Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 novembre 2022| n. 34426.

Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

In tema di fideiussione, allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione medesima integri anche l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione, è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato

Ordinanza|23 novembre 2022| n. 34426. Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

Data udienza 18 marzo 2022.

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Interpretazione delle scritture intercorse tra le parti – Ricostruzione dell’effettiva volontà dei soggetti – Valutazione del tenore letterale alla stregua dei criteri di interpretazione globale, sistematica, funzionale e secondo buona fede – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33519/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato nel proprio studio in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 19/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/7/2019 la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bolzano 24/10/2016, ha parzialmente accolto la domanda dal medesimo in origine monitoriamente azionata nei confronti del sig. (OMISSIS) di pagamento di somma indicata in “diciotto avvisi di parcella, tutti in data 08.07.2013, allegati al decreto ingiuntivo” per l’attivita’ spiegata – nella sua qualita’ di avvocato – in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. – poi fallita -, giusta “obbligo personale” da quest’ultimo assunto mediante “dichiarazioni d’impegno, predisposte dall’avv. (OMISSIS) nell’informativa e consenso al trattamento dei dati”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), che spiega altresi’ ricorso incidentale tardivo sulla base di unico motivo e ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il (OMISSIS).

Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1439 e 2729 c.c., articolo 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1362, 1366 e 1937 c.c., Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 13 e 19 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1272, 1371, 1439, 1938 e 2729 c.c., articolo 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia “escluso che l’impegno fosse suscettibile di annullamento per vizi del consenso”, erroneamente ritenendo “prive di rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza di dolo dell’avv. (OMISSIS), sia la circostanza che vi fosse discrasia tra le date di presunta sottoscrizione di talune delle Informative Privacy e i riferimenti normativi al loro interno contenuti, sia l’inserimento dell’impegno di garanzia all’interno dell’informativa privacy, ancorche’ non fosse dotata di autonoma riconoscibilita’ tale da consentire al sottoscrittore di avvedersi con certezza della sua presenza in un documento a tutt’altro fine preordinato”.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non costituire le modalita’ di formazione dei documenti in questione “indice di comportamento doloso, perche’ reticente ed omissivo”, e in ogni caso “violativo… del dovere generale di buona fede” in quanto idoneo a “generare… la (erronea) convinzione di rilasciare un consenso, e non gia’ di sottoscrivere un contratto”, essendo egli stato “tratto in inganno” dalla convocazione del “proprio difensore di fiducia per sottoscrivere un consenso privacy (atto unilaterale) e non gia’ un contratto (di fideiussione)”, a fortiori in quanto gia’ in precedenza era stato “convocato dall’avv. (OMISSIS) per sottoscrivere un documento di impegno personale a garanzia del pagamento dei compensi del difensore per l’attivita’ svolta nell’interesse della societa’ di capitali” e aveva opposto “rifiuto, invitando (come in effetti poi avvenuto) l’avv. (OMISSIS) ad insinuarsi al passivo fallimentare della societa’ (OMISSIS) s.r.l. per ottenere il pagamento, in sede concorsuale, dei compensi maturati per l’attivita’ professionale svolta in vantaggio della societa’”.

Fideiussione allorquando la dichiarazione di prestare la garanzia sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “e’ stato indotto a ritenere di apporre la propria sottoscrizione sui moduli di consenso al trattamento dati personali sempre e solo in nome e per conto della societa’ (OMISSIS) s.r.l., per conto della quale era convinto di autorizzare esclusivamente il trattamento dei dati”.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha “escluso il dolo determinante sulla base di considerazioni che non trovano riscontro in fatti accertati”.
Si duole che il “contratto cosi’ “annegato” all’interno di un testo avente diverse sembianze e finalita’” sia stato dalla corte di merito interpretato senza riguardarlo alla stregua del criterio di buona fede ex articolo 1366 c.c., e senza in particolare “interrogarsi in merito alla chiarezza o meno del linguaggio e delle singole parole utilizzate… in un contesto preordinato ad accertare se la condotta di un contraente abbia avuto efficienza causale nell’induzione in errore dell’altro, condizionandone la volonta’ negoziale ai sensi dell’articolo 1439 c.c.”, ne’ “stabilire se sia verosimile che… avesse contezza o fosse stato posto in condizione di cogliere il contenuto di cio’ che il proprio difensore di fiducia proponeva in sottoscrizione”.
Lamenta che la corte di merito ha altresi’ “del tutto omesso di indagare in ordine alla esistenza, nel caso di specie, della volonta’ espressa di prestare fideiussione, come invece richiesto dall’articolo 1937 c.c.”.
Si duole che, dopo aver considerato “criticabile” il “comportamento dell’avv. (OMISSIS), avvalsosi di diciotto documenti “Informativa e consenso sui dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13… da lui unilateralmente predisposti, contenenti le dichiarazioni dell’impegno personale di (OMISSIS), estranee al fine indicato nel titolo, non poste in alcun modo in evidenza”, la corte di appello non abbia accertato “se vi fosse o meno espressa volonta’ di prestare fideiussione”, sicche’ “da una parte, stigmatizza il comportamento dell’esercente la professione forense per difetto di trasparenza e di chiarezza, dall’altra, non coglie l’efficacia causale di tale difetto di chiarezza nell’alterazione del processo volitivo del (OMISSIS)”, laddove secondo quanto affermato dalla S.C. il “limite” posto all’articolo 1937 c.c. “all’ampia liberta’ di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualita’ di fideiussore e’ dato dalla non equivocita’ e dalla oggettivita’ di manifestazione di volonta’”.

