Esercizio del diritto di critica

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7798.

La massima estrapolata:

L’esercizio del diritto di critica richiede la verita’ del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non puo’ essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate. Ne consegue che, limitatamente alla verita’ del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operativita’ della scriminante.
Con riferimento al diritto di cronaca, che integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta dell’articolista che, selezionando fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalita’ dei soggetti criticati, manipola le notizie o le rappresentata in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verita’, tale operazione tuttavia stravolge il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuato, analogamente, quanto all’esercizio del diritto di critica, la manipolazione della rappresentazione di un fatto posto a fondamento della critica, che sebbene contenga un nucleo di verita’, stravolga il fatto medesimo inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, integra parimenti il reato di diffamazione.
Alcune espressioni perdono la loro carica offensiva se pronunciate in un contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e che puo’ assumere forme tanto piu’ incisive e penetranti quanto piu’ elevata e’ la posizione pubblica del destinatario (. Tuttavia, neppure la critica politica puo’ legittimare l’affievolimento del requisito della verita’ del fatto oggetto di critica, che sia descritto con la rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero, in quanto oggetto di deliberata manipolazione e/o stravolgimento, fraudolentemente eseguiti allo scopo di influenzare sapientemente, in modo negativo, il giudizio dei cittadini potenziali elettori.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7798

