Giudizi relativi all’accertamento e all’esistenza di usi civici o di demani comunali

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 novembre 2022| n. 34476.

Giudizi relativi all’accertamento e all’esistenza di usi civici o di demani comunali

Nei giudizi relativi all’accertamento e all’esistenza di usi civici o di demani comunali, il comune e l’ente che, per la sua stessa essenza, rappresenta normalmente la collettività dei cittadini per la tutela dei diritti che a costoro spettano uti cives; ma non può ritenersi vietato che qualunque cittadino, appartenente alla collettività medesima possa intervenire, come tale, in grado di appello o addirittura prendere l’iniziativa dell’impugnazione, in quanto la sentenza emananda farebbe stato anche nei suoi confronti, quale partecipe di quella comunità, pretesa titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte. Infatti, i diritti ricompresi nella generica dizione di ‘usi civici’ sono diritti reali perpetui di godimento, caratterizzati dal fatto che spettano ai componenti di una collettività, territorialmente delimitata, al fine di trarre dalle terre ad essi soggette determinate utilità, necessarie per i bisogni della vita, con la conseguenza che l’utente, in quanto appartenente a quella collettività, è titolare egli stesso, come singulus et civis dell’uso nei confronti degli altri utenti e di qualsiasi altro terzo. Con l’espressione uso civico si intende sia il diritto dell’intera collettività, sia quello del singolo utente; ma l’esercizio del diritto da parte di quest’ultimo è sempre espressione e manifestazione del diritto primario della collettività cui egli appartiene, donde la conseguenza che l’esercizio del diritto non può mai essere in contrasto e a discapito degli interessi della popolazione.

Sentenza|23 novembre 2022| n. 34476. Giudizi relativi all’accertamento e all’esistenza di usi civici o di demani comunali

Data udienza 13 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Usi civici – Sospensione dell’esecuzione immobiliare – Nullità assoluta della trascrizione del pignoramento – Lesione del diritto di difesa – Violazione del contraddittorio processuale – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28516/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
COMUNE ELICE, (OMISSIS) SPA, PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 15/2017 depositata il 10/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere TEDESCO GIUSEPPE.
Letta la relazione scritta del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 7 ottobre 2013 (OMISSIS) ha chiesto al Commissario per gli Usi Civici per l’Abruzzo di disporre la sospensione dell’esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pescara relativa al fabbricato di sua proprieta’ insistente sul terreno censito foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) del Comune di Elice, in quanto gravato da usi civici, e di dichiarare la qualitas soli della suddetta particella, come immobile gravato da usi civici e, per l’effetto, dichiarare la nullita’ assoluta della trascrizione del pignoramento relativo alla stessa e di tutti gli eventuali atti esecutivi.
Si costituivano nel giudizio il creditore procedente (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande, mentre restavano contumaci il Comune di Elice, il (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A..
Disposta consulenza tecnica, il Commissario dichiarava la demanialita’ civica del terreno in oggetto e ne ordinava la reintegra nel possesso in favore del Comune di Elice e a cura della Regione Abruzzo.
Avverso predetta sentenza ha proposto reclamo il (OMISSIS), che e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma. In particolare, per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito, disattendendo apposita ragione di censura relative al difetto di interesse del (OMISSIS), ha riconosciuto la sussistenza di tale interesse, argomentando non essere “seriamente contestabile, per il principio dell’accessione invertita, che il fabbricato, oggetto di esecuzione, del ricorrente (OMISSIS), possa, in astratto essere sottratto al pignoramento, per l’esistenza accertata di usi civici sul terreno sul quale lo stesso insiste, con conseguente vantaggio del debitore esecutato nonostante la reintegra nel possesso in favore del Comune conseguente alla declaratoria del vincolo”. La Corte d’appello ha poi riconosciuto che, trattandosi di usi civici esercitati su terreni appartenenti al demanio comunale, non era applicabile la L. n. 1766 del 1926, articolo 3, conseguendone l’infondatezza dell’eccezione di decadenza proposta dal reclamante ai sensi di tale norma.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Gli altri soggetti ai quali e’ stato notificato il ricorso o sono rimasti intimati. La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione in camera di consiglio, e’ stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 27 aprile 2022.
In prossimita’ della udienza camerale, il controricorrente aveva depositato memoria, depositando poi ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso sfugge al rilievo di inammissibilita’ eccepito con il controricorso per la supposta violazione del principio di autosufficienza. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.
L’ulteriore eccezione di inammissibilita’, fondata sull’articolo 360-bis c.p.c., rimane invece superata dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, denunciando, fra l’altro, la violazione dell’articolo 100 c.p.c., censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ravvisato la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente nel vantaggio, derivante al debitore esecutato, dalla sottrazione del fabbricato al pignoramento, nonostante la reintegrazione a favore del Comune conseguente alla declaratoria del vincolo. Si sostiene che tale vantaggio per il debitore non esiste, in quanto con la sottrazione del bene al pignoramento, egli non viene liberato dal debito, come nel caso viceversa di utile esperimento della vendita forzata. D’altra parte, continua ancora il ricorrente, e’ “evidente che se il bene e’ del Comune di Elice, solo il Comune era l’unico soggetto legittimato ad agire per fare accertare la demanialita’ e l’unico effettivamente attualmente e concretamente interessato ad evitare l’espropriazione di un proprio bene e non certo un terzo”.
Il motivo e’ fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, che pone la questione della decadenza dall’azione di accertamento degli usi civici per difetto di dichiarazione nel termine previsto dalla L. n. 1766 del 1927, articolo 3; del terzo motivo, riguardante la configurabilita’ in materia di una sdemanializzazione di fatto, negata dalla Corte d’appello; e del quarto motivo sulla liquidazione delle spese di lite).
Nei giudizi relativi all’accertamento e all’esistenza di usi civici o di demani comunali, il comune e l’ente che, per la sua stessa essenza, rappresenta normalmente la collettivita’ dei cittadini per la tutela dei diritti che a costoro spettano uti cives; ma non puo’ ritenersi vietato che qualunque cittadino, appartenente alla collettivita’ medesima possa intervenire, come tale, in grado di appello o addirittura prendere l’iniziativa dell’impugnazione, in quanto la sentenza emananda farebbe stato anche nei suoi confronti, quale partecipe di quella comunita’, pretesa titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte (Cass. n. 387/1974). Infatti, i diritti ricompresi nella generica dizione di “usi civici” sono diritti reali perpetui di godimento, caratterizzati dal fatto che spettano ai componenti di una collettivita’, territorialmente delimitata, al fine di trarre dalle terre ad essi soggette determinate utilita’, necessarie per i bisogni della vita, con la conseguenza che l’utente, in quanto appartenente a quella collettivita’, e’ titolare egli stesso, come singulus et civis dell’uso nei confronti degli altri utenti e di qualsiasi altro terzo. Con l’espressione uso civico si intende sia il diritto dell’intera collettivita’, sia quello del singolo utente; ma l’esercizio del diritto da parte di quest’ultimo e’ sempre espressione e manifestazione del diritto primario della collettivita’ cui egli appartiene, donde la conseguenza che l’esercizio del diritto non puo’ mai essere in contrasto e a discapito degli interessi della popolazione (Cass. n. 387/1974).
In disarmonia con tali principi, la Corte d’appello ha identificato l’interesse del singolo non gia’ in un interesse che gli derivasse quale membro della comunita’, ma nel vantaggio che gli sarebbe derivato, a seguito del riconoscimento della qualitas soli, dalla sottrazione del bene al pignoramento. Tale assunto non si puo’ condividere. Il controricorrente richiama consolidati principi di giurisprudenza affermati in relazione agli usi civici esercitati su beni appartenenti alla collettivita’ degli utenti, in base ai quali sarebbe vietata qualsiasi forma di circolazione dei beni stessi, compresa quella derivante dal processo esecutivo. (Cass. n. 19792/2011).
Ma nel caso in esame, pero’, la discussione non riguarda la validita’ di questi principi in termini generali, ponendosi un problema diverso, e cioe’ se sia consentito al privato, il quale utilizzi un bene soggetto a uso civico a suo esclusivo vantaggio, di invocare tale qualita’ per sottrarre il bene dal pignoramento iniziato da un suo creditore. Da questo limitato punto di vista, la conclusione della Corte d’appello, che ha giustificato l’interesse del singolo proprio con la sottrazione del bene dal pignoramento eseguito nei suoi confronti, non e’ condivisibile. Si deve invece riconoscere il diverso principio secondo cui il singolo non puo’ prendere a pretesto l’uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l’esercizio collettivo; il che nella specie sembra implicito nel fatto stesso che il pignoramento e’ stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto cosi’ sottratto all’uso collettivo.
Solo per completezza di esame il collegio osserva che non sono state sollevate censure sulla giurisdizione del Commissario degli usi civici.
La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo (assorbiti i restanti) e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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