I limiti legali di prova di un contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5880.

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5880

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Azione revocatoria ex art. 2901 cc – Donazione di quote societarie al coniuge – Forma scritta ad substantiam del contratto – Esclusione dei limiti di prova in caso di contratto dedotto come semplice fatto storico e non come fonte di obblighi reciproci

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 33168-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati-
avverso la sentenza n. 1206/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NL/RCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 9/9/2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per l’accertamento della simulazione ovvero, in via gradata, la dichiarazione di inopponibilita’, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., degli atti attraverso i quali (OMISSIS) (debitrice dell’originario attore) aveva donato la propria quota di partecipazione nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. al marito, (OMISSIS), il quale ne aveva a sua volta trasferita la titolarita’ al figlio, (OMISSIS), sempre a titolo di donazione;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto decisiva, ai fini del rigetto della domanda, la circostanza della mancata produzione in giudizio, da parte dell’attore, degli atti di donazione impugnati, attesa la necessita’ della relativa prova scritta ad substantiam, la cui produzione in sede d’appello doveva ritenersi tardiva, ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 345 c.p.c., applicabile ratione temporis;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2745 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inidoneita’ delle annotazioni nel registro delle imprese a fornire la prova, ai fini dell’odierno giudizio, degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie impugnate;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi sulle richieste formulate in sede di gravame e per la mancata valutazione delle prove documentali prodotte, nonche’ per aver erroneamente omesso di acquisire in sede d’appello la documentazione precostituita offerta, consistente negli atti di trasferimento impugnati in questa sede;
il primo motivo e’ manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (cosi’ come i limiti di valore previsti dall’articolo 2721 c.c. per la prova testimoniale), operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634413 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001, Rv. 543182 01);
cio’ posto, erroneamente la corte territoriale ha affermato che gli atti impugnati in questa sede necessitassero della prova scritta ad sub-stantiam, essendo in tal modo incorsa nella violazione del richiamato principio che esclude l’applicabilita’ dei limiti legali di prova di contratti (come quelli dedotti nel presente giudizio) non direttamente invocati come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, ma evocati come semplici fatti storici influenti sulla presente decisione, vieppiu’ in considerazione della mancata stipulazione di tali atti tra le odierne parti processuali (ma tra solo alcune di esse);
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo di impugnazione (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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