Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa

Consiglio di Stato, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 587.

Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati, in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell’esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l’esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432). Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell’operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali. Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per gli istanti di prendere cognizione degli elementi fattuali (elaborati) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato.

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 587

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Dirigenti scolastici – Prove selettive – Esclusione – Verifiche istruttorie – Criteri di valutazione – Disomogeneità – Accesso agli atti – Accesso civico generalizzato – Protezione dei dati personali – Art. 5-bis, comma 2, lett a), D.Lgs. n. 33 del 2013 – Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 2013 – Art. 5 del Regolamento europeo in materia di privacy – Art. 8 CEDU – Consiglio di Stato, Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10 – Posizione qualificata e differenziata dei richiedenti – Pretesta ostensiva

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2020, proposto da
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
contro
BE. PI. GI. ed altri, non costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 5754 del 2020, proposto da
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
contro
DI LE. RO. RO. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma:
quanto al ricorso n. 5754 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 5203 del 2020;
quanto al ricorso n. 5702 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 5204 del 2020;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti l’avvocato Gu. Ma., in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, de decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.? Con ricorsi n. 13735 e n. 13772 del 2019, gli odierni appellati ? premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e di essere stati esclusi per mancato superamento delle prove selettive – impugnavano la nota direttoriale del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 43707 del 4 ottobre 2019, con la quale il Ministero resistente, in elusione delle istanze di accesso agli atti pervenute, pubblicava sulla piattaforma “Polis” soltanto 50 elaborati a fronte di 3.795 candidati ammessi all’orale e 3.420 dichiarati idonei e vincitori della selezione.
Gli appellati lamentavano, in particolare, che il campione di elaborati messi a disposizione dal Ministero appellante fosse assolutamente insufficiente a compiere le verifiche istruttorie sull’operato delle Commissioni esaminatrici, strumentali peraltro a giudizi già instaurati (e tuttora pendenti) avverso gli esiti delle prove concorsuali, nell’ambito dei quali era stata anche censurata la patente disomogeneità dei giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici e l’applicazione irragionevole e non uniforme dei criteri di valutazione. Il suddetto campione non poteva essere considerato rappresentativo delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, tenuto conto che la maggior parte dei candidati si era attestata in un intervallo di punteggio (70 – 80 punti) inferiore rispetto ai compiti pubblicati.
2.? Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze n. 5203 e n. 5204 del 2020, accoglieva entrambi i ricorsi con analoga motivazione, ordinando all’amministrazione di disporre l’ostensione dei documenti richiesti, con oneri a carico dell’istante.
3.? Avverso le anzidette sentenze ha proposto appello il Ministero dell’Istruzione (con ricorsi n. 5702 e n. 5754 del 2020), censurando, da un lato, la mancata ponderazione dell’interesse alla riservatezza dei possibili controinteressati e, dall’altro, l’assenza del nesso di strumentalità dell’istanza di accesso rispetto alla posizione dei candidati esclusi.
Sotto il primo profilo, il Ministro sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel concedere un accesso sproporzionato, riconoscendo in capo ai ricorrenti un interesse concreto, attuale e diretto all’ostensione di tutta la documentazione da loro richiesta, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legislativo n. 33 del 2013, dell’art. art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento europeo in materia di privacy e dall’art. 8 CEDU.
Richiamato il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2017, reso in relazione all’ipotesi di accesso civico agli elaborati scritti delle prove concorsuali e alla relativa valutazione, il Ministero appellante afferma che la totale ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (di cui all’art. 5-bis, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 33 del 2013), in ragione delle probabili ripercussioni negative, sul piano relazionale e professionale, che sarebbe loro derivato, sia all’interno dell’ambiente lavorativo che all’esterno. Per gli stessi motivi, non sarebbe stato possibile fornire, nel caso di specie, un eventuale accesso civico a tutti i documenti richiesti con oscuramento dei dati personali in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende ivi riportate, i soggetti menzionati avrebbero potuto essere facilmente re-identificati da terzi. Essendo poi l’elaborato un’opera creativa intellettuale del candidato, potrebbe ravvisarsi l’esistenza anche di ulteriori interessi privati che dovrebbero portare in ogni caso portare a negare l’accesso civico, ad esempio quelli previsti dall’art. 5- bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 33 del 2013, legati alla “proprietà intellettuale” o al “diritto d’autore”.
Quanto al secondo ordine di censure, l’appellante Ministero deduce la violazione degli artt. 22, comma 1, lettera b) e 24, terzo comma, della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013. La strumentalità dell’interesse all’accesso non potrebbe essere intesa in senso talmente estensivo da obliterare la posizione sostanziale sottesa alla richiesta di accesso. La stessa giurisprudenza amministrativa, pur valorizzando il principio della massima ostensione, non avrebbe assecondato pretese che – come quelle dei ricorrenti, odierni appellati – avrebbero finalità esplorativa sull’operato delle Commissioni concorsuali in sede di correzione degli elaborati, mirando a dilatare l’accesso sino a coinvolgere la generalità dei dati relativi ad un concorso pubblico, senza tenere in debito conto lo sforzo irragionevole cui l’Amministrazione verrebbe sottoposta per consentire il controllo diffuso sul suo operato. Non sarebbe dato inferire quale sia la finalità di acquisire in modo incontrollato i contenuti massivi di documenti riguardanti la totalità dei candidati.
4.- Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti, odierni appellanti, chiedendo il rigetto dei gravami.
5.? Con ordinanze cautelari n. 5734 e n. 5735 del 25 settembre 2020, il Collegio – “Rilevato che: le questioni di diritto implicate nella presente controversia necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e che occorre definire celermente la questione nel merito; nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, è opportuno, nelle more della udienza pubblica, sospendere l’esecutività della sentenza gravata, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra, tenuto conto che l’ostensione degli atti finirebbe per consumare ante tempus il diritto di difesa della controparte e il potere decisorio del Collegio” – ha sospeso l’esecutività della sentenze impugnate, rinviando per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 12 novembre 2020.
6.? All’odierna udienza del 12 novembre 2020, le cause sono state discusse e trattenute in decisione.

DIRITTO

1.- Gli appelli in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2.- Il primo ordine di censure – con il quale il Ministero resistente lamenta l’erronea applicazione, nella vicenda de qua, dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, siccome il giudice di prime cure non avrebbe correttamente bilanciato il diritto pubblico alla conoscenza degli atti concorsuali con il diritto alla riservatezza dei candidati risultati vincitori – impone di precisare preliminarmente il tema decisorio.
2.1.- L’istanza per cui è causa era finalizzata alla tutela del diritto all’accesso procedimentale, esercitato dagli odierni appellati nella qualità di candidati esclusi.
Appaiono dunque incongruenti le censure mosse alle sentenze appellate incentrate sull’insussistenza dei presupposti per consentire l’accesso civico ai documenti, tenuto conto che il giudice di prime cure ha motivato l’accoglimento del ricorso, non sulla base della disciplina dettata in materia di accesso civico, in applicazione del differente regime di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in tema di accesso documentale.
Peraltro, come sottolineato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 2 aprile 2020, n. 10), solo a fronte di un’istanza che non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell’accesso procedimentale o a quella dell’accesso civico generalizzato e che non abbia inteso limitare l’interesse ostensivo all’una o all’altra previsione, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere l’una e l’altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell’istanza.
2.2.- Appare necessaria una ulteriore precisazione preliminare circa il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all’intangibilità della sfera privata, e i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), definisce il quadro sovranazionale di riferimento per ogni disciplina del rapporto tra esigenza privata di protezione di tali dati ed esigenza pubblica di trasparenza.
Tale disciplina, pur “assorbendo” la pregressa disciplina nazionale, ha lasciato agli Stati membri il compito di regolare i casi di accesso a documenti contenenti dati personali, detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Il Regolamento ammette infatti la restrizione al diritto alla protezione dei dati personali se il trattamento risulti “necessario per motivi di interesse pubblico” e tra questi vi rientra anche l’esercizio del diritto di accesso così come disciplinato da ciascun ordinamento nazionale.
