata dal Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), munita di apostille in data 22.12.2017;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1620-2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari – sulla domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), diretta ad accertare e dichiarare la nullita’, per difetto della forma scritta, del contratto di gestione patrimoniale titoli sottoscritto con la (OMISSIS) (ora (OMISSIS)), con conseguente condanna dell’istituto di credito al pagamento della somma di Euro 94.065,82, oltre all’ulteriore somma di Euro 30.000,00 per la perdita sui titoli Lehman Brothers; in subordine, accertare il grave inadempimento contrattuale dell’intermediario con conseguente risoluzione del contratto di gestione e condanna al pagamento delle stesse somme – ha condannato (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 94.065,82, oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, nel dichiarare la nullita’ del contratto di gestione patrimoniale per difetto della forma scritta, ha disatteso l’eccezione della banca secondo cui, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa relativa al conto, quest’ultima aveva, in via transattiva, versato agli investitori la somma di Euro 25.000,00. Sul punto, il Tribunale di Bari aveva osservato che la presunta transazione non riguardava il contratto come tale, ma la sua esecuzione, senza novazione del titolo sottostante.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1620-2017 del 18.10.2017, ha accolto l’appello proposto dall’istituto di credito, rigettando le domande degli investitori.
Il giudice di secondo grado ha osservato che l’articolo 1972 c.c. non distingue tra transazione novativa e transazione non novativa, ma tra transazione relativa ad un contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullita’ della prima: atteso che, nel caso di specie, la transazione intervenuta tra le parti non attiene ad un contrato illecito, non essendo il difetto della forma scritta del contratto di gestione patrimoniale riconducibile alla violazione di norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ne’ ricorre un’ipotesi di illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, ne consegue la validita’ ed efficacia del contratto di transazione intervenuto tra le parti nel settembre 2010. In particolare, tale transazione ha rappresentato il supporto giustificativo dello spostamento patrimoniale della somma di Euro 30.000,00 disposto dalla banca per la composizione della controversia con gli attori, in cambio della rinuncia di questi ultimi a far valere ogni pretesa inerente il conto in oggetto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso principale per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi.
La (OMISSIS) ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 comma 10 n. 4 c.p.c. in relazione agli articoli 342 e 112 c.p.c. e 1965 e 1966 cod. civ..
Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’ammettere il motivo d’appello con cui la societa’ intermediaria aveva censurato la decisione del giudice di primo nella parte in cui era stato affermato che la transazione non riguardava il contratto come tale, ma la sua esecuzione, riconoscendone natura non novativa. Il motivo in oggetto era, infatti, inammissibile, ex articolo 342 c.p.c., per difetto di specificita’. In particolare, la societa’ appellante non aveva contestato la natura “non novativa” della transazione, ne’ l’interpretazione data dal Tribunale dell’articolo 1972 comma 2 c.c..
La Corte d’Appello era, inoltre, incorsa nel vizio di ultrapetizione, pronunciandosi su un motivo di gravame mai articolato dalla Banca, ovvero sull’irrilevanza della natura novativa o meno della transazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 1972 c.c..
4. Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza e specificita’.
Questa Corte ha gia’ da tempo statuito (vedi Cass. n. 86 del 10/01/2012) che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessita’ di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino “errores in procedendo” da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi, lo stesso deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, seppur non necessariamente trascritti nel loro testo integrale, essendo, all’uopo, sufficienti meri stralci di essi nei passaggi essenziali, comunque idonei ad evidenziare la manchevolezza denunciata.
Infatti, anche alla luce della recente pronuncia della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) quale corollario del requisito di specificita’ dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, cosi’ da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puo’ pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, e puo’, pertanto, ritenersi rispettato ove nel ricorso sia stato puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adempiuto, neppure in minima parte, a tale onere di allegazione, non contenendo il ricorso riferimento alcuno all’atto di appello (di cui e’ stata lamentata l’inammissibilita’ per genericita’), essendo stato dato per scontato che questa Corte, quale giudice del fatto per le questioni processuali, potesse comunque accedere direttamente all’esame degli atti processuali, indipendentemente dall’ammissibilita’ del motivo, a norma dell’articolo 366 n. 6 c.p.c.(vedi anche Cass. n. 6014-2018).
3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione agli articoli 1965, 1966, 1967, 1972, 2697 c.c.e 132 c.p.c. nonche’ la mancanza di motivazione.
Lamentano, in primo luogo, i ricorrenti che la Corte d’appello ha dato per scontato il perfezionamento della transazione senza verificare che il fatto fosse provato per iscritto. Non e’ stato motivato ne’ perche’ si e’ ritenuta la transazione perfezionata nei termini invocati dalla societa’ intermediaria ne’ perche’ la transazione era opponibile anche ad (OMISSIS).

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Peraltro, i documenti 8 e 9 del fascicolo della banca di primo grado non sono comunque idonei a fornire la prova positiva in ordine all’esistenza e all’efficacia del contratto di transazione.
Inoltre, i ricorrenti censurano che la Corte d’Appello, nell’individuare l’ambito di operativita’ dell’articolo 1972 c.c., non ha considerato la rilevanza, a tal fine, della natura novativa o meno della transazione, applicandosi tale norma solo in caso di transazione novativa. Ne consegue che, in caso di transazione non novativa, come nel caso di specie, continuando il titolo originario a costituire la fonte del rapporto, la declaratoria di nullita’ del medesimo determina l’automatica invalidita’ del negozio transattivo.
Infine, la Corte d’Appello non aveva considerato che la transazione non aveva avuto ad oggetto il contratto di gestione patrimoniale, ma i costi commissionali.
4. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 comma 1 n. 4 in relazione agli articoli 345, 112 c.p.c. e 1965, 1966, 1304 e 1373 c.c..
Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello, nell’estendere gli effetti della transazione alla cointestataria del rapporto (OMISSIS), ha accolto una domanda formulata per la prima volta in appello, in violazione dell’articolo 345 c.p.c..
5. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse.
Il secondo motivo e’ fondato nei termini che seguono.
Vanno, in primo luogo, dichiarate inammissibili le censure svolte dai ricorrenti nel terzo motivo e nella prima parte del secondo motivo in cui gli stessi pongono in discussione sia che un atto di transazione (a prescindere dalla natura novativa o conservativa) sia stato mai perfezionato, sia che la eventuale transazione fosse comunque opponibile a (OMISSIS).
Si tratta di questioni di cui non vi e’ traccia nella sentenza impugnata, la quale, dando per pacifica l’avvenuta stipulazione di un negozio di transazione, ha esaminato soltanto il punto relativo alla eventuale rilevanza della distinzione tra transazione novativa o non novativa (concludendo in senso negativo).
Orbene, e’ principio consolidato di questa Corte che dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire, a pena di inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430;.Cass., 09/07/2013, n. 17041), ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificita’ del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonche’ il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Nel caso di specie, non solo i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere di allegazione, limitandosi a dedurre genericamente di aver contestato l’intervenuto perfezionamento della transazione in sede di udienza di discussione in Tribunale (senza neppure precisare le modalita’ di formulazione di tale censura), ma, anzi, dal tenore dello stesso ricorso per cassazione emergono elementi contrari a tale ricostruzione.
In particolare, alle pagg. 7 e 8 del ricorso per cassazione, nell’indicare le difese dagli stessi svolti nella comparsa di costituzione in appello, hanno dedotto “quanto alla presunta definizione transattiva intercorsa” di aver evidenziato l’assenza, nell’atto di appello della banca, di censure riguardo le motivazioni del giudice di primo grado che avevano escluso la natura novativa del documento, essendosi l’istituto di credito limitato ad attribuire apoditticamente alla transazione effetti novativi senza confutare le argomentazioni del primo giudice.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Gli odierni ricorrenti, gia’ appellati, hanno, altresi’ allegato di aver affermato, in sede di costituzione, che “in realta’, come correttamente affermato dal Tribunale l’accordo intercorso tra le parti non atteneva al contratto o alla sua esistenza ma solo i suoi costi commissionali spiegando effetti complementari del contratto non certo novativi”.
