Gli ordini hanno legittimazione a difendere gli interessi della categoria

Consiglio di Stato, Sentenza|8 febbraio 2022| n. 901.

Gli ordini hanno legittimazione a difendere gli interessi della categoria.

Gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa ma anche nella misura in cui si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria nel suo complesso.

Sentenza|8 febbraio 2022| n. 901. Gli ordini hanno legittimazione a difendere gli interessi della categoria

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Appalti pubblici – Procedura aperta – Eccessiva esiguità dei compensi previsti per la redazione del progetto esecutivo – Insussistenza dei presupposti per ricorrere all’appalto integrato – Ordini professionali – Legittimazione a difendere – Determinazione a contrarre – Compensi – Tipologia di lavori – Rilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2021, proposto da
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Di Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pi. Re. e Ma. Fr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Fondazione Ar. e In. Liberi Professionisti Iscritti In., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ri. Ro., Gi. Ac., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sez. I, 11 febbraio 2021, n. 61, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Di Pa. e Bi., in sostituzione dell’Avvocato Re. per delega depositata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

L’appellante Ordine degli Architetti di L’Aquila, ritenendo lese le prerogative professionali ed economiche dei propri iscritti, impugnava la procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Liceo Classico “Ov.” di (omissis). Il suddetto Ordine riteneva in particolare l’insussistenza dei presupposti per ricorrere all’appalto integrato nonché l’eccessiva esiguità dei compensi previsti per la redazione del progetto esecutivo
Il TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, rigettava il ricorso con la sentenza qui appellata. Questo in sintesi il ragionamento del giudice di primo grado: 1) non sussiste violazione dell’art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) in quanto la parte tecnologica e innovativa sarebbe comunque prevalente rispetto a quella dei lavori c.d. tradizionali (condizione questa indefettibile per applicare, in via generale, il modello dell’appalto integrato); 2) non sussiste violazione dell’art. 28 del Codice contratti, né del DM 17 giugno 2016, in quanto sarebbe stato previsto per i progettisti incaricati un compenso adeguato, tenuto anche conto della giurisprudenza in materia, in relazione alla tipologia di lavori da eseguire (intervento di ristrutturazione e non di restauro/risanamento di immobili sottoposti a vincolo culturale); 3) non sussiste irragionevolezza con riferimento al termine assegnato (30 giorni) per la consegna del progetto. E ciò tenuto anche conto del grado di discrezionalità esercitato in materia dall’amministrazione.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, in questa sede, per le ragioni di seguito sintetizzate: 1. Erroneità ed insufficienza motivazionale nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che i lavori “innovativi” sarebbero minimali rispetto ai lavori “tradizionali”. Di qui la assenza dei presupposti richiesti dalla normativa primaria (art. 59 del Codice dei contratti) onde poter ricorrere al modello dell’appalto integrato. Gli immobili in questioni sono inoltre sottoposti a vincolo culturale: di qui una ulteriore ragione di impossibilità di ricorrere al modello dell’appalto integrato, pena la violazione degli artt. 145 e 147 del richiamato Codice dei contratti; 2. Erroneità ed insufficienza motivazionale nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che i lavori da eseguire sarebbero ascrivibili alla categoria E.22 (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico artistico) e non a quella S.04 (strutture in muratura) di cui al DM 17 giugno 2016. Di qui la applicazione di un compenso notevolmente superiore (oltre 125 mila euro) rispetto a quello previsto dalla legge di gara (oltre 34 mila euro); 3. Erroneità ed insufficienza motivazionale nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che il termine assegnato per la consegna del progetto (30 giorni) sarebbe eccessivamente esiguo.

 

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Si costituiva in giudizio l’appellato Comune di (omissis) il quale, nel sollevare nuovamente eccezione di legittimazione attiva in capo all’appellante Ordine degli Architetti, chiedeva in ogni caso la reiezione dell’atto di impugnazione mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
Spiegava inoltre atto di intervento ad adiuvandum, sostanzialmente riprendendo le stesse ragioni di doglianza della ricorrente principale, la Fondazione Ar. e In. iscritti In..
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2022 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
01. Viene contestata la legittimazione a ricorrere (e dunque anche ad appellare) dell’ordine degli architetti.
Si rammenta al riguardo che, per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7336; Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4186), gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa ma anche nella misura in cui si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria nel suo complesso.
Tanto sinteticamente premesso la sollevata eccezione non risulta condivisibile dal momento che i motivi di ricorso appaiono tutti diretti a tutelare le prerogative degli iscritti, e ciò attraverso la possibilità di assicurare più ampie occasioni professionali (appalto di progettazione esecutiva da scindere rispetto alla esecuzione di lavori) legate anche a maggiori guadagni (compensi da ricondurre a progettazione di restauro conservativo e non di ristrutturazione edilizia) o comunque a migliori condizioni di lavoro (tempo di redazione del progetto).

 

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Di qui il rigetto della suddetta eccezione di rito.
02. Tanto premesso l’appello è nel merito comunque infondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo si lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che i lavori “innovativi” sarebbero minimali rispetto ai lavori “tradizionali”. Di qui la assenza dei presupposti richiesti dalla normativa primaria (art. 59 del Codice dei contratti) onde poter ricorrere al modello dell’appalto integrato. Gli immobili in questioni sono inoltre sottoposti a vincolo culturale: di qui una ulteriore ragione di impossibilità di ricorrere al modello dell’appalto integrato, pena la violazione degli artt. 145 e 147 del Codice dei contratti in tema di lavori sui beni culturali.
Osserva in via preliminare il collegio che la determinazione a contrarre di cui alla delibera comunale n. 196 del 29 ottobre 2020, nel giustificare il ricorso al modello dell’appalto integrato, poggia su due addentellati motivazionali: a) la moratoria, rispetto al divieto di ricorrere in via generale al modello dell’appalto integrato, introdotta dal decreto-legge n. 32 del 2019; b) la prevalenza, in ogni caso, degli aspetti “innovativi” rispetto a quelli “tradizionali”. Ebbene:
1.1. Con riferimento al primo step motivazionale rammenta il collegio che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”): “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche… fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:… b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori”. Tale termine è poi stato ulteriormente prorogato ad opera di successivi interventi legislativi. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa: “Ad oggi, quindi, tanto le Stazioni Appaltanti quanto gli operatori economici possono fare uso di questo istituto giuridico che consente di affidare congiuntamente l’ultimo livello progettuale con la fase realizzativa” (così TAR Lazio, sez. III-quater, 27 agosto 2021, n. 9401).

 

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Per quel che rileva in questa sede, la determinazione a contrarre risale come detto al 29 ottobre 2020, con successive specificazioni ad opera della determinazione dirigenziale n. 1990 del 12 novembre 2020: di qui la piena applicazione della sospensione normativa di cui si è appena detto e dunque la correttezza circa l’operato dell’intimata stazione appaltante.
A ciò si aggiunga che sul punto la difesa di parte appellante, sia in primo sia in secondo grado, non ha mosso alcun tipo di contestazione, e ciò con ogni conseguenza in ordine alla violazione di quanto previsto dall’art. 40 c.p.a. in merito al principio di specificità dei motivi di ricorso.
1.2. Trattandosi di atto plurimotivato, la accertata legittimità di tale previsione provvedimentale (possibilità di ricorrere alla moratoria di cui al decreto “sblocca cantieri”) sarebbe sufficiente a sorreggere la validità del resto della determinazione a contrarre, quanto meno sotto lo specifico profilo riguardante il ricorso al modello dell’appalto integrato. Ciò non esime tuttavia il collegio dal vagliare, altresì, la legittimità della seconda ragione per cui lo stessa amministrazione comunale faceva presente che, in ogni caso, ricorrevano anche i presupposti, previsti in via eccezionale dall’art. 59 del Codice dei contratti, allo scopo di giustificare il ricorso a tale modello.
La richiamata disposizione prevede, più da vicino: al comma 1, quarto periodo, che in linea generale: “E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori”; al comma 1-bis che: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori… nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori”. Infine al comma 1-ter che: “Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre”.

