I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13735.

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente).

Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13735. I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

Data udienza 9 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di fideiussione – Leasing traslativo – Decreto ingiuntivo – Cartolarizzazione dei crediti – Opposizione – Interveniente – Art. 111 cpc – Difetto di legittimazione passiva – Artt. 1388 e 1392 cc – Rappresentanza processuale e sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12886/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) Spa, quale procuratore di (OMISSIS) s.r.l., in persona del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), in proprio e quali ex soci di (OMISSIS) S.r.l., gia’ in liquidazione e ora cessata, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in foglio separato e allegato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6473/2018, pubblicata il 15 ottobre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. Irene Ambrosi.

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) S.r.l., gia’ in liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui era stata respinta l’opposizione proposta dai predetti avverso il decreto ingiuntivo richiesto da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ed ottenuto dal Tribunale della stessa citta’, con cui veniva ingiunto a (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di fideiussori, il pagamento dell’importo di Euro 76.070,77, oltre interessi e spese, a titolo di canoni scaduti e impagati, relativi al contratto di leasing n. (OMISSIS) del (OMISSIS) stipulato tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. avente ad oggetto un’autogru, nonche’, nei confronti di quest’ultima societa’, la restituzione del bene strumentale.
Per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale ha accolto l’appello riformando integralmente la sentenza del giudice di prime cure, ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come leasing traslativo e condannato (OMISSIS) spa, denominandola “interveniente ex articolo 111 c.p.c., nel corso del giudizio di appello”, in qualita’ di procuratrice di (OMISSIS) s.r.l., al pagamento dell’importo di Euro 51.896,96, oltre interessi in favore di (OMISSIS) srl.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, (OMISSIS) Spa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali ex soci di (OMISSIS) S.r.l., gia’ in liquidazione e poi cessata.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 100 c.p.c.; articoli 1388, 1392 c.c., per difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) spa quale procuratore di (OMISSIS) s.r.l”, la societa’ ricorrente contesta il dispositivo della decisione di appello che “per l’effetto” ha condannato ” (OMISSIS) s.p.a. (nella qualita’ di procuratrice di (OMISSIS) s.r.l.) al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 51.896,96, con aggiunta degli interessi al tasso di legge a decorrere dalla data di citazione in opposizione sino al saldo effettivo”. Deduce l’Istituto ricorrente di aver rivestito la qualita’ di mero procuratore di (OMISSIS) s.r.l., societa’ alla quale sono stati ceduti i crediti da (OMISSIS) s.p.a. a seguito di operazione di cartolarizzazione. In altri termini, (OMISSIS) sostiene di essere soltanto parte processuale del giudizio, conclusosi con la sentenza oggetto di impugnazione, come mero procuratore di un altro soggetto, parte sostanziale e non, quale portatore di un interesse proprio. La Corte di appello avrebbe pertanto errato nel condannare un soggetto che, seppure ha assunto le vesti di parte processuale del giudizio de quo, non ha agito in proprio, ma unicamente quale procuratore della menzionata societa’.

 

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2. Con il secondo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1260, 1263, 1406, 1409, 1410; Decreto Legislativo n. 385 del 1994, articolo 58 (T.U.B.), L. n. 130 del 1999, articoli 1 e 4, sulla cartolarizzazione dei crediti in quanto (OMISSIS) (quale procuratore di (OMISSIS) s.r.l.) ha agito in giudizio quale mero cessionario del credito ceduto da (OMISSIS) spa (difetto di legittimazione sostanziale)” l’istituto ricorrente ribadisce la contestazione sul dispositivo di condanna, gia’ censurato nel primo motivo. In proposito, evidenzia l’errore nella condanna di (OMISSIS) (quale procuratore di (OMISSIS) s.r.l.) “essendo (e’ rectius) un mero cessionario del credito ceduto da (OMISSIS) spa, essendo (OMISSIS) un mero cessionario del credito ceduto”; precisa al riguardo che:
– (OMISSIS) s.r.l. ha concluso un contratto in data 17 dicembre 2014, acquistando in blocco da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) un portafoglio di crediti classificati a sofferenza nascenti da rapporti contrattuali di natura bancaria e finanziaria intrattenuti con soggetti terzi; – l’acquisto in blocco e’ avvenuto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 58 del TUB e della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130 del 1999, articoli 1 e 4; dell’avvenuta cessione, (OMISSIS) ha dato notizia a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 3 gennaio 2015; – per i suddetti crediti ha conferito l’incarico “a soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer) ad (OMISSIS) s.p.a, previa procura notarile speciale rilasciata in data 30 giugno 2014, per compiere in nome e per conto di essa mandante atti e formalita’ adempimenti ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell’attivita’ di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese le azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitore o di qualsiasi obbligato per essi. Tanto precisato, (OMISSIS) contesta che la Corte di appello abbia condannato erroneamente un soggetto privo di legittimazione sostanziale (nella specie, (OMISSIS) s.p.a., quale procuratore di (OMISSIS) s.r.l.) il quale, essendo (OMISSIS) solo cessionaria, ha ereditato il solo credito e non tutte le altre passivita’ contrattuali che, vice versa, sono rimaste in capo alla cedente (OMISSIS) spa, unico interlocutore legittimato al giudizio e quindi all’eventuale condanna; per cio’, (OMISSIS) cedente il credito e titolare del contratto di leasing era rimasta presente nel giudizio di appello e non estromessa; dunque, avrebbe errato “clamorosamente” il giudice di appello nell’individuare (OMISSIS) – procuratrice del mero cessionario (OMISSIS) – quale destinatario della condanna finale alla restituzione dell’importo, dovendo esso essere individuato nel soggetto titolare della posizione contrattuale.

 

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3. Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360, c.p.c., n. 3, degli articoli 1526 c.c., articolo 1458 c.c., articolo 99 c.p.c., articolo 112 c.p.c.” e impugna la parte della sentenza in cui la Corte di appello ha ritenuto di ricondurre il contratto intercorso tra le parti nella categoria del leasing traslativo e sulla base di cio’ ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’articolo 1526 c.c. (pag. 9 della sentenza impugnata), sottolineando – come elemento dirimente – che: – “nel decreto ingiuntivo si e’ proceduto solo per i canoni scaduti e non pagati, non potendo trovare applicazione l’articolo 1526 c.c., per difetto dei presupposti e carenza di interesse; il thema decidendum si e’ cristallizzato sulla escussione dei canoni scaduti ed insoluti, nessuna discussione vi puo’ essere in merito”; – “nessuna locupletazione si puo’ prospettare dal momento che sono stati richiesti solo i canoni scaduti; quindi l’articolo 1526 c.c., non e’ in nuce invocabile. Soprattutto in questa fattispecie dove la banca ha chiesto scaduti e non la penale di risoluzione. Quindi sotto questo aspetto manca la materia del contendere”.
4. Con il quarto motivo, “Violazione e/o falsa applicazione e/o erronea qualificazione giuridica e/o erronea interpretazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del contratto di leasing intercorso tra le parti; violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 1458 c.c., articolo 1526 c.c., L. Fall., articolo 72 quater; L. 28 dicembre 2015, n. 208, articoli 76 e segg.; L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136 e segg. (ius superveniens)” si ribadisce la censura gia’ svolta con il precedente motivo sul medesimo punto della sentenza gravata (pag. 9) in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato il contratto di leasing intercorso tra le parti “come non traslativo”, sebbene il contratto de quo fosse un contratto di leasing di godimento dal momento che la causa concreta dello stesso e’ quella di finanziare l’utilizzo dei beni (nel caso di specie, un’autogru); risultando, inoltre, la causa finanziaria dal tenore letterale dell’articolo 5 del contratto in base al quale “le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la causa del presente contratto e’ di natura finanziaria e non traslativa e che, di conseguenza, tutte le norme incompatibili con tale causa, sarebbero inapplicabili, per patto espresso”; in proposito, richiama la giurisprudenza di legittimita’ in tema di interpretazione di contratto (Cass. n. 13418 del 2008) nonche’ la motivazione del giudice di prime cure che aveva correttamente qualificato il contratto come leasing finanziario sia in ragione della natura del bene concesso in locazione (nel caso di specie, un’autogru) sia in mancanza di “elementi per ritenere al di la’ della forma, suffragata e provata, la natura traslativa del leasing”, desunto anche dalla natura del bene strumentale “per di piu’ adibito a noleggio”, soggetto a usura e rapida obsolescenza concesso in locazione per la durata di sette anni (86 mesi), – che “depone piuttosto nel senso che le parti abbiano inteso concederlo in godimento per tutta la durata del suo ciclo di funzionamento, tanto piu’ l’attivita’ imprenditoriale esercitata dalla societa’ di capitali (OMISSIS) srl indica l’interesse all’uso, piuttosto che all’acquisizione in proprieta’ di beni strumentali alla produzione caratterizzati dalla rapida obsolescenza. Alla luce di siffatta qualificazione del contratto, deve affermarsi la causa essenzialmente creditizia del leasing intercorso tra le parti. Le parti hanno inoltre sottoscritto l’articolo 9 del contratto di leasing che, in tema di risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore, rinvia all’applicazione dell’articolo 1458 c.c.”. Secondo parte ricorrente, quanto affermato dal giudice di prime cure sarebbe avvalorato anche dallo ius superveniens; in primo luogo, da quanto statuito dalla L. n. 208 del 2015, articolo 76 (“l. di stabilita’” 2016) che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing immobiliare abitativo) per l’acquisto di un immobile da adibire a “prima casa” e previsto che in caso di inadempimento dei canoni da parte dell’utilizzatore il concedente puo’ chiedere la restituzione del bene per rivenderlo (identico meccanismo a quello previsto nel contratto di specie, articolo 19); in secondo luogo, da quanto previsto dalla L. Fall., articolo 72 quater, ove si prevede che nel caso di fallimento dell’utilizzatore nel contratto di leasing finanziario, se il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contatto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene; infine, da quanto previsto dalla L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-138, che ha introdotto una definizione di contratto di leasing finanziario e una disciplina ad hoc per gli effetti e conseguenze derivanti dalla risoluzione di inadempimento. In proposito, richiama la pronuncia di legittimita’ (Cass. 13965 del 2019) che ha ritenuto applicabile anche al caso di risoluzione del contratto di leasing finanziario -verificatosi prima dell’introduzione della L. n. 124 del 2017 – la disciplina di cui alla L. Fall., articolo 72 quater, anche nel caso in cui la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

 

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

5. Il primo motivo e’ inammissibile.
Con esso, (OMISSIS) lamenta di essere parte soltanto in senso processuale e non sostanziale come da procura speciale notarile resa dalla (OMISSIS) s.r.l. depositata in atti.
In proposito, questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che non puo’ essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, e la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della societa’, le modalita’ di definizione dei rapporti controversi quindi anche se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere – non puo’ essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l’anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in se’, e precedendo logicamente, quello di costituirsi in giudizio (Cass. Sez. L, n. 13347 del 22/06/2005, in senso conforme Cass. Sez. 1, n. 27284 del 20/12/2006).
6. Il secondo motivo e’, invece, fondato e merita accoglimento e con esso, l’istituto ricorrente contesta la statuizione di condanna ad esso rivolta dalla sentenza impugnata in violazione della disciplina normativa sulla cartolarizzazione dei crediti.
Il fondo della censura prospettata concerne, per un verso, la posizione sostanziale della cessionaria (OMISSIS) s.r.l. di cui e’ procuratore (OMISSIS) “quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” – la quale ha acquistato “in blocco” ai sensi della L. n. 130 del 1999, articoli 1 e 4, da (OMISSIS) spa (Gia’ (OMISSIS) S.pa.) un portafoglio di crediti classificati a sofferenza nascenti da rapporti contrattuali di natura bancaria e finanziaria intrattenuti con soggetti terzi – e, per l’altro, la questione se la cessione “in blocco” dei crediti sia una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilita’ per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.
La sentenza impugnata nello svolgimento del fatto (pag. 2 ultime righe), nel dare conto dell’intervento dell’ (OMISSIS), accede erroneamente alla tesi che l’Istituto sia successore a titolo particolare nei crediti vantati da (OMISSIS).

 

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

La tesi e’ stata di recente esaminata da questa Corte, a proposito di una fattispecie analoga, con l’espressione del seguente principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare seguito, a mente del quale: “i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della societa’ di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicche’ non e’ consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 – 01).
Con la richiamata decisione, questa Corte ha tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale, prevalso nel merito, che ha ritenuto come “la cessione dei crediti “in blocco” troverebbe la sua disciplina nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58 (cd. “TUB”) con la conseguente applicabilita’ del principio enunciato da questa Corte, secondo cui “nel prevedere il trasferimento delle passivita’ al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicita’ notizia di essa (secondo quanto previsto dello stesso articolo 58, comma 2), e non la mera aggiunta della responsabilita’ di quest’ultimo a quella del cedente, deroga all’articolo 2560 c.c., su cui prevale in virtu’ del principio di specialita’” (da ultimo, Cass. Sez. 3, 26 agosto 2014, n. 18258, Rv. 632303-01), realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullita’ della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilita’ del cessionario” (cosi’ gia’ Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio 2004, n. 264, Rv. 570009-01).
Ne’ in senso contrario – sempre secondo questo indirizzo della giurisprudenza di merito – costituirebbe argomento decisivo quello qui invocato dall’odierna ricorrente, ovvero il mancato richiamo, nella L. n. 130 del 1999, articolo 4, dell’articolo 58, comma 5 del “TUB”, giacche’, anzi, tale scelta potrebbe intendersi nel senso che la legge sulla “cartolarizzazione” ha inteso stabilire l’efficacia immediata del trasferimento (anche) delle passivita’ al cessionario, intendendo escludere quel regime “transitorio”, in forza del quale i debitori ceduti, a loro volta titolari di crediti, “hanno facolta’, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (dell’articolo 58), di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione”, restando, pero’, stabilito che, decorso tale termine, “il cessionario risponde in via esclusiva”” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.2. in motivazione).
Sottolinea il richiamato precedente di questa Corte che l’indirizzo di merito, in una prospettiva di favore nei confronti del debitore ceduto (estraneo alla vicenda della cessione del credito), ha ritenuto, ad esempio, che nella fattispecie costituita dal contratto di factoring, il debitore ceduto abbia la possibilita’ di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validita’ del titolo costitutivo sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto; cio’, al fine di evitare il determinarsi nei suoi confronti una modifica peggiorativa della sua posizione originaria (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. 1, 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01). Osserva inoltre che siffatti rilievi, sembrerebbero confortare la tesi, come veduto prevalsa nella giurisprudenza di merito, secondo cui, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, articoli 1-4, qualora sia domandato dal debitore ceduto l’accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto nei confronti di un soggetto che si e’ spogliato del credito in virtu’ dell’operata cessione dovrebbe ritenersi unica parte sostanziale la societa’ cessionaria e non piu’, la cedente.
Tuttavia, la ricostruzione offerta dal menzionato indirizzo giurisprudenziale e’ stata ritenuta non corretta in quanto finisce per annullare “quasi per “sublimazione” la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo alla disciplina della cartolizzazione prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri proprio della fattispecie di cui all’articolo 1411 c.c.” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.3. in motivazione).

 

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

Sotto tale profilo, si e’ evidenziato che “la L. n. 130 del 1999, ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso societa’ appositamente costituite (cd. societa’ veicolo o “special pourpose vehicle”). Esse, in particolare, provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. “originator”) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (articolo 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della societa’ veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge e’ a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonche’ al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidita’ che l’incasso dei crediti e’ in grado di generare e’ funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.
Cio’ detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall’essere noto alla “societa’ veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone”, cosi’, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perche’ non soddisfatti dai debitori, ovvero perche’ inesistenti o, al limite, perche’ gia’ estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, articolo 1, comma 1, lettera b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.4. in motivazione).

 

I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione”

Cio’ accadrebbe, nella specie, se si ammettesse, come statuito dalla sentenza impugnata, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali ex soci di (OMISSIS) s.r.l., ad esigere il pagamento dell’importo oggetto della condanna in via riconvenzionale, anche alla (OMISSIS) s.r.l. intervenuta in giudizio tramite il procuratore (OMISSIS) s.p.a..
Tale conclusione, del resto, come gia’ affermato da Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, “trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L. n. 130 del 1999, articolo 4, comma 2”.
Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla “data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)”, nonche’, per altro verso, che “in deroga ad ogni altra disposizione, non e’ esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa’ di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”. Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del “patrimonio separato a destinazione vincolata” cui da’ vita l’operazione cartolarizzazione”.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due, concernenti la natura del rapporto sottostante, la cassazione della sentenza impugnata in relazione e il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi sopra ricordati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza in relazione e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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