Anche nella nota 1 in calce alla pag. 10 del ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno riportato quanto dagli stessi gia’ scritto alla pag. 10 della comparsa di costituzione in appello (in cui non vi e’ traccia delle questioni attinenti al perfezionamento della transazione e alla sua opponibilita’ alla cointestataria): “…la Banca non censura le motivazioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere non novativa la transazione e non contesta che..la transazione opposta dalla societa’ contenuta non riguarda il contratto, ma la sua esecuzione (di disciplina il rimborso e le riduzioni di commissioni) ma si limita a sostenere che la transazione spiega effetti novativi non fornendo alcun argomento a confutazione delle affermazioni del Giudicante (peraltro conformi alla Cassazione) rendendo tale censura assolutamente inammissibile per la sua genericita’”.
Deve quindi concludersi per l’inammissibilita’ di tali censure per novita’ o quantomeno per difetto di autosufficienza.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Ad avviso di questo Collegio sono, invece, fondate le censure dei ricorrenti svolte nella seconda parte del secondo motivo, in cui lamentano che la Corte d’Appello, nell’individuare l’ambito di operativita’ dell’articolo 1972 c.c., non ha erroneamente considerato la rilevanza, a tal fine, della natura novativa o meno della transazione, affermando, anzi, espressamente, l’irrilevanza della distinzione tra transazione novativa e non novativa.
Premesso che sulla declaratoria di nullita’ del contratto di gestione patrimoniale da parte del Tribunale di Bari si e’ comunque formato il giudicato interno, atteso che la Corte d’Appello ha rigettato la domanda degli investitori sul rilievo che il difetto della forma scritta di tale contratto aveva determinato la mera nullita’ e non l’illiceita’ del medesimo, cosi’ non incidendo sulla validita’ della transazione intervenuta, deve, a questo punto, preliminarmente, evidenziarsi la differenza tra la transazione “novativa” e quella “conservativa”.
Si ha transazione novativa allorquando l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volonta’ di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto elemento essenziale e’, oltre ai soggetti e alla causa, il cd. “animus novandi”, che puo’ anche risultare in modo implicito, visto che “l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilita’ tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ri’tenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volonta’ in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all’intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti” (vedi Cass. n. 7963-2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604-2016).
Per contro, la transazione e’ “conservativa” quando le parti danno vita ad un “accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione gia’ in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali” (Cass. n. 13717-2006).

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Cio’ premesso, questa Corte, nella sopra citata sentenza n. 7963-2020 (vedi anche Cass. n. 15841-2014), ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa” assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’articolo 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo e’ sanzionata con la nullita’ (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceita’ della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed e’ invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio puo’ essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidita’ (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, e’ sempre affetta da nullita’, ancorche’ le parti ne abbiano trattato, perche’ essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo”.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Pertanto, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la distinzione tra transazione novativa e non novativa era, invece, assai rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 1972 c.c.. Infatti, ove la transazione posta in essere tra le parti avesse avuto natura non novativa – come aveva ritenuto il giudice di primo grado – anche la mera declaratoria di nullita’ del contratto di gestione patrimoniale, indipendentemente dalla sua illiceita’, inciderebbe sulla validita’ della transazione tra le parti.
La Corte d’Appello ha, in conclusione, erroneamente ritenuto irrilevante affrontare la questione della natura novativa o meno della transazione, addivenendo ad un’affermazione in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, cosi’ non effettuando un accertamento di fatto (in ordine, appunto, alla natura novativa o conservativa della transazione) dirimente ai fini di valutare la validita’ della transazione conclusa dalle parti.
6. Il quarto motivo – con cui e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione agli articoli 115 c.p.c., 1304, 1350, 1965, 1967, 2697 c.c., d.lgs n. 58-1998, 23 con riferimento alla opponibilita’ alla (OMISSIS) della transazione del settembre 2010 – e’ assorbito per effetto della declaratoria di inammissibilita’ del terzo motivo.
7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, inammissibili il primo ed il terzo, assorbiti il quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

Distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

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