Nel sistema italiano di diritto pubblico, i limiti all’accesso per la tutela dei dati personali sono tratteggiati in modo differente secondo i diversi regimi di accesso previsti dalla normativa interna. L’articolata tassonomia in base alla quale il legislatore ha stabilito quale interesse o diritto ricopra una posizione prevalente si spiega perché alla base di ogni regime di accesso vi è un differente tipo di fondamento giuridico.
2.3.? Nel caso dell’accesso civico generalizzato, la situazione giuridica oggetto di bilanciamento con la protezione dei dati personali è il diritto dei consociati a conoscere a fini di controllo democratico (c.d. right to know).
Il dispositivo tecnico di bilanciamento è affidato al “test del danno”: l’art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede, infatti, che la richiesta di accesso va rifiutata “se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia […]”. L’interesse dell’individuo a una sfera di riservatezza sui vari aspetti della propria persona, rispetto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, è garantito con particolare intensità . Alla portata molto ampia ? sul piano soggettivo e oggettivo ? dell’accesso generalizzato si è ritenuto di fare corrispondere un minore grado di resistenza rispetto ai contro-interessi privati.
2.4.? L’accesso civico semplice non trova invece ostacolo nella tutela dei dati personali, in quanto esso è rimedio che sanzione l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione di quegli stessi dati, preordinata all’accountability c.d. esterna dei poteri pubblici. Il bilanciamento è qui prefigurato ex ante dal legislatore e dalle norme che, per gli atti oggetto di pubblicazione, prevedono specifici accorgimenti quali l’anonimizzazione o l’oscuramento di alcune parti dell’atto.
2.5.? Nel caso dell’accesso agli atti, l’ordinamento (agli articoli 59 e 60 del Codice di protezione dei dati personali) definisce tre livelli di protezione dei dati personali: i) per i dati “comuni” si richiede la “necessità ” dell’accesso; ii) per i dati sensibili (origine, convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali) si richiede la “stretta indispensabilità ” dell’accesso; iii) per i dati “super-sensibili”, che attengono alla sfera più intima della persona umana nella sua corporeità, come la sfera sessuale o la salute, si richiede la necessità di una situazione di “pari rango”.
I criteri citati prevedono, per i dati comuni, la prevalenza della disciplina dell’accesso su quella della protezione dei dati personali e l’applicazione di un meccanismo di bilanciamento più articolato nel caso di dati sensibili e super sensibili, richiedendosi una maggiore intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con l’accesso.
Alla vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi, si accompagna un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.
Configurandosi l’accesso agli atti come una pretesa ostensiva, finalizzata, anche solo eventualmente, alla difesa in giudizio (in questo senso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 2020), il dispositivo tecnico di bilanciamento è dato dal nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.
2.6.? Vanno poi ricordati i canoni elastici indicati alla lettera g), comma 2, dell’art. 9, del Reg. UE n. 2016/679, secondo cui “il trattamento […] necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri […] deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Ma anche i canoni elastici di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità, previsti dalla normativa europea in tema di protezione dei dati personali, vanno rapportati al diverso fine o valore in base al quale ponderare l’entità della compressione ammissibile.
3.- Nel caso in esame va ribadita la sussistenza dei presupposti dell’accesso difensivo.
3.1.- L’Amministrazione ha opposto un parziale diniego incentrato sia su ragioni organizzative, concernenti l’elevato numero di concorrenti e, dunque, dei documenti da rendere accessibili, sia sul difetto di strumentalità, non risultando l’ostensione integrale utile alla tutela di un interesse qualificato e differenziato riconoscibile in capo agli odierni appellati: trattasi di ragioni impeditive alla base anche dell’atto di appello.
In particolare, con la nota n. 43707 del 2019 il Ministero ha messo a disposizione degli istanti soltanto 50 prove, ritenendo che: “Il campione messo a disposizione, comprensivo di schede di valutazione e verbali di correzione, è costituito da elaborati con punteggi compresi tra 70 e 100 valutati da tutte le commissioni. Tale modalità di riscontro, improntata ad un criterio di ragionevolezza, assicura il contemperamento dell’interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell’urgenza rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Del resto, il numero degli elaborati forniti è sicuramente congruo e sufficiente a consentire ogni opportuna valutazione”.
