Il condominio di un edificio ed i danni ex art. 2051

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27989.

Il condominio di un edificio ed i danni ex art. 2051

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 del Cc dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.

Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27989. Il condominio di un edificio ed i danni ex art. 2051

Data udienza 29 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Appalto – Danni provocati dagli interventi della ditta esterna sul lastrico solare – Responsabilità del condominio – Sussiste – Artt. 2043 e 2051 cc – Danni provocati dagli interventi della ditta esterna sul lastrico solare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23255/2017/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato nel giudizio di secondo grado presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 12.4.2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 9 marzo 2010, con il quale il Tribunale di Catanzaro ingiunse il pagamento in solido tra di loro, in favore del condominio di (OMISSIS), della somma di Euro 15.244,19 per le quote dovute per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale.
Le odierne ricorrenti sostennero che l’importo ingiunto non fosse dovuto in quanto non interamente proprietarie dell’appartamento, essendo quest’ultimo originariamente intestato anche a (OMISSIS) del quale non avevano accettato l’eredita’, e poiche’ tale importo scaturi’ dalla richiesta della ditta appaltatrice dei lavori che provoco’ gravissimi danni.
Il giudizio, nel quale si costitui’ il condominio resistendo alla domanda, venne definito con sentenza di rigetto dell’opposizione in quanto infondata.
Il giudice di primo grado ritenne, in particolare, che l’obbligazione gravante sulle ricorrenti fosse inscindibile e, per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, che la stessa avrebbe dovuto essere esperita nei soli confronti della ditta appaltatrice poiche’ gli eventuali danni da questa arrecati attenevano al rapporto giuridico tra i condomini e l’appaltatore.
2.La sentenza venne impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro.
Il giudice di seconde cure, nel dettaglio, affermo’ che “nella comunione ordinaria (quale e’ quella correlata al caso in esame), le obbligazioni dei comproprietario ricadono nella disciplina del condebito ed attuazione solidale e che, quindi, la responsabilita’ dei comproprietari pro indiviso di una unita’ immobiliare nei confronti del condominio, comporta la solidarieta’ del vincolo”. In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la Corte d’appello, ripercorrendo l’iter motivazionale del giudice di prime cure, affermo’ che ” il condominio, quale ente di gestione sfornito di personalita’ giuridica distinta da quella dei singoli condomini, non puo’ essere considerato alla stregua di soggetto estraneo autonomo rispetto al condominio inteso come pluralita’ di condomini i quali, nel caso concreto e con delibera assembleare inoppugnata, hanno concesso l’appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria mediante scelta di ditta edile, ritenuta idonea allo scopo. Da cio’ discende che le appellanti avrebbero dovuto rivolgere la loro domanda risarcitoria nei confronti dell’appaltatore e non del condominio non essendoci dubbio che, in tema di appalto, e’ di regola l’appaltatore che risponde dei danni”.
La Corte di merito, infine, escluse la responsabilita’ in capo all’amministratore del condominio (o di terzi) non essendo stata fornita alcuna prova, ne’ avendo le odierne ricorrenti formulato istanze in tal senso ed essendo state esaminate comunque le loro richieste e respinte in quanto irrilevanti ai fini del giudizio.
3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Catanzaro (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrono con cinque motivi, il condominio di via (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
In prossimita’ dell’udienza le ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso deposito del fascicolo di parte appellata nel giudizio di seconde cure con consequenziale mancanza degli elementi necessari per il giudizio di gravame di secondo grado; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 347 c.p.c., commi 2 e 3, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione e conseguente nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione del principio del contraddittorio.
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per omessa ammissione di mezzi di prova ex articolo 2697 c.c., violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3. Con il terzo motivo si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 63 disp. att. c.p.c., per l’emissione del decreto ingiuntivo in materia di crediti condominiali in assenza dei relativi presupposti.
Al riguardo le ricorrenti specificano di dolersi per la assenza di una pregressa delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto dei lavori di manutenzione.
4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione delle norme in tema di rinuncia all’eredita’ e di scioglimento della comunione.
4. In particolare si censura il passo motivazionale nel quale si e’ affermato
che i comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati condomini singoli non essendo possibile scomporre pro quota i singoli diritti di proprieta’ tanto che l’amministrazione del condominio puo’ indifferentementre agire per l’intero credito, come nel caso concreto e’ correttamente avvenuto, nei confronti dell’uno o dell’altro comproprietario obbligato”.
Secondo le ricorrenti la motivazione violerebbe, genericamente, “le norme in materia di rinuncia all’eredita’ e di scioglimento della comunione” e, al tal fine, evidenziano come sussista in particolare la violazione dell’articolo 460 c.c., atteso che “con la rinuncia all’eredita’ il chiamato perde i poteri di cui era titolar e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione”.
5. Con il quinto motivo si deduce la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per erronea applicazione delle norme in materia di responsabilita’ contrattuale in riferimento all’articolo 2043 c.c., e articolo 2051 c.c.; sotto ulteriore profilo si denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per non aver disposto la prova per l’accertamento della responsabilita’ del condominio in solido con l’appaltatore.
6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi con precedenza per priorita’ logica, sono infondati.
