Evasione dell’imputato dagli arresti domiciliari

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 11 marzo 2020, n. 9777

Massima estrapolata:

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito della richiesta di convalida dell’arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi a causa dell’evasione dell’imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in quanto la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di convalida non costituisce impedimento alla convalida del provvedimento e alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice deve provvedere in ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell’art. 452 cod. proc. pen

Sentenza 11 marzo 2020, n. 9777

Data udienza 26 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CALVANESE E. – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a in (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 19/11/2019 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALVANESE Ersilia;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo che l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di convalida dell’arresto di (OMISSIS) e di contestuale giudizio direttissimo per i reati di resistenza a p.u. e lesioni aggravate, disponeva la restituzione degli atti al P.M., stante l’assenza del presupposto previsto dall’articolo 449 c.p.p. della presenza dell’arrestato (in quanto risultato evaso mentre era ristretto agli arresti domiciliari).
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge (articoli 558 e 391 c.p.p.) e vizio di motivazione.
La decisione e’ censurabile, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’evasione, come nel caso in cui l’imputato non sia comparso o si sia rifiutato di comparire, non costituiva ostacolo alla celebrazione della convalida e del giudizio direttissimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
2. Assorbente e’ il rilievo della illegittimita’ del provvedimento con il quale il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla convalida, avverso il quale e’ ammissibile il rimedio del ricorso per cassazione.
E’ infatti illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale monocratico, investito della richiesta di convalida dell’arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi a causa dell’evasione dell’imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in quanto la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di convalida non costituisce impedimento alla convalida del provvedimento e alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il Tribunale deve provvedere in ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell’articolo 452 c.p.p. (tra tante, Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011 Ben Kabab, Rv. 249229).
Per l’effetto l’impugnata ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *