Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26133.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere il vizio di ultrapetizione nella sentenza di appello che aveva affermato la sussistenza di una società di fatto, laddove la parte attrice aveva, in primo grado, allegato l’esistenza di una società convenzionalmente occultata mediante la dissimulazione di una impresa individuale intestata ad uno dei soci).

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26133. Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

Data udienza 13 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – Società irregolare e di fatto – In genere domanda di riconoscimento di socio di fatto – Successiva proposizione di una domanda di riconoscimento di socio accomandante occulto – Novità della domanda – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 15842/2018 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), e (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domiciliano in (OMISSIS), presso lo studio dei difensori;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata in data 15.3.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

RILEVATO

Che:
1. (OMISSIS) – assumendo di aver costituito, sin dal mese di gennaio del 1982, con i suoi colleghi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), una societa’ di fatto con pari partecipazione, convenzionalmente denominata ” (OMISSIS)” (apparendo, cosi’, una ditta individuale) e che i soci avevano assunto la qualita’ fittizia di dipendenti della predetta ditta individuale – evoco’ in giudizio i soci per sentir dichiarare l’esistenza di una societa’ di fatto tra gli stessi e per la determinazione giudiziale della sua quota pari al 25% dell’intera compagine societaria.
2. Il Tribunale di Bari, sez. di Altamura, con la sentenza depositata in data 17 marzo 2015, rigetto’ la domanda cosi’ proposta.
3. Proposto gravame da parte dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bari ha accolto l’appello cosi’ proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’esistenza di una societa’ di fatto tra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti soci al 25% ciascuno del capitale sociale, e ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al pagamento in favore della controparte dell’importo di Euro 58.696 a titolo di liquidazione della quota sociale.
La corte del merito ha ritenuto che: a) la dichiarazione datata 16.1.1989, a firma (OMISSIS) – prodotta in primo grado dal (OMISSIS) e rivelatasi, dopo la consulenza grafologica, autentica – avrebbe dovuto ritenersi elemento probatorio di per se’ solo sufficiente a ritenere provata la dissimulazione della societa’, costituendo, peraltro, le dichiarazioni testimoniali del commercialista della societa’ ulteriori elementi di riscontro in ordine all’esistenza del vincolo sociale; b) il contenuto della predetta dichiarazione costituiva invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. ss.uu. 7381/2013), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, il (OMISSIS), nel conferire sostanzialmente all’uso sociale la sua quota di un bene immobile e nell’accettare di intestare fittiziamente la societa’ al solo (OMISSIS), aveva preteso da quest’ultimo una controdichiarazione che era stata resa nel documento sopra ricordato e acquisito in giudizio; c) la dichiarazione cosi’ rilasciata dall’ (OMISSIS) consentiva di ravvedere sia l’elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a se’ sfavorevole sia l’elemento oggettivo del concreto pregiudizio al dichiarante conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest’ultima nel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprieta’ del dichiarante ma anche del (OMISSIS) e degli altri soci; d) le dichiarazioni rilasciate dalle parti nonche’ quelle dei testi “clienti” dell’impresa non incidevano in modo significativo sul convincimento giudiziale; e) maggior rilievo probatorio doveva invece essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dal commercialista che aveva dichiarato di aver assistito agli accordi per la costituzione della societa’ e di aver, in numerose occasioni, sentito i soci riconoscerne l’esistenza e peraltro di volerne condividere gli utili; g) in termini squisitamente civilistici il riconoscimento della fittizieta’ dei rapporti di lavoro con i soci, gia’ peraltro dichiarata dal primo giudice, costituiva ulteriore conferma del vincolo societario; h) anche la disponibilita’ del terreno (cointestato tra soci e mogli) – fornita dai soci a titolo gratuito alla societa’ rappresentava ulteriore indice probatorio a conferma dell’esistenza della societa’ stessa; i) al riconoscimento di quest’ultima conseguiva l’affermazione del diritto del socio attore ad ottenere la liquidazione del valore della quota pari al 25% del valore del capitale sociale.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