6.1. Quanto al terzo motivo, occorre evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9839 del 2021, hanno chiarito che l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., come modificato dalla L. n. 220 del 2012, articolo 15, mentre la categoria della nullita’ ha un’estensione residuale ed e’ rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilita’ dell’oggetto in senso materiale o giuridico – quest’ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicche’ la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137 c.c., comma 2.
Nella specie, si discorrerebbe quindi di una pretesa annullabilita’ della delibera del 19 aprile 2008 con tutte le conseguenze in tema di decadenza dalla impugnazione.
Infatti, sulla scorta del citato principio, la questione posta con il terzo motivo attiene evidentemente alla annullabilita’; trova allora applicazione il seguente principio, affermato dalle citate Sezioni unite, secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice puo’ sindacare sia la nullita’ dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilita’ di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilita’, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilita’ della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
6.2. Quanto al quarto motivo, sul punto trova applicazione il principio statuito da Cass.n. 21907 del 2011 secondo cui i comproprietari di un’unita’ immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perche’ detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtu’ del principio generale dettato dall’articolo 1294 c.c., (secondo il quale, nel caso di pluralita’ di debitori, la solidarieta’ si presume), alla cui applicabilita’ non e’ di ostacolo la circostanza che le quote dell’unita’ immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso e’ tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equita’ ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello gia’ enunciato da S.U. n. 9148 del 2008, riguardando quest’ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).
7. Il quinto motivo di ricorso e’ fondato.
7.1. Le odierne ricorrenti, avevano chiesto che venisse riconosciuta la responsabilita’ del condominio ex articolo 2051 c.c., per i danni, provenienti da infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare, subiti dal loro appartamento e la Corte d’appello aveva rigettato la domanda escludendo la culpa in eligendo o in vigilando facendo propria la decisione di prime in forza della quale “non essendo il condominio soggetto autonomo rispetto ai condomini i quali hanno collettivamente scelto l’impresa appaltatrice adottando un delibera condominiale”.
Veniva, infatti, affermato che ” il Condominio, quale ente di gestione sfornito di personalita’ giuridica distinta da quella dei singoli condomini, non puo’ essere considerato alla stregua di soggetto estraneo ed autonomo rispetto al condominio inteso come pluralita’ di condomini i quali, nel caso concreto, con delibera assembleare inoppugnata, hanno concesso l’appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria mediante scelta di un ditta di imprenditoria edile che hanno ovviamente ritenuto idonea allo scopo”.
Da tale premessa la Corte d’appello faceva discendere la necessita’ che la domanda venisse formulata nei confronti della ditta appaltatrice e non del condominio “non essendoci dubbio che in tema di appalto, e’ di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi; …. posto che l’impresa e’ stata scelta dall’assemblea condominiale con apposita deliberazione e che dunque non puo’ configurarsi in alcun modo la responsabilita’ del condominio per assoluta inidoneita’ dell’impresa esecutrice dei lavori”.
7.2. Le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di seconde cure sono erronee in quanto in contrasto con i principi affermati da questa Corte ed in particolare da quanto statuito da Cass. n. 11671 del 2018 (Conf. Cass. 11671/2011 si vedano inoltre anche Cass. n. 25251/2008; Cass. n. 6435/2009; Cass. n. 7553/2021 sul tema della responsabilita’ del condominio per danni in esecuzione di appalto).
In tema di appalto, infatti, se e’ vero che l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilita’ del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilita’ dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass., n. 1234 del 2016), cionondimeno il committente puo’ essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprieta’: a) laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza – come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi” (Cass., n. 14443/2010, in motivazione); b) “ove l’appalto non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo” (Cass., n. 15734 del 2011).
A tale ultimo riguardo ed in aggiunta a quanto in precedenza esposto, deve comunque evidenziarsi che, gia’ in linea astratta, il lastrico svolge, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture (arg. da Cass., n. 19779 /2017 e da S. U., n. 9449/2016): sicche’, quantomeno sotto tale profilo ed indipendentemente dall’avvenuta “consegna” quale area di cantiere – all’appaltatore, per l’esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, “il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilita’ del condominio, con conseguente permanenza, in capo a quest’ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilita’ per il relativo inadempimento” (arg. da Cass., n. 15734/2011, cit.).
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, e’ quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinche’ tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicche’ risponde ex articolo 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprieta’ esclusiva di uno dei condomini (sul punto da ultimo Cass. n. 7044 del 2020).
7.3. Nel caso di specie al vaglio di questa Corte, il giudice di merito era tenuto ad esaminare la questione ed in particolare la giurisprudenza sulla responsabilita’ del custode committente e – soprattutto – il riparto dell’onere della prova liberatoria.
Cio’, tuttavia, non risulta, avendo la Corte di merito semplicisticamente escluso una culpa in eligendo del condominio sol perche’ c’era stata una delibera condominiale ed escluso la culpa in vigilando sulla base del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del terzo danneggiato senza porsi il problema dell’onere della prova in tema di responsabilita’ del custode e su chi incombesse.
Sicche’ deve accogliersi il quinto motivo del ricorso con conseguente assorbimento del primo e del secondo motivo.
8. Alla luce di quanto innanzi, deve essere accolto il quinto motivo, assorbiti il primo ed il secondo, rigettati il terzo ed il quarto e, per l’effetto, la decisione cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo, assorbiti il primo ed il secondo, rigetta il terzo ed il quarto motivo e, per l’effetto, cassa con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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