L’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5344.

L’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo

L’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta ed analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale adito: quest’ultimo, infatti, osserva il giudice di legittimità, sospendendo il procedimento ex articoo 337 cod. proc. civ. non aveva sufficientemente motivato in applicazione del richiamato principio, limitandosi ad operare un generico riferimento al rapporto di pregiudizialità tra le due cause perché fondate sul medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, del quale in entrambe era stata chiesta la risoluzione per grave inadempimento, ritenendo pregiudicante la causa pendente dinanzi al giudice d’appello, senza considerare la diversità dei presupposti fondanti i due giudizi di risoluzione per grave inadempimento proposti dalla parte attrice e, soprattutto, senza indicare esplicitamente le ragioni per le quali non aveva inteso riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivideva il merito o le ragioni giustificatrici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16051; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24046).

Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5344. esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo – Sospensione – Esercizio del potere discrezionale del giudice – Riferimento all’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato ai sensi dell’articolo 337, comma 2, c.p.c. – Motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato – Necessità – Indicazione di circostanze di fatto o di diritto sostanziali o processuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11696/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, come da procura su foglio allegato in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Barbieri, con domicilio eletto in (OMISSIS) presso il suo studio, (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti:
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 25 marzo 2022 nella causa NRG 4342/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE Dott.ssa Irene Ambrosi;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo questa Corte “accolga il ricorso con annullamento della ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Benevento e, previo rilievo d’ufficio, dichiari, ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., comma 1, la litispendenza, nel giudizio davanti al Tribunale di Benevento, relativamente alla causa di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda per inadempimento de (OMISSIS) srl rispetto alla domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata da (OMISSIS) nel giudizio – anteriormente proposto – pendente davanti alla Corte di Appello di Napoli e, visto l’articolo 49 c.p.c., disponga che si provveda alla conseguente cancellazione dal ruolo del giudizio, pendente davanti al detto Tribunale, relativo alla causa di risoluzione del contratto”.

RITENUTO

che:
1. (OMISSIS), costituitasi nel giudizio de quo nella qualita’ di erede del defunto coniuge (OMISSIS), ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., fondato su un unico motivo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Benevento in data 25 marzo 2022 ha sospeso, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, il giudizio RG n. 4342/20, con cui il de cuius aveva avanzato domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto con (OMISSIS) S.r.l. per grave inadempimento di quest’ultima; per quanto ancora qui rileva il Tribunale ha rilevato che: “tra le parti della presente controversia pende giudizio innanzi la Corte d’Appello di Napoli relativo al medesimo contratto di affitto di ramo di azienda per cui e’ qui causa; considerato che nel ricorso d’appello il (OMISSIS) ha domandato, al pari di quanto fatto nell’odierno ricorso, la risoluzione per grave inadempimento del suddetto contratto e, pertanto, la definizione del gravame appare pregiudiziale rispetto a quella della presente controversia”.
Sebbene intimata (OMISSIS) Srl non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimita’.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata fissata la Camera di consiglio; il Sostituto Procuratore Generale nelle conclusioni scritte ha chiesto l’accoglimento del regolamento del regolamento; parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
1. (OMISSIS) con l’unico motivo di ricorso ha lamentato l’insussistenza del presupposto di pregiudizialita’ tra i due giudizi previsto dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, considerato che la domanda di risoluzione del contratto, avanzata nel giudizio sospeso, aveva ad oggetto profili di inadempimento diversi rispetto a quelli fatti valere con la domanda di risoluzione avanzata nel giudizio pregiudicante, pendente presso la Corte d’Appello di Napoli. In particolare, la ricorrente ha rilevato altresi’ che l’articolo 337 c.p.c., comma 2, consente la sospensione quando viene invocata l’autorita’ della sentenza impugnata mentre, nel caso di specie, la sentenza oggetto di gravame aveva rigettato tutte le domande sia quelle di (OMISSIS) sia quelle ex adverso proposte dall’affittuaria (OMISSIS) s.r.l.;
2. il motivo di ricorso e’ fondato nei limiti di seguito illustrati.
Questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che “in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorita’ di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ impugnabile col regolamento di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di Cassazione e’ limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si e’ avvalso del potere discrezionale di sospensione nonche’ della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 – 02);
e’ stato efficacemente precisato, in proposito, che ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorita’ di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, richiede una motivazione sulle ragioni di opportunita’ della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilita’ di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. Sez. 6 – 3, 18/05/2022 n. 16051; Cass. Sez. 6 – 3, 29/05/2019 n. 14738);
nella fattispecie, sospendendo il procedimento ex articolo 337 c.p.c., il Tribunale non ha sufficientemente motivato in applicazione del richiamato principio, limitandosi ad operare un generico riferimento al rapporto di pregiudizialita’ tra le due cause perche’ fondate sul medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, del quale in entrambe era stata chiesta la risoluzione per grave inadempimento, ritenendo pregiudicante la causa dinanzi la Corte di appello di Napoli, senza considerare la diversita’ dei presupposti fondanti i due giudizi di risoluzione per grave inadempimento proposti dalla parte attrice e, soprattutto, senza indicare esplicitamente le ragioni per le quali non ha inteso riconoscere l’autorita’ della prima sentenza, gia’ intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perche’ non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014)).
3. in conclusione, il ricorso va accolto e va, altresi’, disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, con la precisazione che il giudizio dovra’ essere riassunto nel termine di legge;
4. non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *