Falso documentale e firma apocrifa del presidente del collegio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 marzo 2022| n. 10671.

Falso documentale e firma apocrifa del presidente del collegio

In tema di falso documentale, l’apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand’anche quest’ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall’art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall’art. 2700 cod. civ., sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l’ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.

Sentenza|24 marzo 2022| n. 10671

Data udienza 23 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Magistrato – Falso materiale – Giudice coinvolto nell’inchiesta sulla sezione misure di prevenzione del Tribunale – Condanna conferma – Danni patrimoniali e di immagine alla Pa – Inclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Palermo e dall’amministrazione giudiziaria Rappa; per il rigetto nel resto;
udito il difensore:
L’AVV.TO (OMISSIS) CONDIVIDE LE CONCLUSIONI DEL PG, CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E IL RIGETTO DEI RICORSI, DEPOSITA CONCLUSIONI;
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L’AVV.TO (OMISSIS) DICHIARA CHE NON CONCLUDERA’ PER LE SOCIETA’ CHE DIFENDE, CONDIVIDE LE ARGOMENTAZIONI DEL PG, E SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L’AVV.TO (OMISSIS) SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONE TRA FALSO CONSENTITO E FRAUDOLENTO, E SI RIPORTA AL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA RIPORTANDOSI AI MOTIVI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/06/2020 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento nei confronti delle costituite parti civili (OMISSIS), magistrato del Tribunale di Palermo, in relazione a tre reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 476 c.p., comma 1 e 2, per avere, con il consenso della Presidente (OMISSIS), apposto la sigla apocrifa di quest’ultima in calce a tre provvedimenti giurisdizionali, la cui falsita’ discendeva sia da quest’ultimo profilo sia dal fatto che il provvedimento non proveniva dal Tribunale, costituito, oltre che dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), anche dal (OMISSIS).
Si tratta, nel dettaglio: a) di un provvedimento di liquidazione nella procedura (OMISSIS) – d’ora innanzi, “provvedimento (OMISSIS)” (capo 74; data del commesso reato: il 26/05/2015); b) di un decreto di sequestro nel procedimento n. 34/2014 R.M.P. (OMISSIS) – d’ora innanzi “provvedimento (OMISSIS)” (capo 75; data del commesso reato: 25/03/2014); c) di un provvedimento definitorio del procedimento n. 231/2013 R.M.P. (OMISSIS)- d’ora innanzi, “provvedimento (OMISSIS)” (capo 76; data del commesso reato: 20/07/2015).
2. Nell’interesse dell’imputato sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) e’ affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza della legge penale e illogicita’ della motivazione, con riguardo all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato. Rileva il ricorrente: a) che la sentenza impugnata, con una inversione logica, ha svalutato il rilievo per il quale il provvedimento ” (OMISSIS)” risultava depositato il 26/05/2015, contraddicendo la lettura della conversazione intercorsa tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) il giorno precedente, dalla quale sarebbe emersa l’intenzione del primo di procedere al deposito lo stesso 25/05/2015; b) che, peraltro, il 26/05/2015 la (OMISSIS) si trovava senz’altro nel Palazzo di giustizia, come confermato dal verbale dell’udienza alla quale aveva partecipato; c) che nella stessa telefonata del 25/05/2015 il (OMISSIS) aveva salutato la (OMISSIS), dicendole che si sarebbero visti il giorno successivo; d) che, infine, dalla telefonata del 26/05/2015 tra la (OMISSIS) e altro collega, (OMISSIS), emergeva che la prima aveva comunicato al secondo che sarebbe stata in ufficio in mattinata e si era accordata per un appuntamento con lo stesso dopo l’udienza penale.
Le superiori considerazioni, si osserva, privano il contenuto della conversazione di quella efficacia determinante che la sentenza le attribuisce, in ragione dell’insufficienza delle conclusioni tratte dalla perizia grafica.
A proposito di quest’ultima, con il primo motivo, si rileva: a) che il carattere indiziario delle valutazioni peritali doveva essere apprezzato anche con riguardo al provvedimento ” (OMISSIS)”, depositato in un giorno (il 20/07/2015) nel quale la (OMISSIS) era in ufficio, al punto che aveva incontrato il (OMISSIS) nella sua stanza, secondo quanto emergeva dalle intercettazioni ambientali; b) che la sentenza impugnata, sottovalutando il lavoro del consulente di parte della difesa, con l’affermazione che non avrebbe addotto elementi idonei a confutare la conclusione della riconducibilita’ al (OMISSIS) delle sigle apparentemente riferibili alla (OMISSIS), aveva finito per assumere come esistente un fatto che, invece, nessuno dei tecnici aveva accertato con certezza: l’attribuzione delle sigle al (OMISSIS); c) che era stata del tutto pretermessa la valutazione dei numerosi e significativi elementi di differenziazione delle sigle in accertamento con la grafia del (OMISSIS), quali evidenziati dalla consulenza di parte della difesa.
Con un’ultima articolazione, muovendo dalla premessa della stessa sentenza impugnata, secondo la quale si sarebbe trattato di semplice leggerezza posta in essere con il consenso della (OMISSIS), si pone la questione della rilevanza penale del falso consentito e privo di conseguenze.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale, in relazione alla ritenuta inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche.
Valorizzando il rilievo appena menzionato del cd. falso consentito, si sottolinea, alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 – dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, l’assenza del necessario legame sostanziale tra i reati attribuiti al (OMISSIS) e l’ipotesi di corruzione a carico della (OMISSIS) per la quale le intercettazioni erano state autorizzate.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilita’ e alla determinazione della pena.
Si osserva: a) che riconoscere una circostanza attenuante non costituisce un beneficio premiale, ma una normale applicazione della legge; b) che era manifestamente erroneo definire assai prossima al minimo edittale una pena (due anni e quattro mesi di reclusione, in esito a giudizio abbreviato), che presupponeva una determinazione sanzionatoria (42 mesi di reclusione) pari al triplo del minimo edittale e a meta’ strada tra il minimo e il massimo; c) che era discutibile il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2; d) che inaccettabile era il brano della motivazione che sottolineava “l’ostinata e pervicace negazione degli addebiti da parte del prevenuto a fronte della schiacciante evidenza probatoria”, in un ordinamento che riconosce il diritto al silenzio.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, con riguardo alle statuizioni risarcitorie e alle connesse determinazioni in tema di spese.
Si osserva, in linea generale, che la Corte territoriale ha confermato la condanna risarcitoria in favore di tutte le parti civili costituite, senza affrontare le critiche svolte sul punto nei motivi di appello. Con riguardo alla posizione delle varie parti civili si osserva quanto segue.
3.4.1. Per cio’ che concerne la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia, si rileva: a) che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso di reati commessi da un magistrato, l’unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile e’ la Presidenza del consiglio dei ministri e non il Ministero della giustizia; b) che la p.a. puo’ chiedere il risarcimento del danno all’immagine tale essendo la causa petendi fatta valere nel presente procedimento – solo nel caso in cui il proprio dipendente sia condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali previsto nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.
3.4.2. Con riferimento all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata (ANBSC) nonche’ con riguardo alla posizione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si rileva: a) che le conclusioni dei giudici di merito riposavano su una premessa argomentativa incapace di distinguere tra la confezione di un atto falso e l’apposizione di una firma apocrifa consentita da chi avrebbe dovuto sottoscrivere un documento i cui contenuti erano stati formati in modo corretto; b) che in tale contesto non esisteva alcuna ragione sostanziale per negare a tali documenti gli effetti tipici in vista dei quali erano stati formati.
3.4.3 Infine si osserva che la sentenza impugnata ha erroneamente liquidato le spese legali in favore del Comune di Palermo, dal momento che quest’ultimo non risulta beneficiario di alcuna condanna risarcitoria dell’imputato. Del pari illegittima – si aggiunge – e’ la condanna in favore dell’Amministrazione (OMISSIS), che non si e’ costituita parte civile nei confronti del (OMISSIS) per le imputazioni di falso.
4. Il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) e’ affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla lettura prospettata dai giudici di merito dell’intercettazione della telefonata del 25/05/2015 e alla ritenuta assenza di dimostrazione che la (OMISSIS) il giorno successivo, pur avendo partecipato ad un’udienza, non sarebbe passata dal proprio ufficio.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di legge processuale con riguardo alla ritenuta utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche, con considerazioni analoghe a quelle sviluppate nel secondo motivo dell’altro ricorso.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla attribuzione all’imputato delle firme ritenute false, rilevando: a) che le conclusioni del consulente grafologo del P.M. avevano valorizzato le similitudini senza dare rilievo alle sottolineate discordanze; b) che solo per effetto di una praesumptio de praesumpto si potevano attribuire all’imputato sigle non oggetto di diretta comparazione con la grafia dello stesso, ma asseritamente riferibili alla stessa mano che “probabilmente aveva vergato la sigla (OMISSIS)” “somigliante” alla grafia del (OMISSIS); c) che, del resto, la perizia disposta in primo grado, al pari della consulenza del P.M., non era giunta ad alcuna conclusione in termini di certezza; d) che solo in termini liquidatori la sentenza impugnata aveva affrontato le questioni metodologiche poste dal consulente tecnico della difesa. 4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena.
5. E’ stata depositata memoria del Sostituto Procuratore generale, con la quale si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Palermo e dell’amministrazione (OMISSIS).
6. E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS).
7. Sono stati depositati motivi nuovi da parte dell’Avv. (OMISSIS) e da parte dell’Avv. (OMISSIS).
8. I motivi nuovi proposti dall’Avv. (OMISSIS) approfondiscono la questione della (ir)rilevanza del falso consentito, prospettando, in via principale, un’esegesi delle norme in linea con il principio di offensivita’, ancorato agli articoli 3 e 27 Cost. e, in via subordinata, questione di legittimita’ costituzionale per contrasto con i principi di uguaglianza e proporzione (articolo 3 Cost.) alla luce dell’irragionevole equiparazione tra falso consentito e falso fraudolento produttivo di danno nonche’ per violazione dei principi in materia di pena (articolo 27 Cost.).
8. I motivi aggiunti proposti dall’Avv. Dominio sviluppano considerazioni: a) sulla inutilizzabilita’ delle intercettazioni; b) sulla non configurabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, in relazione ai provvedimenti giurisdizionali; c) in merito alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) – infondato per le ragioni che si diranno, al pari del primo e del terzo motivo del ricorso dell’Avv. (OMISSIS) – richiede una distinta considerazione delle sue articolazioni interne che investono questioni distinte.
Le prime due concernono l’attribuzione del fatto al (OMISSIS) e vanno esaminate congiuntamente, poiche’ aspirano a mettere in discussione la logicita’ dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata.
E, in questa prospettiva, il loro esame richiede due puntualizzazioni.
Innanzi tutto, si osserva che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme – su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale, ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilita’ dell’imputato, “le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, tanto piu’ ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicche’ le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita’” (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).
In secondo luogo, va ribadito che al giudice di merito e’ richiesta una valutazione unitaria dei molteplici elementi utilizzabili ai fini della decisione, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale il giudice, nell’apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in se’ e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verita’ processuale, ossia la verita’ del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).
Cio’ posto, l’attribuzione dei fatti al (OMISSIS) riposa su dati razionalmente valutati dai giudici di merito, ossia: a) l’apocrifia della sigla della (OMISSIS) in calce ai tre provvedimenti sopra ricordati; b) il contenuto della conversazione del 25/05/2015, dal quale emerge una correlazione tra la presenza o non della (OMISSIS) in ufficio lo stesso 25/05/2015 e le ragioni dell’accertata assenza, da un lato, e le decisioni assunte dal (OMISSIS) con riguardo alla redazione al deposito del provvedimento (OMISSIS), dall’altro; c) la riconducibilita’ delle sigle apocrife in calce ai provvedimenti alla stessa mano.
Le conclusioni sub a) e c) sono criticate in termini di assoluta genericita’ dal ricorso, attraverso un rinvio generale alle doglianze espresse nell’atto di appello nei confronti degli accertamenti grafologici svolti.
