I dati relativi al traffico telefonico vanno acquisiti presso il fornitore con decreto motivato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 dicembre 2020| n. 37552.

I dati relativi al traffico telefonico vanno acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 256 del codice di procedura penale. In difetto di tale provvedimento, ne deriva la sanzione dell’inutilizzabilità dei tabulati: questa, peraltro, non colpisce i tabulati in sé, bensì la metodologia acquisitiva, onde la causa impeditiva all’utilizzazione può essere rimossa a seguito di un successivo decreto motivato, adottato dal Pm o, in dibattimento, anche d’ufficio, dal giudice.

Sentenza|28 dicembre 2020| n. 37552

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: PROVA PENALE – MEZZI DI RICERCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2019 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Loy Francesca, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
lette le richieste dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 27/06/2019 la Corte di Appello di Firenze confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 13/12/2016, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e 500 Euro di multa per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, per avere, in concorso con altro agente, tentato di impossessarsi delle bobine di cavo elettrico dalla sede della ditta (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), perche’ ritiene l’inosservanza di norme processuali nonche’ la motivazione illogica con riguardo al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilita’ dei tabulati telefonici, in quanto non vi e’ la prova agli atti del procedimento che questi siano stati acquisiti sulla scorta di decreti del P.M. ex articolo 256 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’attuale disciplina dell’acquisizione dei tabulati telefonici contenuta nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 132 prevede che “i dati relativi al traffico telefonico” siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione (comma 1), e che, entro tale termine siano “acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero” (comma 2).
Il decreto di acquisizione e’ dunque adottato dal P.M. ai sensi dell’articolo 256 c.p.p..
Cio’ posto quanto alle modalita’ di acquisizione, con riferimento al regime di utilizzabilita’ dei tabulati va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, sebbene con riferimento alla disciplina previgente che prevedeva diverse modalita’ di acquisizione, hanno affermato il principio secondo cui “poiche’ la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace a” stessa disciplina delle garanzie di segretezza e liberta’ delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla L. 23 dicembre 1993, n. 547 (che ha introdotto l’articolo 266-bis e modificato l’articolo 268 c.p.p.), sicche’ il divieto di utilizzazione previsto dall’articolo 271 c.p.p. e’ riferibile anche all’acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell’articolo 267, cioe’ in assenza del prescritto decreto motivato” (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197).
In tale solco e’ stato altresi’ affermato che la sanzione dell’inutilizzabilita’, che segue all’acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico in assenza di un provvedimento motivato dell’autorita’ giudiziaria, colpisce non il fatto come rappresentazione della realta’ in essi documentata, ma la metodologia di acquisizione di tali atti, sicche’, accertata l’inutilizzabilita’, puo’ validamente intervenire nello stesso procedimento il decreto motivato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne l’utilizzazione (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234356), ovvero il giudice puo’ disporre, anche d’ufficio, la rinnovazione del decreto di esibizione per l’acquisizione di tabulati concernenti il traffico telefonico, che non siano utilizzabili per assenza di un provvedimento motivato dell’autorita’ giudiziaria, dal momento che compete il controllo sulla regolarita’ del decreto e quindi anche il potere di rimuovere la causa impeditiva all’utilizzazione (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234395).
3. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di inutilizzabilita’ dei tabulati telefonici – indispensabili ai fini dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato – sul rilievo che non fossero stati acquisiti nel dibattimento di primo grado e fossero stati oggetto di testimonianza da parte dell’ufficiale di p.g..
Tuttavia, la testimonianza dell’ufficiale di p.g. sugli esiti dell’analisi dei tabulati non puo’ surrogare completamente l’acquisizione dei dati oggettivi e la verifica della legittimita’ della loro acquisizione, atteso che, in caso contrario, sarebbe impedito il legittimo esercizio del diritto di difesa.
Al riguardo, va precisato che la testimonianza dell’ufficiale di p.g. sugli esiti dell’analisi dei tabulati telefonici, benche’ affine, non e’ sovrapponibile al tema del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di p.g. sul contenuto delle conversazioni intercettate, in relazione al quale, peraltro, sono enucleabili tre diversi orientamenti: secondo il piu’ rigoroso, il contenuto delle conversazioni intercettate puo’ essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni, sicche’ sono illegittimi l’ordinanza di ammissione della testimonianza e l’esame del teste ed e’ priva di valore probatorio la conseguente deposizione quando oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall’articolo 268 c.p.p. (Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, dep. 2001, Reina, Rv. 218316); un secondo orientamento intermedio afferma che la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non e’ inutilizzabile, bensi’ affetta da nullita’ di ordine generale ex articolo 178 c.p.p., lettera c), la cui rilevabilita’ e’ soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’articolo 182 c.p.p. e dall’articolo 180 c.p.p. (Sez. 5, n. 20824 del 10/01/2013, Omoruyi, Rv. 256496; Sez. 6, n. 402 del 12/10/1998, dep. 1999, Aliu, Rv. 213328); un terzo orientamento, infine, afferma che il contenuto delle conversazioni intercettate puo’ essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova e’ costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’articolo 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell’articolo 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilita’ e che la mancata trascrizione non e’ espressamente prevista ne’ come causa di nullita’, ne’ e’ riconducibile alle ipotesi di nullita’ di ordine generale tipizzate dall’articolo 178 c.p.p. (Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, Lagano, Rv. 254910; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675; Sez. 1, n. 41632 del C3/05/2019, Chan, Rv. 277139).
Nel caso in esame, non viene in rilievo la possibilita’ di deporre sul contenuto delle conversazioni intercettate, bensi’ sulla stessa esistenza ed acquisizione dei tabulati telefonici; l’ufficiale di p.g. puo’ senz’altro deporre sugli esiti investigativi dell’analisi dei tabulati telefonici, ma la testimonianza non puo’ surrogare la corretta modalita’ di acquisizione degli stessi, ne’, tanto meno, l’effettiva disponibilita’ processuale dei tabulati, che va, dunque, verificata, soprattutto in presenza di una eccezione processuale.
Cio’ posto, e’ necessario procedere all’acquisizione, seppur tardiva, del decreto motivato di acquisizione di tali tabulati ai fini della valutazione in ordine alla responsabilita’ penale dello (OMISSIS).
4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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