Il c.d. contratto di mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5363.

Il c.d. contratto di mantenimento – come quello di “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie – è caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, con la specificazione che l’indicata comparazione e l’indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, resistenti a critica nel giudizio di cassazione ove congruamente motivati. In altri termini, il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorietà, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario ed il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo, per cui, quando non sia accertata un’obiettiva sproporzione tra valore e rendita, deve ritenersi validamente concluso un contratto di vitalizio, ancorché improprio

Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5363. Il c.d. contratto di mantenimento

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Successione – Divisione ereditaria – Scrittura privata – Vitalizio assistenziale atipico – Artt. 1469 e 1872 cc – Causa del negozio – Addebito per l’eccedenza – Autenticità delle firme – Art. 702 bis, cpc – Procedimento sommario di cognizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22812/’20) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., da se’ stesso e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (C.F: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– altro controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1943/2020 (pubblicata il 1 giugno 2020);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c. dalle difese di tutte le parti costituite.

Il c.d. contratto di mantenimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., depositato il 23 settembre 2009, (OMISSIS), premesso che il (OMISSIS) era deceduto “ab intestato” (OMISSIS) di cui era erede, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir: – dichiarare aperta la successione del “de cuius” e provvedere alla relativa divisione ereditaria dei beni caduti in eredita’; – riconoscere come vere ed autentiche le firme apposte ad una scrittura privata del 24 agosto 2009 contenente un vitalizio; assegnare ad esso attore l’immobile di (OMISSIS), con addebito per l’eccedenza; – in caso di accertata indivisibilita’ dei terreni, dei beni mobili e del diritto sulla concessione cimiteriale, assegnarli sempre a lui con addebito per l’eccedenza; – eseguite la divisione e le attribuzioni, ordinare agli eventuali occupanti senza titolo dei relativi beni immobili l’immediato loro sgombero, unitamente alla consegna di tutti i beni mobili, in favore dei legittimi proprietari.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali, nel confermare i fatti posti a fondamento della domanda attorea e ad invocare l’apertura della successione in questione oltre all’accertamento della veridicita’ ed autenticita’ delle firme apposte alla citata scrittura privata del 24 agosto 2009, chiedevano che si procedesse alla divisione dei due immobili di (OMISSIS) mediante la formazione di due quote, una pari ai 7/9 del totale e l’altra corrispondente a 2/9 del totale, assegnandole ai rispettivi proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), e, solo in caso di accertata indivisibilita’ di detti immobili, che si procedesse alla loro vendita e alla conseguente divisione del ricavato tra gli anzidetti proprietari in rapporto alle indicate quote.

 

Il c.d. contratto di mantenimento

Si costituiva in giudizio anche il convenuto (OMISSIS), il quale eccepiva l’inammissibilita’ della domanda perche’ introdotta nelle forme del procedimento sommario di cognizione, chiedeva la declaratoria dell’inefficacia della menzionata scrittura privata del 24 agosto 2009 e del contratto di permuta posti a fondamento della domanda attorea (siccome inopponibili ai terzi in quanto non trascritti), nonche’ la nullita’ del vitalizio per difetto di alea. Inoltre formulava domanda riconvenzionale deducendo di aver sostenuto spese e di aver prestato attivita’ professionale per la costruzione facente parte dell’asse ereditario sita alla (OMISSIS), di non aver percepito la sua parte dei canoni di locazione relativi al fabbricato di (OMISSIS), di non aver ricevuto la sua quota relativa alla somma depositata sul libretto postale intestato al defunto padre, di aver diritto al corrispettivo per l’occupazione abusiva da parte di (OMISSIS) di parte dei beni rientranti nella comunione ereditaria a decorrere dal 1 ottobre 2005. Chiedeva, infine, la conseguente condanna degli altri coeredi al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 246.912,00 ed il riconoscimento della propria qualita’ di erede legittimo di (OMISSIS) per una quota parti a 2/9.
Gli altri convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ su (OMISSIS) e (OMISSIS), rimanevano contumaci. A seguito della costituzione del convenuto (OMISSIS) l’attore eccepiva la prescrizione di tutti di diritti di credito dallo stesso assunti come vantati, la difformita’ della fotocopia dei documenti prodotti rispetto agli originali ed inoltre disconosceva, ai sensi dell’articolo 214 c.p.c., tutte le scritture e tutte le firme apparentemente riconducibili a (OMISSIS), deducendo l’insussistenza di tutte le altre pretese del (OMISSIS) oltre alla sua occupazione abusiva di una quota di beni ereditari superiore a quella a lui spettante.

 

Il c.d. contratto di mantenimento

Disposto il mutamento del rito, l’attore, nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), deduceva che, nelle more del giudizio, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentavano di aver stipulato un contratto di mantenimento con atto pubblico del 24 febbraio 2011 e che i primi due avevano concluso un contratto di permuta delle rispettive quote ereditarie in relazione ai beni compresi nell’asse ereditario, precisando, in particolare, che con il contratto di mantenimento la (OMISSIS) aveva trasferito ai due citati (OMISSIS) la propria quota dei beni immobili rientranti nella comunione ereditaria, ragion per cui non aveva piu’ interesse all’accertamento dell’efficacia della predetta scrittura privata del 24 agosto 2009.
All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva esperita c.t.u., l’adito Tribunale, con sentenza n. 264/2017, ritenuta la validita’ del contratto di mantenimento e di permuta e rigettata la domanda riconvenzionale del (OMISSIS) siccome non provata, procedeva alla ricostruzione dell’asse ereditario e alla formazione delle relative quote, che venivano attribuite in base alle richieste di assegnazione formulate dagli stessi condividenti e con la previsione degli inerenti conguagli, da corrispondere comprensivi di rivalutazione ed interessi; inoltre, condannava le parti al rilascio delle porzioni e dei beni assegnati ad ogni singolo condividente sulla scorta di quanto non contestato dalle stesse, compensando integralmente le spese giudiziali, ivi incluse quelle occorse per la c.t.u..
2. (OMISSIS) interponeva appello avverso la suddetta sentenza e la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1943/2020 (pubblicata il 1 giugno 2020), nella costituzione di (OMISSIS) – che resisteva, formulando a sua volta appello incidentale – nonche’ degli altri appellati, rigettava tutti i gravami, compensando le spese del grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, rilevata la validita’ del contratto di vitalizio e di mantenimento della (OMISSIS) concluso con (OMISSIS) e (OMISSIS), sussistendone le relative condizioni, confermava che il valore della quota della (OMISSIS) era pari ad Euro 444.811,66 e non ad Euro 650.000,00, come riportato nell’atto di appello principale, rilevando che era rimasto indimostrato che la stessa godesse di un trattamento pensionistico per Euro 1.600,00 mensili.
Inoltre il giudice di appello, sulla base degli accertamenti gia’ effettuati in primo grado, confermava la correttezza dell’impugnata sentenza nella parte in cui, avuto riguardo al credito di Euro 246.912,99, vantato dall’appellante principale per le spese sostenute in relazione al fabbricato di (OMISSIS) ed a titolo di spettanze professionali per l’attivita’ espletata in relazione allo stesso edificio, aveva ritenuto prescritto il diritto alla percezione di detti crediti, essendo rimasto appurato – anche in virtu’ delle deduzioni dello stesso (OMISSIS) – che trattavasi di crediti maturati nel periodo 1992-1995, onde, pur volendo applicare distintamente il termine di prescrizione per tutti i crediti posti a fondamento dell’anzidetta complessiva pretesa economica, era venuta comunque a maturare la prescrizione per ciascuno di essi.
3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il (OMISSIS), resistito, con distinti controricorsi, dagli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS), nel mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede. I difensori di tutte le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

 

Il c.d. contratto di mantenimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1469 e 1872 c.c., nonche’ vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una valida causa del negozio e al giudizio di equivalenza tre le prestazioni gravanti sui contraenti del contratto di mantenimento stipulato in data 24 febbraio 2011, non avendo la sentenza impugnata proceduto ad una concreta valutazione economica delle prestazioni da svolgere dai vitaliziandi in relazione all’ingente valore degli immobili loro trasferiti e, soprattutto, al valore dei frutti ricavabili dai beni medesimi.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 2935, 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto prescritto e non dimostrato l’affidamento dell’incarico dedotto in lite con la domanda riconvenzionale, in quanto dai fatti di causa si sarebbero dovuti considerare emergenti indizi gravi, precisi e concordanti sia in ordine al conferimento dell’incarico professionale ad esso ricorrente, quale ingegnere, sia in ordine all’insussistenza della prescrizione del credito professionale dallo stesso vantato.
3. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato e deve, percio’, essere rigettato.
Infatti, la Corte partenopea, con una valutazione complessivamente adeguata, ha evidenziato in modo conferente come fossero da ritenersi sussistenti le condizioni per la configurazione del contratto di vitalizio assistenziale atipico, avendo posto risalto in concreto la situazione oggettiva per l’emergenza dell’aleatorieta’ (avuto riguardo alle condizioni della (OMISSIS) all’atto della sua stipula e, in particolare, alla indeterminabilita’ della durata ulteriore della sua vita, tanto e’ vero che mori’ dopo sei anni dalla stipula di tale contratto) e ai suoi numerosi e vari bisogni che avrebbero dovuto essere garantiti in suo favore (come risultanti dall’elenco di massima riportato in motivazione), il cui impegno di spesa – secondo una valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimita’ – era da ritenersi comunque congruamente corrispondente al valore della quota dei beni di proprieta’ dell’assistita.

