I bisogni familiari cui i coniugi sono tenuti solidarmente ed in i proporzione alle proprie possibilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 864.

I bisogni familiari cui i coniugi sono tenuti solidarmente ed in i proporzione alle proprie possibilità

I bisogni familiari cui i coniugi sono tenuti solidarmente ed in i proporzione alle proprie possibilità, non si limitano ai bisogni minimi, ma concernono anche quelle situazioni che riguardano anche una più ampia e diffusa disponibilità patrimoniale.

Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 864. I bisogni familiari cui i coniugi sono tenuti solidarmente ed in i proporzione alle proprie possibilità

Data udienza 16 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Pagamento – Migliorie apportate da un coniuge alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro rientrano nei bisogni della famiglia – Ripetibilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24733/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza di Corte d’appello di Catania n. 1476/2020 depositata il 2.9.2020.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

I bisogni familiari cui i coniugi sono tenuti solidarmente ed in i proporzione alle proprie possibilità

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Augusta che gli aveva intimato, su richiesta della moglie separata (OMISSIS), il pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre accessori, per un pregresso debito della comunione familiare, opponendo in compensazione controcrediti per Euro 48.828,51.
Con sentenza del 12.4.2017 il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con aggravio di spese.
2. Con sentenza del 2.9.2020 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) con aggravio delle spese del grado.
3. Avverso la predetta sentenza, notificata il 4.9.2020, con atto notificato il 2.10.2020 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 29.10.2020 (OMISSIS) chiedendone l’inammissibilita’ o il rigetto.
E’ stata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Il ricorrente ha illustrato con memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 186 c.c., articolo 192 c.c., commi 1 e 4, e art.2697 c.c. nonche’ vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente non competeva alla sig.ra (OMISSIS) il rimborso del 50% della somma versata a (OMISSIS) s.p.a. ad estinzione della posizione debitoria di cui al mutuo del 9.5.2006 perche’ la somma era stata utilizzata per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni della comunione ex articolo 186 c.c..
5. Il motivo e’ stato inammissibilmente proposto con riferimento, promiscuo e indifferenziato, a tre eterogenei mezzi di ricorso ex articolo 360 c.p.c. per error in iudicando, error in procedendo e vizio motivazionale.
6. Il motivo appare comunque inammissibile anche perche’ propone questione nuova, mai sottoposta ai giudici del merito, dinanzi ai quali il ricorrente aveva contestato l’avversario credito solo in forza di eccezione di compensazione con suoi controcrediti.
Infatti, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018, Rv. 650009 – 01).
7. Resta cosi’ assorbito lo spontaneo rilievo che il carattere comune del debito deriva dalla stipulazione congiunta del contratto di mutuo da parte dei coniugi in costanza di matrimonio.
8. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 186 c.c., articolo 192 c.c., commi 1 e 4, e articolo 2697 c.c. nonche’ vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta il principio enunciato dalla sentenza impugnata secondo cui le migliorie apportate da un coniuge alla casa familiare di proprieta’ esclusiva dell’altro rientrano nei bisogni della famiglia e non sono ripetibili.
9. Il motivo e’ stato inammissibilmente proposto con riferimento promiscuo e indifferenziato a tre eterogenei mezzi di ricorso ex articolo 360 c.p.c. per error in iudicando, error in procedendo e vizio motivazionale.
10. il primo profilo di censura articolato con il secondo motivo (estraneita’ della spesa alla comunione) e’ comunque inammissibile, anche perche’ non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che l’immobile di proprieta’ esclusiva della moglie era la “casa familiare” in cui il ricorrente aveva abitato per vent’anni.
Inoltre i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’articolo 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto piu’ ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilita’ patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarieta’ coniugale (Sez. 1, n. 18749 del 17.9.2004, Rv. 577614 – 01).
11. Il secondo profilo di censura contenuto nel secondo motivo (basato sulla natura personale dei debiti della sig.ra (OMISSIS)) e’ comunque inammissibile anche perche’ volto a contestare l’accertamento di fatto espletato dalla Corte territoriale (e basato, fra l’altro, sulla confessione giudiziale del ricorrente), secondo cui il debito era stato pagato dalla sig.ra (OMISSIS) con denaro proprio con cui aveva alimentato il conto corrente di appoggio del mutuo.
Il motivo appare infine anche generico perche’ non affronta e non confuta la ragione specifica addotta dalla Corte di appello.
12. Anche il terzo profilo di censura (relativo al prestito di (OMISSIS) che sarebbe stato effettuato alla sorella (OMISSIS) e non a lui personalmente) e’ stato inammissibilmente proposto con riferimento promiscuo e indifferenziato a tre eterogenei mezzi di ricorso ex articolo 360 c.p.c. per error in iudicando, error in procedendo e vizio motivazionale.
In ogni caso, il predetto terzo profilo e’ inammissibile per genericita’ e non pertinenza rispetto all’accertamento di fatto effettuato dalla Corte di appello e basato sulla sentenza 143/09 del Tribunale di Siracusa, secondo cui il prestito in questione era stato fatto dal cognato proprio al ricorrente e per ragioni sue personali.
13. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 115 c.p.c. e vizio di motivazione con riferimento alla revoca della prova testimoniale disposta dal Tribunale con ordinanza 14.4.2014 per la mancata indicazione tempestiva dei nominativi dei testimoni.
14. Il terzo motivo e’ palesemente inammissibile perche’ non consta che il ricorrente abbia proposto un motivo di appello al proposito, cosa che non risulta ne’ dalla sentenza impugnata, ne’ dallo stesso ricorso (cfr. pagg.5-7).
Il motivo e’ poi del tutto generico e non autosufficiente perche’ non risulta quali fossero i testi in questione, ne’ su quali capitoli fossero stati indicati, ne’ perche’ i capitoli sarebbero rilevanti agli effetti della decisione.
A tacer del fatto che lo stesso ricorrente riconosce di non aver indicato nella memoria di replica istruttoria del 20.12.2011 alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. della controparte i nomi dei testi da escutere, ma di averlo fatto piu’ di due anni dopo con le note del 20.1.2014.
5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 91 c.p.c. in punto spese di lite.
16. Il motivo e’ meramente consequenziale rispetto ai precedenti motivi e privo di autonomia critica.
17. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della contro ricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

 

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