Il contratto di trasporto

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Il contratto di trasporto

 

A) INTRODUZIONE

art. 1678 c.c.   nozione

trasporto è il contratto col quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo (del committente o viaggiatore), a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

 

 

Il contratto di trasporto ha una pluralità di fonti regolatrici

  1. Il codice civile (artt. 1678 – 1702)
  2. Il codice della navigazione, che regola il trasporto marittimo (artt. 396 – 468) e quello aereo (art. 940 – 967).

art. 1680 c.c.    limiti di applicabilità delle norme

le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Tale articolo, ha fatto sorgere la questione del coordinamento con l’art. 1 del cod. nav., il quale subordina l’applicazione delle norme del codice civile, alla carenza di una specifica disposizione nel diritto della navigazione.

Si chiede, cioè, relativamente, alla materia regolata sia dal codice civile che dai regolamenti e dagli usi richiamati al cod. nav., quali di queste fonti prevalga.

Per la dottrina prevalente[1] prevalgono i regolamenti e gli usi, perché il rinvio che fa l’art. 1680 al cod. della nav. comprende l’intero contenuto dell’art.1 di questo codice, quindi anche le fonti in esso considerate.

Disciplina speciale relativa ai trasporti per ferrovia (r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753), per aria e postali, dettata anche in convenzioni internazionali.

Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.), resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1521.

Per la S.C. [2] in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia — in mancanza della lettera di vettura — attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Inoltre, sempre per la Corte di Piazza Cavour [3] il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dal regolamento comunitario 4058/89 CEE e non dalla normativa interna, si caratterizza per il dato oggettivo e funzionale di aver ad oggetto un trasporto merci (eventualmente anche articolato, come nella specie, in diversi contratti, purché essi costituiscano una dato unico e non scomponibile) destinato ad oltrepassare i confini nazionali di uno o più Stati membri ed a concludersi nel territorio di altro Stato della comunità, mentre non osta alla qualificabilità del contratto come trasporto internazionale l’elemento soggettivo, ovvero l’eventuale nazionalità italiana di entrambe le parti del contratto.

Disciplina Nazionale

Legge 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Legge 22 agosto 1985, n. 450

Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate come sostituito dal d.l. 20 marzo 1993, n. 82, art. 78, Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi

convertito in Legge 27 maggio 1993, n. 162.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 101

art. 101 norma di rinvio

  1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
  3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
  4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

art. 122  veicoli a motore

  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro   delle   attività   produttive, su proposta dell’ISVAP, individua   la   tipologia   di   veicoli   esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico
  1. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto.
  2. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuto contro   la   volontà   del   proprietario,   dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
  1. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati   nel   territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto   o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

 

art. 141   risarcimento del terzo trasportato

  1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito   dal   terzo   trasportato   e’   risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
  3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione   del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio   assicurato.   Si   applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  1. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile   civile   nei   limiti   ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

 

art. 145   proponibilità dell’azione di risarcimento

  1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
    2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

 

In tema, per la S.C.[4] il trasportato su un veicolo a motore, che, avendo patito danni in conseguenza di un sinistro stradale, intenda proporre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, ha l’onere di formulare la previa richiesta scritta di risarcimento (di cui all’art. 145 cod. ass. e, in precedenza, di cui all’art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990) sia nel caso in cui invochi una responsabilità aquiliana del vettore, sia nel caso in cui invochi una sua responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di trasporto.

 

art. 149   procedura di risarcimento diretto

  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
  1. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del   danno   subito   dal   terzo   trasportato   come disciplinato dall’articolo 141.
  1. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni   per   conto   dell’impresa   di   assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
  2. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
  3. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
  4. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta   o   di diniego   di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio   e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284

Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

 

B) DISPOSIZIONI GENERALI

Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei singoli contratti – Capo VIII – del trasporto – sez. I disposizioni generali – 1678 – 1680

 

1) NATURA ED I REQUISITI DEL CONTRATTO

Per autorevole autore [5] è una particolare figura di contratto d’opera, il contratto è consensuale (ad eccezione di quello per il trasporto ferroviario di cose, che è reale), a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori e a forma libera.

E’ un contratto

non necessariamente oneroso

  • È stato sostenuto in dottrina [6] che l’onerosità costituisce un elemento essenziale del trasporto e ciò risulterebbe:
    • innanzitutto dal dettato dell’art. 1678 c.c. < il vettore si obbliga verso corrispettivo >;
    • in secondo luogo dal fatto che il legislatore estendendo la disciplina del contratto di trasporto anche alla fattispecie gratuita (art. 1681 III co), avrebbe considerato questa, sia pure implicitamente, un negozio diverso.
  • La dottrina prevalente [7] ritiene, invece, che il trasporto oneroso e quello gratuito appartengono allo steso tipo negoziale.
    • riguardo al secondo punto della dottrina minoritaria – l’estensione al trasporto gratuito della normativa sulla responsabilità del vettore può essere giustificata dall’intenzione da parte del legislatore di evitare ogni dubbio sulla sua integrale applicazione anche nei confronti del vettore che non riceve alcun corrispettivo.
    • Quanto, poi, alla nozione data dall’art. 1678 c.c., sembra che essa abbia solo il significato di presumere l’onerosità, come, d’altro canto, il legislatore espressamente stabilisce per il mutuo (art. 1815 c.c.) e per il mandato (art. 1709 c.c.)

normalmente commutativo

I contraenti, infatti, non assumono alcun rischio, in quanto conoscono, fin dal momento della conclusione del contratto, quale sarà l’entità del vantaggio e, rispettivamente, del sacrificio che riceveranno dal contratto stesso.

di risultato

Come risulta dall’art. 1678 c.c.

A differenza dei contratti di mezzi o di comportamento, il contratto di risultato si considera soltanto in riferimento all’esito conclusivo e non relativamente all’attività svolta.

Quanto poi alla qualificazione del contratto di trasporto quale contratto di risultato, si evidenzia la sentenza della S.C.[8] in virtù della quale il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell’adempimento, mentre non rileva che per l’esecuzione della sua prestazione si avvalga dell’opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto; ed infatti l’art. 1741 c.c. riconosce allo spedizioniere vettore – e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l’esecuzione del trasporto – gli stessi obblighi e i diritti del vettore; né incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche l’obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all’esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purché la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro.

non solenne

È a forma libera – le parti, quindi, possono concluderlo anche oralmente, manifestando la volontà in modo espresso o tacito.

Anche se il legislatore non ha previsto per il trasporto nessun particolare formalismo, per esigenze di prova, il vettore rilascia, di norma, un documento scritto (la lettera di vettura nel trasporto di cose [9] ed il biglietto nel trasporto di persone) ove vengono indicati gli elementi essenziali del contratto.

Questo documento viene considerato titolo di legittimazione e pertanto, esso individua dal lato attivo, colui che ha diritto alla prestazione e, dal lato passivo, il soggetto che deve eseguirla.

consensuale

Il trasporto è un tipico contratto consensuale.

Né tale natura muta, nel trasporto di cose, perché la consegna al vettore non attiene alla perfezione del contratto ma soltanto alla sua esecuzione.

Astrattamente parlando, il contratto può, pertanto, ritenersi concluso nel momento in cui viene compiuta l’accettazione (secondo la “teoria dell’emissione”), ovvero nel momento in cui quest’ultima venga conosciuta dal proponente (“teoria della cognizione”) o, ancora, allorquando essa sia pervenuta al destinatario (“teoria della ricezione”).

Il Codice civile, però, sebbene abbia accolto tutte e tre le tesi appena elencate, ha temperato il momento conclusivo con una “presunzione di conoscenza”, richiedente semplicemente la prova dell’arrivo nella sfera del destinatario (art. 1335 c.c.), salvo adottare in alcuni casi un’opposta soluzione, ritenente sufficiente l’inizio dell’esecuzione della prestazione e, dunque, imponendo, conformemente alla “teoria dell’emissione”, di costruire l’accettazione come atto non recettizio (art. 1327 c.c.).

In sostanza, quindi, il contratto si conclude nel momento in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

ad effetti obbligatori

Dal trasporto deriva a carico di entrambe le parti il dovere di eseguire una prestazione:

  1. per il vettore quella di trasportare il viaggiatore, nel trasporto di persone o le cose, nel relativo trasporto;
  2. per il viaggiatore e per il mittente di pagare il corrispettivo.

non è normalmente ad intuitus personae

La prestazione del vettore, in quanto prestazione di risultato, non è considerata infungibile.

Ciò non esclude che, sia pure eccezionalmente, per espressa volontà delle parti la prestazione debba essere eseguita personalmente dal vettore:

  • o per i particolari mezzi tecnici di cui dispone la sua impresa,
  • ovvero per la fiducia riposta in lui circa la sicurezza e la utilità dell’esecuzione.

la causa

Con riguardo alla causa, attraverso la distinzione fra trasporto gratuito e oneroso, il trasporto, a seconda delle circostanze, può essere a causa onerosa o gratuita e troverà, perciò applicazione la disciplina dell’una o dell’altra categoria, a seconda del contratto che, in concreto, sia stato concluso.

l’oggetto

Riguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione)

A – relativamente al vettore – TRASPORTO – servizio specifico

B – relativamente al mittente – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Riguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione)

Possibile – lecito – determinato o determinabile –

A – relativamente al vettore la distinzione sarà affrontata nei prossimi paragrafi

B – relativamente al mittente – quasi sempre consiste in una somma di denaro, ma non è esclusa la possibilità che essa consista in un bene di diversa natura.

2) I PUBBLICI SERVIZI DI LINEA

Il legislatore si riferisce soltanto ai servizi di trasporto organizzati sulla base di concessioni amministrative, ma la norma contenuta nell’art. 1679 c.c. si ritiene applicabile anche a quei servizi organizzati direttamente dallo Stato o da quegli enti pubblici che avrebbero il potere di concederli ad altri.

art. 1679 c.c.   pubblici servizi di linea

coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico [il rifiuto ingiustificato a contrarre e l’inosservanza della regola di preferenza dà diritto all’utente al risarcimento del danno, diritto che si prescrive in un anno dalla richiesta del trasporto ex art. 2951 – inoltre vi è la possibilità di richiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 determinando così l’obbligo di contrarre, anche se la possibilità di ricorrere a tale rimedio è rara].

I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).

 

Le condizioni generali di trasporto

< secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico >

  1. secondo una parte della dottrina [10] si tratterrebbe di vere e proprie clausole contrattuali e, precisamente, delle condizioni generali di contratto disciplinate dall’art. 1341; in particolare è stato osservato che per il principio della gerarchia delle fonti, non può essere consentito ad un regolamento di introdurre deroghe alla disciplina dei contratti posta dal codice civile o da altre norme primarie.
  2. secondo altri autori [11] si tratterebbe della manifestazione di un potere regolamentare dell’ente pubblico concedente. Rispondendo all’osservazione precedentemente illustrata, si ritiene, al contrario, che l’obbligatorietà del potere regolamentare è riconosciuta da una norma egualmente primaria (qual è il I comma dell’art. 1679 c.c.) la quale e richiama espressamente denominandole espressamente le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione. È stato, altresì rilevato, che la priorità della norma regolamentare si giustifica considerando sia il soggetto che la predispone (l’amministrazione ovvero, per sua delega, l’impresa concessionaria), sia lo scopo, che non è egoistico.

Per una lontana sentenza della Cassazione[12] secondo il disposto dell’art. 1679 c.c. che, richiamando le «condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione», riconosce l’obbligatorietà erga omnes di tali condizioni generali, emanate dall’ente pubblico concedente in applicazione di un vero e proprio potere regolamentare, deve attribuirsi efficacia obbligatoria alla limitazione di responsabilità per il caso di perdita o avaria dei bagagli, riconosciuta dagli organi competenti del ministero dei trasporti a favore dei concessionari di linee automobilistiche. Trattasi di una estensione di quanto è stabilito per le Ferrovie dello Stato dalle condizioni e tariffe del 1922, per effetto della quale resta esclusa l’applicabilità ai detti concessionari di autolinee della disciplina della responsabilità del vettore per perdita o avaria a tenore dell’art. 1693 c.c. vigente. Va però fatto sempre salvo il caso che la perdita od avaria del bagaglio sia imputabile a dolo o colpa grave dell’impresa o suoi dipendenti, non potendosi mai derogare alla norma dell’art. 1229, 1° comma, c.c.

Inoltre, per le successive Sezioni Unite [13] a norma degli artt. 1 e segg. delle vigenti condizioni e tariffe delle Ferrovie dello Stato allegato al r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9 e del principio sancito dagli artt. 1679 e 2597 c.c., il privato che intenda eseguire un trasporto di cose a mezzo delle ferrovie e titolare di un diritto soggettivo ad ottenerlo, nel senso che l’amministrazione stessa è obbligata a concludere il relativo contratto e ad eseguirlo, senza possibilità di rifiutarsi, quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non vi ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.

Per altra pronuncia [14] le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall’art. 1679 comma primo c.c. e che comprendono anche quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d’argento» di cui all’art. 60bis all. 1 del decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell’art. 3 R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935 n. 911.

 

3) FIUGRE AFFINI

Appalto

Secondo una parte della dottrina [15], si può affermare che il trasporto è un sottotipo qualificato di appalto, caratterizzato dalla particolare natura della prestazione del vettore il quale può essere anche non imprenditore commerciale.

Mentre per la Cassazione [16] a sostegno della differenza fra contratto di trasporto e contratto di appalto il criterio distintivo risiede nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere il quale può concretarsi nel compimento di un’opera o di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo e dall’esistenza di un’organizzazione d’impresa presso l’appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo. Si ha invece contratto di trasporto quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto a trasferire persone o cose da un luogo all’altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

Il Ministero del lavoro, inoltre, precisa che al contratto di trasporto non si applica la disciplina dell’appalto e quindi neanche la norma sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003.

Conseguentemente, il personale di vigilanza è invitato a verificare in sede ispettiva la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori, perché solo nei casi in cui il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle strumentali alla sua esecuzione (quali la custodia, il deposito, il carico e lo scarico delle merci) non sarà applicabile il regime di responsabilità solidale.

Ad esempio, ancora, secondo ultima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza|6 marzo 2020| n. 6449.

è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell’ambito di un’unitaria e sistematica strategia di “outsourcing”).

Il deposito

Hanno in comune l’elemento della custodia: solo che per quanto riguarda il deposito esso è un elemento essenziale, mentre per il trasporto rappresenta soltanto una funzione accessoria all’obbligazione principale.

La spedizione

[17]

La distinzione tra le due figure è evidente, perché il vettore assume l’obbligo di compiere un’attività materiale (trasferimento), mentre lo spedizioniere, come ogni mandatario, assume l’obbligo di compiere un’attività giuridica e, precisamente di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mandante.

Lo spedizioniere, inoltre, si obbliga soltanto a concludere il contratto di trasporto e non risponde del suo adempimento, mentre il vettore assume l’obbligo di provvedere a proprio rischio all’esecuzione del trasporto.

La Cassazione [18], infatti, ha affermato che mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l’incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l’incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch’egli si avvalga, in tutto o in parte, dell’opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.

Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l’art. 1740, secondo comma, c.c. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere[19].

Secondo poi altra precedente pronuncia della S.C.[20] il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l’organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell’opus perfectum del trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l’indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto — la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.

Per la Corte d’appello fiorentina [21] in assenza di contratto scritto, la qualificazione di un rapporto giuridico come contratto di trasporto – idoneo, in quanto tale, ad attribuire al vettore la responsabilità risarcitoria nell’ipotesi di sottrazione o danneggiamento del carico nel periodo in cui lo stesso è soggetto alla custodia del vettore – piuttosto che di spedizione, può essere desunta solo ove dalla documentazione prodotta dalla parte interessata emergano, incontrovertibilmente, le caratteristiche tipiche della forma contrattuale dedotta. La qualifica di vettore, infatti, sussiste solo ove il soggetto abbia su di sé assunto, non solo l’obbligazione di trasporto, ma anche quella di provvedere in autonomia, con i propri mezzi o con quelli di altri, alla traslazione della merce, assumendo, quindi, in proprio, i rischi connessi a siffatta attività nel suo complesso. Atteso che risulta insufficiente, a tal fine, addurre la circostanza che il soggetto incaricato del trasferimento qualifichi la propria attività (nel caso specifico con una dicitura sotto alla ragione sociale) come “trasporti internazionali”, assumono rilevanza, nel senso di ricondurre il rapporto dedotto in giudizio non ad un contratto di trasporto ma ad una mera spedizione, circostanze quali la denominazione – in fattura proveniente dallo stesso soggetto che ha commissionato il trasporto – del medesimo soggetto come expeditor (denominazione che richiama la figura dello spedizioniere e non quella del vettore) e la mancata emissione diretta di documenti di viaggio (nel caso di specie, la lettera di vettura risulta sottoscritta in qualità di agente del vettore – as agent of carrier – e non in proprio).

Per la S.C. [22] affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l’incarico, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell’art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva. L’accertamento dell’avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un’indagine circa il contenuto dell’intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione.

Il noleggio terrestre

Mentre il legislatore ha previsto espressamente il noleggio di nave e di aeromobile (artt. 384 395 e 939 del cod. della nav.) ha ignorato il noleggio terrestre;

Nozionecontratto col quale una parte (noleggiatore) si obbliga a mettere a disposizione all’altra parte (noleggiante) un veicolo provvisto di conducente (alle proprie dirette dipendenze), obbligandosi, dietro corrispettivo, al compimento di uno viaggio o più viaggi.

Si distingue:

  • dal noleggio a viaggio – quando l’obbligo riguarda uno più viaggi determinati;
  • dal noleggio a tempo – quando l’obbligo riguarda tutti i viaggi che il noleggiatore ordinerà di compiere entro un certo periodo;
  • dalla semplice locazione del veicolo – perché il noleggiatore non si limita a far godere al noleggiante il veicolo (art. 1571 c.c.) ma si obbliga anche a provvedere a tutto quanto è necessario per la sua concreta funzionalità, in particolare a fornirlo di conducente.

Insomma il noleggio terrestre si differenzia dal trasporto per la diversità dell’obbligazione assunta, rispettivamente dal noleggiatore e dal vettore.

Organizzazione viaggi turistici

Per una pronuncia della S.C. [23] l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 — concernente il contratto di viaggio — deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni (art. 1681 c.c.) a coloro che vi partecipano, sia quando effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio e altri, connessi al soggiorno, sia quando affida l’esecuzione di tali servizi ai suoi ausiliari o commessi (art. 1228 c.c.); ma se per l’esecuzione delle prestazioni — nella specie di trasporto — si rivolge ad un terzo, e il mezzo scelto è idoneo (taxi, per un’escursione turistica), non è responsabile dell’eventuale comportamento imprudente del conducente di esso.

Ancora, secondo altra precedente sentenza [24] se durante un viaggio organizzato da un’agenzia, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggi (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 il viaggiatore subisce un incidente, l’agenzia stessa ne risponde come vettore, ai sensi dell’art. 1681 c.c.; sicché incombe su questa l’onere di provare che colui al quale ha affidato l’esecuzione del trasporto ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Con altro arresto la S.C. [25] ha affermato che in tema di contratto di viaggio turistico – disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 – la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l’organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l’esecuzione del servizio. Ne consegue, che va esclusa la responsabilità dell’organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente.

Infine, secondo ultima pronuncia[26]in tema è stato stabilito che in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. L’agente, inoltre fin dal momento dell’incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del “tour operator”, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest’ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall’art. 1713, primo comma, c.c., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Figure miste

Il rapporto con cui una parte si obbliga a «traslocare» i beni mobili di un’altra parte da un luogo all’altro, con le sue obbligazioni accessorie di imballo, carico e scarico, costituisce una specie del contratto di trasporto di cose, al quale può applicarsi in via analogica, per l’integrazione della disciplina dettata per il trasporto, ove necessario, la normativa sull’appalto (o sul lavoro autonomo, a seconda della qualità di imprenditore o meno del vettore); ne consegue che, se non risulti che le parti hanno concordato il corrispettivo, legittimamente esso può essere determinato dal giudice in applicazione analogica dell’articolo 1657 c.c., senza che a ciò sia necessaria una specifica domanda della parte che agisce per il pagamento [27].

Nella vendita [28] con spedizione disciplinata dall’art. 1510, comma secondo, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c.[29].

4) SUBCONTRATTO E CESSIONE

[30]

Il vettore può eseguire personalmente o far eseguire da altri il trasporto, assumendo in ogni caso il rischio relativo.

La cessione è possibile da parte del viaggiatore, solo se la tariffa del trasporto non è personalizzata.

Se il contratto è cedibile il c.d. biglietto acquista valore di titolo di credito improprio.

Il subtrasporto è un contratto di trasporto riferito alle medesime persone o alle medesime merci già costituenti oggetto di un contratto di trasporto e per la medesima destinazione.

Nel subtrasporto riferito al trasporto di cose, mittente è il vettore del precedente contratto di trasporto, e vettore è un soggetto normalmente a questi legato da rapporti commerciali; il destinatario coincide con quello indicato come tale nel contratto di trasporto.

Il subtrasporto rappresenta un’ipotesi tra le più rilevanti di subcontratto, ossia del contratto con il quale il soggetto obbligato all’esecuzione di una prestazione trasferisce in tutto o in parte il relativo obbligo ad un altro soggetto.

Per il subcontratto di regola non è consentito intuitu personae.

In effetti per la S.C.[31] il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato come già ampiamente scritto, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell’adempimento, mentre non rileva che per l’esecuzione della sua prestazione si avvalga dell’opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto; ed infatti l’art. 1741 c.c. riconosce allo spedizioniere vettore – e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l’esecuzione del trasporto – gli stessi obblighi e i diritti del vettore; né incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche l’obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all’esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purché la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro.

Nel trasporto marittimo e aereo di cose determinate si deve escludere la sussistenza dell’intuitus personae nell’identificazione del vettore, sicché il subtrasporto deve ritenersi in linea di principio – e salvo differente volontà delle parti – consentito.

Altrettanto deve ritenersi per il trasporto stradale di merci e per il trasporto aereo di persone. Viceversa, nel trasporto marittimo di carico, il carattere essenziale assunto di regola dall’individuazione della nave non consente il ricorso ad esso.

In virtù del principio per il quale il contratto obbliga soltanto le parti e produce effetti soltanto per le stesse (art. 1372, I comma, c.c.), il soggetto parte dell’originario contratto di trasporto (mittente o passeggero) resta estraneo al contratto di subtrasporto.

Ne deriva che il medesimo può esercitare i propri diritti solo nei confronti del vettore e non anche in quelli del subvettore.

Il vettore, a sua volta, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti nascenti dal contratto di subtrasporto.

La regola appena indicata non si applica ai trasporti aerei internazionali rientranti nella disciplina del c.d. sistema di Varsavia.

Infatti per la Convenzione di Guadalajara del 1961 la posizione del vettore che esegue la prestazione (denominato vettore di fatto, oppure actual carrier o performing carrier) è la medesima del vettore contrattuale (contracting carrier) e ciò consente al passeggero o all’avente diritto al carico di rivolgere le proprie richieste tanto al vettore contrattuale, quanto al subvettore o vettore di fatto. Analoghe sono le previsioni della Convenzione di Montreal del 1999.

Per una pronuncia della S.C. [32] nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore, il quale si avvalga per l’esecuzione del contratto di un altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (ipotesi diversa da quella del trasporto cumulativo, regolato dall’art. 1700 c.c., configurabile quando alla esecuzione del trasporto, sulla base di un unico contratto, si impegnano successivi vettori), non sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori (diversamente da quanto previsto per il trasporto cumulativo dall’art. 34 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada, resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960 per i rapporti a cui sia applicabile), con la conseguenza che l’azione proposta dal mittente contro il soggetto incaricato da vettore non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest’ultimo.

5) TRASPORTO CON PLURALITA’ DI VETTORI

Il legislatore ha disciplinato soltanto due figure di trasporto con pluralità di vettori (artt. – 1699 – 1700 c.c.) limitando la disciplina al trasporto di cose, mentre, il fenomeno può riguardare anche il trasporto di persone (art. 1682 c.c.).

Esistono, inoltre, altre figure che sono l’applicazione delle regola generali in materia di contratti:

Il trasporto multiplo –

il trasporto ordinario con subtrasporto

il trasporto multiplo

Quando il mittente stipula con ciascun vettore un contratto di trasporto avente ad oggetto una parte del percorso totale, dando così vita ad una pluralità di trasporti autonomi, ciascuno con un vettore che s’impegna ad effettuare una parte del percorso, e, di conseguenza, il mittente potrà agire, in base al contratto separatamente nei confronti di ciascun vettore.

il trasporto cumulativo

Con cui la prestazione viene indivisibilmente assunta da più vettori successivi con un unico contratto.

art. 1700 c.c.   trasporto cumulativo

nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

art. 1701 c.c.  diritto di accertamento dei vettori successivi

i vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

 

art. 1702 c.c.   riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

l’ultimo vettore rappresenta (rappresentanza legale) i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).

Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

Conclusione del Contratto

ll contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dalla unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente [33].

Con altro successivo arresto [34] è stato ulteriormente specificato che in tema di trasporto cumulativo, mentre per la stipulazione del relativo contratto non è richiesta la partecipazione di tutti i vettori ma le volontà in senso adesivo da parte dei vettori successivi al primo può essere manifestata anche dopo la costituzione del rapporto contrattuale con il primo vettore, la volontà del mittente di concludere il contratto con una pluralità di vettori ed a tal fine di non esaurire l’incarico nell’accordo con il primo vettore, ma di lasciare aperta la proposta contrattuale all’adesione di altri vettori, disposti ad affiancarsi al primo, deve essere coeva alla conclusione del contratto stesso ed ivi chiaramente manifestata.

Conseguentemente non è sufficiente, per configurare l’esistenza di un contratto di trasporto cumulativo, la circostanza che il mittente, nell’atto in cui affidi le merci al primo vettore, sia soltanto consapevole del fatto che questi, per farle giungere a destinazione, si sia riservata la facoltà di affidarle ad un altro o a più vettori.

trasporto cumulativo di persone

Il legislatore ha disciplinato, l’istituto in esame con riferimento al trasporto di cose, ma la stessa costruzione giuridica vale anche per il trasporto di persone.

Esiste, comunque, una differenza fondamentale che riguarda la responsabilità del vettore

art. 1682 c.c. responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o dell’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

Norma eccezionale che deroga la regola ex

art. 1317 c.c. disciplina delle obbligazioni indivisibili

le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (c.c.1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

La ratio di tale eccezione si ravvisa in ciò che il viaggiatore può sempre controllare il modo in cui il contratto è eseguito de infatti la solidarietà è sancita dall’art. 1700, là dove è difficile stabilire quale vettore si sia reso inadempiente, ad es. rovinando la merce, salvo che siano stati operati, di volta in volta accertamenti.

Accordo

La fattispecie si perfeziona in base alla proposta del viaggiatore diretta a più vettori e la successiva accettazione, volta per volta, di costoro manifestata ex

art. 1327 c.c. esecuzione prima della risposta dell’accettante

qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

6) IL TRASPORTO CON RISPEDIZIONE

art. 1699 c.c.   trasporto con rispedizione della merce

se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).

Nozione

E’ quel contratto col quale una parte (vettore) assume, in nome proprio di fronte al mittente, l’obbligo di eseguire il trasporto limitatamente ad un determinato tratto del percorso, e contemporaneamente, si obbliga a curare la prosecuzione del viaggio fino a destinazione con la stipula, in nome proprio e per conto del mittente, di ulteriori contratti di trasporto con successivi vettori.

Per la Cassazione [35] ricorre l’ipotesi del contratto di trasporto di cose con subtrasporto quando il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto dal luogo di consegna delle cose al luogo di destinazione, avvalendosi, in tutto o in parte, dell’opera di subvettore, quando, cioè, il vettore si obbliga ad eseguire la prestazione di trasporto per l’intero percorso, e perciò assume egli solo e interamente i diritti inerenti all’esecuzione del trasporto, ma si avvale della attività di un altro vettore (subvettore), con il quale conclude a sua volta, a suo nome e nel suo interesse, un contratto di trasporto (subtrasporto), per l’esecuzione della prestazione sull’intero percorso o per un tratto di esso.

Con altra sentenza la Cassazione[36] ha precisato, in merito alle differenze che intercorrono tra il subtrasporto, il trasporto con rispedizione ed il trasporto commutativo, che la partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente.

In particolare:

a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;

b) ricorre l’ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percorso. Con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;

c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbligano, con unico contratto — mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito — verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso.

Natura

collegamento di due negozi diversi [37]

  • contratto di trasporto – tra il vettore è il mittente, relativamente al primo tratto del percorso –
  • contratto di spedizione [38] – per i tratti successivi.

Sotto un profilo della responsabilità nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore il quale si avvalga per l’esecuzione del contratto di altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (fattispecie diversa da quella regolata dall’art. 1700 c.c.), per la S.C.[39], non sussiste responsabilità solidale tra i diversi vettori nei confronti del destinatario della merce, con la conseguenza che la surroga ante iudicium effettuata dall’assicuratore ex art. 1916 c.c. nei confronti del subvettore non è operativa anche nei confronti del vettore.

Inoltre, nella fattispecie in esame secondo la Cassazione [40] il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce «oltre le linee» del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità dello spedizioniere per l’operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.

7) IL TRASPORTO PER CONTO TERZI

L’autotrasporto di cose per conto di terzi è la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.
L’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e della Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative.

In altri termini, il trasporto di cose per conto di terzi è un’attività imprenditoriale di prestazione di servizi di trasporto, verso un determinato corrispettivo.

L’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi. Competono all’Ufficio provinciale la tenuta dell’Albo, il controllo amministrativo, la deliberazione delle sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari nonché l’organizzazione degli esami per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore di merci su strada.

Caratterizzano l’attività:

  • il veicolo con cui si effettua il trasporto, che deve essere in disponibilità del vettore secondo una delle forme previste dalla normativa vigente;
  • le merci trasportate, che appartengono ad un terzo soggetto, diverso da chi effettua il trasporto che deve occuparsi solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario;
  • il trasporto vero a proprio con cui il vettore, a seguito di contratto, si impegna a trasferire la merce da un luogo ad un altro.

Per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi è necessario:

  • L’accesso alla professione mediante iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • il possesso del requisito di stabilimento;
  • L’accesso al mercato

Infatti per la S.C. [41] il trasportatore di cose per conto terzi che pretende di avvalersi del regime giuridico della tariffa a forcella previsto dal titolo III della legge n. 298 del 1974 (per il trasporto di merci su strada), come del relativo beneficio della limitazione della responsabilità risarcitoria in deroga al principio generale dell’art. 1696 c.c., ha l’onere di provare di essere iscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di avere ottenuto l’autorizzazione prescritta per l’esercizio di tale attività, trattandosi di presupposti per l’applicabilità della speciale disciplina della tariffa, la cui prova, per il generale principio dell’art. 2697 c.c., è a carico della parte che pretende di avvalersene.