 

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In special modo, confermando sul punto la sentenza di prime cure, il giudice di appello – dopo aver evidenziato gli elementi necessari per la configurazione del contratto di vitalizio assistenziale – ha rilevato come, dagli esiti istruttori del giudizio, fosse emerso che la (OMISSIS), all’epoca della conclusione di detto contratto, non era affetta da alcuna particolare patologia e che tale determinante circostanza, percio’, non lasciava prefigurare la possibilita’ imminente o, comunque, in tempi brevi del suo decesso. Lo stesso giudice ha, inoltre, puntualmente accertato – come si desume dai dettagli specificati alle pagg. 8-9 della motivazione dell’impugnata sentenza (ancor meglio precisati mediante la trasposizione del contenuto riportato nel contratto costitutivo) che la vitalizianda abbisognava di prestazioni assistenziali varie e continue, oltre che dell’ospitalita’ e del correlato vitto, nonche’ del soddisfacimento delle esigenze connesse all’abbigliamento. Di conseguenza, e’ stata logicamente ravvisata l’insostituibilita’ di quanto pattuito, da riguardarsi come insurrogabilita’ con una somma di denaro ed incoercibilita’ delle rimarcate prestazioni a carico dei figli che avrebbero dovuto garantire l’assistenza, ponendosi anche in risalto la non patrimonialita’, da ricondursi all’elemento della fiduciarieta’ che aveva orientato la (OMISSIS) nella scelta degli obbligati, e cio’ indipendentemente dalla loro rispettiva condizione economica.

 

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Pertanto, la Corte di appello, dando atto della molteplicita’ dei bisogni della (OMISSIS) (che, all’epoca di stipula del vitalizio, non versava – come posto gia’ in risalto – in condizioni cliniche tali da lasciarne prevedere la morte entro un breve termine), ha, con logica ed adeguata motivazione, sostenuto che il valore del cespite patrimoniale della vitalizianda fosse da ritenersi sostanzialmente proporzionale al complesso delle prestazioni assistenziali di cui ella necessitava, che non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, ragion per cui il valore di tale cespite poteva considerarsi verosimilmente corrispondente all’entita’ delle spese occorrenti per tali prestazioni.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19763/2005; Cass. n. 14796/2009 e Cass. n. 15904/2016) e’ uniforme nel rilevare che il c.d. contratto di mantenimento – come quello di “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie – e’ caratterizzato dall’aleatorieta’, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, con la specificazione che l’indicata comparazione e l’indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, resistenti a critica nel giudizio di cassazione ove congruamente motivati. In altri termini, il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo, per cui, quando non sia accertata un’obiettiva sproporzione tra valore e rendita (invece esclusa nella fattispecie da entrambi giudici di merito), deve ritenersi validamente concluso un contratto di vitalizio, ancorche’ improprio.
4. Anche il secondo motivo e’ privo di fondamento e va respinto.
Si osserva a tal proposito che la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente, fin dal primo grado, aveva dedotto che i crediti per i quali agiva in via riconvenzionale si erano svolti nel periodo 1992-1995 e che detta asserzione era rimasta ferma anche oltre il termine ultimo per la formazione delle preclusioni istruttorie, non potendo sortire, inoltre, si per se’ alcuna rilevanza il riferimento alla richiesta di accatastamento del 29 dicembre 2003, essendo, peraltro, stato prodotto il relativo documento tardivamente e, quindi, risultando inidoneo a qualsiasi effetto probatorio. In ogni caso, il giudice di appello ha ribadito come il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del conferimento dell’incarico professionale posto a fondamento della sua domanda riconvenzionale di riconoscimento del relativo compenso (non escludendosi, quindi, che lo svolgimento delle relative pratiche potessero essere state frutto di una sua unilaterale iniziativa, in difetto di una prova contraria, a cui lui era onerato).
La giurisprudenza di questa Corte e’ concorde nell’affermare che presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, e’ l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volonta’ di avvalersi della sua attivita’ e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso, con la conseguenza che la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimita’.
In ogni caso, essendo rimasto accertato l’esaurimento delle prestazioni del ricorrente nel 1995, la Corte territoriale ha esattamente rilevato che il relativo diritto credito si era prescritto siccome azionato oltre il termine decennale, ribadendosi correttamente che, con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo (ove risulti riscontrato il presupposto indefettibile della sua conclusione e, quindi, del conferimento della citata prestazione) e’ da considerarsi unico in relazione a tutta l’attivita’ svolta in adempimento dell’obbligazione assunta, sicche’ il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui e’ stato espletato l’incarico commesso, e non gia’ dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione.

 

Il c.d. contratto di mantenimento

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, distintamente in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cpa e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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