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Lamenta non essersi dalla corte di merito tenuto conto, da un canto, che “anche in ossequio al principio di legittimo affidamento, la scelta di una certa denominazione – nella specie “informativa” sul trattamento dei dati personali – tanto piu’ perche’ espressa da un legale, legittima il cliente medio ad attendersi che vi sia corrispondenza tra la denominazione ed il contenuto del documento”; per altro verso, che il “titolo del documento lasciava intendere che si trattava di una informativa, da fornire obbligatoriamente agli interessati anche nella vigenza del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, su come sarebbero stati trattati i dati personali, da chi e per quali finalita’”, sicche’ “se sottoscrizione vi e’ stata… il giudice dell’appello non ha correttamente applicato le regole di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 13 e 23 rilevanti ratione temporis”, giacche’ avrebbe dovuto ritenere non prestato il consenso espresso “se si assume per vera la premessa fatta propria dalla Corte, ovvero che la sottoscrizione avrebbe avuto effetto di appropriazione dei contenuti dell’impegno fideiussorio, con conseguente illecito trattamento dei dati personali”, in quanto “nessun elemento, ne’ la denominazione “Informativa”, ne’ le prime righe, ma neppure le ultime, avrebbero consentito di percepire con nitore che, all’interno del documento, fosse stata inserita, senza neppure porla in lieve evidenza, la discussa clausola”, dovendo pertanto escludersi “che vi fosse consapevolezza in capo al (OMISSIS), della natura contrattuale. dell’informativa sul trattamento dei dati personali”.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che “tale illegittimo modus sia stato artatamente organizzato al solo fine di ottenere la sottoscrizione dell’impegno” contro la volonta’ del firmatario, come dallo stesso immediatamente eccepito”, e non potersi ritenere “che un impegno fideiussorio di cotanta portata possa essere legittimamente riversato in una dichiarazione generica di nemmeno… due righe, amalgamata in un'”informativa” ordinaria, unilaterale e… senza alcun richiamo specifico o doppia sottoscrizione e senza indicazione di importi massimi pretendibili”.
I motivi, che vanno per primi – in quanto logicamente prioritari – e congiuntamente – in quanto connessi – esaminati, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Atteso che l’interpretazione del contratto (nonche’ giusta il combinato disposto di cui agli articoli 1324 e 1362 c.c. ss. degli atti unilaterali: v., Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006), riservata al giudice del merito, e’ in sede di legittimita’ censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296), il sindacato di legittimita’ potendo avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti bensi’ solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 12/5/2020, n. 8810; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495), va anzitutto osservato come (pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso: v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758) risponda ad orientamento consolidato che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacche’ per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia’ in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu’ clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626. E, da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11092).
Si e’ altresi’ sottolineato che nella ricerca della reale o effettiva volonta’ delle parti il criterio letterale deve essere invero necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (articolo 1362 c.c., comma 2) (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21840), di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non gia’ oggettiva, del contratto: v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresi’ Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarieta’ contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882)).
Sebbene centrale nella ricerca della reale volonta’ delle parti, l’elemento letterale deve essere pertanto considerato non gia’ isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primieramente quello funzionale, in coerenza cioe’ con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (causa concreta) mediante la stipulazione (v. Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante (articolo 1372 c.c.) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/7/2018, n. 17718).
A tale stregua, l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 c.c. non consente, quale criterio d’interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Orbene, la corte di merito e’ nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che l’odierno controricorrente ha svolto, nella sua qualita’ di avvocato, attivita’ professionale nell’interesse della societa’ (OMISSIS) s.r.l. su incarico del legale rappresentante, odierno ricorrente.
Il compenso al riguardo richiesto risulta da quest’ultimo indicato in “diciotto avvisi di parcella, tutti in data 08.07.2013”.
L’odierno ricorrente deduce al riguardo che al relativo pagamento controparte si e’ obbligata “in proprio” giusta “18 dichiarazioni” intitolate “Informativa e consenso sui dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13″.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha confermato la qualificazione operata dal giudice di prime cure dell'”obbligo assunto in proprio dal geom. (OMISSIS) di pagare quanto spettante all’avv. (OMISSIS) per l’attivita’ giudiziaria svolta in favore dell’Impresa” come di “natura fideiussoria”, nella specie ritenuto validamente assunto per essere il relativo importo massimo “determinabile” mediante “ricorso ale tariffe professionali oppure alla liquidazione giudiziale”.
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso i sopra richiamati principi.
In particolare la’ dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, ha ravvisato l’infondatezza dei lamentati “raggiri” asseritamente posti in essere dall’odierno controricorrente, senza i quali l’odierno ricorrente deduce che “non avrebbe firmato le dichiarazioni”, argomentando dal rilievo in base al quale “ben potrebbe essere che… il geom. (OMISSIS) avesse effettivamente voluto, nelle cause… in questione, garantire personalmente l’obbligo della societa’ da lui rappresentata di pagamento del compenso spettante all’avv. (OMISSIS)”.