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. S – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.
Udito il difensore avv. (OMISSIS), in sost. dell’avv. Barbato Enrico, per i ricorrenti;
L’avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi e alla memoria e alla nota spese depositata.
E’ presente l’avv. (OMISSIS), in sost. dell’avv. (OMISSIS) per l’imputato.
L’avv. (OMISSIS), si riporta alla memoria e deposita nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2017 la Corte d’Appello di Venezia, in funzione di giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto (OMISSIS) dal delitto di diffamazione ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere il fatto stato commesso nell’esercizio del diritto di critica. Era stato contestato all’imputato di avere, in concorso con altri soggetti non identificati, provveduto a distribuire presso private abitazioni un volantino datato (OMISSIS), recante la sigla “(OMISSIS)”, contenente affermazioni contrarie al vero che offendevano la reputazione del sindaco e degli assessori dello stesso Comune.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 51 c.p. e manifesta illogicita’ della motivazione.
Sostengono che le affermazioni contenute nel volantino sono false e che comunque il parametro di valutazione del diritto di critica deve essere piu’ rigoroso con riferimento alle espressioni riferite a fatti che riguardano un’amministrazione locale atteso che notoriamente i cittadini elettori, nell’esprimere il voto a livello locale, non seguono le ideologie politiche ma osservano i fatti dell’amministrazione cui attribuiscono una importanza diretta.
2.2. Con il secondo motivo e’ stato dedotto vizio di motivazione nella parte in cui sono state indicate le ragioni giuridiche per cui le espressioni non sarebbero diffamatorie nonche’ l’errata applicazione del principio della continenza.
Lamentano i ricorrenti che il volantino era composto da quattro fitte pagine con caratteri di stampa di diversa grandezza, di cui alcune parti sottolineate ed altre in grassetto.
Il lettore frettoloso non poteva aver avuto un’informazione corretta con una tale grafica, tenuto conto che il parametro di riferimento e’ quello dell’uomo medio, del buon padre di famiglia, che, soprattutto in un comune a vocazione agricola, come (OMISSIS), era mediamente non laureato e non era in grado di leggere attentamente il contenuto di uno scritto.
Orbene, l’espressione “sottoposto a procedimento”, riferito al sindaco, e’ stata scritta in caratteri piu’ grandi e sottolineati, tanto da assumere la valenza di un titoletto, e trattasi di espressione chiaramente collegata ad un procedimento penale.
I ricorrenti ritengono che sia stato superato il limite della continenza, essendo la forma usata tesa a far ritenere al lettore che il sindaco fosse soggetti ad indagini penali.
2.3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 595 c.p. e la manifesta illogicita’ della motivazione.
Espongono i ricorrenti che, come emerso in istruttoria e richiamato in modo preciso dalla sentenza di primo grado, le affermazioni contenute nel punto 1 (sottoposizione del sindaco a procedimento penale) 4 (assegnazione dei comparti del PEEP) 8 (spese sostenute per i sagrati delle chiese di (OMISSIS) e (OMISSIS)) erano false, con la conseguenza che non era stato rispettato il requisito della verita’ del fatto storico.
2.4. Con memoria depositata il 9.11.2018 le parti civili hanno illustrato in modo piu’ approfondito le proprie argomentazioni ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.
2.5 L’imputato ha depositato in data 26.11.2018 una memoria a confutazione delle argomentazioni dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I tre motivi, da esaminarsi unitariamente in ragione della stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati e vanno accolti.
La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di assoluzione sul rilievo che le affermazioni contenute nel volantino per cui e’ procedimento – riguardanti il Sindaco di (OMISSIS) e i componenti della giunta comunale – non assumerebbero rilievo penale, per essere scriminate in quanto manifestate nell’esercizio del diritto di critica politica, tenuto conto che il volantino medesimo era stato diffuso in un periodo che, sebbene non strettamente ravvicinato al rinnovo delle cariche a mezzo di elezioni, era comunque collocabile nell’ambito della campagna elettorale che sarebbe iniziata a breve.
La Corte territoriale ha, altresi’, osservato che, ai fini dell’integrazione della predetta scriminante, sotto il profilo del requisito della verita’ del fatto, e’ sufficiente il rispetto di un principio di verita’ del fatto costituente l’occasione della critica politica, senza che sia necessaria la perfetta coincidenza al vero delle proposizioni assertive. In tale prospettiva, il giudice di secondo grado ha ritenuto che nessuna delle espressioni censurate poteva ritenersi non vera “secondo i parametri sopra menzionati”.
Questo Collegio non condivide tale impostazione.
Va preliminarmente osservato che e’ orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l’esercizio del diritto di critica richiede la verita’ del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non puo’ essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate. Ne consegue che, limitatamente alla verita’ del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operativita’ della scriminante. (Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Rv. 236524; sez 5 n. 7715/14, Rv 264064 e n. 40930/13, Rv 257794; vedi anche Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 – dep. 22/02/2018, Coppola, Rv. 272432-01).
Cio’ premesso, come e’ stato recentemente ritenuto, con riferimento al diritto di cronaca, che integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta dell’articolista che, selezionando fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalita’ dei soggetti criticati, manipola le notizie o le rappresentata in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verita’, tale operazione tuttavia stravolge il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Rv. 268568), analogamente, quanto all’esercizio del diritto di critica, la manipolazione della rappresentazione di un fatto posto a fondamento della critica, che sebbene contenga un nucleo di verita’, stravolga il fatto medesimo inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, integra parimenti il reato di diffamazione.
Peraltro, in ordine alle peculiari caratteristiche della critica politica, evidenziate dalla sentenza impugnata, non vi e’ dubbio che un tale contesto possa avere una sua rilevanza, ma solo eventualmente con riferimento al requisito della c.d. continenza.
