Il consulente nominato dal giudice nell’osservanza del contraddittorio delle parti può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 ottobre 2022| n. 31053.

Il consulente nominato dal giudice nell’osservanza del contraddittorio delle parti può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti

In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso proposta in via monitoria da un architetto per prestazioni di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di un immobile, giudizio in cui la società committente aveva spiegato in via riconvenzionale una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità professionale, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui quest’ultima aveva ascritto alla corte del merito di aver fondato la propria decisione sulla scorta delle valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, prendendo a base documenti in quella fase non prodotti e pertanto arbitrariamente acquisiti dal consulente del giudice nel corso delle operazioni peritali; in particolare, osserva la decisione in esame, il giudice del rinvio sarà tenuto a verificare se e quali documenti, prova dei fatti principali siano stati tempestivamente prodotti dalle parti e, quindi, legittimamente utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio e quali invece impropriamente acquisiti ed utilizzati da quest’ultimo, salvo i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086).

Ordinanza|20 ottobre 2022| n. 31053. Il consulente nominato dal giudice nell’osservanza del contraddittorio delle parti può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti

Data udienza 15 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. – Sussistenza – Giudice – Attribuzione o diniego di un bene diverso da quello richiesto – Bene non ricompreso nemmeno virtualmente nella domanda – Fatti e situazioni estranei alla materia del contendere – Introduzione nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda Mezzi di prova – Consulenza tecnica d’ufficio – Consulente nominato dal giudice – Limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti – Acquisizione di tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli – Condizioni – Documenti non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7081/2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2256/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, puo’ riassumersi nei termini seguenti:

FATTO

– L’architetto (OMISSIS), incaricato dalla s.r.l. (OMISSIS) della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile, ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di Euro 36.709,40, ad integrazione del compenso gia’ ricevuto per l’importo di Euro 13.790,40;
– la societa’ committente si oppose e in via riconvenzionale chiese che il professionista fosse condannato a risarcire il danno causato dagli errori commessi dal Sera nella progettazione e nella direzione dei lavori (assumeva, in particolare, la inidoneita’ statica della copertura in legno lamellare, che aveva causato ritardo nel completamento dei lavori, lievitazione dei prezzi e necessita’ di conferire incarico ad altro tecnico);
– il Tribunale, dopo aver reputato che l’opposto non avesse fornito la prova delle prestazioni rese (venne giudicata tardiva la produzione documentale da sottoporre al ctu, per violazione del termine di cui all’articolo 183 comma 6, n. 2, c.p.c., essendo consentito al c.t.u. l’esame di documenti non prodotti dalle parti nel solo caso in cui si tratti di fatti accessori, rientranti strettamente nell’ambito tecnico della consulenza e, in ogni caso, esclusa indagine esplorativa), riconosciuti sussistere i denunciati errori e il danno procurato all’opponente, condanno’ l’opposto al pagamento della somma di Euro 53.600,00, a titolo di responsabilita’ per inadempimento del contratto d’opera professionale;
– la Corte d’appello di Palermo, accolta l’impugnazione del (OMISSIS), ribalto’ la statuizione di primo grado e, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanno’ la (OMISSIS) al pagamento, a titolo di residui onorari, della somma di Euro 35.789,97;
– a tale epilogo la Corte locale giunge dopo aver istruito la causa mediante incarico di c.t.u., la quale, sulla base della professionista e negato la sussistenza dei prospettati danni;
– La s.r.l. (OMISSIS) proponeva ricorso sulla base di tre motivi e (OMISSIS) resisteva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
– venuta la causa in trattazione all’adunanza camerale del 4/11/2021 la stessa veniva rinviata in attesa del deposito della decisione delle S.U. su questione di contrasto discussa il 14/9/2021;

OSSERVA

1. Va disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per carenza di procura sollevata dal controricorrente.
Con l’atto introduttivo la societa’ ricorrente dichiara di agire in “persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Dott. (OMISSIS)”. La procura speciale alla lite, spillata al ricorso, dopo l’ultima pagina, reca firma di mandato autenticata dal difensore.
Assume il controricorrente l’invalidita’ di quest’ultimo atto per non essere state indicate le generalita’ del conferente, ne’ la sua qualita’, in presenza di firma illeggibile e, infine, per la mancanza d’indicazione specifica a riguardo del ricorso per cassazione.
Quanto ai primi profili di critica vale quanto affermato “a contrario” da questa Corte, la quale ha escluso la riferibilita’ della procura al rappresentante legale della societa’ nel solo caso in cui la relazione fra costui e la societa’ rappresentata non consti neppure dall’atto processuale di cui si discorre (Cass. n. 7765/2021). Evenienza che, come si e’ visto, qui non ricorre.
Ne’ puo’ assegnarsi miglior sorte all’ultimo profilo di critica. Va, invero, condiviso l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, e’, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimita’ ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facolta’ solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., da ultimo, Sez. L., n. 9935, 28/03/2022, Rv. 664232).
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2967 c.c., 194, 115, 116 e 345 c.p.c.
Assume la (OMISSIS) che la Corte di merito, a dispetto della puntuale motivazione di primo grado, con la quale si era negata la possibilita’ alla controparte di sottoporre al c.t.u. documenti non prodotti tempestivamente, errando, aveva fondato la propria decisione sulla scorta delle valutazioni della c.t.u. disposta in quel grado, prendendo a base documenti non prodotti in primo grado e “arbitrariamente” acquisiti dal consulente del giudice nel corso delle operazioni peritali.
1.1. La doglianza e’ fondata.
Le S.U., dirimendo contrasto, hanno di recente chiarito che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che e’ onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (S.U. n. 3086, 01/02/2022, mass. Rv. 663786-02).
Con la medesima sentenza si e’ ulteriormente precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, alla condizione sopra indicata (Rv. 663786-03).
Cosi’ giungendo alla conclusione che l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed e’ fonte di nullita’ assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’articolo 161 c.p.c. (mass. Rv. 663786-06).
E’ di tutta evidenza che la decisione d’appello non risulta conforme al complesso dei principi sopra riportati, ai quali, quindi dovra’ attenersi in sede di rinvio, verificando se e quali documenti, prova dei fatti principali siano stati tempestivamente prodotti dalle parti e, quindi, legittimamente utilizzati dal c.t.u. e quali impropriamente acquisiti e utilizzati dal c.t.u., salvo i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare.
Il secondo e il terzo motivo, con i quali la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, restano assorbiti (in senso proprio) dall’accoglimento del primo motivo. Il Giudice del rinvio regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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