E, tuttavia, siffatta modalita’ di deduzione del vizio si colloca al di fuori dello spettro di ammissibilita’ delle censure proponibili nel giudizio di legittimita’, in quanto, a fronte della argomentata adesione dei giudici di merito alle conclusioni della Dott. Cannarozzo, consulente del p.m. (che ha sottolineato, da un lato, le macroscopiche differenze strutturali tra la sigla apposta in calce al provvedimento (OMISSIS) e la scrittura della (OMISSIS) e, dall’altro, la riconducibilita’ delle tre firme in calce ai provvedimenti dei quali si discute nel presente procedimento ad un unico gesto grafodinamico, con la conseguenza che esse erano state “molto probabilmente” vergate dalla stessa mano) e al rilievo per il quale il consulente di parte dell’imputato non aveva fornito elementi idonei ad escludere la riconducibilita’ delle sigle al (OMISSIS), il ricorso dell’Avv. (OMISSIS) non indica profili specifici di critica, limitandosi ad allegare la consulenza di parte del prof. Pastena.
Peraltro, quest’ultima – sia pure nei limiti in cui e’ possibile operarne una valutazione in questa sede di legittimita’ – conferma esattamente i dati sopra ricordati, poiche’ conclude nel senso che probabilmente l’autore delle sigle apposte ai provvedimenti dei quali si tratta (oltre che di un quarto provvedimento: cd. provvedimento Schicchi) non e’ la (OMISSIS) e che non e’ possibile stabilire se l’autore delle sigle in verifica sia o non il (OMISSIS).
Alla luce dei rilievi che verranno svolti subito infra, appare pertanto chiaro che l’attribuzione delle firme non riposa affatto sii una praesumptio de praesumpto ma su una non solo legittima, ma doverosa, razionale lettura degli elementi indiziari, ivi inclusi quelli ritraibili dagli accertamenti grafologici.
Ne discende che non emerge, sul piano delle deduzioni del ricorso, alcun profilo decisivo prospettato dalla difesa e trascurato dalla complessiva ricostruzione della sentenza, che peraltro, come si diceva in principio, non puo’ essere letta in maniera atomistica, ma considerando anche gli approfondimenti scrupolosamente eseguiti a mezzo dell’integrazione probatoria disposta dal g.u.p. e sui quali la sentenza impugnata indugia, rilevando che in almeno due delle tre date in cui sono stati depositati i provvedimenti oggetto del presente processo, sono stati depositati altri provvedimenti e soltanto nel provvedimento Schicchi del quale s’e’ detto – e nel quale il (OMISSIS) era relatore – si e’ registrata la medesima anomalia dei tre provvedimenti dei quali qui si discute.
In questo contesto probatorio si coglie il rilievo assegnato alla conversazione intercettata nella quale il dato centrale – oggetto della razionale interpretazione fornita dai giudici di merito – e’ rappresentato dall’assorbente considerazione che, in assenza di un falso, non avrebbe alcun significato la richiesta alla (OMISSIS) quanto al suo essere o non in ferie, che rappresenta la premessa della data che sarebbe stata indicata per il “depositato” (espressione logicamente intesa come atecnica da parte della Corte territoriale, posto che l’attestazione del deposito e’ atto del cancelliere).
Va, peraltro, osservato – anticipando per ragioni di ordinato e completo esame delle censure prospettate nei due ricorsi – che l’atto di impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) lamenta un capovolgimento di senso della verifica probatoria, poiche’ la sentenza impugnata, in tal modo argomentando, avrebbe eluso il tema difensivo per il quale la data di effettivo deposito (il 26/05/2015), correlata alla presenza quel giorno in ufficio della (OMISSIS), metterebbe in crisi la prospettazione accusatoria.
E, tuttavia, per un verso, nella costruzione del capo di imputazione 74), il profilo del momento del deposito del provvedimento e’ indicato – esattamente – come una delle dichiarazioni della conversazione intercorsa tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e non come l’oggetto del falso o come una conferma probatoria (cio’ che comunque collocherebbe il dato al di fuori della struttura dell’imputazione, finendo esso per rappresentare appunto solo un elemento dimostrativo della fondatezza della stessa); per altro verso, la falsita’ attiene, sempre con riguardo al capo del quale si discute, a due aspetti: il primo e’ rappresentato dall’apocrifia della sottoscrizione della (OMISSIS) e della sua riconducibilita’ al (OMISSIS), sia per le ragioni sopra ricordate, sia per l’altrimenti inspiegata correlazione tra la conversazione e gli adempimenti relativi alla formazione del provvedimento; il secondo, sul quale il ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) non indugia, a differenza dell’altro ricorso che, tuttavia, sia pure sinteticamente richiamando la “reietta tesi difensiva” svolta in appello, finisce per confermare l’esistenza del falso-, e’ rappresentato dalla circostanza che proprio la telefonata dimostra che quel provvedimento non risulta il frutto di una decisione dell’ufficio giudiziario assunto in una rituale camera di consiglio.
Il punto e’ valorizzato dalla sentenza della Corte territoriale, quando, coerentemente alla struttura dell’accusa, richiama la sterile interlocuzione telefonica del (OMISSIS) con la (OMISSIS), quel giorno neppure presente in ufficio, e alla quale non avere preso parte il terzo componente del collegio.
Nell’atto di appello, appunto, il (OMISSIS) aveva sostenuto che la notizia relativa alla presenza o non della (OMISSIS) in sede, serviva “al solo fine di apporre nel provvedimento la data corretta della camera 01 consiglio (…)”.
E, tuttavia, anche sotto questo profilo, come detto, si conferma la falsita’ del provvedimento, posto che avrebbe inteso dare atto di una camera di consiglio svolta il 25/05/2015 (tale e’ la data apposta dall’estensore in calce al provvedimento), che, in realta’, nei termini in cui una camera di consiglio ha da svolgersi secondo il codice di rito, perche’ la decisione sia imputabile all’ufficio giudiziario, richiede una discussione (oggi eventualmente anche non tra persone fisicamente presenti nello stesso luogo, ma certo) tra magistrati che discutono contestualmente delle questioni da affrontare.
Si ripete, si tratta di profilo motivazionale sottolineato dalla sentenza impugnata, sul quale il ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) nulla dice di specifico e sul quale il ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) finisce per recare prospettazioni pienamente ammissive della responsabilita’. Va solo aggiunto, per completezza, che, alla luce di questi rilievi, non colgono nel segno le critiche che il secondo ricorso sopra citato svolge nel quarto motivo, a proposito dell’assenza di prove – certo da non identificare nella prova del contrario – di consultazioni extra moenia del terzo componente.
Si tratta di doglianze che insistono nel non confrontarsi con il rilievo che la camera di consiglio, per come delineata nel nostro ordinamento, richiede la contestuale discussione da parte dei magistrati, ancorche’, per effetto delle modifiche normative imposte dalla pandemia, non necessariamente tutti fisicamente collocati nel medesimo luogo.
E’ appena il caso di aggiungere che l’argomentazione sopra svolta, quanto al fatto che il primo motivo del ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS) non spiega in alcun modo il senso della conversazione intercettata non comporta alcuna inversione di oneri deduttivi e ancor meno dimostrativi.
Va, infatti, ribadito che il dubbio ragionevole di cui all’articolo 530 c.p.p., comma 1, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilita’ nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E’ dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalita’, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 – 04).
Nel caso di specie, l’assenza di spiegazioni alternative della telefonata della quale si discute (o addirittura il riconoscimento esplicito, nel secondo ricorso, che essa preludeva ad una falsa attestazione di una camera di consiglio – la “data corretta”, che un giudice dovrebbe conoscere per avervi preso parte e che e’ insensibile al fatto che successivamente uno dei componenti si trovi fuori sede -) rende le critiche inidonee a incrinare la tenuta logica del complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
In questa prospettiva, il tema della presenza della (OMISSIS) in ufficio il 26/05/2015 (sul quale indugia il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS), al pari del primo motivo dell’altro ricorso) finisce per essere del tutto irrilevante, poiche’, qualunque sia il momento nel quale il provvedimento e’ stato consegnato materialmente presso la cancelleria (attivita’ che puo’ ben non coincidere con una contestuale attestazione di deposito da parte del cancelliere, per le piu’ varie ragioni, legate alla necessaria presenza di quest’ultimo e comunque agli ordinari controlli amministrativi operati), resta del tutto irrilevante la fisica possibilita’ per la presidente di apporre una firma, una volta che gli accertamenti grafologici siano posti in razionale correlazione con il contenuto della telefonata sopra ricordata.
Piuttosto, proprio il fatto che, attraverso uno spregiudicato modo di intendere le regole processuali, si intendesse procedere alla redazione di un provvedimento prescindendo dagli adempimenti che il legislatore ha delineato per la formazione della decisione collegiale, conferma – proprio come ritenuto dai giudici di merito – sul piano logico che e’ all’estensore del provvedimento (OMISSIS) che deve essere attribuita la sigla apocrifa del relativo provvedimento e – posta la riconducibilita’ alla stessa mano delle tre sigle apocrife – anche dei restanti due provvedimenti. 3. Poiche’ la questione, per quanto detto supra sub 2, e’ direttamente incidente sull’attribuzione del fatto al (OMISSIS), occorre esaminare a questo punto, per ragioni di ordine logico (rinviando al prosieguo la trattazione dell’ultima articolazione del primo motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS)), le doglianze espresse nel secondo motivo di quest’ultimo ricorso e nel secondo motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS).
Si tratta del tema dell’utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche.
Poiche’ viene in rilievo una questione giuridica, va premesso, secondo quanto chiarito reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimita’, che non sussiste alcun vizio della sentenza (ne’ alcun interesse all’impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).
La problematica ha costituito oggetto di un intervento delle Sezioni Unite della Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’articolo 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreche’ rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 dep. 02/01/2020, Filardo, Rv. 277395 – 01).
In definitiva, il decreto autorizzativo “copre” sia quello specifico fatto – reato (gia’ accaduto e sostenuto da “gravi indizi”), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purche’ ricompresi nel novero dell’articolo 266 c.p.) che siano legati al primo da una “connessione qualificata” espressa dai casi indicati dall’articolo 12 c.p.p..
D’altra parte, quando si parla di “reato” si fa riferimento non al “titolo di reato” ma al “fatto-reato”, inteso come determinato accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 – 01, in motivazione), con la coerente conseguenza che, se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettivita’, se la identita’ del procedimento si fonda sul “legame sostanziale” dei reati, se questo legame e’ indipendente dalla vicenda procedimentale, ne discende che l’identita’ del disegno criminoso deve “tenere legati” i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi.
La delimitazione dell’ambito applicativo della previsione in tal modo delineata e fondata, con evidenti finalita’ garantistiche, sulla connessione sostanziale tra procedimenti va approfondita alla luce di un profilo, pur valorizzato dalla Corte d’appello, anche se non affrontato dai motivi di impugnazione.
Nel caso di specie, secondo l’incontestata ricostruzione della sentenza impugnata, le intercettazioni erano state disposte anche con riguardo al reato di cui agli articoli 110 e 319-quater c.p., commesso in Palermo il 25/03/2014 dalla (OMISSIS) e da altro magistrato, (OMISSIS), in relazione alla nomina del figlio di quest’ultimo, come amministratore giudiziario nella procedura (OMISSIS). Il 26/04/2016 il p.m., nell’operare una riqualificazione del reato ex articolo 323 c.p., aveva disposto l’iscrizione, quale ulteriore concorrente, del (OMISSIS) (il quale da quest’ultimo reato sarebbe poi stato assolto).
Ma anche a tacere dei profili di connessione tra tale fatto reato e i falsi dei quali ci si occupa, la Corte d’appello ha anche valorizzato l’identita’ del disegno criminoso tra questi ultimi e gli illeciti corruttivi attribuiti alla (OMISSIS) e anch’essi “coperti” dal decreto autorizzativo.
Nei motivi nuovi depositati dall’Avv. (OMISSIS) si valorizzano le conclusioni di Sez. 6, n. 27665 del 18/05/2021, (OMISSIS), non massimata, che ha ritenuto inappagante la motivazione con la quale i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la connessione tra fatti-reato, “perche’ ipotesi inerenti episodi tutti riconducibili alla “attivita’ che il (OMISSIS) svolgeva all’interno” dell’ente di formazione dallo stesso presieduto, per il raggiungimento” dei cui obiettivi l’odierno imputato era pronto a tutto come anche a porre in essere una corruzione”.
In particolare, Sez. 6, n. 27665/2021, ha sottolineato: a) che la motivazione svolta trascurava integralmente di precisare il contenuto, almeno prospettico, delle contestazioni formalizzate all’epoca del decreto autorizzativo in relazione ai reati ivi richiamati; b) che tale carenza argomentativa impediva di fatto di verificare l’effettiva sussistenza della connessione sostanziale che corre tra le regiudicande inerenti la notizia di reato posta a fondamento dell’intercettazione e quella afferente i fatti oggetto di imputazione, “di certo non desumibile dalla vuota formula adottata (la rimarcata propensione dell’imputato a porre in essere ogni possibile iniziativa delittuosa funzionale agli interessi dell’ente del quale aveva la rappresentanza)”; c) che ove pure la Corte territoriale avesse inteso riferirsi alla ipotesi di cui all’articolo 12, lettera c) erano comunque rimasti “del tutto imprecisati il polo di riferimento iniziale della relativa valutazione e le ragioni della parziale coincidenza oggettiva tra le diverse ipotesi di reato considerate”.
Ora, queste conclusioni investono il tipo di motivazione adottata in quella vicenda per giustificare l’esistenza del vincolo – peraltro solo desumibile dalla decisione in quella sede impugnata e non esplicitato – della continuazione, laddove, nel caso di specie, anche alla luce della complessiva lettura della sentenza, si e’ dato conto, in un contesto di gestione ormai personalistica della funzione pubblica, del dato unificante di condotte nelle quali il superamento delle garanzie di imparziale svolgimento della funzione pubblica era correlato, anche se non si esauriva, nelle fattispecie corruttive.
E siffatte conclusioni sono confermate dalla infondatezza dei rilievi afferenti al cd. falso consentito dei quali si dira’ al punto 6 e che, nella prospettazione del secondo motivo del ricorso dell’Avv. (OMISSIS), sostengono logicamente le doglianze in tema di insussistenza del vincolo della continuazione (e cio’ senza ribadire quanto sopra osservato, a proposito della connessione fra fatti-reato, indipendentemente dai singoli soggetti coinvolti).
4. Per ragioni di economia espositiva, e’ opportuno esaminare a questo punto, nonostante l’apparente inversione dell’ordine logico, una questione posta nel terzo motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) e sviluppata dall’Avv. (OMISSIS) nei motivi aggiunti, con riguardo alla non configurabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2.
Nella sostanza si osserva che i provvedimenti giudiziari non sono atti che fanno fede fino a querela di falso sulla verita’ di quanto asserito, come sarebbe dimostrato dal rilievo che, a rimedio dell’eventuale erroneita’ del provvedimento giurisdizionale, non si propone querela di falso ai sensi dell’articolo 221 c.p.p., ma un’impugnazione o un’istanza di correzione di errore materiale.
Siffatta conseguenza deriva dal fatto che i provvedimenti giurisdizionali hanno carattere ontologicamente valutativo (prima) e decisorio (poi), e non sono votati alla mera attestazione “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, ai sensi dell’articolo 2700 c.c..
Secondo la prospettazione difensiva, tale assunto sarebbe confermato dalla giurisprudenza per la quale, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l’intestazione della sentenza, deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso (v., ad es., Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018 – dep. 24/01/2019, F., Rv. 275831 – 01, la quale ha coerentemente ritenuto che l’errata indicazione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza non comporta alcuna nullita’ della sentenza ed e’ emendabile con la procedura della correzione dell’errore materiale prevista dall’articolo 130 c.p.p.).
La doglianza e’ infondata.
In disparte i temi – non rilevanti nel presente procedimento – che afferiscono all’ambito di rilevanza dei falsi valutativi (sul punto, v., Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 – 01), occorre muovere dalla premessa che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’articolo 476 c.p., comma 2, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potesta’ documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verita’ assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855 – 01).
Da tale premessa discende che sono estranei all’ambito applicativo della previsione – e, a monte, nei limiti sopra accennati, la stessa falsita’ – gli aspetti valutativi dell’atto pubblico (Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267316 – 0; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017 – dep. 09/04/2018, Adinolfi, Rv. 272589 – 0; e cio’, ferma restando, la possibile rilevanza, con riguardo agli atti dispositivi, delle attestazioni, anche implocite, contenute nell’atto e dei presupposti di fatto giuridicamente rilevanti, ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’: Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 – 01).
D’altra parte, e’ improprio accostare i rimedi di carattere processuale aventi ad oggetto le decisioni giurisdizionali – che perseguono la funzione di ricondurre nell’alveo della legalita’ i provvedimenti frutto di errori o inesattezze – con le questioni, aventi altri presupposti e altro obiettivo pubblicistico, correlate alla sussunzione di un fatto nelle fattispecie incriminatrici, eventualmente aggravate. Lo stesso e’ a dirsi per la querela di falso, la cui attivazione presuppone un interesse processuale all’esercizio dell’azione.
In altri termini, quale che sia la correlazione funzionale tra accertata sussistenza di un reato e gli effetti del provvedimento giurisdizionale, e’ certo che, al contrario, l’esistenza di un rimedio che investe l’apparato argomentativo della sentenza o che consente la rimozione di un errore materiale, non svolge alcun effetto illuminante sulla diversa questione della struttura dei reati.
E, in questa prospettiva, l’apposizione, da parte di un terzo, della sottoscrizione del presidente del collegio va ad incidere esattamente sul significato della sottoscrizione stessa come documentativa, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., di un fatto compiuto – bene o male, poco importa in questa sede, come si dira’ subito infra – dal presidente e che vale, altresi’, a comprovare la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che ha concorso alla sua formazione. Sotto il primo profilo, e su un piano generale, deve considerarsi che la sottoscrizione del presidente, prevista dall’articolo 546 c.p.p., comma 2, e’ adempimento di cruciale importanza, in quanto rappresenta la garanzia della legalita’ del momento decisorio e della rappresentazione all’esterno delle ragioni della decisione (oggetto della copertura costituzionale di cui all’articolo 111, comma 6, Cost.).
Il doveroso controllo che il presidente e’ chiamato ad operare non solo sulla coerenza della motivazione con il dispositivo, ma sulla stessa rispondenza della prima ai “motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e’ fondata” (articolo 544 c.p.p., comma 1), quali hanno trovato spazio nella camera di consiglio (articolo 527 c.p.p., comma 2) trova ulteriore conferma normativa nell’articolo 154 disp. att. c.p.p., commi 2, 3 e 4. Si prevede, infatti: la consegna della minuta dall’estensore al presidente; la possibilita’, qualora sorgano contestazioni sulla motivazione, della lettura della stessa al collegio – e cio’ proprio al fine di garantire la corrispondenza della motivazione a quanto emerso nel corso della discussione; la possibile designazione, in caso di persistenti contrasti, di un nuovo estensore; infine, anche se si tratta, in quest’ultimo caso, di vicende ormai residuali, la verifica corrispondenza della minuta consegnata al cancelliere con l’originale formato dalla cancelleria).
Solo all’esito di tali verifiche, il presidente e l’estensore sottoscrivono la sentenza (articolo 154 disp. att. c.p.p., comma 4).
Si tratta di adempimenti ai quali il legislatore attribuisce tale importanza che lo stesso articolo 546 c.p.p., comma 2 si preoccupa di individuare dei rimedi efficaci per il caso che il presidente non possa sottoscrivere per morte o altro impedimento.
Siffatta disciplina era applicabile, anche prima dell’introduzione – ad opera della L. 17 ottobre 2017, n. 161, articolo 2, comma 3, lettera f, – del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 7, comma 10-octies, procedimento di prevenzione per ragioni di carattere sistematico discendenti, per un verso, dalla natura di sentenza del decreto applicativo della misura (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 -dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245174 – 01) e, per i restanti provvedimenti, dalla natura del controllo assegnato al presidente dell’organo collegiale.
Da cio’ discende che la sottoscrizione del presidente non rappresenta uno snodo formale privo di significato, ma identifica l’atto che attesta lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l’ordinamento assegna al presidente stesso e che consente di attribuire al collegio la decisione assunta in camera di consiglio.
Si rientra, pertanto, pienamente nell’ambito dell’articolo 2700 c.c..
5. Occorre a questo punto esaminare l’ultima articolazione del primo motivo del ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS), sviluppata nei motivi nuovi depositati in vista dell’udienza di discussione.
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel senso di ritenere che ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuita’ essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 – dep. 15/02/2021, Brisciano, Rv. 280453 – 01).
In particolare, si e’ osservato, facendo applicazione dell’articolo 49 c.p.: a) che deve distinguersi “l’inidoneita’ della azione, che ricorre nel cosiddetto falso “grossolano”, nel falso, cioe’, che per essere macroscopicamente rilevabile, non e’ idoneo a trarre in inganno alcuno, dall’inesistenza dell’oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. “inutile”, nel falso, cioe’, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria” (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 – 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946 – 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 – 01); b) che il secondo concetto e’ stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non si riflette sul suo significato di comunicazione, cosi’ come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell’uso, effettivo o potenziale, dell’oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936).
In altri termini, la punibilita’ del falso e’ esclusa’, per inidoneita’ dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, perche’ non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinita’ del documento, cioe’ non abbia la capacita’ di conseguire uno scopo antigiuridico” (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sei:. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
Da tali indicazioni si traggono dati valutativi di rilievo per la ricostruzione del significato che la giurisprudenza attribuisce all’offensivita’ giuridica delle falsita’ (che, secondo le Sezioni Unite di questa Code, tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinita’ materiale e alla veridicita’ ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualita’ di persona offesa dal reato e, in quanto tale, e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione: Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855 – 01).
Ora, senza indugiare su tale profilo della mono- o pluri-offensivita’ dei falsi, si puo’ concordare su un dato di base: che l’offensivita’ deve certamente essere calibrata in relazione all’incidenza che la condotta assume rispetto alla specifica funzione che il documento assolve.
In questa prospettiva, anche a non restare ancorati al tema della generale inefficacia del consenso dell’avente diritto rispetto al bene protetto dalla norma (traiettoria recepita da risalenti decisioni: Sez. 5, n. 6355 del 21/02/1978, Soprano, Rv. 139080 – 0, Sez. 5, n. 83 del 05/09/1975 Ud. (dep. 08/01/1976, Damiano, Rv. 131756 – 0), resta il rilievo che tale soluzione appare rispondente al sistema quante volte la funzione documentale non ricade nella sfera disponibile del soggetto che consenta (che e’ poi la prospettiva che viene recepita in motivazione da una decisione ampiamente menzionata negli studi che si sono occupati della problematica del cd. falso consentito: Sez. 5, n. 13588 del 05/07/1990, Ceccarelli, Rv. 185521 – 01).
Il tema della “spiritualizzazione” della provenienza del documento, nel senso che, ai fini della paternita’ dell’atto, e’ decisiva non la compilazione materiale, ma la provenienza intellettuale dell’atto dal soggetto legittimato ad apparirne come l’autore – tema prospettato da parte della dottrina in termini estesi anche agli atti pubblici e anche a quelli fidefacenti – non convince con riguardo al caso di specie.
Ed infatti non viene in rilievo nel presente procedimento il tema della mera predisposizione dell’atto da parte di un soggetto diverso da colui che ne appare l’autore – giacche’, al contrario, l’atto e’ stato esattamente predisposto dal relatore -, ma la realizzazione di una condotta che ha inciso sul significato documentale dell’atto e, a monte, sulla stessa realizzazione dei controlli pubblicistici che l’ordinamento assegna al presidente.