 

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Ebbene da un esame della documentazione di gara versata in atti emerge piuttosto nitidamente che:
a) la citata deliberazione comunale n. 196 del 29 ottobre 2020, nonché la determinazione dirigenziale n. 1990 del 12 novembre 2020, nel complesso evidenziano che nel caso di specie risulta quanto mai “necessario ricercare soluzioni diverse da quelle ordinarie per ottenere l’adeguamento, o quanto meno, il miglioramento sismico con un coefficiente di sicurezza il più alto possibile”;
b) la ricerca di tali innovative soluzioni è agevolmente riscontrabile nella lettura dei restanti atti di gara, e in particolare del capitolato speciale di appalto, laddove si presta una certa rilevante attenzione ad alcuni aspetti dei lavori, da eseguire sull’immobile, tutti connotati da elevato grado di innovatività (ciò dal momento che si opera costantemente rinvio alle “nuove regole tecniche”). Tra questi: la composizione chimica degli acciai; i tipi di acciaio per cemento armato; gli elementi per muratura portante; gli elementi strutturali composti; gli appoggi strutturali; le barre d’armatura. Insomma il cuore dell’intervento che, come si avrà anche modo di dire appresso, è principalmente se non esclusivamente diretto a garantire una profonda ricalibratura e rivisitazione delle strutture fondamentali dell’edificio;
c) la stessa sentenza di primo grado faceva riferimento ad alcune caratteristiche di sicura innovatività “come ad esempio il ricorso agli isolatori sismici, l’uso di materiali di nuova generazione, quali fibre di carbonio, massetti fibrorinforzati, acciai speciali, metodi particolari” (pag. 7 della citata sentenza del TAR Abruzzo);
d) in sintesi tutti elementi che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza appellata, “senza alcun dubbio integrano la condizione della prevalenza dell’elemento tecnologico o innovativo”;
e) tanto complessivamente rilevato, le deduzioni della difesa di parte appellata si rivelano inidonee a scalfire le conclusioni del giudice di primo grado e comunque le valutazioni al riguardo espresse dall’intimata amministrazione comunale. Ciò risulta particolarmente evidente nella parte in cui si afferma del tutto genericamente che: “Nelle impugnate determine a contrarre non è neppure indicato chiaramente qual è l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto che sarebbe “nettamente” prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, né le predette determine indicano “in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi” che, nel caso di specie, avrebbero indotto la stazione appaltante a disporre l’affidamento congiunto del servizio di progettazione con l’appalto di lavori” (cfr. pag. 19 atto di appello introduttivo); ed ancora che: “la soluzione progettuale proposta… si risolve in massive iniezioni diffuse e placcaggio di intonaco armato della muratura nella sua totalità che costituiscono interventi di tipo tradizionale, certamente indicativi del fatto che il progetto posto a base della gara non contenga quell'”elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto” (pagg. 20-21 atto di appello introduttivo)”; infine che: “la scelta dello strumento dell’appalto integrato, avendo ad oggetto un immobile gravato da vincolo monumentale, necessitava di una chiara indicazione nella lex specialis della netta prevalenza dell’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto” (pag. 9 memoria difensiva depositata in data 10 gennaio 2022).
Le censure al riguardo sollevate risultano dunque solo apoditticamente formulate in quanto non viene contestato il carattere innovativo di tali interventi, né viene indicata la ragione per cui i lavori “tradizionali”, in termini quantitativi, sarebbero prevalenti rispetto a quelli “innovativi”. Non viene fornito, in altre parole, il benché minimo principio di prova diretto a dimostrare che i primi (interventi tradizionali) sarebbero qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto ai secondi (interventi innovativi);
f) a ciò si aggiunga che il parere della Soprintendenza ai beni culturali del 7 giugno 2019, ciato dalla difesa di parte appellante a sostegno delle proprie ragioni, in nessun passaggio affronta la tematica della possibile assenza di prevalenza di elementi “innovativi” rispetto ad elementi, per l’appunto, di matrice più “tradizionale”;
g) nei termini suddetti la specifica censura di appello, diretta a ribadire l’assenza, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti, si rivela integralmente infondata e pertanto da rigettare.
1.3. La censura integrativa, relativa alla impossibilità di applicare il modello dell’appalto integrato ai beni culturali, con conseguente ritenuta violazione degli artt. 145 e 147 del Codice dei contratti, è invece palesemente tardiva in quanto introdotta, in primo grado, soltanto con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., non altrimenti notificata alle altre parti costituite (l’eccezione risulta ritualmente sollevata sin dal primo grado di giudizio);
1.4. In conclusione il primo motivo di appello, sulla base di quanto sinora esposto, deve essere complessivamente rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello si lamenta la erroneità ed insufficienza motivazionale nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che i lavori da eseguire sarebbero ascrivibili alla categoria E.22 (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico artistico) e non a quella S.04 (strutture in muratura) di cui al DM 17 giugno 2016. Di qui la applicazione di un compenso notevolmente superiore (oltre 125 mila euro, secondo la categoria E.22) rispetto a quello previsto dalla legge di gara (34 mila 800 euro, in base alla applicazione della categoria S.04). Osserva al riguardo il collegio che:
2.1. La sentenza di primo grado afferma in proposito che: “il tipo di intervento da realizzare ha natura prettamente strutturale… ed è espressamente diretto all’adeguamento o miglioramento sismico degli edifici scolastici” (pag. 8); “L’intervento è stato progettato e finanziato con preciso riferimento alla ristrutturazione di una Scuola non già al restauro/risanamento di un immobile monumentale” (pag. 8). Di qui la corretta applicazione del tariffario relativo non alla categoria E.22 (restauro conservativo beni culturali) ma, piuttosto, a quella S.04 (ristrutturazioni);
2.2. La tesi della parte appellante si fonda sul seguente postulato: poiché il bene è monumentale, qualsiasi lavoro ad esso relativo deve rientrare nella categoria del risanamento e restauro conservativo specificamente riservato a tali particolari immobili;
2.3. Osserva il collegio come la riconducibilità alle varie categorie previste dal citato DM 17 giugno 2016 (il quale costituisce a sua volta espressione di quanto previsto dall’art. 24 del Codice dei contratti in materia di compensi da corrispondere in favore dei progettisti incaricati) debba essere operata in funzione della tipologia di “lavori” da realizzare e non degli “immobili” ove tali stessi lavori saranno concretamente effettuati: l’indagine ha in questo modo natura funzionale (il tipo di attività compiuta) e non strumentale (l’ambito ossia i beni in cui svolgere tale attività ). Una simile indagine va svolta in concreto, dunque sulla base di quanto previsto dai documenti di gara (progetti, capitolato speciale, etc.);
2.4. Ebbene da una analisi del capitolato speciale di appalto emerge che i suddetti lavori riguardano, in estrema sintesi: il miglioramento sismico dell’edificio attraverso la “riduzione delle carenze strutturali” riscontrate a livello di “murature portanti”, con radicale intervento sui carici e sui solai, anche di copertura. Il tutto mediante soluzioni di ancoraggio e di generale miglioramento della capacità degli elementi sismoresistenti (ivi ricompreso il “comportamento scatolare delle pareti”). Va da sé che si tratta di interventi che si innestano radicalmente sugli elementi strutturali e fondamentali dell’edificio;
2.5. Ora, volendo seguire l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (la quale richiama sul punto anche la stessa giurisprudenza amministrativa), il risanamento/restauro conservativo di un bene immobile di matrice culturale deve essere operato lasciando “inalterata la struttura dell’edificio”. Ciò in quanto “gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti… non si configurano come manutenzione straordinaria (nè come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia” (cfr. Cass. penale, sez. III, 4 giugno 2019, n. 38611). Più in particolare: “in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie” (si veda sul punto Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523). Da una analisi dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 emergono in sostanza tali differenze, tra la ristrutturazione edilizia ed il restauro conservativo: “gli interventi di “ristrutturazione edilizia” comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di “risanamento conservativo”, i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite” (cfr. Cass. penale, sez. III, 4 giugno 2019, n. 38611, cit.).
2.6. Alla luce di quanto appena considerato, e soprattutto alla luce di quanto sinteticamente riportato al punto 2.4., va da sé che gli interventi qui prospettati debbano ineludibilmente incanalarsi nell’alveo della “ristrutturazione”, trattandosi di lavori principalmente – se non esclusivamente – diretti a migliorare, modificare e rivedere in maniera integrale gli elementi strutturali dell’edificio in questione.
