Il debitore esecutato ha sempre interesse ex art. 100 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1098.

Il debitore esecutato ha sempre interesse ex art. 100 cod. proc. civ. a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso di specie – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Infatti, è proprio mediante opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene – un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro – che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa. Né, a tali fini, può assumere rilievo la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia poi iscritto a ruolo il pignoramento. Infatti, la liquidazione delle spese processuali per ottenere la quale il debitore esecutato coltiva il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della predetta soccombenza virtuale, occorre far riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stato proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi, la società ricorrente, aveva introdotto il giudizio di merito per chiedere la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale; il tribunale adito, con sentenza, ora cassata con rinvio dalla Suprema Corte, aveva però rigettato la domanda affermando che l’opposizione de qua era inammissibile in quanto la società non aveva interesse ad agire “…atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti…”).

Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1098

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Debitore esecutato – Interesse ex art. 100 c.p.c. – Contestazione della regolarità formale di un pignoramento presso terzi – Mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1764-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliata ex articolo 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato ex articolo 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 2416/2018 del Tribunale di Lecce, depositata il 25/06/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS), creditore della (OMISSIS) s.r.l., ha sottoposto a pignoramento ai sensi degli articoli 543 ss. c.p.c. le somme a questa dovute da (OMISSIS) e (OMISSIS) in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della societa’ esecutata.
La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 1997 c.c., anziche’ del pignoramento presso terzi.
La procedura esecutiva veniva dichiarata estinta per omessa iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 159-ter disp. att. c.p.c..
La (OMISSIS) s.r.l. introduceva comunque il giudizio di merito, per chiedere la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Al giudizio di opposizione introdotto dalla (OMISSIS) s.r.l. veniva riunito quello proposto dalle terze pignorate, che tuttavia non rileva piu’ in questa sede, essendosi sul punto formato un giudicato interno.
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, affermando che l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. era inammissibile in quanto la societa’ non aveva interesse ad agire “atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti”.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per due motivi. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale per un motivo. Le altre intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il (OMISSIS) ha depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Preliminarmente va dichiarata la tardivita’ della memoria difensiva depositata dal (OMISSIS) in data 8 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’articolo 380-bis c.p.c..
Con i due motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la (OMISSIS) s.r.l. si duole della circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti.
Il ricorso e’ fondato.
Dalla lettura della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, sembrerebbe potersi evincere che la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto insussistente un concreto interesse ad agire della (OMISSIS) s.r.l. risiede nel fatto che sia la (OMISSIS) che la (OMISSIS), terze pignorate, avevano reso dichiarazione negativa.
Il controricorrente aggiunge che la (OMISSIS) s.r.l. avrebbe altresi’ girato a terzi le cambiali rilasciate dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), ma a cio’ non si fa alcun accenno nella sentenza di merito.
Ad ogni modo, quand’anche fossero queste le circostanze che hanno indotto il Tribunale ad escludere la possibilita’ di ravvisare un interesse ad agire in capo alla societa’ esecutata, la decisione sarebbe comunque errata.
Infatti, e’ fuor di dubbio che il debitore esecutato ha sempre interesse, ex articolo 100 c.p.c., a contestare la regolarita’ formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso di specie – il mezzo di espropriazione non e’ quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Cio’ in quanto e’ proprio mediante l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorche’ viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene (un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro) che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa.
Ne’ puo’ avere rilievo, in relazione ai fini che qui interessano, la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia iscritto a ruolo il pignoramento. Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale la (OMISSIS) s.r.l. ha introdotto il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. “soccombenza virtuale”, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Dunque, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui e’ stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS). Costui, infatti, si duole dell’entita’ delle spese processuali liquidate a suo favore nella sentenza impugnata. Poiche’ la sentenza viene cassata in accoglimento del ricorso principale, la doglianza del ricorrente incidentale relativa alla disposizione accessoria risulta assorbita.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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