Certo, quest’ultimo potra’ anche non operarli in concreto. Tuttavia una condotta che fa apparire realizzato un intervento doveroso che sicuramente non c’e’ mai stato, dando forma giuridica apparente ad un atto che non risponde alle garanzie che assistono la formazione del provvedimento giurisdizionale e’ certamente idonea a vanificare la funzione documentale della sottoscrizione e ad incidere in concreto sul bene protetto dalla norma incriminatrice.
Alla luce delle superiori considerazioni, non acquista alcuna efficacia determinante il rilievo assegnato nella sentenza impugnata alla “semplice leggerezza” del (OMISSIS). E cio’ a prescindere dal fatto che il cenno deve essere interpretato nel contesto dell’enunciato argomentativo, sia in quanto posto in via alternativa rispetto ad una sorta di “automatico adeguamento ad un sistema di gestione della sezione, cui (il (OMISSIS)) apparteneva, invero improntato ad un consueto e deficitario rispetto delle regole”, sia perche’ contrapposto all'(in)esistenza di uno “specifico intento delinquenziale”.
Esso si muove sul piano della concreta valutazione della condotta, nel quadro della dosimetria della pena, ma non puo’ incidere sulle valutazioni giuridiche che attengono alla sussumibilita’ del fatto all’interno della fattispecie incriminatrice e alla valutazione sull’offensivita’ dello stesso.
Infine, proprio la sicura incidenza della condotta sul bene giuridico protetto, in ragione di quanto sin qui argomentato, da’ conto dell’irrilevanza, prima ancora che della manifesta infondatezza, della questione di legittimita’ costituzionale prospettata nei motivi aggiunti.
In effetti non emerge alcuna irragionevole equiparazione, alla luce dell’articolo 3 Cost., del c.d. falso consentito del quale ci si occupa nel presente procedimento (che non puo’ essere semplicisticamente ridotto alla mera apposizione della firma apocrifa di una persona che abbia prestato consenso, senza distinguere tra tipologie di atti e funzioni documentali) al falso fraudolento produttivo di danno, nella medesima fattispecie delittuosa. Ne segue l’insussistenza di qualunque violazione dei principi relativi alla pena (articolo 27 Cost., u.c.).
6. Per omogeneita’ delle questioni sollevate, verranno esaminati congiuntamente il terzo motivo del ricorso dell’Avv. (OMISSIS) e il quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS).
Le doglianze sono nel loro complesso infondate.
Per ton la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, si rinvia a quanto osservato supra sub 4.
Per il resto, si osserva che la Corte territoriale non ha affatto limitato la motivazione ad un generico riferimento all’adeguatezza e proporzione della pena al caso concreto, avendo invece sottolineato l’elevata veste istituzionale dell’autore, pur in un bilanciamento -come si e’ sopra osservato – con l’assenza di uno specifico intento delinquenziale (s’e’ visto supra sub 5 che la motivazione della sentenza impugnata non avalla affatto in termini univoci il riferimento alla leggerezza del (OMISSIS), sul quale molto insistono i ricorsi, lasciando spazio anche, in via alternativa, all’automatico adeguamento al sistema di lavoro della sezione di appartenenza) e ha sottolineato la obiettiva gravita’ dei fatti consumati e dei rilevanti effetti negativi sui consociati delle condotte.
In tale contesto, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142): cio’ che – nel caso di specie – non ricorre.
D’altra parte, l’apparato argomentativo sopra ricordato assume quello specifico contenuto, da intendere anche alla luce delle considerazioni svolte nella individuazione dei fatti dalla sentenza impugnata, richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ (v., ad es., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 01).
A questo riguardo, occorre chiarire la portata del riferimento operato dalla Corte d’appello all’irrogazione di una pena prossima al minimo edittale e, ancora, all’ostinata e pervicace negazione degli addebiti da parte dell’imputato.
La sentenza impugnata svolge siffatte considerazioni per giustificare il rigetto della richiesta di un piu’ favorevole giudizio di comparazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
In altri termini, il riferimento ad una pena “assai prossima al minimo edittale” non assume nella sentenza impugnata il significato di indizio di un errore nell’individuare la pena base (giacche’, all’evidenza, per effetto del giudizio di equivalenza espresso, il minimo edittale della fattispecie non aggravata di cui all’articolo 476 c.p., comma 1, si identifica in un anno di reclusione) o di una contraddittorieta’ motivazionale. Esso, al contrario, aspira a dare conto, rispetto all’invocato piu’ favorevole giudizio di bilanciamento, delle ragioni del diniego, a fronte dei profili di gravita’ della condotta, quali si sono sopra ricordati, e del fatto, che “in virtu’ della comunque riconosciuta concessione, in favore dell’odierno imputato, del beneficio premiale di cui all’articolo 62-bis c.p.”, la pena si era attestata, in termini prossimi al minimo per la fattispecie aggravata.
Insomma, l’espressione va inquadrata nel giudizio di adeguatezza sopra ricordato e che non si limita affatto alle espressioni di stile che si attribuiscono alla Corte territoriale.
Quanto poi alla pervicace negazione degli addebiti, appare evidente che il rilievo mira solo a confermare i risultati appena raggiunti, quanto all’assenza di profili di ulteriore positiva valutazione.
Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d’essere dell’articolo 62-bis c.p. (e le stesse considerazioni orientano anche il giudizio di bilanciamento, ossia il peso concreto che le circostanze assumono nella determinazione della pena) e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si e’ reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non puo’ mai essere data per scontata o per presunta, si’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, e’ la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillate, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).
E appunto il senso dell’indicata affermazione non e’ quello che la mancata confessione possa giustificare un trattamento peggiorativo, ma che non emergono affatto elementi positivi idonei giustificare l’invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ossia una riduzione ulteriore della pena.
Le superiori conclusioni non sono superate dalla riedizione, nel ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS), di considerazioni dedicate alla inapprezzabile inoffensivita’ del fatto, alla luce della peculiarita’ della condotta; considerazioni sopra confutate.
7. Per quanto concerne le doglianze sviluppate nel quarto motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS), si rileva che esse, con la sola eccezione delle critiche che investono le statuizioni a favore del Comune di Palermo e dell’Amministrazione (OMISSIS) – meritevoli di accoglimento, in quanto il primo non risulta beneficiario di alcuna condanna risarcitoria a carico dell’imputato (la sentenza di primo grado da’ atto che il Comune non aveva presentato le proprie conclusioni) e la seconda non si e’ costituita parte civile nei confronti del (OMISSIS) per le imputazioni di falso (ma solo in relazione al reato di cui al capo 2, dal quale il (OMISSIS) e’ stato assolto) – sono infondate.
7.1. Con riferimento al profilo della stessa legittimazione della p.a. a richiedere il risarcimento del danno all’immagine provocato dagli illeciti dei propri dipendenti, si osserva che non e’ convincente, nei termini nei quali e’ prospettata, la tesi secondo la quale siffatta azione risarcitoria sarebbe esercitabile soltanto con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, con esclusione, quindi, dei reati “comuni” posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv. 280311 – 01; Sez. 2, n. 14605 del 12/03/2014, Del Toso, Rv. 260022 – 01).
Al riguardo, non viene, evidentemente in discussione la legittimita’ di una scelta normativa finalizzata a circoscrivere le ipotesi di risarcibilita’.
Occupandosi del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 17, comma 30-ter, conv. con L. 3 agosto 2009, n. 102, che, attraverso il rinvio alla L. 27 marzo 2001, n. 97, articolo 7, avrebbe circoscritto l’azione per il risarcimento del danno all’immagine ai soli casi di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, Corte Cost. 15/12/2010, n. 355, ha infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalita’ del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarieta’ della scelta, conformare le fattispecie di responsabilita’ amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte: cio’ anche in ragione delle peculiari connotazioni della responsabilita’ stessa, derivate dall’accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori, che giustificano il potere legislativo di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza”, quanto “del rischio dell’attivita’ debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilita’ ragione di stimolo e non di disincentivo”.
Il punto e’, tuttavia, che la legittimita’ di siffatta soluzione non dimostra affatto che la premessa della questione, ossia l’interpretazione della normativa, sia condivisibile, anche alla luce del carattere interpretativo di rigetto della sentenza 355/2010 della Corte costituzionale.
In effetti, la L. n. 97 del 2001, articolo 7, nel disciplinare le iniziative conseguenti alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II, del codice penale (sentenza destinata ad essere comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti per la promozione dell’eventuale procedimento di responsabilita’ per danno erariale nei confronti del condannato), lasciava fermo quanto disposto dall’articolo 129 disp. att. c.p.p., il cui comma 3 si riferisce alla generalita’ dei reati che abbiano cagionato un danno all’erario.
Ne discende che il richiamo alla L. n. 97 del 2001, articolo 7 e’ tutt’altro che idoneo a circoscrivere l’ammissibilita’ della richiesta risarcitoria al solo danno all’immagine, come infatti e’ stato puntualmente rilevato da Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270517 – O (nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083 – 0), anche alla luce alla L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1-sexies, aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 62. La norma, nel prevedere che “nel giudizio di responsabilita’, l’entita’ del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante da un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita’ illecitamente percepita dal dipendente” ha riguardo genericamente alla “commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione”, senz’altra specificazione.
Le superiori considerazioni, anche in dipendenza del tempo di commissione dei reati, consentono di non occuparsi delle questioni aperte dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, che all’articolo 4, comma 1, lettera h), dell’Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), pur abrogandone il primo periodo, non ha inciso, quanto all’individuazione dei presupposti sostanziali, sulla previgente disciplina, contenuta nel Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 17, comma 30-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 102 del 2009, come modificato dal Decreto Legge n. 103 del 2009, articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), convertito, con modificazioni, nella L. n. 141 del 2009, che opera un rinvio alla L. n. 97 del 2001, articolo 7 (norma peraltro abrogata dall’articolo 4, lettera g), dell’Allegato 3 al cod. giust. contabile). E consente di non occuparsi in conseguenza di quelle che peraltro restano proposte interpretative suggerite da Corte Cost. 19/07/2019, n. 191, al fine di saggiare l’effettiva rilevanza (punto 3.2. della motivazione), oltre che della non manifesta infondatezza della questione proposta nel caso di specie.
7.2. Cio’ posto, con riguardo ai rapporti tra Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dedotta completa sovrapposizione dei titoli risarcitori e’ smentita dalla pronuncia di primo grado che, coerentemente alle doglianze espresse nell’atto di costituzione, ha accordato alla seconda anche il risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto al profilo del danno all’immagine, occorre considerare che la mera potenzialita’ di pregiudizio che costituisce il presupposto della condanna generica (di recente, v. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 – 2), dovra’ trovare necessaria concretizzazione e valutazione di proporzionalita’ nell’esatta individuazione dei pregiudizi risarcibili in sede di liquidazione.
7.3. Quanto poi al tema del risarcimento disposto in favore dell’ANBSC e dei (OMISSIS), si osserva che la premessa delle critiche e’ erronea.
Il provvedimento di sequestro, in quanto recante una firma apocrifa, non poteva che essere dichiarato falso, ai sensi dell’articolo 537 c.p.p..
E si e’ sopra indugiato sull’offensivita’ concreta delle condotte delle quali si tratta e quindi anche della condotta – qui rilevante- di cui al capo 75.
Cio’ posto, i pregiudizi lamentati discendono dal fatto che entrambe le parti hanno diritto a provvedimenti giurisdizionali regolarmente formati, con la conseguenza – che nella prospettiva della potenzialita’ di danno richiesta dalla condanna generica – sussiste sia la lesione della legittima aspettativa della ANBSC all’acquisizione e gestione dei beni sia il diritto dei destinatari del vincolo a non subire lesioni del proprio patrimonio in dipendenza di provvedimenti falsi.
7.4. Va, pertanto, pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in dipendenza dell’accoglimento, nei limiti indicati al principio del paragrafo 7, del quarto motivo del ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS). Nel resto i ricorsi vengono rigettati.
Infine, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili sotto indicate nel giudizio di legittimita’, che, in relazione all’attivita’ svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Palermo e in favore della Amministrazione giudiziaria Rmp 34/2014 (OMISSIS). Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili Ministero di giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna altresi’ il ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3.000,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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