2.7. Prova ulteriore di quanto appena affermato è peraltro rinvenibile nella citata nota del 7 giugno 2019 della Soprintendenza ai beni culturali, laddove si evidenzia che l’intervento è teso soltanto al miglioramento ed alla riduzione del rischio sismico, mancando del tutto ogni analisi degli “apparati pittorici” e soprattutto “ogni previsione di restauro”. E ciò a dimostrazione del fatto che l’intervento ha dunque natura di “ristrutturazione” e non di “risanamento conservativo”;
2.8. Del resto, lo stesso art. 3, comma 1, lettera d), riferisce gli interventi di “adeguamento alla normativa antisismica” alla nozione di “ristrutturazione edilizia”;
2.9. Alla luce di quanto appena affermato, l’intervento da realizzare va annoverato nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Di qui il corretto ancoraggio alla categoria S.04 del DM 17 giugno 2016;
2.10. Resta ora da valutare se la riduzione percentuale operata dall’appellata amministrazione comunale possa ritenersi corretta o meno. Soccorre al riguardo la sentenza di questa stessa sezione, n. 2094 del 29 marzo 2019, nella quale è stato affermato in sintesi che:
a) il DM 17 giugno 2016 prevede che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento”;
b) in base al principio per cui in claris non fit interpretatio: tali corrispettivi non vanno considerati alla stregua di “minimi tariffari inderogabili” quanto, piuttosto, come parametri di riferimento o di partenza dai quali le stazioni appaltanti – similmente a quanto avviene per le tabelle ministeriali sui costi del lavoro – potranno adeguatamente discostarsi entro certi limiti percentuali.
Tanto doverosamente premesso, ritiene il collegio che lo scostamento operato in riduzione dalla appellata amministrazione comunale sia adeguatamente giustificato dalla presenza di un progetto definitivo, il quale costituisce la base per la redazione del progetto esecutivo di cui si discute in questa sede, già dotato di un particolare livello di dettaglio. Aspetto questo su cui la difesa di parte appellante non ha sollevato più puntuali contestazioni, e ciò dal momento che la stessa si è limitata ad affermare una generica violazione del principio dell’equo compenso. Di qui la ragionevolezza dell’importo a tal fine stabilito e dunque l’infondatezza, altresì, di tale specifico profilo di censura.
2.11. In conclusione il complessivo motivo di appello, per quanto suggestivamente rielaborato dalla difesa di parte appellante, non può dunque trovare ingresso in questa sede per tutte le ragioni sopra partitamente evidenziate.
3. Con il terzo motivo di appello si lamenta la erroneità ed insufficienza motivazionale nella parte in cui il TAR non si sarebbe avveduto del fatto che il termine assegnato per la consegna del progetto (30 giorni) sarebbe eccessivamente esiguo.
Come correttamente evidenziato nella impugnata decisione di primo grado, trattasi di indicazione riservata alla discrezionalità della PA, cui è assegnato il potere di modulare l’ampiezza di un certo termine anche in ragione di determinate circostanze che, nel caso di specie, risultano pur sempre riconducibili alla presenza di un progetto definitivo che, per il relativo livello di dettaglio, consentirebbe al progettista di evadere più velocemente il compito affidatogli.
Del resto la difesa di parte appellante si è limitata, sul punto specifico, ad evidenziare alcuni profili di difficoltà tecnica non suffragati, tuttavia, da elementi dotati di maggiore specificità . Si veda infatti la parte del ricorso in appello laddove si afferma che: “diversamente da quanto infondatamente assume la stazione appaltante e fatto proprio dal primo giudice con la sentenza appellata, nel caso di specie, non sussistono condizioni di particolare favore che inducono a ritenere congruo il termine di 30 gg concesso all’aggiudicatario per la redazione del progetto esecutivo” (cfr. pag. 45 dell’atto di appello introduttivo). La stessa difesa, in particolare, sostiene che simili difficoltà tecniche discenderebbero da talune prescrizioni dell’Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai beni culturali: il tutto senza in ogni caso evidenziare la natura e la concreta consistenza di simili prescrizioni, e ciò anche con riguardo alla effettiva impossibilità di tenerle nella debita considerazione nei tempi a tal fine prescritti.
Da quanto detto deriva il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
4. In conclusione l’appello è infondato e deve essere rigettato.
5. La complessità delle questioni esaminate induce ad ogni modo il collegio a compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Massimo Santini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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