In proposito, questa Corte ha gia’ affermato che alcune espressioni perdono la loro carica offensiva se pronunciate in un contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e che puo’ assumere forme tanto piu’ incisive e penetranti quanto piu’ elevata e’ la posizione pubblica del destinatario (sez. 5, Sentenza n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Tuttavia, neppure la critica politica puo’ legittimare l’affievolimento del requisito della verita’ del fatto oggetto di critica, che sia descritto con la rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero, in quanto oggetto di deliberata manipolazione e/o stravolgimento, fraudolentemente eseguiti allo scopo di influenzare sapientemente, in modo negativo, il giudizio dei cittadini potenziali elettori.
Esaminando a questo punto le espressioni ritenute lesive della reputazione del Sindaco di (OMISSIS) e delle altre parti civili, va, in primo luogo, osservato che l’espressione “sottoposto a giudizio”, censurata dal giudice di primo grado, e ritenuta penalmente irrilevante dalla sentenza impugnata, leda senz’altro la reputazione del sindaco sig. (OMISSIS).
Non vi e’ dubbio che, come evidenziato dal giudice di primo grado, tale espressione nel linguaggio comune – parametro da tenere come punto di riferimento, soprattutto avuto riguardo ai soggetti cui il volantino per cui e’ procedimento e’ stato consegnato (normali cittadini) – evochi il processo penale, facendo fondatamente ritenere che l’interessato sia quantomeno sospettato di aver commesso un reato. L’espressione “sottoposto a giudizio “, in nessun contesto, viene utilizzata per rappresentare la situazione processuale di un sindaco, che sia parte di un giudizio civile o amministrativo solo ed in quanto rappresentante legale pro tempore dell’ente locale, che costituisce, in realta’, la vera parte processuale.
La sentenza impugnata ha evidenziato che la lettura di tutto il punto 1) del volantino avrebbe consentito di comprendere agevolmente che il procedimento di cui si trattava aveva natura amministrativa, ma, sul punto, deve condividersi l’impostazione dei ricorrenti, secondo cui in un volantino composto da quattro fitte pagine con caratteri di stampa di diversa grandezza, di cui alcune parti sottolineate ed altre in grassetto, e’ evidente che l’attenzione del lettore, cui non puo’ certo pretendersi una lettura attenta di tutto il contenuto, fosse attratta dalle parti evidenziate in grassetto o comunque sottolineate e con caratteri piu’ grandi (come nel caso di specie).
Anche con riferimento alle altre parti del volantino, il giudice di primo grado ha evidenziato, in primo luogo, la falsita’ dell’affermazione “d’accordo con la Lega e’ stata respinta la richiesta presentata in consiglio comunale dalle minoranze per riservare almeno una parte del PEEP a cooperative di cittadini che volessero costruire in economia un’abitazione per se’ o per i propri familiari”. Su tale punto, dopo un articolato ed approfondito esame della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2001, e dei lavori consiliari, in ordine alla realizzazione di un PEEP, il giudice di primo grado aveva accertato la manipolazione e/o lo stravolgimento dei fatti da parte dell’autore del volantino, sul rilievo che nessuna cooperativa di cittadini aveva, in realta’, mai presentato domanda di assegnazione per il comparto riservato a tale categoria, cosicche’ tale lotto era stato poi assegnato alle imprese edili. Pertanto, era falso che fosse stata respinta la richiesta delle minoranze di assegnare una parte del PEEP a cooperative di cittadini, le quali, non avevano neppure manifestato interesse per il lotto loro riservato.
Condivisibilmente, il giudice di primo grado aveva ritenuto diffamatoria la falsa affermazione sopra esaminata, la quale aveva fornito un’immagine della maggioranza che governava il Comune come un gruppo di persone disinteressate alle esigenze dei cittadini ed attenti soltanto a favorire gli interessi dell’imprenditoria edile.
In ordine a tale questione, il giudice di secondo grado non ha nemmeno tentato di confutare l’articolato percorso argomentativo della sentenza di primo grado in ordine alla correttezza dei dati cosi’ meticolosamente rappresentati, limitandosi a rilevare soltanto che, alla luce “dei parametri sopra menzionati”, quindi dell’esistenza di un principio di verita’, “in relazione alla lottizzazione PEEP, l’iniziativa edificatoria di singoli cittadini era, almeno, prima facie, preclusa”.
Analogo ragionamento va svolto con riferimento all’ultima affermazione censurata del volantino: “…d’amministrazione ha terminato i lavori del sagrato piazza di (OMISSIS) con un importante intervento di circa un miliardo di lire. Per il sagrato di (OMISSIS) la Giunta ha contribuito solo con 120 milioni sul costo totale di 180 milioni…”.
Il giudice di primo grado, nell’osservare, preliminarmente, che il tema oggetto di tale affermazione era particolarmente sentito presso la popolazione locale in relazione al forte campanilismo e rivalita’ che caratterizzava i rapporti tra il capoluogo del Comune di (OMISSIS) e la sua frazione (OMISSIS), aveva,. evidenziato – esaminando analiticamente tutte le opere eseguite nei pressi dei sagrati delle due localita’ – che era pur vero che le spese per il sagrato di (OMISSIS) erano superiori (ma non certo nella misura indicata nel volantino) a quelle sostenute per il sagrato di (OMISSIS); tuttavia, confrontando i costi complessivi di tutti i lavori che attenevano alle zone limitrofe alle due chiese ed alle due piazze, le spese sostenute erano sostanzialmente uguali.
Dunque, anche l’ultima affermazione del volantino, pur riportando un nucleo di verita’, era oggettivamente falsa, in quanto finalizzata ad accreditare l’immagine di una giunta comunale che aveva gravemente penalizzato (OMISSIS) nei rapporti tra la frazione ed il capoluogo.
La sentenza di secondo grado, adottando il parametro piu’ volte sopra esaminato, ha erroneamente ritenuto rispettato il requisito della verita’ del fatto criticato, limitandosi ad osservare che “sussisteva al momento del fatto sperequazione tra il quantum speso dall’amministrazione per il sagrato della frazione e quello per il “capoluogo” operato dal Comune”, circostanza che, pur contenendo un principio di verita’, stravolgeva completamente il significato dell’operato della giunta comunale al cospetto dei cittadini, fraudolentemente indotti ad un giudizio inevitabilmente negativo nei confronti dei loro amministratori locali.
Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

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