2. La sentenza, pubblicata il 15.3.2018, e’ stata impugnata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., in relazione alle preclusioni formatesi per il giudicato interno. Osservano i ricorrenti che il giudice di prima istanza aveva rigettato la domanda di accertamento della societa’ di fatto, come proposta dal (OMISSIS) e articolata nel petitum e non gia’ – come capziosamente dedotto nell’atto di appello – in termini di “declaratoria di societa’ occulta”. Si evidenzia che dal raffronto testuale tra la statuizione impugnata (che aveva risolto una questione avente una propria individualita’ ed autonomia) ed i proposti motivi di gravame sarebbe emerso che la sentenza di primo grado, sul punto deciso (inesistenza della societa’ di fatto), non sarebbe stata fatta oggetto di specifica impugnazione, avendo invece i motivi di gravame indirizzato l’indagine della Corte territoriale sulla pretesa esistenza di una societa’ dissimulata ed occulta (domanda neanche proposta in via gradata in prime cure) e sulla richiesta, anch’essa nuova ed inammissibile, di declaratoria della “simulazione” di cio’ che appariva (come ditta individuale), come tale volta a mettere in luce il negozio dissimulato e societario, situazione quest’ultima sostanzialmente autonoma e diversa rispetto a quella azionata con la domanda in primo grado. Si osserva ancora che in grado di appello si sarebbe introdotto un tema di indagine diverso dall’esteriorizzazione di un preteso rapporto sociale che investiva, invece, la pretesa simulazione del rapporto apparente e esteriorizzato (ditta individuale e rapporto di lavoro), dissimulante una societa’ occulta nella quale, invece, non vi sarebbe stato spazio per una forma di esteriorizzazione del rapporto sociale che, per patto, avrebbe dovuto rimanere occulto e segreto (e dunque una questione relativa, in realta’, alla dissimulazione di una pretesa societa’ occulta). Stante il difetto di equivalenza tra societa’ di fatto e societa’ occulta – aggiungono i ricorrenti – sarebbe, pertanto, risultata evidente, rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, la formazione di un giudicato interno in relazione a quest’ultima statuizione giurisdizionale.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli articoli 345 e 112 c.p.c., in relazione alla violazione delle norme in tema di attivita’ del giudice e al vizio di ultrapetizione. Osservano i ricorrenti che l’ambito oggettivo del giudizio di primo grado – articolato attraverso le proposizioni descrittive in cui era delineata sia la causa petendi che il petitum immediato – sarebbe stato segnato dalla domanda volta ad “accertare e dichiarare la esistenza di una societa’ di fatto… con ogni conseguenza come per legge”, che gli stessi attori assumevano costituita con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): invece, gli appellanti avrebbero sostanzialmente cambiato prospettiva chiedendo al giudice del gravame di accertare l’esistenza di una societa’ occulta, rappresentando artatamente che l’originario thema decidendum era stato determinato dalla domanda di simulazione della societa’ occulta. Evidenziano, ancora, che la deduzione (nuova) dell’esistenza di una societa’ occulta avrebbe comportato necessariamente l’accertamento dell’esistenza di un rapporto sociale che, in forza di un accordo tra soci (patto di occultamento e di segretezza), non verrebbe manifestato all’esterno ove sarebbe apparso come unico soggetto il titolare della ditta individuale, dovendosi dunque ritenere che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisse, in realta’, il presupposto indispensabile perche’ potesse legittimamente predicarsi l’esistenza di una societa’ occulta. Tale situazione da ultimo rappresentata avrebbe costituito – osservano ancora i ricorrenti fattispecie ben diversa dall’originaria deduzione della pretesa esistenza di una societa’ di fatto che invece avrebbe potuto ritenersi esistente all’esterno solo quando si fosse esteriorizzata come tale, e cioe’ quando due o piu’ persone avessero operato nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della societa’ che di fatto sarebbe stata costituita da tali comportamenti. Si evidenzia ancora da parte dei ricorrenti che la Corte territoriale, in presenza di specifiche deduzioni introdotte per la prima volta in sede di gravame dagli appellanti, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza gravata avesse statuito sui capi della domanda relativa alla declaratoria di societa’ occulta, cosi’ statuendo in ordine alla positiva dimostrazione della dissimulazione della societa’ e cosi’ incorrendo nella denunciata ultrapetizione, con violazione sia dell’articolo 345 c.p.c., sia del disposto normativo di cui all’articolo 112 codice di rito.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate dai ricorrenti – sono infondati.
2.2 Va subito precisato che, come emerge dalla lettura degli atti (cfr. pag. 2 del controricorso), la domanda attorea articolata in primo grado si era fondata sull’allegazione che la societa’ che si affermava costituita dal (OMISSIS) nel gennaio del 1982 con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avesse per “ragioni di convenienza” adottato “convenzionalmente la denominazione di (OMISSIS)” e che la stessa dovesse “apparire” come ditta individuale a nome di uno dei quattro soci. Allegarono inoltre gli attori in primo grado che “Tutti i soci, compreso il (OMISSIS), hanno assunto la qualifica fittizia di dipendenti della ditta individuale ma, di fatto, si sono sempre comportati e hanno sempre agito come soci, assumendo le responsabilita’ operative e gestionali e dividendo in parti uguali le spese e gli utili”.
2.2 Risulta pertanto evidente che, nel caso di specie, non si e’ verificata in sede di gravame alcuna mutatio della domanda presentata in primo grado, posto che gli attori avevano sempre allegato l’esistenza di una societa’ di fatto convenzionalmente occultata per volonta’ dei soci, tramite la dissimulazione del contratto di societa’ che avrebbe dovuto apparire all’esterno invece come impresa individuale intestata ad uno dei soci, e cioe’ all’ (OMISSIS). Sul punto qui in discussione e’ stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualita’ di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualita’ di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiche’ la “causa petendi” e’ costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016).
In realta’, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validita’ (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre societa’ irregolare e’ quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395). Il rapporto sociale e’ occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez. VI, 12 settembre 2016. n. 17925). Cio’ che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, e’ l’effettiva esistenza della societa’, perche’ la societa’ di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l’incolpevole affidamento dei terzi circa l’esistenza della societa’, essendo sufficiente che la societa’ esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez. I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez. I, 12 novembre 1984, n. 5691).
E’ stato altresi’ precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perche’ possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l’esistenza di una societa’ occulta, ma cio’ non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attivita’ societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilita’ dei singoli partecipi (articolo 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (articoli 2270 e 2305 c.c.), l’unica particolarita’ della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non gia’ in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021).
Orbene, nel caso qui in esame le parti – secondo l’originaria prospettiva attorea poi ribadita nell’atto di citazione in appello – avevano voluto “esteriorizzare”, per patto convenzionale costitutivo della societa’ di fatto, solo l’impresa individuale, rimanendo occulta dunque la struttura interna che, invece, quanto a quota di partecipazione e a divisione degli utili, si era modellata secondo la struttura di una societa’ di fatto che prevedeva, piu’ in particolare, la partecipazione di ogni componente, per il 25% ciascuno, alla compagine sociale (e ai relativi utili) e il conferimento di beni strumentali (terreni ed attrezzature) per lo svolgimento dell’attivita’ produttiva (edilizia) oggetto del contratto sociale.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

