Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 8 aprile 2020, n. 7749.

La massima estrapolata:

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole.

Ordinanza 8 aprile 2020, n. 7749

Data udienza 26 novembre 2019

Tag – parola chiave: Contratto di assicurazione per responsabilità civile – Allegazione di esclusione della garanzia per determinati danni da parte dell’assicuratore convenuto – Fatto costitutivo della pretesa – Onere della prova a carico dell’assicuratore – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2956/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del titolare (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) COOP A R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2572/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

La societa’ ricorrente ha stipulato con la (OMISSIS) coop a rl un contratto per assicurare la propria produzione di vino, da eventi che ne danneggiassero la qualita’.
Nel corso del rapporto, la societa’ ricorrente ha notato un deterioramento della produzione dovuto alla aldeide acetica, ed ha pertanto rivendicato il ristoro del danno dall’assicuratore.
Quest’ultimo ha eccepito che si trattava di un evento non compreso tra quelli assicurati, ed anzi che rientrava tra le esclusioni previste dalla polizza.
Ne e’ derivata una controversia nella quale il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda, ritenendo che fosse onere della societa’ assicurata, ( (OMISSIS)) di dimostrare che il danno subito non rientrava tra le esclusioni di polizza cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione, e che tale prova ben poteva essere fornita con un accertamento tecnico preventivo, mai proposto.
Questa decisione e’ stata confermata in secondo grado, con identiche motivazioni.
La societa’ (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione con quattro motivi, ai quali resiste con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata e’ nel riparto dell’onere della prova.
Secondo la corte di appello, che fa proprie le ragioni gia’ esposte dal giudice di primo grado, quando la assicurazione eccepisce che il rischio assicurato rientra tra le eccezioni, che escludono la copertura assicurativa, e’ sempre onere dell’assicurato dimostrare il contrario, ossia dimostrare che invece il danno verificatosi e’ causato da eventi non rientranti tra le eccezioni di polizza; secondo la corte tale onere non e’ stato dall’assicurato assolto.
2.- Con il primo motivo, la societa’ (OMISSIS) ritiene erroneamente interpretato l’articolo 2697 c.c., in relazione a questa fattispecie, ossia ritiene errata la tesi della corte di appello, secondo cui compete all’assicurato dimostrare che il fatto verificatosi non rientra tra quelli esclusi dall’assicurazione. A dimostrazione del suo assunto la ricorrente adduce la regola generale sull’onere probatorio, ma altresi’ la circostanza per cui il contratto in questione era del tipo “(OMISSIS)” ossia comprensivo di ogni danno che potesse occorrere al prodotto assicurato, con la conseguenza che, dimostrato quest’ultimo, era pienamente assolto l’onere della prova.
2.1.- Con il secondo ed il terzo motivo la societa’ ricorrente pone due questioni l’una subordinata all’altra.
Infatti, con il secondo motivo, lamenta un omesso esame del fatto controverso e discusso in appello relativamente alla rilevanza dell’articolo 26 del contratto, clausola sull’onere della prova, questione, pur posta, ma omessa dalla sentenza impugnata; e con il terzo motivo, invece, censura che appare per forza subordinata alla precedente, denuncia una erronea interpretazione del contratto di assicurazione, effettuata senza tener conto del predetto articolo 26.
2.2.- Infine, con il quarto motivo, la societa’ ricorrente lamenta una nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ della sua motivazione, in relazione alla questione della perizia di parte. La ricorrente contesta alla sentenza di merito di affermare contraddittoriamente, da un lato, che la perizia non ha fatto luce sulle cause del danno, e dall’altro, che invece ha messo in evidenza come la causa fosse la difettosa climatizzazione.
I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengono all’onere della prova.
Il primo ed il terzo motivo sono fondati.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento di questa corte secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilita’ civile, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, percio’, immutato a carico dell’attore”. (Cass. 4234/2012; Cass. 15630/2018).
Si tratta tuttavia di un orientamento non propriamente riferibile al caso concreto, e che, comunque, non conduce all’esito fatto proprio dalla sentenza impugnata. Di recente infatti questa corte ha precisato che “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo e’ onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioe’, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioe’, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. (Cass. 1558/2018).
Piu’ precisamente questa corte, nella suddetta decisione, ha osservato come “La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” e’ fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilita’, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare (Cass. 1558/ 2018).
In sostanza, l’assicurato doveva provare che il danno subito rientra tra i rischi inclusi, e questa prova e’ stata fornita, poiche’ la polizza prevedeva la copertura per tutti i “danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate anche di proprieta’ di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa”, dunque la prova aveva ad oggetto la circostanza che un danno qualsiasi aveva colpito il bene assicurato, mentre era onere della assicurazione dimostrare che si e’ trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrate tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest’ultimo e’ un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Inoltre, ed e’ l’argomento utilizzato con il terzo motivo, l’articolo 26 del contratto espressamente prevede che l’assicurato deve provare, oltre al verificarsi del rischio, soltanto che esso non sia la concretizzazione di fatti indicati al comma b)10 delle “Esclusioni”, cioe’ la condotta dolosa dell’assicurato.
Cosi’ che quest’ultimo, per espresso patto, non doveva dimostrare che il rischio non rientrasse in alcuna delle esclusioni previste, ma solo in quelle di cui al comma b)10.
Questa regola contrattuale, e’ valida, appartenendo al contratto, e non contrasta con le regole sul riparto dell’onere della prova, che ovviamente sono disponibili, con riferimento alla fattispecie in esame.
La corte nell’interpretare il contratto di assicurazione non ha dato peso a questa clausola (piuttosto che ometterne l’esame nei termini del fatto omesso, come denunciato con il secondo motivo).
L’accoglimento dunque del primo e del terzo motivo, rende assorbiti gli altri.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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