Esercizio abusivo della professione medica

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 48862

La massima estrapolata:

Il reato di esercizio abusivo della professione medica, protrattosi per una numero determinato di anni, e la reiterazione di taluni atti ad esso riconducibili, dà luogo ad un unico reato laddove l’attività esercitata dal soggetto agente sia connotata da un unico, identico elemento soggettivo, diretto all’esercizio della stessa professione, e ravvisando il momento consumativo col momento della cessazione della condotta.

Sentenza 25 ottobre 2018, n. 48862

Data udienza 2 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal:
G.u.p. del Tribunale di Vicenza;
nei confronti del:
Tribunale di Venezia;
con ordinanza del 18/04/2018 nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha chiesto dichiararsi l’insussistenza del conflitto;
udito, in difesa di (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che sostituisce per delega orale l’avvocato (OMISSIS) e che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ imputato, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dei reati di cui all’articolo 348 c.p., e articolo 640 c.p., comma 2, n. 1), per aver esercitato abusivamente la professione medica, nel periodo compreso tra il novembre 1997 e il marzo 2014, lavorando come ginecologo-ostetrico, senza essere laureato ne’ abilitato, alle dipendenze dell’Ospedale di (OMISSIS); nonche’ per avere, sul contrario falso presupposto, che induceva in errore l’Ente pubblico datore, conseguito un profitto ingiusto, pari agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti.
Nei confronti di (OMISSIS) procede altresi’, a seguito di citazione diretta a giudizio, il Tribunale di Venezia in composizione monocratica. In tale sede l’imputato risponde di lesioni colpose gravissime (articolo 590 c.p., comma 2) ai danni di soggetto neonato, indotte da negligenza e imperizia nella fase di assistenza al parto, e – nuovamente – di esercizio abusivo ex articolo 348 c.p., in relazione all’attivita’ libero professionale svolta, dal giugno 2014 al febbraio 2015, presso la struttura sanitaria, sita nel Comune di Dolo, ove si era consumato il fatto di lesioni.
2. La coesistenza dei procedimenti era dalla difesa dell’imputato denunciata, a titolo di conflitto positivo, al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dopo che questi aveva respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale, dalla stessa parte privata sollevata.
Nel trasmettere la denuncia a questa Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, il G.u.p. osservava, ai sensi dell’articolo 30 c.p.p., comma 2, come dovesse in realta’ escludersi l’esistenza del conflitto positivo. Il delitto di esercizio abusivo della professione, reato eventualmente abituale, si consumerebbe nel luogo e nel tempo di realizzazione dell’ultima condotta tipica, reiterativa della serie unitariamente lesiva del bene giuridico tutelato, sorretta da dolo unitario. Quest’ultimo sarebbe, nel caso di specie, venuto meno con il pensionamento di (OMISSIS) e la correlata cessazione del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale; la successiva intrapresa di un nuovo rapporto di collaborazione professionale, con soggetto privato, integrerebbe una nuova determinazione a delinquere, idonea a configurare un distinto reato.
Nel caso, tuttavia, si ritenesse l’unitarieta’ del reato di cui all’articolo 348 c.p., la competenza in ordine a tutte le imputazioni si radicherebbe, per il G.u.p. rimettente, nel foro di Vicenza, luogo di consumazione del piu’ grave dei reati connessi, quello di truffa aggravata.
3. L’ordinanza era ritualmente comunicata, ai sensi dell’articolo 31 c.p.p., al Tribunale di Venezia, secondo giudice in conflitto, da cui non pervenivano osservazioni.
4. All’odierna udienza in camera di consiglio interveniva, assieme al Procuratore generale presso questa Corte, un sostituto del difensore fiduciario dell’imputato, delegato oralmente da quest’ultimo, che era ammesso a discutere in sua vece.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di esaminare il merito del conflitto, il Collegio intende illustrare le ragioni che inducono a ritenere pienamente rituale la designazione del sostituto del difensore titolare, operata da quest’ultimo in forma verbale e verbalmente comunicata al giudice procedente dal difensore sostituito.
2. E’ noto che, ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto – la cui attivita’ professionale viene ad ogni effetto ricondotta al sostituito, senza che rilevino eventuali limitazioni apposte da quest’ultimo (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010; Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rizzo, Rv. 232663; Sez. 5, n. 14115 del 10/11/1999, Di Prenda, Rv. 216105) – con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 96 c.p.p., comma 2, e articolo 34 disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all’autorita’ procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
Gia’ la previsione codicistica e’, dunque, nel senso di escludere forme rigorose nella modalita’ di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volonta’, pur sempre da ricondurre al sostituito, anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto – a norma dell’articolo 134 c.p.p., comma 1, e articolo 141 c.p.p., comma 1, e articolo 27 disp. att. c.p.p., comma 1, lettera a), – procedere alla sua documentazione mediante processo verbale.