Ne consegue che la domanda di accertamento avanzata dal (OMISSIS) era volta proprio a disvelare la dissimulazione del contratto sociale tramite l’apparenza dell’impresa individuale e a verificare la fondatezza della prospettata domanda attorea, diretta ad accertare per l’appunto l’esistenza tra le parti di una societa’ di fatto, con conseguente diritto dei soci (attori in giudizio) a percepire la liquidazione della quota di partecipazione al sodalizio societario. Del resto, va anche ricordato, in termini piu’ generali, che il divieto di proporre domande nuove in appello implica che e’ preclusa la facolta’ di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto piu’ quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice e’ tenuto ad applicare (Cass. n. 6854 del 16/03/2017; v. anche Cass. n. 7776/2017).
Cio’ posto, le doglianze dei ricorrenti, dirette ad evidenziare la prospettazione di una domanda nuova in appello non proposta in primo grado, e cioe’ la domanda di accertamento dell’esistenza tra le parti di una societa’ occulta (domanda ontologicamente diversa – secondo la prospettazione dei ricorrenti – da quella diretta ad accertare l’esistenza di una societa’ di fatto), risultano prive di fondamento, posto che la domanda avanzata in primo grado si fondava proprio sulla prospettazione, in tesi, della dissimulazione del contratto di societa’ tra le parti tramite l’apparenza di una diversa forma di organizzazione dell’impresa, e cioe’ di una impresa individuale che nascondesse il contratto sociale e la qualita’ di soci degli appartenenti al sodalizio societario (soci che, peraltro, risultavano formalmente solo dipendenti della societa’).
Ne consegue che la Corte di appello – ritenendo provata l’esistenza tra le parti di una societa’ di fatto sulla base del corredo probatorio allegato dalle parti (controdichiarazione del 16.01.1989 a firma (OMISSIS); dichiarazioni testimoniali acquisite) – non e’ incorsa in alcuna ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., ne’ ha accolto una domanda nuova rispetto a quella prospettata in primo grado, essendosi invece limitata a verificare la fondatezza della prospettazione attorea gia’ allegata e dedotta in primo grado riscontrandone la veridicita’ e dunque la legittimita’ quanto alla conseguente richiesta di liquidazione della quota sociale.
Ne’ puo’ parlarsi di violazione di un giudicato interno asseritamente formatosi sul rigetto della domanda di accertamento della societa’ di fatto per la prospettata mancata impugnazione da parte degli appellanti della relativa statuizione del giudice di prime cure. E cio’ per le medesime ragioni sopra indicate, che hanno gia’ evidenziato l’identita’ di domande prospettate dagli originari attori con l’atto di citazione in primo grado e con la proposizione del gravame, domande dirette tutte ad accertare l’esistenza di una societa’ di fatto oggetto di dissimulazione tramite la concordata apparenza dello svolgimento dell’attivita’ di impresa sotto l’egida di una impresa individuale fittiziamente intestata ad uno solo dei soci della predetta societa’, invece convenzionalmente voluta dalle parti con gli accordi documentati con la dichiarazione del 16.1.1989.

Domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione degli articoli 2730, 2735 e 2247 c.c., nonche’ per vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dell’animus confitendi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare la natura confessoria della dichiarazione del 16.1.1989. Osservano i ricorrenti che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare che una dichiarazione di verita’ sarebbe configurabile, ai sensi degli articoli 2733 e 2735 c.c., solo se riguardasse l’esistenza obiettiva degli elementi costitutivi del negozio, con la conseguenza che, con riferimento alla prova del rapporto di societa’, la confessione dovrebbe riguardare l’esistenza degli elementi costitutivi ed essenziali del rapporto stesso e non gia’ la generica esistenza della societa’, e cio’ a maggior ragione ove sia stata allegata, come nel caso in esame, l’esistenza di una societa’ di fatto per il quale il contratto sociale si era formato non in forza di una manifestazione di volonta’ espressa, ma attraverso comportamenti concludenti delle parti o dimostrazioni palesi dell’attivita’ dei soci. Osservano ancora i ricorrenti che, qualora la predetta dichiarazione avesse avuto valenza confessoria, la corte di merito neanche avrebbe avuto la necessita’ di scrutinare le altre prove testimoniali (come la deposizione del commercialista), essendo gia’ stato dimostrato il contratto di societa’.
3.1 II motivo, cosi’ articolato, e’ inammissibile.
Pretendono invero i ricorrenti una rivalutazione di merito del contenuto della dichiarazione del 16.01.89, gia’ piu’ volte sopra ricordata, che invece non e’ prospettabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per come perimetrato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui solo enunciato in rubrica e non enucleato nella esposizione del motivo tramite l’articolazione di un “fatto storico”, oggetto di discussione nel giudizio e decisivo ai fini della decisione, del cui omesso esame e’ legittimo dolersi tramite la prospettazione del vizio da ultimo ricordato.
Cosi’ articolata la doglianza e’ inammissibile in questo giudizio di legittimita’. E cio’ proprio perche’ e’ volta a sollecitare una rivalutazione del contenuto della predetta documentazione sulla quale la Corte di appello ha invece espresso una motivazione adeguata e scevra da criticita’ argomentative, peraltro incentrata – a differenza di quanto denunciato dai ricorrenti – sugli elementi costitutivi del sodalizio societario (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
3.2 Del resto e sotto altro profilo di riflessione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che una dichiarazione e’ qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volonta’ di ammettere e riconoscere la verita’ di un fatto a se’ sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Sez. U., Sentenza n. 7381 del 25/03/2013; Sentenza n. 12798 del 23/05/2018).
Ebbene, la Corte territoriale non si e’ discostata dai principi di diritto da ultimo ricordati (e qui riaffermati), riscontrando sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo della confessione, cosi’ escludendo in radice anche la fondatezza della lamentata falsa applicazione delle norme sopra ricordate in rubrica.
Va da ultimo precisato che la predetta dichiarazione del 16.1.89 e’ stata comunque liberamente apprezzata dalla Corte di appello, unitamente agli altri mezzi di prova sopra descritti (dichiarazioni testimoniali; conferimento terreni al sodalizio societario; etc), come prescritto dall’articolo 2733 c.c., comma 3, in tema di litisconsorzio necessario e non e’ pertanto rintracciabile alcuna violazione dei principi regolanti la valutazione della prova legale, violazione peraltro neanche denunciata dai ricorrenti e comunque non sussistente.
4. I controricorrenti hanno inoltre presentato ricorso incidentale, con il quale denunciano, sebbene con riserva di rinuncia del ricorso (all’esito della istanza di correzione di errore materiale avanzata al giudice a quo), la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 91 c.p.c., in relazione al mancato rimborso in loro favore delle spese rappresentate dal versamento del contributo unificato gia’ effettuato in primo grado, pari ad Euro 804, come documentato nella nota spese del 25.1.2017.
4.1 I controricorrenti hanno dato atto, da ultimo, nella memoria che la statuizione giudiziale impugnata con il ricorso incidentale e’ stata oggetto di correzione di errore materiale da parte della Corte di Appello di Bari, sicche’ deve ritenersi venuto meno l’interesse a ricorrere da parte dei controricorrenti con conseguente inammissibilita’ del ricorso incidentale (Cass. 25625/2020). Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza principale e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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