Per quanto riguarda il trasporto di merci per conto terzi i requisiti variano in base al peso trasportato:

per autotrasporto conto terzi inferiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è sufficiente la domanda di iscrizione Albo Autotrasportatori dimostrando il solo requisito di onorabilità (l’interessato non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non deve aver riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni);

per autotrasporto conto terzi superiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è necessaria domanda di iscrizione Albo Autotrasportatori dimostrando, oltre all’onorabilità, requisiti di:

capacità finanziaria

idoneità professionale.

Onorabilità

Tale requisito è sussistente se è posseduto

  1. dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
  2. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  3. dal titolare dell’impresa individuale o familiare.

Capacità finanziaria

Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

cinquantamila euro, qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada;

cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della capacità finanziaria, l’autorità competente valuta: i conti annuali dell’impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un’attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attività bancaria.

Idoneità professionale

La dimostrazione di idoneità professionale viene acquisita previo superamento di un apposito esame presso la Provincia di residenza, che dimostri conoscenza, tra gli altri, dei seguenti aspetti:

  • elementi di diritto civile
  • elementi di diritto commerciale
  • elementi di diritto tributario
  • gestione commerciale e finanziaria dell’impresa
  • norme tecniche e gestione tecnica.

Secondo una pronuncia della S.C. [42], in materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, pur dopo l’intervenuta abrogazione della norma interpretativa contenuta nell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334) ad opera dell’art. 3 della legge 1° marzo 2005, n. 32, deve ritenersi esclusa la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità – prevista dall’art. 26 della legge n. 298 del 1974 per il caso di contratto concluso con un autotrasportatore non iscritto all’albo e privo della prevista autorizzazione, e non più, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 2005, in caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi all’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore – interviene soltanto qualora le parti, per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta.

Sempre in materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, secondo recente Cassazione [43], l’art. 3, primo comma, della legge 1° marzo 2005, n. 32, dopo aver abrogato la norma interpretativa contenuta nell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334), ha altresì previsto la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dalle azioni da esercitare, decadenza da riferire alle eventuali azioni di nullità del contratto di trasporto, e non invece alle azioni promosse dagli autotrasportatori per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze tariffarie ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, essendo illogico ritenere che sia stata introdotta una decadenza da tali ultime azioni prima ancora dell’abrogazione della disciplina delle cosiddette tariffe “a forcella”, e come dimostra, del resto, la stessa collocazione di detta decadenza nel medesimo comma abrogativo dell’art. 3 del d.l. n. 256 del 2001.

La Cassazione,

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 3075.

nuovamente è intervenuta affermando il seguente principio:

in tema di conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi, dalla disposizione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 2005 – la quale prescrive che, in caso di irregolarità, oltre alle sanzioni amministrative, si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente” – non è possibile ricavare la volontà del legislatore di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perché la norma si limita, senza ambiguità, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c.

8) TRASPORTO AMICHEVOLE

Il nostro codice civile, mentre prevede il trasporto gratuito, sia pure al solo scopo di applicare la normativa sulla responsabilità del vettore (art. 1681 III co), non ha ritenuto di considerare il trasporto amichevole o di cortesia.

La figura in esame è prevista nell’ambito del cod. della nav. agli artt. 414 e 919.

Il trasporto di persone a titolo di cortesia (tipico è il caso dell’autostop – l’invito rivolto ad una amico per una gita in automobile) dà vita a vincoli non giuridici, fermo l’art. 2054 c.c.

Nozione

quando un soggetto (vettore) assume, l’obbligo di eseguire il trasporto, a titolo di amicizia e di cortesia a favore di un altro soggetto (passeggero).

Né muta la natura del rapporto l’eventuale corresponsione di una somma di denaro al vettore, qualora essa non rappresenti un idoneo compenso, ma soltanto una mancia o una partecipazione alle spese.

Per la S.C.[44] il trasporto gratuito di persona si distingue da quello di cortesia in quanto, nel primo, il vettore ha un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione (che ha carattere contrattuale, per cui anche egli è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c.), mentre, nel secondo, manca sia il cennato interesse sia il vincolo negoziale (per cui la responsabilità, extracontrattuale, del conducente del veicolo e subordinata alla prova della sua colpa, da parte del danneggiato). L’interesse, necessario per aversi trasporto gratuito, può essere costituito anche dal fine di godere della compagnia del trasportato durante il viaggio e non è escluso dal fatto che esso coincida con un pari interesse del trasportato stesso.

Natura giuridica

Non ricorre un’ipotesi di contratto come è stato prospettato da una parte della dottrina, per lo più minoritaria, ma un’ipotesi di prestazione di cortesia, espressione con la quale si indicano quei rapporti sociali che vivono al di fuori dell’ordinamento giuridico.

Disciplina giuridica

E’ disciplinato alla stregua dei rapporti extracontrattuali.

Inoltre bisogna distinguere tra trasporto;

  1. non terrestre; in questo caso troverà applicazione l’art. 414 del codice della navigazione, il quale dispone che il vettore è responsabile solo quando il danneggiato prova che il danno dipende da dolo o colpa grave di lui o de suoi dipendenti o preposti;
  2. terrestre; nonostante autorevoli voci contrarie [45], la dottrina prevalente [46] e la giurisprudenza della Cassazione, escludono l’applicazione dell’art. 414 cod. nav. in quanto, trattandosi di rapporto non contrattuale, manca il presupposto per l’applicazione analogica ai sensi del II comma dell’art 12 della disp. att. del c.c.; troverà, invece applicazione la regola generale di cui all’art. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.

Infatti secondo la S.C. [47] nel trasporto per cortesia, a differenza che nel contratto di trasporto gratuito, non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. In tale ipotesi, pertanto, la responsabilità per danni alla persona trasportata sfugge alle presunzioni di cui all’art. 1681 c.c., e resta regolata dalla disciplina generale dettata dagli artt. 2043 e segg. c.c.

art. 2043 c.c.    risarcimento per fatto illecito

qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

 

Sorge un ulteriore problema; se valga la presunzione di responsabilità all’art. 2054 c.c.

art. 2054 c.c.    circolazione di veicoli

il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario (c.c.978 e seguenti) o l’acquirente con patto di riservato dominio (c.c.1523 e seguenti), è responsabile in solido (c.c.1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

La dottrina prevalente [48] ritiene che la presunzione ex art. 2054 c.c. non si applichi a favore dei terzi trasportati anche se trattasi di trasporto di cortesia, perché la norma tutela terzi estranei all’uso del veicolo contro i rischi derivanti dal traffico dei < mezzi pericolosi >, mentre i trasportati sono in grado di valutare preventivamente ogni possibile rischio al quale possono trovarsi esposti salendo sul veicolo, anche in considerazione della qualità del conducente al quale si affidano.

Per la S.C. [49] in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).

Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 c.c.

Principio ripreso pedissequamente anche da altra recente sentenza della Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 novembre 2016, n. 23214

secondo la quale, appunto, sia l’articolo 1681, che l’articolo 2054 c.c., pongono, a carico del vettore/conducente, una presunzione di responsabilita’, dalla quale il vettore/conducente puo’ liberarsi dimostrando “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, ai sensi dell’articolo 1681 c.c., ovvero “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ai sensi dell’articolo 2054 c.c.. Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, e’ indifferente che l’attore abbia proposto solo l’azione di responsabilita’ extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo al convenuto vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge.

In entrambi i casi, la presunzione e’ superata anche mediante la prova dell’imputabilita’ del sinistro a fatto del trasportato/danneggiato

In merito, poi, ai profili processuali colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti durante un trasporto cui il vettore non era tenuto per contratto, non esaurisce l’onere probatorio a suo carico dando la prova del fatto del trasporto, ma deve dimostrare che il contratto di trasporto è stato concluso a titolo gratuito e non per mera cortesia [50].

C) IL TRASPORTO DI PERSONE

 

Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei singoli contratti – Capo VIII – del trasporto – Sez. II – del trasporto di persone – 1681 – 1682

 

           Nozione che si ricava sempre dall’art. 1678 c.c. ed è quel contratto col quale una parte (vettore) si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire una o più persone (viaggiatore) da un luogo ad un altro.

            In questo tipo di trasporto il vettore, che non deve essere necessariamente imprenditore, non ha l’obbligo di eseguire personalmente la prestazione, ma ha soltanto l’obbligo di eseguirla a proprio rischio.

Per questo motivo gli compete la direzione tecnica e, nello stesso tempo, la più ampia autonomia circa la scelta dei mezzi e delle persone necessari per la realizzare il trasporto.

            La normativa

            Oltre alle norme previste dal c.c. (che sono essenzialmente 2 gli articoli previsti – artt. 1681 – 82) in merito al trasporto di persone vi è un’ampia normativa dettata da leggi speciali nei trasporti ferroviari e del codice della navigazione sui trasporti per mare e per aria.

Inoltre, dovrà essere applicata la disciplina, pressoché completa, sul trasporto di cose e, subordinatamente, le norme sull’appalto e sul contratto d’opera, in mancanza i principi generali del contratto.

1) LE PRESTAZIONI DEI CONTRAENTI

La prestazione del vettore

  • oltre alla prestazione principale del trasferimento, ha anche l’obbligo, non meno essenziale,
  • di protezione e di vigilanza; obbligo questo di mezzi e non di risultato, perché il vettore non garantisce l’incolumità del passeggero fino alla destinazione, ma è soltanto tenuto ad adottare tutte le misure idonee a questo scopo (art. 1681, I comma < il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno >)

Esistono, poi alcune obbligazioni accessorie, fra le quali occupa un posto di particolare rilievo quella di trasportare il c.d. bagaglio.

La prestazione del viaggiatore

  • l’obbligazione principale consiste nel pagamento di un corrispettivo in denaro, che normalmente nei servizi liberi di trasporti viene determinato direttamente dalle parti, mentre nei pubblici servizi viene fissato con le c.d. tariffe di trasporti.
  • Altra obbligazione principale è quella di cooperare per il buon esito del trasporto.

Esistono, poi alcune obbligazioni accessorie, fra le quali si ricorda quella di esibire il biglietto da viaggio.

Manca una normativa specifica che consenta al viaggiatore di recedere dal contratto e, perciò, si applicherà, per analogia, la normativa sull’appalto (art. 1671 c.c.) e sul contratto d’opera (art. 2227 c.c.): il recesso sarà consentito anche durante il viaggio, purché si tenga indenne il vettore delle spese già sopportate.

Il contratto a favore del terzo

Contraente è normalmente lo stesso viaggiatore, ma non è esclusa la figura del contratto a favore del terzo (art. 1411 e ss.): contraenti saranno il vettore e chi paga il corrispettivo, mentre il diritto ad essere trasportato viene acquistato da colui a cui vantaggio il viaggio viene effettuato.

 

2) RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

contrattuale ed extracontrattuale

Con questo sistema il legislatore ha disciplinato con minore severità la responsabilità del vettore nel trasporto di persone rispetto a quanto è previsto nel trasporto di cose all’art. 1693 c.c.

art. 1681 c.c. responsabilità del vettore

salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto (contrattuale), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé (extracontrattuale), se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [il vettore, naturalmente è esente da responsabilità anche qualora dimostri che il sinistro sia dovuto a caso fortuito, a forza maggiore, a stato di necessità ovvero al comportamento di un terzo o del viaggiatore stesso].

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229 c.c.) [sono valide, invece, le clausole che aggravano la responsabilità del vettore sia i negozi con il quale il viaggiatore, verificatosi il sinistro, rinunzi in tutto o in parte, al diritto al risarcimento dei danni].

Le norme di questo art. si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951 c.c.).

 

In alte parole il viaggiatore non deve provare la colpa del vettore, ma in base ai principi stabiliti dall’art. 1218 c.c., soltanto il danno subito ed il nesso di causalità tra il sinistro e l’attività esplicata del vettore nell’esecuzione del trasporto.

Riguardo all’ipotesi della responsabilità del terzo o del passeggero bisogna operare questa distinzione:

  1. se il fatto del terzo è una concausa del sinistro – si avrà una responsabilità solidale, rispondendo il vettore in via contrattuale, ed il terzo in via extracontrattuale;
  2. se, invece, il fatto colposo del viaggiatore ha concorso a cagionare il sinistro; il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Prevale in giurisprudenza [51] la tesi, seguita anche da altra dottrina [52], secondo la quale quando il fatto che genera il danno costituisce, nello stesso tempo, violazione di un duplice distinto diritto, quello particolare, derivante dall’accordo contrattuale, e quello generale, derivante dalla protezione di un bene garantito del diritto al di fuori ed indipendente dal vincolo pattuito, non vi è ragione per ritenere l’assorbimento dell’azione contrattuale in quella extracontrattuale (prescrizione di 2 anni, invece di 1 anno, il viaggiatore potrà ottenere, in caso di colpa, non solo il danno prevedibile, ma anche il danno imprevedibile).

La presunzione di colpa per la Corte di Cassazione

La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro [53].

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all’artt. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi [54].

Successivamente è stato ribadito dalla Cassazione [55] che nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Mentre secondo altra pronuncia la responsabilità del vettore prevista dall’art. 1681 c.c. non è applicabile al trasporto di militari, il quale è effettuato dalla Pubblica amministrazione senza alcun fine utilitario e nell’esercizio di una attività che è imposta da imprescindibili necessità di interesse collettivo che si riconnettono alle finalità essenziali dello Stato, a differenza dell’attività del privato, il quale liberamente e per un proprio esclusivo interesse pone in essere contratti di trasporto [56].

Per ultima sentenza di Cassazione

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347

in tema di trasporto di persone, viene affermato da costante giurisprudenza che la presunzione di responsabilita’ che l’articolo 1681 c.c., e l’articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall’inizio dell’imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attivita’ del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita’ presunta a suo carico, qualora provi che l’evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe’ il sinistro e’ posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attivita’ di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l’uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l’avvenuto rilascio del certificato di navigabilita’, il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita’ dell’incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull’adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest’ultimo, salvo che l’evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo. (Cass. 16893/10; Cass. 3825/06; Cass. 5177/97; Cass. 3285/1978; Cass. 1803/1979; Cass. 2658/72).

In sostanza, il vettore, sia quello terrestre che quello marittimo ed aereo, e’ tenuto a predisporre e ad adottare tutte quelle misure che di volta in volta si presentano necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza e prudenza, la piena incolumita’ dei viaggiatori o passeggeri, per modo che la sua responsabilita’ viene meno soltanto quando rimanga accertata la mancanza di colpa, da parte sua e da parte dei suoi dipendenti e preposti, ovvero la mancanza del nesso causale con l’evento dannoso. (Cass. 1795/1968).

Ancora sul punto secondo la Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 249

nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entita’ del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilita’ posta a suo carico dall’articolo 1681 c.c., comma 1, la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilita’ che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’articolo 1227 c.c. (cfr. Cass. n. 11194/2003).

Infine, qualora la responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportato esclusa dallo stato di necessità determinato dal fatto colposo del terzo, l’azione indennitaria ex art. 2045 c.c. contro il soggetto necessitario (vettore) e quella risarcitoria ex art. 2043 contro il terzo necessitante sono autonome, per la sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito (l’una diretta al conseguimento di un’equa riparazione in termini di tutela sociale del danno subito e l’altra volta alla totale reintegrazione del patrimonio leso) e, pertanto, non cumulabili e solo alternativamente proponibili, altrimenti il danneggiato conseguendo due ragioni di credito potrebbe ottenere con evidente indebito profitto sia il risarcimento che l’indennizzo. Tuttavia, l’art. 2045 c.c. ha anche una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare, comunque, al danneggiato un’equa riparazione, sicché il predetto può rivolgersi contro il danneggiante necessitato per ottenere l’indennità e contro il terzo necessitante per la differenza tra l’integrale risarcimento e l’indennità, qualora attraverso quest’ultima non consegua una riparazione soddisfacente, ovvero agire contro il terzo necessitante per ottenere il risarcimento integrale e contro il necessitato per ottenere l’indennità anche per l’eventuale differenza, qualora il primo non adempia in tutto o in parte [57].