Nell’interpretazione del menzionato articolo 96 c.p.p., comma 2, che disciplina le modalita’ di nomina del difensore fiduciario, applicabile anche per la designazione del sostituto, la giurisprudenza di legittimita’ si e’, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l’esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione (Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434; Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari, Rv. 235963), ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalita’ indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi (Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270; Sez. 2, n. 52529 del 10/11/2016, Bellinato, Rv. 268412; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879), o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta (v., a contrario, Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D’Amico, Rv. 269493).
3. Vero e’ che, secondo una linea interpretativa risalente all’abrogato codice di rito penale (Sez. 3, n. 1713 del 14/10/1986, dep. 1987, Italiano, Rv. 175116; Sez. 3, n. 866 del 29/04/1986, D’Imperio, Rv. 173089; Sez. 3, n. 5127 del 01/02/1979, Fiorillo, Rv. 142144), la giurisprudenza di legittimita’ ha univocamente sostenuto che la nomina del sostituto del difensore potesse essere fatta per iscritto, ovvero con dichiarazione inserita nel processo verbale, ma in quest’ultimo caso per essere valida dovesse provenire direttamente dal difensore sostituito, presente all’atto; e cio’ in linea con le prescrizioni di cui al R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, conv. dalla L. n. 36 del 1934, ove al riguardo si prevede che l’avvocato possa procedere alla nomina di sostituti, da individuarsi tra i procuratori compresi nell’albo in cui egli si trovi iscritto, non superiori a tre con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte di appello e da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, e possa farsi rappresentare da altro procuratore, esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte di appello e sezioni distaccate, attraverso incarico dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
La necessita’ che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all’autorita’ procedente o trasmessa per raccomandata, o altrimenti fosse investito verbalmente dal medesimo titolare, presente all’atto, discendeva dalla conforme impostazione della legge professionale.
4. Il relativo ordinamento e’ stato tuttavia riformato, per effetto della L. n. 247 del 2012.
L’articolo 14 di essa, intitolato “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni”, prevede, tra l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o piu’ sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresi’, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2).
Univoca appare l’interpretazione della norma sul piano letterale. La previsione dell’oralita’ del conferimento della delega per la sostituzione, allorche’ questa opera in favore di un avvocato, e’ infatti nuova ed esplicita. Essa si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che puo’ essere rilasciata al praticante abilitato.
L’espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella legge professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilita’ di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare. Tale deve considerarsi la funzione della norma sul piano sistematico.
Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, non e’ arduo ravvisarlo in un’esigenza di semplificazione – nel quadro del piu’ generale indirizzo, volto ad esaltare l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l’esercizio responsabile – e in un’esigenza di armonizzazione in ambito Europeo.
Come risulta da un’indagine, anche rapida, di tipo comparatistico, negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all’udienza dell’avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente (Reglement Interieur National, articolo 6.2); ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l’udienza puo’ essere orale e non e’ richiesta la presenza del delegante.
Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilita’ tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’articolo 15 preleggi, il R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, sopra citato; abrogazione alla luce della quale l’articolo 96 c.p.p., comma 2, e articolo 34 disp. att. c.p.p., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilita’ di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.
5. Occorre dare atto dell’esistenza di un precedente arresto di questa Corte (Sez. 5, n. 26606 del 26/04/2018, Vitanza, Rv. 273304), che ha concluso in senso contrario, negando l’intervenuta abrogazione del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, sopra citato. Si argomenta dal fatto che la L. n. 247 del 2012, articolo 65, farebbe salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, che non risulterebbero allo stato emanati, e dal fatto che non risulti esercitata la delega prevista dall’articolo 64, della medesima legge di riforma. Si ritiene, poi, che l’articolo 14, di quest’ultima sia suscettibile, in parte qua, di un’interpretazione restrittiva, che ne limiti l’applicazione ai casi di sostituzione extra-processuale. Si afferma infine che, comunque intesa, tale disposizione costituirebbe norma generale, inidonea a derogare alle preesistenti disposizioni codicistiche di natura speciale.
Il Collegio non condivide tali obiezioni.
La nuova disposizione ha un ambito squisitamente giudiziale, come si ricava dall’esegesi in precedenza condotta e come e’ confermato dai lavori preparatori. Nella relazione di accompagnamento al testo unificato dei disegni di legge in materia di riforma dell’ordinamento forense, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (A.S. 601-A, XVI legislatura), poi tradottosi nella L. n. 247 del 2012 – dopo l’affermazione che “l’articolo 13 (poi divenuto 14 nella redazione definitiva) reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni” – si legge che il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalita’ di perfezionamento del mandato professionale, mentre i commi successivi disciplinano in maniera piu’ compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni; e in fine si sottolinea che, mentre “la sostituzione processuale fra avvocati puo’ essere conferita anche verbalmente”, nel caso di praticante abilitato e’ necessaria la delega scritta.
Che la nuova disciplina riguardasse dunque proprio il processo era un presupposto assunto come pacifico.
Non puo’ dubitarsi, cosi’, del contrasto puntuale tra la antecedente e la posteriore disposizione di ordinamento professionale, dell’abrogazione implicita della prima e dei riflessi, che se ne sono per l’effetto tratti, in ambito processuale.
Sotto altro aspetto, la L. n. 247 del 2012, e’ pienamente vigente nelle sue disposizioni, indipendentemente dal mancato riordino dell’intera materia attraverso il Testo Unico previsto dall’articolo 64, della legge medesima, mentre non appare pertinente neppure il richiamo all’articolo 65 di quest’ultima.
Esso prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella L. n. 247 del 2012, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
Queste ultime sono le disposizioni dei precedenti regolamenti. Il legislatore ha inteso stabilire che, fino alla emanazione di quelli nuovi, si debbano osservare le prescrizioni di quelli che furono adottati per l’esecuzione del precedente ordinamento professionale, nella parte di esso ancora “attuale” ossia rispetto a settori di disciplina non incisi dalla novella.
In nessun modo tale disposizione transitoria, che riguarda le fonti di livello secondario, puo’ giustificare la permanente vigenza del citato R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, che si colloca tra le fonti primarie. Cio’ anche a prescindere dall’intervenuta emanazione, contrariamente all’assunto che si confuta, di un cospicuo numero di atti regolamentari previsti dalla L. n. 247 del 2012; il Consiglio nazionale forense, per la parte di competenza, ne ha finora adottati dieci (recanti i numeri 1, 2, 3 e 4 del 2013; 1, 2, 3, 4 e 6 del 2014; e 1 del 2015) e quattordici il Ministero della Giustizia (numeri 55 e 170 del 2014; 38, 143 e 144 del 2015; 23, 47, 48, 58, 70, 156, 178 del 2016, oltre ad un uno senza numero in materia di polizze assicurative; n. 34 del 2017).
6. Risolta in senso favorevole la questione della legittimazione in causa del difensore sostituto, partecipante all’odierna udienza, il Collegio rileva l’esistenza del conflitto positivo, limitatamente al reato di esercizio abusivo della professione medica.
Essendo quest’ultimo un reato eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici da’ luogo ad un unico reato se l’attivita’ dell’agente, sorretta da unico elemento soggettivo (Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376), e’ diretta all’esercizio della medesima professione (dovendosi, invece, ravvisare una pluralita’ di reati in presenza di una molteplicita’ di professioni esercitate: Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268312).
In questo caso, l’azione lede in modo unitario il medesimo bene giuridico e il momento consumativo dell’unico reato coincide con l’ultimo atto della serie, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153).
Le contestazioni, di cui (OMISSIS) e’ chiamato a rispondere nelle diverse sedi processuali, integrano effettivamente un unico reato, giacche’ all’imputato si addebita l’esercizio, durato pressoche’ ininterrottamente per oltre quindici anni, di una professione (sempre la medesima, quella del medico) per la quale si assume che egli non avesse conseguito la prescritta abilitazione.
Ne’ il mutamento di titolo dell’attivita’ professionale (da lavoro dipendente a collaborazione autonoma), ne’ la mera diversita’ soggettiva della controparte del relativo rapporto, incidono sull’unitarieta’ del momento volitivo, che sorregge una condotta univocamente orientata dal lato funzionale e finalistico.
7. Al riconoscimento dell’unicita’ del reato di cui all’articolo 348 c.p., segue – per esso, e per il reato di truffa aggravata, connesso ex articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b), perche’ in concorso formale – l’affermazione della competenza del Tribunale di Vicenza.
Seppure la consumazione del primo appaia cessata nel circondario di Venezia, la competenza deve essere determinata, in base all’articolo 16 c.p.p., comma 1, in relazione al luogo di consumazione del secondo, che e’ piu’ grave; luogo ricompreso nel circondario di Vicenza.
In ordine al reato di cui all’articolo 590 c.p., – non legato ai rimanenti da alcuna delle ragioni di connessione, disciplinate dall’articolo 12 c.p.p., resta ferma la competenza del Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza per i reati di cui all’articolo 348 c.p., e articolo 640 c.p., comma 2, al cui ufficio GIP dispone trasmettersi i relativi atti. Ferma la competenza del Tribunale di Venezia per il reato di cui all’articolo 590 c.p..

Avv. Renato D’Isa

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