Figlio maggiorenne  (trentaquattrenne) interruzione dell’erogazione dell’assegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 358.

Figlio maggiorenne (trentaquattrenne) interruzione dell’erogazione dell’assegno

Il raggiungimento del trentaquattresimo anno di età del figlio seppur privo di occupazione, segna la linea di demarcazione del raggiungimento di un’autoresponsabilità dello stesso tale da non poterlo più considerare titolare del diritto di percezione di un assegno di mantenimento, bensì meritevole, se del caso, dei diritti di cui all’art. 433 c.c.

Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 358. Figlio maggiorenne (trentaquattrenne) interruzione dell’erogazione dell’assegno

Data udienza 5 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Figlio maggiorenne – Mantenimento – Figlia ultraquarantenne – Interruzione dell’erogazione dell’assegno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24818-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della corte d’appello di Bologna, depositato il 22/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

Figlio maggiorenne (trentaquattrenne) interruzione dell’erogazione dell’assegno

rilevato che

1. Con ricorso ex articolo 337-quinquies c.c. depositato in data 15 giugno 2017, Michele Giacomo (OMISSIS) ha chiesto la dichiarazione di cessazione dall’obbligo di mantenimento della figlia (OMISSIS). Detto obbligo era stato quantificato, in accoglimento del
Data pubblicazione 10/01/2023
gravame spiegato dalla (OMISSIS), in Euro 2.000,00 mensili dalla corte d’appello de L’Aquila, dopo che il tribunale di Pescara, su iniziativa della (OMISSIS), ne aveva accertato lo status di figlia naturale del (OMISSIS), stabilendo di conseguenza l’obbligo a carico di quest’ultimo di corrispondere alla madre la somma pari ad Euro 80.000,00, a titolo di pagamento degli oneri di mantenimento pregressi e alla figlia un assegno mensile di Euro 1.000,00 mensili.
2. A sostegno della domanda, il sig. (OMISSIS) ha esposto di aver corrisposto ingenti quantita’ di denaro a favore della figlia, la quale era tuttavia rimasta inerte nel reperire un’attivita’ lavorativa, avendo impiegato le risorse ricevute dal padre per acquistare un immobile in una localita’ balneare. Il medesimo ha inoltre lamentato una drastica contrazione delle proprie consistenze conseguente alla sua attuale condizione di pensionato, alla dismissione delle attivita’ imprenditoriali in precedenza intraprese, all’utilizzazione del ricavato derivante dalla vendita di immobili di sua proprieta’ per affrontare le spese del proprio sostentamento. Inoltre, ha allegato il sopravvenuto obbligo di versare una tantum la somma di Euro 100.000,00 in favore della moglie, in ragione dell’intervenuta separazione consensuale tra i due avvenuta nel 2017.
3. Con ordinanza n. 7364/2019 depositata in cancelleria il 7 novembre 2018, l’adito tribunale di Bologna ha rigettato la domanda del sig. (OMISSIS) sul rilievo che “la quasi totalita’ delle questioni proposte” erano “gia’ state oggetto di valutazione nel giudizio definito con la sentenza della corte d’appello de L’Aquila, ritenendo non documentate o irrilevanti le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della pretesa.
4. Avverso la suddetta decisione il sig. (OMISSIS) ha proposto reclamo argomentando che, assumendo una prospettiva dinamica rispetto al giudizio di revisione, l’ulteriore incremento di eta’ della figlia – ormai ultraquarantenne – rispetto alla sentenza che aveva inizialmente determinato l’assegno, avrebbe dovuto condurre da se’ solo alla revoca del medesimo. Ancora, il reclamante ha sostenuto che la sua situazione reddituale e patrimoniale, ove considerata in chiave dinamica, avrebbe dovuto deporre per l’assenza di capacita’ economica del medesimo, il quale, oltre a possedere redditi tutt’altro che sostanziosi, ha allegato di possedere ormai la titolarita’ di un solo immobile terremotato, improduttivo di reddito e pignorato da controparte e di essersi da tempo spogliato delle cariche sociali e/o di partecipazione detenute in passato. Da ultimo, il sig. (OMISSIS) ha evidenziato di essere ormai molto anziano (ottantaquattrenne) e di versare in precarie condizioni di salute, richiedenti assistenza materiale e morale, mentre la figlia, ancora inerte nella ricerca di un’occupazione e residente presso la casa della madre, godrebbe di perfetta salute.
5. Con decreto n. 4021/2021, reso pubblico mediante deposito in cancelleria in data 22 settembre 2020, l’adita corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo.
6. La corte distrettuale, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, ha osservato che il reclamante non aveva allegato alcuna circostanza nuova rispetto a quanto emerso nel giudizio conclusosi innanzi alla corte d’appello di Pescara, ad esclusione dell’allegazione relativa alla separazione intervenuta con la moglie nel 2017, delle deduzioni circa gli immobili venduti e delle doglianze relative alla diminuita capacita’ reddituale; tuttavia, ad avviso della corte bolognese si trattava di circostanze tutte generiche e non supportate da evidenze probatorie.
7. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione resa pubblica il 22/09/2020 con atto notificato in data 30/09/2020, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
8. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

Figlio maggiorenne (trentaquattrenne) interruzione dell’erogazione dell’assegno

Considerato che

9. Il primo motivo (nullita’ del decreto per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, comma 1 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 337 quinquies, 337 septies, 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia la nullita’ del decreto impugnato per non aver in alcun modo motivato, pur dandone conto nella parte narrativa, in relazione all’avanzata eta’ della figlia percipiente, ormai ultraquarantenne.
9. 1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la preclusione su fatti preesistenti al giudizio di revisione riguarderebbe solo la loro dimensione statica e non anche quella dinamica, la quale imporrebbe di tenere conto degli effetti che detti stessi fatti possano avere prodotto in epoca successiva alla determinazione dell’assegno di mantenimento. Tra queste circostanze, il ricorrente evidenzia l’aumento di eta’ della figlia maggiorenne abile al lavoro e ciononostante percipiente l’assegno di mantenimento. Detto incremento anagrafico, rispetto alla pronuncia della corte d’appello de L’Aquila, depositata nel 2016 ma posta in deliberazione nell’ottobre del 2015, e riguardante fatti intercorsi tra il 2003 (momento di proposizione della domanda) ed il 2015, sarebbe un fatto naturalmente dinamico, in quanto idoneo a fondare l’invocata revoca dell’obbligo di mantenimento, tenuto conto dell’abilita’ al lavoro della (OMISSIS). A giudizio del ricorrente, argomentare diversamente significherebbe giungere all’assurda conclusione per cui un figlio, pur adulto, pur abile al lavoro, dovrebbe essere mantenuto a vita dal genitore.
8. 2. A sostegno della tesi, il ricorrente cita vari precedenti, sia di merito che di legittimita’.
Quanto ai primi, s’invocano:
i) L’ordinanza del 29 marzo 2016 del Tribunale di Milano, in cui si afferma che “con il superamento di una certa eta’, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex articolo 433 c.c., ma non piu’ del mantenimento ex articolo 337 ter e ss.. In forza dei doveri di autoresponsaiblita’ che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non puo’ pretendere la protrazione dell’obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perche’ l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. (…) Nel tentativo di identificare un’eta’ presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed Europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non puo’ essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso puo’, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto.
ii) L’ordinanza del 1 febbraio 2018 del Tribunale di Modena che ha stabilito il principio in base al quale il figlio che abbia raggiunto l’eta’ di 34 anni deve rilasciare l’abitazione materna, per il raggiungimento dell’eta’ limite, anche se non e’ pienamente autosufficiente.
Quanto ai precedenti di legittimita’, il ricorrente ha richiamato:
i) Cass., n. 22314/2017 che ha confermato il decreto della corte di merito che, in riforma della decisione di prime cure, ha pronunciato la revoca del mantenimento alla figlia trentacinquenne disoccupata ma che non era affetta da patologie che ne riducessero la capacita’ lavorativa.
ii) Cass., n. 5883/2018 che ha confermato la revoca dell’assegno ad un figlio ultra trentenne in quanto decisione conforme alla giurisprudenza di legittimita’ a tenore della quale “ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito e’ tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’eta’ dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non puo’ essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perche’ il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione nel rispetto delle sue capacita’, inclinazioni ed aspirazioni, perche’ compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
iii) Cass. n. 17183/2020 ha ribadito che la maggiore eta’, tanto piu’ quando e’ matura, implica l’insussistenza del diritto al mantenimento. La capacita’ di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa eta’, che e’ quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purche’ proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicche’, e’ onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che e’ la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.
9. 3. Ad avviso del ricorrente, la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare senz’altro la revoca dell’assegno di mantenimento.
10. Il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) deduce l’omesso esame da parte del decreto impugnato dell’incremento anagrafico della (OMISSIS), circostanza che avrebbe natura decisiva in quanto, in applicazione dei citati orientamenti consolidati, avrebbe condotto, ove esaminata, all’accoglimento del reclamo.
11. il terzo motivo (nullita’ del decreto per vizio di motivazione radicale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) lamenta la nullita’ del provvedimento impugnato per inesistenza della motivazione in relazione all’incremento anagrafico della (OMISSIS) e alla sua abilita’ al lavoro, pur essendo dette circostanze
Data pubblicazione 10/01/2023
menzionate nella parte descrittiva del decreto.
12. I tre motivi, che possono essere trattati insieme in quanto sostanzialmente volti a denunciare il medesimo errore di diritto, sono fondati.
12.1. Le doglianze del ricorrente, segnatamente quelle contenute nel primo motivo di ricorso, colgono nel segno, giacche’ in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato nel ricorso, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito e’ tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’eta’ dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non puo’ essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiche’ il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacita’, inclinazioni e (purche’ compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass., n. 17183/2020).
12.2. Cio’ posto, nel caso di specie, vero e’ che nel periodo in cui la (OMISSIS) era minorenne, il (OMISSIS) non ha provveduto all’assolvimento dell’obbligo di mantenimento della figlia, essendo stato il rapporto di filiazione definitivamente accertato solo nel 2016 e quindi solo al trentaseiesimo anno d’eta’ della stessa. Tuttavia, da quel momento il padre ha assolto al suo obbligo di mantenimento, avendo provveduto peraltro a versare alla madre della (OMISSIS) quanto dovuto per il periodo pregresso al riconoscimento.
12.3. Sicche’, la Corte d’appello di Bologna e’, invece, incorsa nella dedotta falsa applicazione di legge, la’ dove ha fatto mal governo dei summenzionati consolidati principi giurisprudenziali.
13. Il ricorso e’ pertanto accolto ed il provvedimento impugnato e’ cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei richiamati principi di diritto, nonche’ per la decisione sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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