Ancora, la’ dove, dopo aver premesso che “pur apparendo criticabile l’operato dell’avv. (OMISSIS) che, nel predisporre le scritture in questione intitolate “Informativa e consenso sui dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13” aveva, nella parte contenente il consenso di (OMISSIS) reso nella sua veste di “legale rappresentante dell'(OMISSIS) s.r.l.”, inserito, dopo le prime sei righe attinenti effettivamente al consenso sul trattamento dei dati della societa’ da lui rappresentata, nelle successive righe 7 e 8 l’impegno gia’ citato assunto da (OMISSIS) “in proprio di corrispondere personalmente all’avv. (OMISSIS) (il cui operato viene sin d’ora ratificato), rispondendone con il mio patrimonio, il compenso dovutogli per l’attivita’ professionale prestata in tale contenzione”, seguite da ulteriori quattro righe, nuovamente vertenti sul consenso al trattamento dei dati societari, senza evidenziare in alcun modo la presenza dell’elemento del tutto estraneo a quanto dal titolo del documento ci si poteva immaginare, di per se’ la dichiarazione firmata dal(V)opponente/appellante”, e’ pervenuta a ritenere non avere le suindicate scritture “contenuto illegittimo, ne’ nella parte di consenso al trattamento dei dati societari, ne’ in quella attinente alla dichiarazione di personale impegno al pagamento dei compensi del legale maturandi per la difesa della (OMISSIS) s.r.l. nelle controversie di volta in volta bene individuate”.
Atteso che il piu’ sopra riportato assunto utilizzato per escludere l’applicabilita’ nella specie dell’invocato articolo 1439 c.c. si appalesa invero non assurgere a ragionato argomento idoneo a fondare una logica e congrua motivazione bensi’ integrare una meramente apodittica e arbitraria supposizione o congettura della corte di merito, vale per altro verso osservare che anche la ravvisata validita’ della suddetta “dichiarazione” in termini di “personale impegno” ritenuto dall’odierno controricorrente assunto “in proprio” al “pagamento dei compensi del legale maturandi per la difesa della (OMISSIS) s.r.l. nelle controversie di volta in volta bene individuate” emerge integrare un’affermazione del tutto immotivata avuto in particolare riguardo al lamentato relativo “annegamento” “all’interno di un testo avente diverse sembianze e finalita’”, in contrasto in particolare con le esigenze di chiarezza e comprensibilita’ idonee a consentire la inequivoca manifestazione di volonta’ richiesta per la prestazione di fideiussione ex articolo 1937 c.c. (v. Cass., 24/2/2016, n. 3628; Cass., 2/4/2009, n. 8005; Cass., 30/10/2008, n. 26064) e di “solidarieta’ contrattuale” che si esprime nell’obbligo di buona fede o correttezza, intesa nel suo particolare significato di lealta’, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte, non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale.
Vale al riguardo ulteriormente osservare come la stessa corte di merito nell’impugnata sentenza stigmatizzi il relativo “nascondimento” all’interno di “scritture in questione intitolate “Informativa e consenso sui dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13″”… nella parte contenente il consenso di (OMISSIS) reso nella sua veste di “legale rappresentante dell'(OMISSIS) s.r.l.””, e pertanto “vertenti sul consenso al trattamento dei dati societari”, senza che risulti nemmeno “in alcun modo” evidenziata “la presenza dell’elemento del tutto estraneo a quanto dal titolo del documento ci si poteva immaginare, di per se’ la dichiarazione firmata dall’opponente/appellante”, per poi del tutto illogicamente ed immotivatamente concludere per la relativa validita’.
Atteso che come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo allorquando la dichiarazione di prestare fideiussione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione e’ necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l’atto e’ stato formato ed esaurisca in esso il suo significato (v. Cass., 30/10/2008, n. 26064; Cass., 24/06/2004, n. 11727. E gia’ Cass., 16/1/1976, n. 150), nulla sul punto risultando dalla corte di merito al riguardo affermato, alcun pregio puo’ infatti nella specie riconoscersi al viceversa evocato principio di autoresponsabilita’ (per non risultare essere stato “al geom. (OMISSIS)… impedito di legger i documenti, prima di apporvi la firma”), atteso che (anche al di la’ dei principi di tutela dell’aderente ex articolo 1341 e 1342 c.c.) l’obbligo di buona fede e correttezza, nei sopra richiamati significato e funzione, trova indubitabilmente applicazione pure in tale ipotesi.
La corte di merito e’ invero pervenuta nell’impugnata sentenza alle raggiunte erronee conclusioni limitandosi invero a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica dichiarazione de qua, non facendosi carico di verificare la portata delle “righe 7 e 8” delle scritture de quibus, omettendo di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei primari criteri di interpretazione soggettiva dell’interpretazione globale (articolo 1362 c.c., comma 2), sistematica (articolo 1363 c.c.), funzionale (articolo 1369 c.c.) e secondo buona fede (articolo 1366 c.c.), avuto specificamente e primieramente riguardo alle esigenze che con la relativa stipulazione le parti hanno inteso in concreto salvaguardare, e cioe’ della ragione pratica o causa concreta del negozio de quo (cfr. Cass., 19/2/2021, n. 4571; Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882).
Con unico motivo il ricorrente in via incidentale tardiva denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1346, 1418, 1938 e 2233, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale condizionata denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 2735, 61, 62 L.F., articolo 100 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2735 e articolo 61 L.F., articolo 100 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I ricorsi incidentali sono inammissibili.
Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilita’ prescritti all’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, stante, da un canto, la mancanza della sommaria esposizione del fatto, e, per altro verso, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito (e in particolare “i motivi di gravame di cui alla fase di merito e non esaminati in secondo grado”) senza che gli stessi vengano debitamente riportati (per la parte strettamente d’interesse in questa sede in quanto posta a sostegno delle mosse censure) nel ricorso (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Alla fondatezza nei suesposti termini e limiti del 2, del 3 e del 4 motivo del ricorso principale, assorbito il 1 motivo (con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1346, 1418, 1938 e 2233, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia ritenuto che le dichiarazioni d’impegno firmate, interpretate come integranti “garanzia fideiussoria”, contengano elementi da cui desumere l’importo massimo garantito, laddove “e’ incontestato che la clausola di cui si discute non contenga l’indicazione espressa e testuale dell’importo massimo garantito” ne’ “elementi certi per determinare il suo oggetto”), e dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del merito provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il 2, il 3 e il 4 motivo del ricorso principale, assorbito il 1 motivo. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali.
Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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