Espropriazione presso terzi ed il limite dell’importo del credito precettato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1170.

Espropriazione presso terzi ed il limite dell’importo del credito precettato.

Nell’espropriazione presso terzi, il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l’assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell’ipotesi di intervento del creditore procedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell’obbligo del terzo, l’oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l’atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1170. Espropriazione presso terzi ed il limite dell’importo del credito precettato

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione presso terzi – Espropriazione presso terzi ed il limite dell’importo del credito precettato – Debiti del terzo pignorato – Obbligo di dimostrazione – Misura del pignoramento – Circoscrizione dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 10898/19 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Associazione Professionale ” (OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 settembre 2018 n. 4217;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Espropriazione presso terzi ed il limite dell’importo del credito precettato

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) (il cui credito, per effetto di successive fusioni, pervenne all’odierna ricorrente (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “(OMISSIS)”) nel 2008 chiese ed ottenne dal Tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS).
Questi propose opposizione al decreto, la quale venne rigettata dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 880/11.
2. Munito di tale titolo, (OMISSIS) intimo’ precetto al proprio debitore con atto notificato il 23 novembre 2011.
Perdurando la mora, (OMISSIS) inizio’ l’esecuzione forzata pignorando il credito vantato da (OMISSIS) nei confronti della “Associazione Professionale (OMISSIS)”, cui il debitore era associato, con pignoramento notificato al terzo, debitor debitoria, il 22 marzo 2012.
3. L’Associazione professionale nego’ di essere debitrice di Giacinto (OMISSIS), dichiarando per i fini di cui all’articolo 547 c.p.c., che questi, con atto notificato all’Associazione Professionale il 14 dicembre 2011, aveva ceduto tutti i crediti vantati nei confronti dell’Associazione Professionale alla (OMISSIS).
4. (OMISSIS) introdusse allora il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la procedura applicabile ratione temporis), sostenendo che la suddetta cessione non potesse essergli opposta con riferimento ai “pagamenti effettuati in data successiva al pignoramento”.
5. Con sentenza 19 gennaio 2016 n. 723 il Tribunale, dopo aver negato esservi prova di una valida cessione del credito, stabili’ che “in mancanza di concorrenti domande di parte attrice, la domanda di accertamento avente ad oggetto i rapporti tra l’Associazione Professionale e il (OMISSIS) deve essere limitata alla somma di Euro 44.115,64, atteso che il creditore pignorante ha pignorato un credito per questa somma”.
6. La sentenza venne appellata dalla Associazione Professionale e da (OMISSIS) in via principale, e dal Banco in via incidentale. Quest’ultimo, in particolare, chiese alla Corte d’appello di accertare che l’Associazione Professionale era debitrice nei confronti di (OMISSIS) della maggior somma di Euro 412.843,58, secondo quanto emerso dall’istruttoria compiuta in primo grado.
7. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 24 settembre 2018 n. 4217, rigetto’ tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale.
Per quanto in questa sede ancora rileva la Corte d’appello ritenne che:
-) il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ha per oggetto “il credito di cui alla pretesa esecutiva per come indicata nell’atto di pignoramento”;
-) nel caso di specie l’atto di pignoramento dichiarava di voler sottoporre a vincolo le somme dovute dall’Associazione Professionale a (OMISSIS) “sino alla complessiva somma portata dall’atto di precetto del 18 novembre 2011, aumentata della meta’ ai sensi dell’articolo 546 c.p.c., e cosi’ complessivamente Euro 44.115,64”;
-) in nessun caso il creditore pignorante puo’ vedersi assegnare somme maggiori rispetto all’importo indicato nell’atto di pignoramento.
8. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dal (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da ampia memoria; l’Associazione Professionale ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione di sette diverse norme del codice di procedura civile, di due norme costituzionali e dell’articolo 2741 c.c..
Al di la’ di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo (pagine 1022 del ricorso) la difesa del Banco espone una tesi giuridica cosi’ riassumibile:
-) oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex articolo 548 c.p.c. (vecchio testo), e’ “l’intero rapporto obbligatorio intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato”;
-) il giudice chiamato a compiere il suddetto accertamento, pertanto, deve verificare se il terzo abbia o non abbia debiti nei confronti del debitore esecutato, e deve stabilirne la misura;
-) la Corte d’appello quindi avrebbe dovuto accertare quali fossero tutti i debiti dell’Associazione Professionale nei confronti di (OMISSIS), senza limitarsi ad accertare che la prima fosse debitrice del secondo almeno d’una somma pari all’importo precettato.
Formulata in linea generale questa tesi, la societa’ ricorrente la corrobora con ulteriori osservazioni (pp. 15 e ss. del ricorso) cosi’ riassumibili:
-) cosi’ come il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo non potrebbe estendere la propria cognizione a questioni riservate al giudice dell’esecuzione (quale ad esempio la pignorabilita’ del credito), allo stesso modo il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo non potrebbe limitare la sua pronuncia di accertamento alla somma indicata nel precetto, perche’ lo stabilire se il credito pignorato sia esorbitante rispetto alla somma precettata e’ questione che riguarda il giudice dell’esecuzione (pp. 16-17);
-) sarebbe contrario ai principi costituzionali di effettivita’ della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo imporre al creditore procedente, nel caso di insorgenza di nuovi crediti durante lo svolgimento dell’esecuzione forzata, non potere avvalersi del pignoramento gia’ eseguito, cosi’ da costringerlo ad iniziare una nuova procedura esecutiva;
-) il giudice d’appello in ogni caso non tenne conto del fatto che il creditore procedente aveva dimostrato, nel corso del giudizio d’appello, di avere depositato due atti di intervento nel processo esecutivo, fondati su ulteriori titoli esecutivi; e che tali interventi erano “idonei ad estendere gli effetti del pignoramento” (pp. 18-19);
-) infatti, poiche’ nel caso di pignoramento presso terzi oggetto del pignoramento e’ l’intero credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo, l’intervento di altri creditori o del medesimo creditore procedente, fondato su ulteriori titoli esecutivi, produrrebbe ope legis l’estensione degli effetti del pignoramento (p. 20).
2. Il motivo e’ infondato.
Nel caso di specie (OMISSIS) ha effettuato un pignoramento presso terzi per l’importo di Euro 44.000r e il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo ha accertato che il terzo era debitore del debitore esecutato per almeno 44.000 Euro.
La decisione del giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo fu dunque corretta alla luce del principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui il limite dell’importo del credito precettato aumentato della meta’, previsto dall’articolo 546 c.p.c., comma 1, “individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicche’, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore” (Sez. 3 -, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019, Rv. 654473 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9054 del 18/05/2020, Rv. 657740 – 01).
E nel caso di specie non risulta mai avvenuta – e comunque la societa’ ricorrente non ne da’ conto ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 – una “rituale estensione del pignoramento”, da compiersi mediante la notifica al debitore di un nuovo atto di intimazione, e non semplicemente depositando un atto di intervento dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Il pignoramento, infatti, si puo’ estendere solo per effetto di una intimazione formale, senza la quale il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione.
2.1. Il ricorso va dunque rigettato alla luce dei seguenti principi di diritto:
a) la misura del pignoramento circoscrive l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;
b) se, pendente il processo di accertamento dell’obbligo del terzo, il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nel processo esecutivo, tale intervento potra’ modificare l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo solo a due condizioni:
b’) che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l’atto di intervento al debitore ed al terzo;
b”) che il creditore-attore nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo abbia formulato rituale istanza di rimessi’one in termini ex articolo 153 c.p.c., per modificare la domanda, sempre che ne sussistano i presupposti.
2.2. Ritiene doveroso questa Corte precisare che i principi appena elencati, per ovvie ragioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vengono affermati con riferimento ad una vicenda processuale in cui l’accertamento dell’obbligo del terzo si svolse in un autonomo giudizio e dinanzi ad un giudice diverso da quello dell’esecuzione (secondo le regole previgenti alle modifiche introdotte della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 20, n. 4)). Essi, tuttavia, restano validi anche nel vigente sistema processuale, in cui l’accertamento dell’obbligo del terzo, in caso di contestazioni, e’ devoluto allo stesso giudice dell’esecuzione.
La circostanza, infatti, che le contestazioni circa la sussistenza dell’obbligo del terzo debbano essere risolte celeriter et breviter in un subprocedimento incidentale dinanzi al giudice dell’esecuzione, non toglie che scopo di quel giudizio resti comunque e soltanto consentire il prosieguo dell’esecuzione.
E per consentire il prosieguo dell’esecuzione non e’ necessario conoscere quanti e quali rapporti patrimoniali esistano tra debitore e terzo, ma e’ sufficiente accertare se il secondo debba o non debba al primo un importo almeno pari alla somma assegnabile, vale a dire l’importo precettato aumentato della meta’.
2. Col secondo motivo la societa’ ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Il “fatto decisivo” che si assume essere stato trascurato e’ il duplice intervento compiuto dal Banco nel processo esecutivo, per effetto del quale il credito complessivo vantato dal Banco nei confronti del debitore esecutato era cresciuto ben oltre l’originale importo di Euro 44.000.
2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.
Infatti, una volta stabilito che il creditore avrebbe dovuto estendere il pignoramento e non risulta averlo fatto; e che in mancanza di tale estensione l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non poteva ampliarsi, l’omesso esame di cui la ricorrente si duole ha ad oggetto un fatto irrilevante.
3. L’incontestata esistenza d’un debito maggiore del debitore verso il creditore procedente, e le oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia costituiscono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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