È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28217.

La massima estrapolata:

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.

Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28217

Data udienza 26 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7507-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro’ tempore nonche’ Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MAMMONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRATTO, VINCENZO GAMBARDELLA;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) ORA (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) ORA (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di (OMISSIS) (convivente del primo e madre del secondo), avvenuto il giorno successivo alla nascita di (OMISSIS), sull’assunto che lo stesso fosse da ascrivere a responsabilita’ dei sanitari che avevano prestato assistenza al parto;
a tal fine convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), nonche’ i medici (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali chiamarono in causa l’ostetrica (OMISSIS); tutti resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive assicuratrici;
il Tribunale di Roma condanno’ la sola Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni (liquidati in 400,000,00 Euro in favore del convivente e in 600.000,00 Euro in favore del figlio della vittima), disponendo altresi’ la manleva, per la quota del 35%, a carico della coassicuratrice (OMISSIS);
la sentenza venne impugnata dalla (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera;
la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u. medico-legale (non espletata in primo grado), ha riformato la sentenza, rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite;
hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a..
I (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato memoria.
Considerato che risulta preliminare e assorbente il rilievo dell’inammissibilita’ dell’impugnazione in conseguenza della inidoneita’ delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti.
Considerato, quanto alla posizione di (OMISSIS), che:
al ricorso e’ allegata una procura generale alle liti (autenticata dal Consolato Generale d’Italia di Los Angeles) rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che -fra l’altro- conferisce a detti professionisti la facolta’ di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nella presente controversia;
di seguito alla suddetta procura e’ spillata una “procura alle liti”, datata 16.3.2017, rilasciata dall’avv. (OMISSIS) in favore dell’avv. (OMISSIS) di Roma e concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma, oggetto dell’odierno ricorso (sottoscritto dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno dichiarato di agire “congiuntamente e disgiuntamente”);
la procura rilasciata dall’avv. (OMISSIS) all’avv. (OMISSIS) e’, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui “la procura speciale richiesta dall’articolo 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale “ad negotia”; ne consegue che il procuratore generale alle liti non e’ abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, ne’ a se’ stesso ne’ ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione” (Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995);
ne’ puo’ ritenersi che l’avv. (OMISSIS) potesse comunque rappresentare e difendere il (OMISSIS) in forza della procura generale del 2012, in quanto la stessa e’ stata rilasciata in data anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della specialita’ (cfr. Cass. n. 1249/1992) e, altresi’, perche’ il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di (OMISSIS), che:
non appare fondata l’eccezione di inidoneita’ della procura alle liti sollevata dal controricorrente (OMISSIS) sul rilievo che uno solo dei due difensori nominati e’ iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione: sebbene l’avv. (OMISSIS) non risulti iscritto all’albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore privo di ius postulandi (quale appunto il (OMISSIS)) non valga a invalidare la nomina del co-difensore avv. (OMISSIS), iscritto all’albo dei cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente;
risulta, invece, fondato il rilievo della nullita’ della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attivita’ certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui “la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorita’ consolare italiana, nonche’ dalla cd. “apostille”, in conformita’ alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, e’ nulla, agli effetti della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 12, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell’attivita’ certificativa svolta dal notaio, e cioe’ l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identita’, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto” (Cass. n. 11165/2015; conf. Cass. n. 8174/2018);
nel caso specifico, infatti, l’atto allegato al ricorso consta di un “authentication certificate” e di una “certification” formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano; ne’ puo’ ritenersi che la circostanza che risulti, invece, tradotta la procura generale alle liti (“generai power of attorney for litigations”) valga a integrare il requisito mancante, che concerne l’attivita’ certificativa in se’;
Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Azienda Ospedaliera;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2005;
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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