La presunzione di colpa secondo le pronunce di merito

Per ultima sentenza di merito [58] nel contratto di trasporto di persone regolato dal c.c., il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto, quando cioè il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all’attività di trasporto, ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento. Incombe invece sul vettore, affinché possa liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce un fatto imprevedibile ed inevitabile con la normale diligenza. La responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell’attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l’adempimento. Tale responsabilità viene meno solo con la consegna al destinatario, venendo meno in tal momento, anche il dovere di conservazione e di custodia su di lui incombente, essendo tenuto a custodire e conservare la cosa trasportata ed avendo il destinatario, diritto a veder risarcito il danno in caso di perdita o avaria del carico.

Per la Corte d’appello Romana [59] nel contratto di trasporto di persone ai sensi dell’art. 1681 c.c., per pronunciare la sussistenza della responsabilità del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra l’evento dannoso ed il viaggio e, quindi, tra l’evento dannoso e il veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Dunque il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all’attività di trasporto) ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo, essendo egli tenuto ad indicare 1a causa specifica di verificazione dell’evento. Grava, invece, sul vettore che vuole liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico, gravante ex art. 1681 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Secondo il Tribunale Bresciano [60] in relazione al trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., posta a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera allorché sia dimostrato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto. Qualora il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore, tale presunzione resta esclusa, essendo stata accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore. Si rileva come, se da un lato, il viaggiatore danneggiato a causa del trasporto, ha l’onere di provare il nesso causale tra l’evento dannoso ed il trasporto stesso, dovendosi considerare verificatisi durante il viaggio anche gli incidenti occorsi nelle operazioni preparatorie od accessorie del trasporto ed anche nelle fermate, dall’altro lato, il vettore, al fine di liberarsi della predetta presunzione di responsabilità posta a suo carico, deve provare che l’evento lesivo rappresenta un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Tutto ciò premesso, nella fattispecie, in base alle risultanze probatorie, si è riconosciuta la responsabilità della parte convenuta, ovvero del conducente dell’autobus nella causazione dell’evento dannoso per cui è causa, giacché si è appurato come quest’ultimo apriva gli sportelli per la discesa prima ancora che l’autobus fosse completamente fermo ed effettuava una brusca doppia frenata che, nonostante l’attrice fosse ancorata agli appositi sportelli, non le impediva di essere catapultata sui gradini di discesa del mezzo.

Per altra pronuncia di merito [61] in tema di risarcimento per i danni subiti dal viaggiatore durante il trasporto, posto che, ai sensi dell’art. 1681 c.c., la relativa responsabilità è a carattere presuntivo (talché sul vettore incombe l’onere della prova in ordine alla predisposizione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre su sul danneggiato grava la dimostrazione circa la sussistenza del nesso eziologico tra il danno ed il trasporto) occorre determinare l’esatto contenuto del concetto “durante il viaggio” al fine di circoscrivere compiutamente l’applicabilità della relativa disciplina. In particolare è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra evento e viaggio, ovvero tra evento e veicolo di locomozione così, se da un lato occorre ricomprendere anche operazioni preparatorie ed accessorie al trasporto, quali la salita e la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l’apertura e la chiusura di porte e finestrini e lo spostamento e la sistemazione tra i sedili, dall’altro la responsabilità deve essere esclusa qualora il vettore dimostri che il sinistro si sia verificato per fatto del terzo o dello stesso trasportato.

Trasporto marittimo

Per il Tribunale Bolognese [62] il vettore marittimo risponde anche dei danni subiti dal passeggero durante la fase di imbarco. Infatti, la responsabilità del vettore (terrestre, marittimo, aereo che sia) sussiste non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando, come nel caso in esame, esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto. Peraltro, la riconducibilità del sinistro all’una o all’altra delle due situazioni appena descritte, non è senza effetti, ma si riflette sulla distribuzione degli oneri probatori. In particolare, per gli incidenti verificatisi a causa del trasporto, spetta al viaggiatore provare il nesso di causalità tra il trasporto ed il danno, con l’indicazione della ragione specifica per cui esso si sia verificato, mentre al vettore incombe la prova liberatoria consistente nel dimostrare che l’evento dannoso è stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l’uso della normale diligenza. Per gli incidenti verificatisi, invece, semplicemente in occasione del trasporto spetta al viaggiatore soltanto provare che si è trattato di un vero e proprio infortunio, cioè di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuta durante il viaggio e che non si sarebbe verificato senza l’occasione del medesimo, mentre incombe al vettore la prova liberatoria consistente nella sola dimostrazione di aver posto in essere le cautele necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza – la quale però non esclude un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte del viaggiatore – la incolumità di quest’ultimo. (Nella specie in considerazione, il passeggero era rimasto con la gamba schiacciata tra la piattaforma e la lancia che l’avrebbe condotto sulla nave).

Per ultima sentenza di Cassazione

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347

si afferma che l’articolo 274 codice navale, nel disporre che l’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio detta, in subiecta materia, una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all’articolo 2049 c.c., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilita’ dell’armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (articolo 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice navale. (Cass. 11124/1997).

Trasporto ferroviario

Per la S.C.[63] ai sensi dell’art. 11 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore sussiste quando tale danno sia stato determinato, sotto il profilo eziologico, da un’anormalità del servizio, ossia da un fatto che — ricollegabile a cause varie, come lo stato del materiale, il funzionamento dei mezzi adoperati e l’attività del personale addetto, contraria alle norme regolamentari o di comune prudenza — costituisca, nella sua obiettività, una deviazione rispetto all’ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso. Pertanto, mentre, in eccezione alle regole sulla responsabilità contrattuale, grava sul viaggiatore la prova (soddisfatta dalla dimostrazione che il danno gli è derivato dal mezzo di trasporto e durante il viaggio) dell’anormalità del servizio, che dà origine ad una presunzione di colpa a carico dell’amministrazione, ricade poi su quest’ultima la dimostrazione liberatoria che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore o per comportamento del sinistrato o di un terzo.

In altri termini[64] nell’ipotesi del trasporto di persone, il viaggiatore, ai fini di ottenere il risarcimento del danno subito durante il trasporto, ha l’onere di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e l’attività del vettore nell’esecuzione del contratto di trasporto, e non anche l’anormalità del servizio che ha determinato l’evento dannoso, in quanto in tal modo sarebbe posta a suo carico la dimostrazione della colpa del vettore la cui esistenza è presunta; la prova dell’anormalità del trasporto o della condotta colposa del personale dipendente del vettore, deve essere fornita dal viaggiatore, come presupposto della sua pretesa risarcitoria, nel solo caso del contratto di trasporto concluso con le ferrovie dello Stato.

Ai fini del risarcimento dei danni derivati dal trasporto, il passeggero, tranne che nell’ipotesi di trasporto eseguito dalle Ferrovie dello Stato, non è tenuto a provare l’avvenuto acquisto del biglietto, ma è sufficiente che dimostri la sua presenza sul veicolo quale passeggero.

Secondo altra Cassazione [65] la circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall’art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all’art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di “aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi”.

Per altra sentenza di merito [66], in linea con la Cassazione, in caso di incidente ferroviario sussiste una presunzione di responsabilità a carico del vettore ai sensi della disciplina speciale che regola tale tipo di trasporto, ma più in generale anche ai sensi di quanto dispone l’art. 1681 c.c. Tale responsabilità si estende anche alle operazioni di salita e discesa dal mezzo e postula soltanto la dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto. La predetta presunzione viene invece esclusa dalla dimostrazione, di cui è onerato evidentemente il vettore, che l’incidente si è verificato per fatto attribuito al viaggiatore.

In precedenza, il Tribunale partenopeo [67] stabiliva che: in materia di trasporto ferroviario, per influenza della L. 4 aprile 1935, n. 911 contrariamente agli altri tipi di trasporto assistiti dalla presunzione, è a carico del viaggiatore la prova dell’anomalia del trasporto, come fattore causativo dell’evento dannoso, ma tale onere probatorio deve dirsi assolto in tutti i casi in cui il viaggiatore provi che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dall’attività di trasporto, non essendo tenuto egli a provare la precisa anomalia. A carico del vettore resta secondo le regole ordinarie la prova dei fatti estintivi e/o modificativi dell’obbligo assunto, quali il caso fortuito o l’esclusiva responsabilità del danneggiato, come unico elemento causativo del fatto.

Nello stesso anno il Tribunale Fiorentino [68] affermava che: sussiste la responsabilità della società di trasporto ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore caduto durante la discesa dal treno causa il dislivello esistente tra il predello di discesa dal treno ed il marciapiede sottostante. Il vettore risponde infatti dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarlo. Nel caso di specie, ammesso di dover ritenere normale il dislivello sul marciapiede perché rispondente ad esigenze di servizi, non è normale che non si adottino le cautele necessarie perché tale situazione non determini pericolo per la discesa dei viaggiatori.

Trasporto in filobus

In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l’interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all’art. 1681 c. c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta [69].

Trasporto in seggiovia

L’inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nel contratto tipico di trasporto di persone (non escluso dalla necessaria collaborazione, più o meno attiva, dell’utente) comporta che il trasportato il quale abbia subito danni in conseguenza di una caduta successiva al suo distacco dal veicolo, possa invocare in proprio favore la norma di cui all’art. 1681 c.c., sulla particolare responsabilità del vettore, sempreché peraltro egli fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita [70].

Nel trasporto eseguito a mezzo di seggiovia, qualora non si possa imputare al vettore l’omesso controllo della regolare salita degli utenti sul mezzo e non sussistano le condizioni che, in base alle norme del regolamento ministeriale disciplinanti il servizio, determinano l’obbligo di intervento da parte degli addetti all’impianto (fra le quali rientra l’esplicita richiesta di aiuto da parte del passeggero, che, peraltro, deve, di regola, agire autonomamente, o l’evidente difficoltà in cui egli si trovi, condizioni nella specie secondo l’incensurato accertamento del giudice di merito, non ricorrenti) va esclusa la responsabilità, anche extracontrattuale del vettore, per il danno subito dal passeggero in conseguenza dell’urto con il sedile del mezzo, all’inizio della risalita, non sussistendo, al di là delle menzionate ipotesi un obbligo giuridico del vettore di attivarsi per evitare eventi pregiudizievoli all’utente e in particolare non configurandosi in base alle predette norme regolamentari un dovere di intervenire per rallentare la corsa del mezzo nel momento in cui i passeggeri si apprestano a salirvi [71].

Infine [72], in tema di trasporto di persone l’articolo 1681 del c.c. pone una presunzione di colpa a carico del vettore e il trasportato, quindi, ha solo l’onere di provare che il danno patito sia avvenuto durante e in occasione del trasporto. La presunzione in questione, peraltro, non può essere in contrasto con il principio generale della causalità.

Ne segue, pertanto, che non sussiste violazione della detta disposizione qualora il giudice del merito accerti che il danno è derivato dal comportamento irrazionale e imprevedibile del danneggiato. Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la responsabilità della società proprietaria di una seggiovia quanto ai danni patiti da un passeggero nello scendere da questa perché alzando la sbarra di protezione del seggiolino sul quale era seduto e non richiamando, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l’attenzione dell’addetto alla stazione aveva indotto quest’ultimo fondatamente a ritenere che lo steso fosse capace di scendere da solo dalla seggiovia e, inoltre, tenendosi aggrappato al seggiolino durante la fase della discesa non aveva consentito all’addetto alla stazione di tirarlo giù dal seggiolino medesimo).

Trasporto aereo

In linea generale [73] la responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell’organizzazione amministrativa del traffico nell’aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in modo da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiché il reddito servizio è reso da un soggetto diverso dal vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza. Più in particolare, tale soggetto non può considerarsi come un preposto del vettore; pertanto, il trasporto dall’aerostazione all’aereo con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali non può essere considerata un’operazione di imbarco, inerente al trasporto aereo cui attende il vettore, e quindi questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.

Secondo altra sentenza della S.C.[74] in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l’articolo 1681 c.c. e l’articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell’udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all’apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all’evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell’apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae.

Per una pronuncia di merito [75] in tema di trasporto aereo internazionale, il vettore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal viaggiatore in conseguenza di operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto, quando, per motivi attinenti all’organizzazione del traffico all’interno dell’aeroporto, tali attività vengano organizzate e gestite da soggetti diversi dal vettore, che non sono da lui scelti e sono sottratti alla sua ingerenza. In particolare, il trasporto del viaggiatore dall’aerostazione all’aeromobile e viceversa effettuato con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali, non rientra nelle operazioni di imbarco o sbarco, ovvero in quelle operazioni strettamente inerenti al trasporto aereo e per le quali -in caso di danni – risponde il vettore

Profili processuali

In senso generale, come confermato in una pronuncia di merito [76], in tema di danni da circolazione subiti da una persona trasportata a titolo oneroso o gratuito, in favore del danneggiato va riconosciuta, in concorso con l’azione per la responsabilità contrattuale, quella per la responsabilità extracontrattuale configurando il fatto dannoso, al contempo, inadempimento delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto e violazione del neminem laedere, sicché il venir meno dell’una non pregiudica l’esperibilità dell’altra.

Deve, inoltre, specificarsi che, nella materia in esame, sussiste una responsabilità presunta a carico del vettore, una sorta di responsabilità semioggettiva, potendo questi liberarsi dalla responsabilità solo fornendo la prova che il danno non è stato causato da fatto a lui imputabile, per essere stato determinato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, ovvero da caso fortuito o forza maggiore, essendo state da lui adottate tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso. L’art. 1681 c.c. opera dunque, quando sia provato dal danneggiato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.

Ancora da ultimo secondo la S.C.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2015, n. 11861

la carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilita’ posta a carico del vettore dall’articolo 1681 c.c., per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che e’ tenuto, durante il trasporto, alla osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all’approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l’incolumita’ del passeggero con normale diligenza, non puo’ escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilita’ da parte di quest’ultimo (cosi’ Cass. n. 2020/1994, nonche’ gia’ Cass. n. 1034/64, in riferimento proprio all’accorgimento, richiesto alla persona trasportata, di reggersi agli appositi sostegni).

Mentre, sotto un profilo meramente processuale, per il Tribunale Palermitano [77] costituisce mutatio libelli ed è, dunque, inammissibile la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. formulata da parte attrice nella prima udienza di comparizione a seguito delle difese di parte convenuta, in luogo della inizialmente proposta azione di responsabilità ex art. 1681 c.c.

In tal senso, invero, costituisce domanda nuova quella che altera anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche prima non prospettate ed, in particolare, su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato radicalmente diverso, in modo tale che risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.

Nella fattispecie concreta l’attrice ha inizialmente dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta, all’uopo invocando le norme in materia di trasporto ed inquadrando il fatto nell’ambito della responsabilità del vettore e solo in seguito alle difese svolte dalla parte convenuta ha formulato una diversa prospettazione dei fatti, con la introduzione di un tema di indagine nuovo e diverso, relativo ad omissioni imputabili ex art. 2043 c.c. e non più ex art. 1681 c.c.

 

D) IL TRASPORTO DI COSE

 

Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei singoli contratti – Capo VIII – del trasporto – sez. III – del trasporto di cose – 1683 – 1702

 

Nozione che si ricava sempre dall’art. 1678 c.c. ed è quel contratto col quale una parte (vettore) si obbliga, verso un altro soggetto (mittente e/o destinatario), a trasferire, verso corrispettivo (porto) , determinate cose da un luogo ad un altro.

Ebbene, tre sono i soggetti che intervengono nelle operazioni di trasporto, ossia il mittente, il vettore e il destinatario.

Il primo si occupa di consegnare il carico al vettore, gli chiede di effettuare il trasporto e ne risulta essere il creditore;

il secondo è colui che si assume l’incarico e può essere sia un professionista con o senza organizzazione di impresa sia un vettore occasionale;

il terzo è il legittimato a ricevere il carico a destinazione e può essere sia il mittente medesimo sia una persona diversa individuata nella stipulazione o per mezzo del possesso della lettera di vettura.

Da una prima lettura di tele nozione, emerge subito che l’elemento dell’affidamento si ritrova soltanto in questo tipo di trasporto, poiché, a differenza del trasporto di persone, il viaggiatore non può personalmente controllare l’esecuzione del contratto, e quindi proteggersi direttamente, nei limiti del possibile, dai fattori generanti del danno.

1) I SOGGETTI ESSENZIALI NELL’ECONOMIA DEL CONTRATTO

Vettore

            Vettore è colui che, in forma imprenditoriale o privata, si obbliga a trasferire, con mezzi propri oppure avvalendosi di quelli di terzi con cui stipula un contratto di subtrasporto (assumendo in questo caso la qualifica di submittente e quindi la veste giuridica di mittente), cose (o persone), da un luogo a un altro, verso il pagamento di un corrispettivo.

Mittente

            Il mittente è individuabile in colui che ha concluso in nome proprio il contratto di trasporto, indipendentemente dall’aver anche compiuto di persona le operazioni dirette al trasferimento delle merci.

La controparte contrattuale del vettore è denominata mittente nei trasporti terrestre, aereo e ferroviario e caricatore in quello marittimo, a seconda che si dia rilievo rispettivamente all’invio delle merci oppure all’attività materiale di presentazione delle stesse al vettore affinché le collochi a bordo della nave.

se ne può aggiungere un terzo

 Destinatario

            vale a dire colui che quando, non lo è lo stesso mittente, riceve la prestazione del trasporto ed al quale il carico deve essere consegnato nel luogo di arrivo.

            Il contratto viene considerato come un contratto a favore del terzo, e, pertanto, il destinatario acquista iure proprio i diritti nei confronti del vettore e costui ai sensi dell’art. 1413 c.c., potrà opporgli soltanto le eccezioni fondate sul contratto di trasporto.

            Natura confermata anche dalla Cassazione [78] secondo la quale posto che, in relazione al destinatario, il contratto di trasporto si atteggia come contratto a favore di terzi, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna.

            Da una lettura combinata degli artt. 1411 ss. e 1678 ss. c.c., emergono tuttavia delle differenze tra la disciplina del contratto a favore di terzi e quella del contratto di trasporto, e precisamente: il mittente può esercitare il diritto di contrordine fino a quando la merce è giunta a destinazione anche se il destinatario (terzo beneficiario) ha dichiarato di voler beneficiare della pattuizione a proprio favore; nel caso di trasporto assegnato, il terzo per ritirare le merci e conseguire la prestazione in suo favore deve pagare il prezzo del trasporto.

            Esiste, comunque una variante rispetto allo schema tipico del contratto a favore del terzo ed è data dal I comma dell’art. 1689 c.c.

 

art. 1689 c.c.    diritti del destinatario

i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore [a differenza dell’art. 1413 c.c. < Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione >].

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e dagli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

 

Tali deroghe rispetto alla disciplina generale del contratto a favore di terzo non scalfiscono comunque la ricostruzione proposta in quanto si tratta di differenze legate a specifiche esigenze del trasporto.

Il mittente, riguardo al I comma, infatti, può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e risarcire i danni derivanti dal contrordine (art. 1685 c.c.).

2) I DIRITTI DEL DESTINATARIO

A mente di una prima pronuncia della Cassazione [79] la richiesta di riconsegna che, ai sensi dell’art. 1689, primo comma, c.c. il destinatario deve rivolgere al vettore per fare propri i diritti nascenti dal contratto di trasporto, esige una conforme manifestazione di volontà resa di fronte al vettore.

Detta manifestazione, nei trasporti eseguiti da ditte private (diversamente da quanto è stabilito per i trasporti ferroviari), può avvenire senza particolari formalità ed anche verbalmente, e la stessa può ritenersi validamente effettuata anche mediante la citazione per danni notificata dal destinatario al vettore.

Successivamente la medesima Cassazione [80] ha statuito che per effetto della richiesta di riconsegna della cosa trasportata, di cui all’art. 1689 c.c., il destinatario acquista soltanto i diritti a lui spettanti in base al contratto di trasporto e, cioè, quelli inerenti alla prestazione attribuitagli da tale negozio, ma non anche i diritti che competono al mittente ed al vettore, i quali restano le uniche parti in senso tecnico del contratto. Ne consegue, che il mittente conserva, anche dopo la cennata richiesta, la titolarità dell’azione di risarcimento per i danni subiti a seguito dell’inadempimento del contratto di trasporto.

In tema, sono intervenute anche le Sezioni unite [81] andando ad affermare che qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l’art. 1689, primo comma, c.c., in forza del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, non al mittente. Fra tali diritti deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria, atteso che al destinatario stesso, divenuto creditore iure proprio della prestazione cui per contratto è tenuto il vettore, allorché, arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, provveda a richiederne la riconsegna, non può non riconoscersi, per il caso di inadempimento, la spettanza della prestazione riparatoria dell’inadempimento medesimo e della violazione degli interessi regolati dal contratto.

Con altra pronuncia [82] è stato anche specificato che il significato e la rilevanza della richiesta di riconsegna da parte del destinatario, ai fini dell’applicazione del disposto di cui al primo comma dell’art. 1689 c.c., possono essere riconosciuti solo a quella fatta dopo che egli sia stato informato o si sia reso edotto di tale perdita, perché solo in questo caso la richiesta di riconsegna è espressiva dell’intento di esercitare i diritti nascenti dal contratto.

Ultimo intervento della Cassazione
Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22044

sulla scorta di altri precedenti ha specificato che nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarita’ del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’articolo 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

Anche in relazione ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada, soggetto all’applicazione dell’articolo 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa appunto al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.). Il predetto articolo 13 attribuisce, al pari dell’articolo 1689 c.c., la titolarita’ del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’articolo 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

Ai fini processuali, poi, per ultima Cassazione [83] nel contratto di trasporto, incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 c.c. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all’attore.

 

3) LA PRESTAZIONE DEL MITTENTE

Consiste in un dare e, precisamente nel corrispettivo di cui parla l’art. 1678 c.c.

Questo è, normalmente, ma non essenzialmente, in denaro e viene anche denominato porto.

  1. porto affrancato – se è stabilito che il pagamento debba essere effettuato dal mittente al momento della consegna delle cose al vettore;
  2. porto assegnato – se, invece, il pagamento debba essere effettuato all’atto di riconsegna della merce al luogo di arrivo.

Il prezzo viene normalmente fissato

  • à forfait, vale a dire in una somma globale per l’intero viaggio, ma in alcuni casi viene fissato
  • a tempo ovvero
  • a misura, ossia con riferimento ai chilometri percorsi o all’unità di misura delle merci.

Qualora le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, né abbiano stabilito il modo di determinarlo, troverà applicazione per analogia, l’art. 1657 c.c. sull’appalto.

Mittente e vettore hanno la piena libertà di determinare il corrispettivo del trasporto, non essendo più vincolati da quantificazione (grazie al DLG 21/11/2005 n. 286 è stato infatti abolito il sistema delle tariffe a forcella); e modalità di pagamento (soprattutto se in presenza di un contratto scritto).

Bisogna, però, sottolineare che sono state ripristinate delle forme di controllo prezzi attraverso un adeguamento automatico del corrispettivo del trasporto in base al costo del carburante, e con il pagamento a 30 giorni delle fatture per i servizi di trasporto stessi.

4) TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI

[84]

Il legislatore ha previsto la possibilità del rilascio, a soli fini probatori, di determinati documenti.

art. 1684 c.c.   lettera di vettura e ricevuta di carico

su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo 1683 [il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto] e le condizioni convenute per il trasporto.

(Duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico) Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola “all’ordine” (2008 e seguenti).

Questo documento è consegnato dal vettore, al momento della consegna del carico (art. 1687, III comma), al destinatario il quale avrà, in tal modo, anche la possibilità di controllare se le merci siano state effettivamente riconsegnate in conformità delle indicazioni contenute nella lettera stessa.

Per la S.C.[85] in tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 c.c., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l’indicazione “del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto”. Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l’esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.

Per altra pronuncia di merito [86], la prova della sussistenza del contratto di trasporto di cose è costituita in maniera tipica dalla lettera di vettura, il cui rilascio compete, ex art. 1684 c.c., al mittente il quale ha l’onere di specificare quanto consegnato, diversamente rispondendo dei danni derivanti dalla omissione o inesattezza delle indicazioni al pari della irregolarità dei documenti.

art. 1691 c.c.   lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

 

5) L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE

Fase della consegna

Per assicurare il corretto svolgersi dell’operazione di trasporto il mittente deve provvedere a compiere una serie di atti di cooperazione col vettore.

art. 1683 c.c.  indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti (1684 – 1691), il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti [87].

 

Si tratta evidentemente di un’elencazione esemplificativa aperta ad una notevole elasticità di valutazioni, tenendo magari conto di possibili pattuizioni contrattuali che possono regolare l’ambito e la portata di tali indicazioni

La mancata consegna delle merce o dei documenti necessari per il trasporto ovvero l’omissione o la incompleta indicazione dei dati, pongono, perciò, il mittente nella posizione del creditore in mora (art. 1207 c.c.), con la conseguenza che egli dovrà risarcire i danni al vettore.

Per la S.C.[88] la responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell’art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita.

Secondo altro arresto della Cassazione [89] in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, l’onere di esatta indicazione della natura e quantità delle cose da trasportare — che è a carico del mittente ex art. 1683, primo comma, c.c. — con la sanzione prevista dal successivo terzo comma, per cui sono a suo carico i danni derivanti dall’omissione o inesattezza di tali indicazioni, nonché il principio secondo il quale il vettore non risponde delle perdite e delle avarie dovute al fatto del mittente (art. 1693, primo comma, c.c.), comportano che occorre, volta per volta, accertare se la mancanza di quelle indicazioni sia stata la causa della perdita delle cose consegnate per il trasporto, con la conseguenza che la perdita avvenuta per difetto delle adeguate misure di custodia da parte del vettore, in tanto può farsi risalire a fatto del mittente, a norma dell’art. 1693, primo comma citato, con contestuale configurazione della fattispecie di cui al terzo comma del precedente art. 1683, in quanto si tratti di misure che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare per evitare la perdita e, dall’altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato debitamente informato.

Inoltre, sempre per la S.C.[90] il vettore di pacchi di peso non superiore a venti chilogrammi, che agisca in qualità di concessionario dell’amministrazione postale, può far valere, nei rapporti con il mittente, le limitazioni di responsabilità previste in favore dell’amministrazione stessa per il caso di perdite od avarie, ivi compresa quella del contenimento del risarcimento nel limite del decuplo del prezzo del trasporto, solo qualora tale prezzo sia stato fissato nel rispetto delle tariffe postali, il trasporto medesimo sia stato effettuato direttamente dal concessionario, senza ricorso in tutto o in parte ad altri vettori, ed inoltre il rapporto di concessione sia opponibile all’altro contraente in quanto costituito in forza di valido provvedimento emanato dall’autorità competente. A tale ultimo fine, pertanto, e con riguardo a concessione anteriore al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619 sul decentramento dei servizi delle poste e telecomunicazioni, deve ritenersi inidoneo un atto del direttore di ufficio provinciale, in quanto all’epoca privo di funzioni proprie o delegate in materia, spettanti esclusivamente al ministro, salvo che, dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, sia intervenuto un apposito, idoneo provvedimento del direttore, munito di competenza in base alle norme sopravvenute, rivolto a sanare il vizio di incompetenza afferente il precedente atto.

Fase del trasporto

Le modalità di esecuzione non hanno una disciplina specifica e qualora, nulla sia previsto nel contratto, troveranno applicazione i principi generali sull’adempimento delle obbligazioni e, precisamente

 

  • l’art. 1176 –

art. 1176 c.c.     diligenza nell’adempimento

nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

  • l’art. 1177 –

art. 1177 c.c.    obbligazione di custodire

l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

 

 

Il diritto di contrordine

Si esercita con una dichiarazione a forma libera [91], ma quando dal vettore sia stato rilasciato un duplicato della lettera di vettura ovvero una ricevuta di carico, il mittente non può disporre della merce se non esibisce questi documenti, per farvi annotare e sottoscrivere dal vettore le nuove indicazioni.

Le nuove istruzioni devono essere annotate sul documento di trasporto e sottoscritte dal vettore (art. 1685, comma II, c.c.).

Il rifiuto di esibire nel corso di un giudizio civile il documento del trasporto può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

In particolare la richiesta di sospensione si configura, più che un recesso, una modifica unilaterale del contratto.

Con la sospensione, in buona sostanza, si abbrevia il tragitto inizialmente concordato.

La ratio legis risiede nella volontà di riconoscere al mittente un diritto limitato di ripensamento garantendo al vettore il rimborso delle spese sostenute per il richiesto mutamento del contenuto della propria prestazione e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Si tratta di uno jus variandi che può sostanziarsi in un recesso unilaterale dal contratto oppure in atti aventi efficacia modificativa o specificativa del contratto concluso.

 

art. 1685 c.c.   diritti del mittente

il mittente 1) può sospendere il trasporto [92] e   2) chiedere la restituzione delle cose, 3)   ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o 4) anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti da contrordine.

Qualora del vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

 

È evidente che le facoltà specificamente indicate dal Legislatore non hanno carattere esaustivo e non esauriscono le possibili espressioni del diritto di contrordine.

Non può, pertanto, escludersi in linea teorica che l’esercizio del contrordine possa spingersi sino a consentire al mittente di ordinare al vettore la consegna delle cose in una località già superata nel corso del trasporto.

Sulla titolarità anche per la persona del destinatario del diritto di contrordine, che non potrebbe che sorgere dopo che le merci siano giunte a destinazione e costui ne abbia richiesto la riconsegna oppure siano scaduti i termini entro cui dovevano arrivare, la dottrina è divisa.

L’orientamento prevalente è schierato a favore della soluzione negativa, ovvero esclude che il destinatario acquisita la titolarità dei diritti nascenti dal trasporto possa variare le sorti del carico e quindi modificare la prestazione del vettore come è stata definita fra quest’ultimo e il mittente.

La CMR (Convention des Marchandises par Route, è l’accordo internazionale tipico) riconosce al destinatario il diritto di contrordine solo in quanto oggetto di apposita rinuncia contrattuale in favore di costui da parte del mittente, trascritta nella lettera di vettura (art. 12.3).

 

Gli impedimenti e i ritardi nell’esecuzione

 

art. 1686 c.c.   impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’art. 1514, o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

 

Poiché l’esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate — l’obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l’omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all’art. 1514 c.c.[93]

In altra pronuncia [94] è stato previsto che nel trasporto di cose (nella specie, ferroviario), l’obbligo del vettore di custodire la merce (artt. 1686-1693 c.c.), che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell’inizio o prosecuzione del trasporto (artt. 1686-1690 c.c.) comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell’eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo (nella specie, creditore del destinatario) ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, all’esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse (art. 1693 c.c.), non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell’esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce (nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie) provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all’inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l’imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell’art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l’avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna.

E’ stato anche stabilito da una sentenza di merito [95] che non sussiste alcuna responsabiltà a carico del vettore per il ritardo nel trasporto qualora il servizio sia stato sospeso a causa di un provvedimento adottato in esecuzione di leggi o in ottemperanza agli ordini impartiti dalla magistratura competente. Nella fattispecie, il giudicante ha ritenuto insussistente la responsabilità del vettore incaricato del trasporto di rifiuti speciali, in quanto obbligato a sospendere il servizio per circostanze ad esso non imputabili e, in particolare, per osservare le norme dettate in materia dalla Pubblica Autorità.

Fase della riconsegna

 

art. 1687 c.c.   riconsegna delle merci

il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177 c.c.) del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi (ex art. 1374 c.c.).

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

La «messa a disposizione» prevista dall’art. 1687 c.c. è un’operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata, cui è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta a carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d’appalto – collegato o complementare a quello di trasporto – con il quale il vettore si assuma l’obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l’impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone (nella specie, una gru di notevoli dimensioni, da ancorare con particolari accorgimenti e manovrata da personale specializzato), e debbano completarsi con la sistemazione della cosa trasportata in un luogo determinato [96] .

La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l’arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l’esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l’adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l’obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento[97].

In precedenza con una lontana sentenza del 77’ la Cassazione [98] già affermava che l’attività con cui il vettore mette le cose trasportate a disposizione del destinatario consiste nello scarico delle cose dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione indicato nel contratto, e s’inserisce nell’esecuzione del contratto di trasporto. Perciò il danno che, dopo l’esplicazione di tale attività, il vettore abbia arrecato al destinatario con una condotta negligente deve essere risarcito non già a titolo contrattuale, come derivante da inesatto adempimento, bensì a titolo di responsabilità aquiliana. Spetta poi al destinatario, il quale sostiene che, secondo gli usi locali, il vettore deve compiere altre operazioni, successive allo scarico, per mettere la cosa a sua disposizione, provare l’esistenza di quegli usi.

 

art. 1690 c.c. impedimenti alla riconsegna

se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’art. 1686.

Se sorge controversia   1) tra più destinatari o 2) circa il diritto del destinatario alla riconsegna o 3) circa l’esecuzione di questa, ovvero 4) se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

 

6) LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

 

Il vettore, per espressa previsione legislativa, deve adempiere la propria prestazione secondo le modalità stabilite nel contratto o, in mancanza, secondo gli usi, rispondendo infatti sia nel caso in cui le cose trasportate subiscano una diminuzione di peso o misura che oltrepassi il c.d. calo naturale (art. 1695 c.c.), sia nel caso di impedimento o ritardo eccessivo nell’inizio o nella prosecuzione dell’attività di trasporto (art. 1686 c.c.) che infine nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate (art. 1693 c.c.).

La sua responsabilità ha inizio dal momento in cui il mittente effettua la consegna delle cose ed ha fine quando avviene la riconsegna al destinatario.

L’inadempimento dell’obbligazione di trasportare si ha, quando il trasporto non viene eseguito ovvero lo sia solo parzialmente;

valgono le regole generali per l’inadempimento e, in particolare l’art. 1218 c.c.;

art. 1218 c.c.   responsabilità del debitore

il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

 

  • 1223 (che prevede il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante
  • 1225 (che il limita il risarcimento al danno prevedibile)
  • 1226 (che prevede la valutazione equitativa)
  • 1227 (che prevede il concorso del fatto colposo del creditore nel nostro caso del mittente)
  • 1228 (che prevede la responsabilità per fatto degli ausiliari)

Sono valide le clausole di esonero di responsabilità a favore del vettore escluse quelle espressamente previste dall’art. 1229 c.c.

art. 1229 c.c.   clausole di esonero da responsabilità

è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).

E’ nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).

Legittimazione all’azione contrattualecompetenza:

  1. Mittente, fino al momento in cui il carico non sia arrivato a destinazione o non sia scaduto il termine legale per l’arrivo e, anche posteriormente, fino a che il destinatario non abbia manifestato al vettore la sua volontà di aderire al contratto con la richiesta della riconsegna [99]; la Cassazione [100] ha anche precisato che la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell’istante a condizione che questi dimostri di aver subìto, lui personalmente (e non il destinatario), l’incidenza negativa dell’inadempimento. In tal caso il vettore potrà, a sua volta, rappresentare al destinatario l’esistenza di tale richiesta risarcitoria da parte del mittente, e potrà, comunque, liberarsi della propria obbligazione offrendo l’adempimento «a chi vi abbia diritto» nella ipotesi in cui il destinatario protesti, a sua volta, la propria legittimazione a riceverlo.
  2. Destinatario, dal momento in cui abbia pagato al vettore quanto da lui dovuto; secondo una pronuncia di merito [101] in tema di risarcimento dei danni derivanti dal contratto di trasporto, la legittimazione ad agire deve attribuirsi al destinatario della merce trasportata che l’abbia ricevuta ed accettata.E’ infondata la domanda con la quale l’attore, che abbia commissionato la spedizione di taluni colli, citi in giudizio il vettore al fine di veder risarciti i danni derivanti dallo schiacciamento del materiale la cui consegna sia stata rifiutata dal destinatario. In questo caso, infatti, il contratto di trasporto in quanto assimilabile al contratto a favore di terzi, determina che la merce, una volta giunta a destinazione ed una volta che il destinatario ne abbia chiesto la consegna, diventa creditore iure proprio della prestazione cui il vettore è obbligato; ne consegue che il destinatario, in quanto terzo beneficiario del contratto di trasporto, dopo che abbia chiesto o ricevuto la merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto compreso quello al risarcimento dei danni subiti nel corso della spedizione.
  3. Il cessionario dei diritti di credito, come ad esempio nel caso della surrogazione dell’assicuratore; infatti la S.C.[102] ha previsto che in tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario — assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario — assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà — per la quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale — essere esercitata dall’assicuratore medesimo. Sul punto è intervenuta nuovamente la recente Cassazione [103] affermando che nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
  4. Legittimazione del venditore [104]; per una pronuncia di merito [105] la legittimazione del venditore, in luogo del destinatario dei beni smarriti, a richiedere al trasportatore il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dei contratti di trasporto, trova fondamento nell’avvenuta risoluzione consensuale, con effetto retroattivo ex tunc, dei contratti di vendita relativi alle merci andate smarrite intercorsi tra l’assicurato mittente venditore e il destinatario. In tal senso, invero, risoltasi consensualmente la vendita dei beni andati smarriti, deve escludersi che il soggetto legittimato a domandare l’indennizzo sia il destinatario in applicazione dell’art. 1510 c.c., per il quale il venditore-mittente è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al vettore o allo spedizioniere, implicando tale consegna il passaggio al compratore della proprietà e dei diritti che derivino dal contratto di trasporto o di spedizione. In ipotesi siffatte deve, invece, farsi applicazione dell’art. 1689 c.c., a norma del quale nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, ha luogo la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto nel momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce.
  5. Il legittimo possessore del titolo rappresentativo delle cose.

L’inadempimento dell’obbligo di custodire è identificato nella perdita totale o parziale del carico ovvero di avaria dello stesso.

Il vettore risponde in ogni caso, salvo la prova positiva a suo carico che il danno si è prodotto per una delle singole specifiche cause indicate dalla norma (1693 c.c.).

A suo carico è anche la prova dell’esistenza del nesso di causalità. Di conseguenza il vettore risponde per perdita ed avaria dovute a causa ignote.

Restano, tuttavia, salve le azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché il danno sia denunciato immediatamente al momento della scoperta e comunque non oltre 8 giorni dopo il ricevimento della merce.

 

Legittimazione all’azione contrattualecompetenza:

  1. mittente (cfr sopra)
  2. destinatario (cfr sopra)
  3. il cessionario dei diritti di credito (cfr sopra)
  4. il legittimo possessore del titolo rappresentativo delle cose (cfr sopra)

art. 1693 c.c. responsabilità per perdita ed avaria

il vettore è responsabile della perdita (distruzione della cosa, riconsegna a chi non è ha il diritto, spedizione in luogo diverso, ecc.) e dell’avaria (qualsiasi mutamento delle qualità interna od esterna della merce, tale da diminuirne il valore) delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quelle in cui le consegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata 1) da caso fortuito [eventi bellici, intemperie (anche se prevedibili), incendio (che non è stato facilitato e occasionato dal vettore o da i suoi ausiliari)], 2) dalla natura o dai vizi delle cose stesse o 3) dal loro imballaggio (essa non vale come esimente se vi è stato un preciso accordo a tale obbligo nell’ambito del contratto), o 4) dal fatto del mittente o quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose trasportate senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

Orbene, come statuito da recente Cassazione

Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 20 giugno 2016, n. 12700

la presunzione di responsabilita’ ex recepto che l’articolo 1693 c.c., pone a carico del vettore puo’ essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono automaticamente nel caso di rapina, richiedendosi anche che questa appaia improbabile e, comunque, assolutamente inevitabile.

Nel contratto di trasporto, per integrare l’esimente del caso fortuito prevista dall’articolo 1693 c.c., non e’ sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico con la precisazione che – attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli – la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non e’ di regola sufficiente ad escludere la responsabilita’ del vettore per la perdita della merce trasportata.

Sempre in tema, per la Cassazione[106], la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell’art. 1, legge 22 agosto 1985, n. 450, modificato dall’art. 7, D.L. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993, è contenuta entro i limiti di valore stabiliti da detta norma in misura diversa a seconda che si tratti o meno di trasporti soggetti all’obbligo delle tariffe a forcella, indipendentemente dalla prova della qualità e del valore della merce perduta o avariata. Pertanto, fatta salva una diversa pattuizione per iscritto tra le parti, e ferma restando, in riferimento ai trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella, l’inoperatività di detto limite per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate cagionati con dolo o colpa grave (Corte cost., n. 420 del 1991), il risarcimento deve essere contenuto entro i limiti previsti dall’art. 1.

            Precedentemente la medesima Corte [107] così stabiliva: per l’inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada con determinati tipi di trasporto previsti dalla l. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1 come sostituito dal d.l. 20 marzo 1993, n. 82, art. 78, convertito in l. 27 maggio 1993, n. 162 non rileva che il vettore o i suoi dipendenti o ausiliari o il subvettore nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore non abbia vinto la presunzione di colpa a suo carico stabilita dall’art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto (avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa) che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

Inoltre, secondo recente Cassazione [108] nell’ambito del contratto di trasporto, criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra.

 

Cause di esonero della responsabilità

           

Tale responsabilità viene però meno se il vettore è in grado di dimostrare l’esistenza di una delle cause (esimenti) espressamente contemplate dal comma II dell’art. 1693 c.c. (caso fortuito, natura o vizi delle cose, fatto del mittente o del destinatario).

La giurisprudenza, in particolare, si è soffermata sul concetto di caso fortuito – che può definirsi come evento estraneo alle persone e ai mezzi impiegati dal vettore, determinato dalla natura o dalla condotta di terzi, che preclude al vettore la possibilità di consegnare il carico nelle condizioni in cui lo ha ricevuto – chiedendosi se fosse possibile configurare tale ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore nell’eventualità del furto o della rapina della merce trasportata (eventi tutt’altro che remoti nella prassi del trasporto di cose).

La conclusione a cui la giurisprudenza è pervenuta è nel senso di escludere entrambe le suddette cause di esonero della responsabilità qualora non accompagnate da minaccia o violenza, occorrendo infatti che la sottrazione del carico avvenga in modo violento e in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili, in base a una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., e non evitabili, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee a elidere o attenuare il rischio di perdita del carico.

Ad esempio secondo altro provvedimento della Corte di legittimità [109] allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l’avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l’attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l’identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall’art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l’errore, determinato dall’altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l’altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell’art. 1687 c.c., nonché l’obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell’esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell’evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.

Per altra sentenza di merito [110], una volta indicate esattamente le merci che sono consegnate al vettore ex art. 1683 c.c., la mancata indicazione del valore di tali merci non costituisce circostanza di per sé idonea ad attenuare il grado di diligenza dovuta dal vettore nell’esecuzione della prestazione a suo carico, né lo esonera – in tutto o in parte – da responsabilità per la perdita della merce ai sensi dell’art. 1693 c.c.

            Ancora per altra giurisprudenza di merito [111], è infondata l’azione giudiziale promossa dall’attore che, operante nel campo del trasporto merci, avendo stipulato una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità, agisca nei riguardi della compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi inerenti la polizza assicurativa, per violazione della clausola “alla risk per conto” ovvero, in via subordinata, per violazione della clausola relativa alla responsabilità vettoriale, verificatasi a seguito del deterioramento della merce trasportata per conto del terzo e poi successivamente rifiutata dal destinatario.

            Infine, in ordine alla legittimazione del soggetto risarcito dall’attore, si osserva come in tema di trasporto, in caso di avaria della merce trasportata, ove il destinatario ne accerti l’avaria, esercita un potere di fatto comprovante l’avvenuta riconsegna delle cose e quindi l’esaurimento del rapporto di trasporto con la conseguenza che si costituisce un nuovo rapporto di trasporto laddove lo stesso riconsegni le cose al vettore affinché provveda a restituirle al mittente. Ne consegue che, ove venga contestata la legittimazione dell’attore ad agire in surroga nei confronti del terzo per il quale abbia esercitato il trasporto, incombe sull’attore medesimo l’onere di dimostrare la titolarità del diritto fatto valere in via di surroga.

Accertamento tecnico preventivo

art. 1697 c.c.    accertamento della perdita e dell’avaria

il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 Cod. Proc. Civ.

Per una prima pronuncia della S.C.[112] in tema di trasporto di cose l’accertamento che il destinatario ha il diritto di fare eseguire, prima di ricevere la consegna di esse, circa la eventuale esistenza di perdite o di avarie, deve avvenire secondo quanto prescrive il terzo comma dell’art. 1697 c.c. cioè nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo e per la ispezione giudiziale, con la conseguenza che quando il destinatario, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, proceda autonomamente all’accertamento della perdita o delle avarie delle cose trasportate, pone in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle medesime comprovanti l’avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l’esaurimento del rapporto di trasporto.

IInoltre, per altro provvedimento successivo della Cassazione [113] il mancato esperimento dell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 1697, terzo comma c.c., al fine di far acclarare, prima della loro riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l’avaria della merce.

Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

art. 1696 c.c.   calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate, per la S.C.[114], non si applica la disciplina stabilita in via generale dall’art. 1223 c.c., neppure nell’ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensì la disciplina dell’art. 1696 c.c., la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell’interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obbiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorità (art. 1515 c.c.), poiché, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura.

Ma, con successiva pronuncia la Cassazione [115] ha precisato che la disposizione dell’art. 1696 c.c., secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco — con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile — ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all’art. 1223 c.c., dell’eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l’avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore.

Ai fini processuali, poi, per stabilire lo stato, il valore ed il danno della merce, conseguenti alla perdita o all’avaria delle cose trasportate dal vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all’arrivo, benché redatte, ai fini del rapporto assicurativo, da tecnici di fiducia dell’assicuratore (cosiddetti commissari di avaria), possono essere utilizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione dei danni o siano stati messi in grado d’intervenire mediante tempestivo avviso. Il valore della merce, in tal caso, può ben essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato[116].

Estinzione dell’azione

           

            Oltre alla regola generale dell’estinzione delle azioni per prescrizione [117] prevista, per tutti i diritti che derivano dal contratto di trasporto, dall’art. 2591, il legislatore all’art. 1698 c.c. ha stabilito un termine di decadenza per l’azione nei confronti del vettore per perdita o avaria.

            Sul punto, la Cassazione [118] ha anche precisato che il termine breve di prescrizione di cui all’art. 2951 c.c. trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un contratto, atipico o misto, di appalto di servizi, dovendosi individuare le norme che regolano la prescrizione con riferimento alla natura delle singole prestazioni.

art. 1698 c.c.   estinzione dell’azione nei confronti del vettore

il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento .

 

La ragione della norma è evidente: si presume che, ricevendo il carico e pagando il porto, il destinatario riconosce che il contratto è stato esattamente eseguito e la prestazione può cadere soltanto qualora ci sia un atto unilaterale di riserva da parte del destinatario stesso.

 

Limitazioni di responsabilità

 

            1 – A – prevista dalle parti

art. 1694 c.c. presunzioni di fortuito

sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni di trasporto, dipendono da caso fortuito.

 

            2 – A – prevista dalla legge

 

art. 1695 c.c.    calo naturale

per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore  [secondo la giurisprudenza, per la formula onnicomprensiva usata dal legislatore consente di includere nella clausola di esonero i fatti dolosi o gravemente colposi degli ausiliari] risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Inadempimento, nel riconsegnare le cose trasportate al destinatario, dell’obbligo di riscuotere i crediti propri e gli assegni di cui è gravata la merce ovvero di non esigere il deposito delle somme controverse (1692).

 

Legittimazione all’azione contrattuale competenza esclusiva del mittente

 

art. 1692 c.c.   responsabilità del vettore nei confronti del mittente

il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti [porto assegnato e spese accessorie il cui pagamento sia delegato al destinatario] o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

La norma deve essere correlata con l’art. 1689 II co secondo il quale il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e dagli assegni da cui le cose trasportate sono gravate.

Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

In definitiva il mittente, nello stesso tempo in cui stipula il contratto di trasporto dà 2 incarichi:

  • al destinatario di pagare il porto al vettore;
  • al vettore di riscuotere dal destinatario gli assegni di cui sono gravate le cose;

In tema, in senso generale, è stato puntualizzato [119], che nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un’obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l’identità tra soggetto inadempiente all’obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell’attore dall’altrui inadempienza, l’onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l’esistenza dei titoli costituenti la fonte dell’obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall’inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l’inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest’ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento.

Con altra sentenza la S.C.[120] ha avuto modo di affermare che in materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore incaricato di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le istruzioni del mittente, riceva un assegno con l’attestazione di “benefondi” senza compiere alcun accertamento, (agevole o meno che esso sia), per verificare la copertura dell’assegno o la genuinità dell’attestazione non incorre in responsabilità, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assegno o l’attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacchè in quest’ultimo caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informare il mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.

Per quanto riguarda un profilo di onere probatorio per la S.C.[121] quando il vettore o lo spedizioniere consegna la merce al destinatario senza uniformarsi alle istruzioni ricevute relativamente alla riscossione del prezzo, a norma dell’art. 1692 c.c. non costituisce onere del mittente che agisce contro il vettore o lo spedizioniere provare di non aver ricevuto il pagamento, essendogli sufficiente provare l’esistenza del mandato ed il suo inadempimento, senza che la suddetta norma possa essere perciò sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché il vettore o lo spedizionieri convenuti in giudizio dal mittente possono sempre provare che il destinatario ha tuttavia pagato al mittente, ovvero, eventualmente, chiamare il destinatario in giudizio chiedendo l’accertamento sul fatto che egli abbia o meno pagato e proponendo, per il caso di accertamento negativo, condanna dello stesso in proprio favore, come consentito dallo stesso art. 1692 citato.

Mentre per le modalità di pagamento, salvo diversa disposizione del mittente, il pagamento della merce trasportata, trattandosi di debito pecuniario, deve essere effettuato in moneta avente corso legale ex art. 1277 c.c. ovvero mediante assegni circolari emessi da istituto di credito, in quanto previsto da usi negoziali; ne consegue che incorre in responsabilità il vettore il quale, incaricato della riscossione del prezzo della merce, riceva in pagamento assegni bancari in luogo di denaro contante ovvero (in presenza di usi negoziali derogatori) in luogo di assegni circolari emessi da istituto di credito[122].

Infine [123], l’obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell’ incarico, deve assicurarne l’adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell’ operato del sostituto ai sensi dell’ art. 1717 c.c.[124]

FORO di competenza

Per la S.C.[125] in caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto – anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) – poiché l’obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il “forum destinatae solutionis” va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell’interezza e nell’integrità del carico.

Ai fini della competenza in ambito di trasporti internazionali sono intervenute le sezioni unite affermando il seguente principio[126]: va, dunque, ribadito il principio, acquisito nella giurisprudenza delle Sezioni semplici [127] (cfr.), in base al quale la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1939, nel testo di cui al protocollo di modifica dell’Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell’ordinamento italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e con la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) – secondo cui “l’azione di responsabilità dovrà essere promossa a scelta dell’attore nel territorio di uno Stato contraente innanzi al tribunale del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione” – ha predisposto solo il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, e non vale come criterio attributivo della competenza interna dello Stato aderente del quale è stata determinata la giurisdizione. Dal tenore dell’intera disposizione, infatti, si ricava che il disegno manifestato dal legislatore uniforme con la norma de qua è stato quello di affidare al criterio del collegamento a uno dei fori alternativi contemplati dalla norma in oggetto la individuazione dello Stato aderente, in cui è giustificato radicare la giurisdizione per tali controversie e di lasciare all’ordinamento giuridico interno la disciplina del processo introdotto innanzi al giudice dello Stato aderente, disciplina necessariamente comprendente le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura.

Infine, indipendentemente dalle azioni contrattuali compete, al mittente, anche quando i diritti spettano oramai esclusivamente al destinatario, l’azione extracontrattuale a tutela dei suoi eventuali diritti di proprietà sulle cose trasportate.

Ad esempio, per la Corte di Cassazione[128] l’art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì a un effettivo potere fisico, che implica il governo e l’uso della cosa e a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Nel contratto di trasporto l’effettivo potere fisico e il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell’art. 2051 c.c. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna.

 

Note

 

[1] Iannuzzi – Vitali – Grigoli – Rescigno – Capozzi e alcune sentenze della Cassazione, per tutte, quella dell’8.7.1993, n. 7504

[2] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11282 del 27-5-2005

[3] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10561 del 9-5-2007. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, non qualificando adeguatamente il rapporto intercorso tra le parti come contratto di trasporto internazionale, aveva ritenuto che per determinare il compenso spettante al vettore si dovesse far applicazione delle tariffe c.d. «a forcella» previste come inderogabili, in riferimento al contratto di trasporto merci interno, dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974

[4] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2012, n. 16263

[5] Gazzoni

[6] per tutti Ferri

[7] Caturani – Sensale – Barbero – Flamini – Mirabelli – Capozzi

[8] Corte di Cassazione, sentenza 13905 del 28 giugno 2005

[9] cfr. par.fo D) Il trasporto di cose, punto 4) Titoli rappresentativi di merci, pag. 60

[10] Iannuzzi

[11] Asquini – Caturini – Sensale – Genovese – ed in giurisprudenza Corte di Cassazione sentenza del 15 maggio 1997, n.4275

[12] Corte di Cassazione, sentenza 5-10-55, n. 2824

[13] Corte di Cassazione, sentenza Sez. Un. 28-7-65, n. 1802

[14] Corte di Cassazione, sentenza 15-5-97, n. 4275

[15] Capozzi

[16] Corte di Cassazione, sentenza 11430 del 17.10.1992

[17] Per un ulteriore approfondimento sul contratto di spedizione aprire il seguente link La spedizione

[18] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12125 del 19-8-2003

[19] Corte di Cassazione, sentenza 6-3-97, n. 1994. Nella specie, la S.C. ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di «subspedizione», rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l’esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi — quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all’itinerario, ecc. — deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione

[20] Corte di Cassazione, sentenza 11-10-90, n. 9993

[21] Corte d’Appello Firenze, Sezione II civile, sentenza 18 gennaio 2011, n. 61

[22] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 14 febbraio 2005, n. 2898. Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione-trasporto, all’elemento indiziario costituito dal compenso forfettario

[23] Corte di Cassazione, sentenza 24-5-97, n. 4636

[24] Corte di Cassazione, sentenza 6-11-96, n. 9643

[25] Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 giugno 2007, n. 14837. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull’autobus messo a disposizione dall’organizzazione, condotto dall’autista da questa prescelto, a causa dell’incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell’autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti

[26] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21388 del 8-10-2009

[27] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18232 del 28-11-2003

[28] Per un ulteriore approfondimento sul contratto di compravendita aprire il seguente link La compravendita

[29] Cfr. Par.fo C) Il trasporto di cose; Punto 5) La responsabilità del vettore; lettera A) l’inadempimento dell’obbligazione di trasportare; legittimazione all’azione, lettera d) Il venditore, pag. 74. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 17 gennaio 2012, n. 553. Corte d’Appello Firenze, Sezione II civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 1694. Nella vendita con spedizione regolata dall’art. 1510, comma II, c.c il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia, ed è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 e seguenti c.c. Pertanto il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore (art. 1689, comma I, c.c.). Tribunale Lamezia Terme, civile, sentenza 7 dicembre 2012. Nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510, comma II, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma I, c.c..

[30] Per un ulteriore approfondimento sulla cessione del contratto aprire il seguente link La cessione del contratto

[31] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 giugno 2005, n. 13905

[32] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 gennaio 2008, n. 245

[33] Corte di Cassazione, sentenza 26-9-77, n. 4082

[34] Corte di Cassazione, sentenza 10-6-91, n. 6557

[35] Corte di Cassazione, sentenza 23-4-80, n. 2663

[36] Corte di Cassazione, sentenza 6-1-82, n. 10

[37] Per un ulteriore approfondimento sul collegamento negoziale aprire il seguente link Il collegamento negoziale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2529 del 7-2-2006. Ricorre l’ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione.

[38] Per un ulteriore approfondimento sul contratto di spedizione aprire il seguente link La spedizione

[39] Corte di Cassazione, sentenza 7-8-96, n. 7247

[40] Corte di Cassazione, sentenza 7-5-99, n. 4593

[41] Corte di Cassazione, sentenza 16-2-94, n. 1513

[42] Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, sentenza 19 dicembre 2005, n. 27926

[43] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 marzo 2012, n. 4247

[44] Corte di Cassazione, sentenza 15-6-73, n. 1752

[45] Asquini – Lorenzi – Braccianti

[46] Ferrarini – Fissoti – Belmonte – Venditti – Albini – Caturani – Sensale – Iannuzzi – Capozzi

[47] Corte di Cassazione, sentenza 27-2-79, n. 1291. Inoltre secondo Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21389 del 8-10-2009. In tema di trasporto “amichevole o di cortesia”, diversamente dal trasporto “gratuito”, il titolo di responsabilità di colui che lo effettua è di natura extracontrattuale, come tale interamente regolato dall’art. 2043 c.c. Ne consegue che, nell’azione risarcitoria, devono essere accertati in concreto sia il dolo che la colpa, quali elementi costitutivi dell’illecito, ricorrendo la seconda ogni qualvolta il vettore abbia tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.

[48] Venditti – Quagliarello – Scognamiglio

[49] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 1 giugno 2006, n. 13130. Conforme, Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 26 ottobre 1998, n. 10629, Corte di Cassazione, Sezione III
Sentenza 21 gennaio 2000, n. 681. Il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, può chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava invocando la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., e perciò facendo valere la responsabilità extracontrattuale. Né rileva, per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anziché in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell’art. 2054 c.c., in quanto la responsabilità del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, è volta a garantire il danneggiato.

[50] Corte di Cassazione, sentenza 25-3-77, n. 1180

[51] Il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale è ammissibile, quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona spettino indipendentemente dal contratto stesso. Tale principio trova applicazione nell’ipotesi di responsabilità per danni derivanti da fatti illeciti che abbiano colpito la persona del viaggiatore o le sue cose, potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno, di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto, in tale ipotesi, venuta meno l’azione contrattuale per cause particolari (ad esempio, prescrizione), rimane tuttavia proponibile l’altra azione per la responsabilità da fatto illecito con la correlativa applicazione del relativo termine prescrizionale. Corte di Cassazione, sentenza 9-1-79, n. 119, Corte di Cassazione, sentenza 5-12-75, n. 4032.

[52] Buonocore – Stolfi – Rovelli – De Cupis – Trabucchi – contra Asquini – Betti – Barassi, quest’ultimi affermano, invece, che avendo il legislatore riconosciuto carattere contrattuale alla tutela dei diritti del viaggiatore, resta in essa necessariamente assorbita ogni altra forma di tutela che non tragga origine dalla natura pattizia del vincolo.

[53] Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9593 del 30-4-2011. Principio enunciato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., in fattispecie in cui l’utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus

[54] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4482 del 25-2-2009. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre stava salendo su un autobus, a causa della condotta scorretta, né evitabile né controllabile, di un altro passeggero, il quale, scendendo improvvisamente dallo stesso mezzo dalla porta posteriore, esclusivamente riservata alla salita, lo aveva spinto determinandone la caduta e le conseguenti lesioni. Conforme Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 19 maggio 2008, n. 12694. In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’articolo 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l’azione nei confronti del conducente e della proprietaria dell’autoveicolo su cui si trovavano gli attori, per i danni riportati nello scontro con altra autovettura, essendo rimato accertato che il sinistro era stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del conducente di quest’ultima.

[55] Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 20 luglio 2010, n. 16893. Conforme Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11194 del 17-7-2003. Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni «a causa» del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto) ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi «durante il viaggio» anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Inoltre, Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 5 novembre 2001, n. 13635. La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

[56] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16574 del 25-11-2002

[57] Corte di Cassazione, sentenza 3-2-95, n. 1323

[58] Tribunale Cassino, civile, sentenza 28 marzo 2013, n. 304

[59] Corte d’Appello Roma, Sezione IV, sentenza 24 giugno 2011, n. 2839

[60] Tribunale Bari, Sezione III, sentenza 2 maggio 2013, n. 1418

[61] Tribunale Ivrea, civile, sentenza 26 maggio 2010, n. 304. Nel caso specifico, la responsabilità del vettore è stata esclusa poiché la caduta di una bambina dal pulmino della scuola, evento lesivo verificatosi mentre la stessa saliva sullo stesso, era stata cagionata, in via determinante, dal comportamento di un compagno che l’aveva tirata facendole, così, perdere l’equilibrio.

[62] Tribunale Bologna, Sezione IV civile, sentenza 12 aprile 2012, n. 1020

[63] Corte di Cassazione, sentenza 22-3-96, n. 2487. Nella specie, è stata ravvisata l’anormalità del servizio nella rottura del vetro del finestrino di uno scompartimento, i cui frammenti avevano ferito agli occhi una viaggiatrice, ed è stata ritenuta insufficiente, ai fini della prova liberatoria, la circostanza che a provocare tale rottura fosse stata una pietra, in mancanza dell’ulteriore dimostrazione delle modalità, eventualmente riconducibili ad una delle esimenti sopraindicate, attraverso cui la pietra stessa aveva potuto raggiungere e rompere il vetro

[64] Corte di Cassazione, sentenza 21-7-79, n. 4388

[65] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 27 aprile 2011, n. 9409

[66] Corte d’Appello Roma, Sezione IV civile, sentenza 16 marzo 2011, n. 1130

[67] Tribunale Napoli, Sezione XI civile, sentenza 17 novembre 2003, n. 11498

[68] Tribunale Firenze, Sezione III, sentenza 6 giugno 2007, n. 2424

[69] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 10 febbraio 2004, n. 2496

[70] Corte di Cassazione, sentenza 23-5-97, n. 4607

[71] Corte di Cassazione, sentenza 23-2-98, n. 1936

[72] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2001, n. 491

[73] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12015 del 25-9-2001

[74] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3285 del 15-2-2006

[75] Tribunale Genova, Sezione I civile, sentenza 5 gennaio 2004, n. 6. In tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 25 settembre 2001, n. 12015. La responsabilità del vettore per trasporto aereo internazionale è regolata dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 ratificata con legge 19 maggio 1932, n. 841; l’art. 17 della Convenzione limita i casi di responsabilità del vettore alle operazioni di imbarco o sbarco, oltre agli accadimenti a bordo dell’aeromobile. Nella fattispecie, l’attore si trovava nell’area aeroportuale in attesa di salire sull’aeromobile, quando un autobus, che svolgeva servizio “navetta” all’interno dell’aeroporto, lo investiva facendolo cadere a terra.

[76] Tribunale Roma, Sezione XII civile, sentenza 8 aprile 2011, n. 7376

[77] Tribunale Palermo, Sezione III, sentenza 21 maggio 2013, n. 2320

[78] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente link Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075

Conforme Corte di Cassazione, sentenza 30-11-78, n. 5665. La natura giuridica del contratto di trasporto di cose è quella del contratto a favore di terzo, sì che, mentre il destinatario, chiedendo al vettore la consegna della merce, dichiara, quale terzo, di voler profittare del contratto ed a norma dell’art. 1411 c.c. acquista così i relativi diritti, il vettore-promittente può opporgli, ai sensi dell’art. 1413 c.c., le eccezioni che avrebbe potuto opporre al mittente suo diretto contraente, e, specificamente, ove convenuto per risarcimento del danno per negligente custodia e conseguente smarrimento della merce, l’eccezione relativa alla responsabilità del mittente per l’inesattezza delle indicazioni della merce, a termini dell’art. 1683 c.c. Corte di Cassazione, sentenza 14-5-79, n. 2773. Sia il contratto di trasporto che quello di subtrasporto di cose rientrano nella fattispecie del contratto a favore di terzi prevista dall’art. 1411 c.c., tuttavia la qualità di terzo a favore del quale è stipulato il contratto non spetta né al mittente, né allo spedizioniere, ma va riconosciuta al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna delle cose trasportate, corrisponde alla dichiarazione del terzo di volere profittare della stipulazione in suo favore; ne consegue che, in caso di subtrasporto per la perdita delle cose da trasportare a clienti del mittente, in relazione alle quali sia stato stipulato dallo spedizioniere un contratto di assicurazione contro i rischi del trasporto, l’assicuratore non è legittimato ad agire in surrogazione contro il subvettore, a norma dell’art. 1916 c.c., in quanto il mittente o lo spedizioniere assicurato, a cui favore sia stata pagata l’indennità, non essendo terzo beneficiario del contratto di subtrasporto, non ha alcuna azione nei confronti del subvettore per responsabilità contrattuale derivante dalla perdita delle cose. Corte di Cassazione, sentenza 26-4-95, n. 4620. Qualora il vettore abbia affidato, di sua iniziativa, con apposito contratto, l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile, così come per il contratto di trasporto originario, l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e la sua qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente — estraneo al contratto di subtrasporto — bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l’avaria delle cose trasportate. Corte di Cassazione, sentenza 24-9-97, n. 9369. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose — che si configura come contratto a favore di terzi – spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, con la conseguenza che quest’ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L’anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente — venditore si libera dall’obbligo della consegna nel momento stesso dell’affidamento della merce al vettore.

[79] Corte di Cassazione, sentenza 30-5-69, n. 1932

[80] Corte di Cassazione, sentenza 20-12-76, n. 4696. Nella specie, trattavasi di un contratto di trasporto di una partita di caffè, che si era avariata a seguito del sequestro penale eseguito dalla guardia di finanza perché il subvettore non aveva richiesto la proroga della bolletta di legittimazione di cui all’art. 4 della legge n. 344 del 1966 e che, pertanto, non aveva potuto essere consegnata al destinatario-acquirente. I giudici del merito avevano riconosciuto al mittente la titolarità dell’azione di risarcimento nei confronti del vettore. La Suprema Corte ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima

[81] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza 1-3-78, n. 1034

[82] Corte di Cassazione, sentenza 6-9-96, n. 8151. Nella specie, il mittente spedisce delle barre di oro, ma al destinatario pervengono delle barre di acciaio; il primo conviene, allora, in giudizio il vettore, per ottenerne la condanna al pagamento dell’equivalente della cosa perduta; il giudice del merito respinge la domanda, ritenendo che il mittente non poteva più esercitare i diritti derivanti dal contratto dal momento che il destinatario, contestando al vettore il diverso contenuto dei colli, aveva posto in essere quella richiesta di riconsegna che, a norma della citata disposizione, determina il trasferimento in capo al destinatario dei diritti derivanti dal contratto di trasporto; la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato l’impugnata sentenza

[83] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente link Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075. Conforme Corte di Cassazione, sentenza 21-5-98, n. 5084. Qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere della prova dell’avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1689 c.c., applicabile anche allo spedizioniere-vettore di cui all’art. 1741 c.c.

[84] Cfr par.fo 2) La natura ed i requisiti, lettera D) non solenne, pag. 11

[85] Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 22 dicembre 2011, n. 28282. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 11 ottobre 1990, n. 9993. Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l’organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dello “opus perfectum” del trasferimento “di persone o cose da un luogo ad un altro” a carico di un soggetto determinato.   Elemento caratteristico ne è la “lettera di vettura” – cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l’indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, a natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto – la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.

[86] Corte d’Appello Roma, Sezione II civile, sentenza 23 dicembre 2010, n. 5405. Nella fattispecie la Corte d’Appello aderiva alla eccezione formulata dal vettore, incaricato del trasporto dei titoli, ai sensi della quale l’Istituto di Credito, convenuto in giudizio per la mancata esecuzione del mandato per l’incasso di due assegni, avrebbe dovuto fornire la prova dell’avvenuta consegna nella mani del vettore medesimo dei due titoli poi smarriti, con la specifica indicazione circa l’inclusione, nel plico, dei due titoli.

[87] Si intende che vanno imputati al mittente solo quei danni per perdita o avaria della merce causalmente collegati alla violazione dei suoi obblighi di collaborazione e non anche quelli dovuti alla condotta colposa del vettore e per i quali l’eventuale incompletezza degli estremi forniti dal mittente è semplice occasione

[88] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 7 ottobre 2010, n. 20808. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l’omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell’ausiliario della società anzidetta, consistito nell’abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza

[89] Corte di Cassazione, sentenza 13-12-82, n. 6835

[90] Corte di Cassazione, sentenza 17-1-83, n. 359

[91] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 1995, n. 931. In tema di contratto di trasporto di cose, l’esercizio del diritto di “contrordine” del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto a una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. Inoltre, per altra pronuncia nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell’esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell’autorizzata accettazione di assegni in conto corrente). Corte di Cassazione, sentenza 25-5-79, n. 3054

[92] Per un ulteriore approfondimento sulla sospensione dell’esecuzione del contratto aprire il seguente link La risoluzione – par.fo E) Forme di autotutela, punto 2) sospensione dell’esecuzione

[93] Corte di Cassazione, sentenza 7-3-81, n. 1288

[94] Corte di Cassazione, sentenza 30-10-92, n. 11840

[95] Tribunale Roma, Sezione IX civile, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1796

[96] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11598 del 31-5-2005. In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto nella specie corretta la decisione della corte di merito che, riscontrando la sussistenza di un contratto di appalto accanto a quello di trasporto, aveva conseguentemente ravvisato la responsabilità del vettore, la legittimazione del mittente e l’esclusione dei limiti di responsabilità previsti dalla legge n. 450 del 1985, in tema di risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25117. La “messa a disposizione” prevista dall’articolo 1687 c.c. è un’operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, cui è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d’appalto – collegato o complementare a quello di trasporto – con il quale il vettore si assuma l’obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l’impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 22 febbraio 2010, n. 4195. La “messa a disposizione”, quale obbligazione accessoria e funzionale all’esecuzione del contratto di trasporto prevista dall’art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito a trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l’apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l’onere, per liberarsi dal suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell’art. 1690, primo comma, c.c. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della ditta autotrasportarice che, eseguito il trasporto fino a destinazione, aveva lasciato la merce nei rimorchi di cui la stessa aveva l’esclusiva disponibilità, merce che era stata trafugata da ignoti nell’area di parcheggio, prima che venisse scaricata nel luogo indicato dal destinatario, con la conseguenza che, fino al compimento di tale prestazione, essa si sarebbe dovuta considerare rimasta ancora nella sfera di detenzione e, perciò, di sorveglianza dello stesso vettore).

[97] Corte di Cassazione, sentenza 10-6-99, n. 5700

[98] Corte di Cassazione, sentenza 12-2-77, n. 632. Nella specie, si trattava di stabilire la natura, contrattuale o aquiliana, della responsabilità del vettore di un toro, che, dopo avere scaricato l’animale da un autocarro, lo aveva male trattenuto e non aveva così impedito che lo stesso incornasse il destinatario, procurandogli lesioni personali. Il danneggiato sosteneva la natura contrattuale della responsabilità, sostenendo che in Lombardia si usa considerare eseguito il contratto di trasporto di animali solo quando questi vengono legati dal vettore dentro la stalla

[99] Tribunale Monza, Sezione I civile, sentenza 22 settembre 2008, n. 2439. Legittimato attivo all’azione di risarcimento contro il vettore per i danni provocati alle cose trasportate è, fin tanto che il destinatario non ne abbia chiesto la riconsegna al vettore, solo il mittente, invero è solo da tale ultimo momento che i diritti nascenti dal contratto di trasporto passano al destinatario, tale regola generale trova applicazione anche in caso di rifiuto di quest’ultimo a ricevere la merce spedita e quand’anche il diniego opposto da costui sia scaturito in conseguenza della constatazione, da parte sua, del deterioramento del bene trasportato. Cfr Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 4 giugno 2007, n. 12963. Nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di detto evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente. Peraltro, il vettore che si serve di altro vettore per l’esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto allo stesso subvettore la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso. Ancora, Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 21 febbraio 2006, n. 3665. In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al mittente nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può consistere, in caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine pattuito, nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore, così che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell’art. 1689 c.c. egli ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al mittente della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene ogni qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla verifica dell’avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti l’avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l’esaurimento del rapporto contrattuale di trasporto.

[100] Corte di Cassazione, sentenza 17-11-99, n. 12744

[101] Tribunale Genova, Sezione 1 civile, sentenza 29 settembre 2009, n. 3451

[102] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4211 del 25-3-2002. Conforme Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3097. In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, una volta identificato il titolare dell’interesse assicurato, avente diritto all’indennità, è legittimo l’esercizio della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con l’effetto che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo tale facoltà, per la quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall’assicuratore medesimo.

[103] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15107. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di “assicurato” ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il “subentro” del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2094. Nell’ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna la vettore. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui era stato riconosciuto il diritto di surroga dell’assicuratore del destinatario della merce, senza avere accertato se quest’ultimo era diventato proprietario della merce stessa per averne chiesto la riconsegna al vettore).

[104] Cfr. Par.fo B) Disposizioni generali; Punto 4) Figure affini; Figure miste, pag. 22

[105] Tribunale Bologna, Sezione II civile, sentenza 13 settembre 2012, n. 2336

[106] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente link Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2013, n. 20896

[107] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 ottobre 2009, n. 21679

[108] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente link Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075; Corte di Cassazione, sentenza 17 giugno 2013, n. 15107; Corte di Cassazione, sentenza 1 dicembre 2010, n. 24400; Corte di Cassazione, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25110; Corte di Cassazione, sentenza 21 marzo 2008, n. 7672

[109] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 14 luglio 2003, n. 11004

[110] Corte d’Appello Roma, Sezione II civile, sentenza 21 maggio 2009, n. 2166

[111] Tribunale Trieste, civile, sentenza 28 luglio 2011, n. 861

[112] Corte di Cassazione, sentenza 30-1-85, n. 563. Nella specie, la C.S., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la sussistenza di un nuovo e autonomo contratto di trasporto nella consegna delle cose eseguita dal destinatario al vettore per la rispedizione al mittente, dopo l’accertamento eseguito senza il ricorso all’autorità giudiziaria

[113] Corte di Cassazione, sentenza 23-6-97, n. 5573

[114] Corte di Cassazione, sentenza 29-3-78, n.1466

[115] Corte di Cassazione, sentenza 28-10-80, n. 5793

[116] Corte di Cassazione, sentenza 24-7-86, n. 4732. Nella specie, trattavasi di balle di cotone, le cui quotazioni risultano da mercuriali o da contrattazione largamente generalizzate

[117] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n. 15231. In tema di trasporto, ove i diritti derivanti dal contratto siano soggetti alla prescrizione breve annuale di cui all’art. 2951 c.c., tale prescrizione si applica anche alla diversa fattispecie del diritto al risarcimento del danno derivante da recesso illegittimo dal contratto stesso.

[118] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2009, n. 24026. In precedenza la medesima Cassazione affermava che il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; né sul termine di prescrizione applicabile spiega influenza la normativa tariffaria di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva (fra l’altro) di un sistema di tariffe «a forcella» per i trasporti di merce su strada, quando (come nella specie) si tratti di contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162 che, per i contratti soggetti al detto sistema tariffario, prevede l’applicabilità della prescrizione quinquennale, dovendo altresì escludersi che tale ultima previsione possa somministrare elementi per una valutazione negativa, della legittimità costituzionale del cit. art. 2951 c.c. (la cui applicabilità ai trasporti effettuati in regime di parasubordinazione è stata peraltro già positivamente scrutinata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 365 del 1995) trattandosi del naturale evolvere del quadro legislativo. Corte di Cassazione, sentenza 13-9-97, n. 9128

[119] Corte di Cassazione, sentenza 5-4-90, n. 2859. In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia sì che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l’inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare l’esistenza ed entità del danno derivatogliene

[120] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 25 novembre 2002, n. 16572

[121] Corte di Cassazione, sentenza 30-5-2000 n. 7195. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 25 agosto 2006, n. 18512. Lo spedizioniere che, in violazione dell’incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di documentazione attestante il pagamento della merce stessa, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento, incombendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l’onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

[122] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16572 del 25-11-2002

[123] Corte di Cassazione, sentenza 9-9-98, n. 8935

[124] Per un ulteriore approfondimento sul contratto di mandato aprire il seguente link Il mandato; Par.fo 4) I soggetti, lettera D)  La sostituzione del mandatario

[125] Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 10 gennaio 2008, n. 245

[126] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente link Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035

[127] Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2005, n. 15028; Corte di Cassazione, ordinanza 26 maggio 2005, n. 11183

[128] Corte di Cassazione, sezione III, 18 febbraio 2000, n. 1859. Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca per l’uso di assegni circolari compilati su moduli della banca stessa trafugati durante il trasporto a cura del vettore

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