Il Collegio non ritiene che possa legittimamente negarsi l’accesso integrale alla documentazione richiesta dai ricorrenti in primo grado (come già statuito da questa stessa Sezione in una fattispecie analoga, con sentenza n. 451 del 2021).
3.2.- Le parti ricorrenti in prime cure, avendo preso parte alla procedura concorsuale e non essendo state ammesse alla prova orale, sono titolari di una posizione qualificata e differenziata, correlata ai documenti oggetto di ostensione, idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso avente ad oggetto gli elaborati, le griglie di valutazione e i verbali di correzione riferiti ai candidati ammessi alla prova orale.
Tale interesse, inoltre, risulta:
a) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di atti concorsuali, suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente;
b) attuale, influendo sulla possibilità di acquisizione del bene della vita negato dall’Amministrazione per effetto della mancata ammissione di ciascun richiedente alle successive prove concorsuali;
c) strumentale, potendo desumere le parti ricorrenti dai documenti oggetto di ostensione elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità delle operazioni concorsuali e, quindi, per la cura e la tutela della propria posizione giuridica.
Le parti istanti hanno adempiuto gli oneri di allegazione e prova su di loro incombenti, tenuto conto che:
– risulta specificata nelle istanze di accesso la finalità sottesa all’ostensione dei documenti richiesti, data dalla cura e dalla tutela giudiziaria della propria situazione giuridica attiva, lesa per effetto della mancata ammissione alle successive prove concorsuali;
– tale interesse finale, che si intende tutelare in via strumentale mediante l’acquisizione documentale, corrisponde ad una posizione di interesse legittimo riconosciuta dall’ordinamento, non essendo dubitabile che i candidati, ammessi alla partecipazione ad un pubblico concorso, possano adire la sede giudiziaria per censurare le sfavorevoli determinazioni autoritative (di mancata ammissione alle successive prove concorsuali) assunte dall’Amministrazione procedente;
– la posizione giuridica vantata dagli istanti è collegata ai documenti oggetto di ostensione, riguardanti l’esercizio del pubblico potere di reclutamento del personale dirigenziale scolastico; nonché
– i documenti richiesti risultano necessari per la cura e la tutela dell’interesse legittimo vantato dagli istanti.
3.3.- Sotto tale ultimo profilo, afferente alla necessità dell’ostensione, il Collegio riconosce l’esigenza di evitare che le istanze di accesso, anziché tendere al perseguimento della finalità ammessa dall’ordinamento (nella specie, la cura o la tutela di una situazione giuridica finale collegata al documento), siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990) o comunque si traducano in condotte contrarie agli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva che, corollari dei doveri di solidarietà sociale imposti dall’art 2 Cost., devono comunque animare il rapporto amministrativo tra parte privata e parte pubblica. Tali fattispecie – da ritenere disapprovate dall’ordinamento – non corrispondenti ad un’esigenza di tutela manifestata dall’istante, possono pure estrinsecarsi nella presentazione di istanze manifestamente onerose o sproporzionate (aventi ad oggetto un numero cospicuo di documenti) ovvero massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi, tali da comportare a carico dell’Amministrazione un aggravio irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento amministrativo, senza risultare necessarie per la tutela e la cura dell’interesse sostanziale ascrivibile in capo all’istante.
Avuto riguardo al caso in esame, sebbene il numero dei documenti oggetto di ostensione sia effettivamente elevato ? tenuto conto del numero delle parti istanti e del numero dei documenti da ciascuna richiesto ?, non sembra, tuttavia, si sia in presenza di richieste preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Ministero appellante o comunque espressive di una condotta abusiva, animata da un intento emulativo.
Difatti, in primo luogo, un accesso parziale alla documentazione richiesta, avente ad oggetto soltanto gli elaborati di alcuni concorrenti scelti dall’Amministrazione, limiterebbe la tutela giuridica degli istanti.
Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell’esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene ampiamente discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l’esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432).
Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell’operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali.
Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per gli istanti di prendere cognizione degli elementi fattuali (elaborati) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato.
3.4.- In secondo luogo, la pretesa ostensiva per cui è controversia non potrebbe neanche essere contestata per ragioni di riservatezza di soggetti terzi.
Come precisato da questo Consiglio (Consiglio di Stato sez. III, 11 giugno 2018, n. 3505), il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.
In particolare, salvo il caso di richiesta di accesso ad atti concernenti dati sensibili – circostanza nella specie non ricorrente, facendosi questione di accesso agli elaborati delle prove scritte (e ai documenti connessi), consistenti in cinque quesiti a risposta aperta nelle materie di esame e in due quesiti in lingua straniera (ex art. 8 bando di concorso sub doc. 1 ricorso in primo grado), con conseguente mancato coinvolgimento di dati sensibili – non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, non potendosi ipotizzare alcuna lesione della loro sfera giuridica nel caso di ostensione degli atti o documenti riguardanti il loro status o comunque lo svolgimento della carriera di dipendenti della Pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V 17 marzo 2015 n. 1370); ragion per cui, in assenza di posizioni di contro-interesse, dovrebbero garantirsi le esigenze di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, evitando di legittimare ambiti (anche parzialmente) sottratti all’accesso documentale.
3.5.- Infine, la pretesa ostensiva non potrebbe essere disattesa neanche sulla base di difficoltà organizzative, correlate all’elevato numero degli istanti e dei documenti oggetto di ostensione, suscettibili di essere incontrate dall’Amministrazione nell’evasione delle istanze di accesso.
Al riguardo, sebbene la capacità dell’apparato organizzativo di evadere le istanze de quibus meriti di essere apprezzata nel valutare il carattere sproporzionato ed emulativo della pretesa ostensiva, non potendosi gravare l’Amministrazione di un carico di lavoro irragionevole, idoneo a pregiudicare il buon andamento amministrativo, non funzionale alla tutela della posizione giuridica dell’istante, nella specie, emerge che:
– da un lato, come osservato, ciascun appellato ha chiesto l’accesso agli atti riguardanti un numero limitato di concorrenti ammessi alle prove orali, nonché le istanze di accesso risultano, comunque, necessarie per la cura e la tutela degli interessi giuridici degli istanti;
– dall’altro, la capacità organizzativa dell’Amministrazione di riscontrare le istanze di parte deve essere apprezzata anche tenendo conto delle modalità di formazione, conservazione ed esibizione dei documenti, ben potendo il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione agevolare le modalità di accesso documentale (cfr. artt. 15 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
Avuto riguardo a tale ultimo aspetto, si osserva che i documenti per cui è controversia presentano un formato digitale e risultano accessibili attraverso una piattaforma informatica; come emergente sia dal diniego parziale impugnato in prime cure, che dava atto della possibilità di accedere ai documenti nell’area “altri servizi” di Polis, sia dalla disciplina dettata dal bando di concorso rilevante nell’odierno giudizio, incentrata sullo svolgimento delle prove secondo modalità computerizzate (cfr. art. art. 8, comma 2, bando, secondo cui “Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova).
L’utilizzo delle tecnologie informatiche nella formazione, conservazione e trasmissione della documentazione amministrativa non può non influire, anche, sull’adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, consentendo di superare le difficoltà organizzative legate al formato analogico del documento, in specie afferenti all’estrazione di copia e alla sua consegna materiale presso l’ufficio detentore (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), rende sostenibile per l’apparato amministrativo anche l’evasione di un ingente numero di istanze di accesso o comunque l’esibizione di un numero complessivamente elevato di documenti richiesti; con conseguente insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento delle relative pretese ostensive.
Nella specie, inoltre, l’accesso documentale non potrebbe neanche pregiudicare le esigenze di speditezza delle operazioni concorsuali, tenuto conto che siffatta procedura come noto si è conclusa con il decreto del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria di merito conclusiva.
4.- Alla stregua delle considerazioni svolte, gli appelli in epigrafe devono essere respinti.
4.1.- Le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno compensate in considerazione della particolarità e novità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge. Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *