Il debitore per i danni da sinistro stradale che sia tenuto al risarcimento è in mora dal momento del verificarsi del sinistro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6607.

Il debitore per i danni da sinistro stradale che sia tenuto al risarcimento è in mora dal momento del verificarsi del sinistro

Il debitore per i danni da sinistro stradale che sia tenuto al risarcimento è in mora dal momento del verificarsi del sinistro anche nel caso in cui provveda a versare degli acconti. Infatti il creditore ha diritto ad ottenere la corresponsione del lucro che avrebbe potuto ottenere se avesse investito la somma risarcitoria ottenuta in un’unica soluzione. Pertanto in caso di acconti, gli interessi vanno calcolati sia sull’intero capitale rivalutato anno per anno, sia sulla somma residua detratta dell’acconto, sino al saldo totale.

Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6607. Il debitore per i danni da sinistro stradale che sia tenuto al risarcimento è in mora dal momento del verificarsi del sinistro

Data udienza 10 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: CIRCOLAZIONE STRADALE – RISARCIMENTO DANNI – RISARCIMENTO DANNI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26861-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via Federico Cesi 30 presso lo studio dell’avvocato Pagani Maurizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Brancaccio Domenico;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma Via Leonardo Greppi 77 presso lo studio dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero, rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIANI Antonio;
-controricorrente-
nonche’ contro
(OMISSIS) Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via C. Colombo 440 presso lo studio dell’avvocato Tassoni Franco che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS) SNC, (OMISSIS);
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 542/2020 depositata il 24/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.

Il debitore per i danni da sinistro stradale che sia tenuto al risarcimento è in mora dal momento del verificarsi del sinistro

Rilevato che:
1. Nel 1994, (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), deceduto a seguito di sinistro verificatosi nel 1991, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, (OMISSIS), conducente dell’autocarro coinvolto nel sinistro, (OMISSIS), locatario del mezzo, la (OMISSIS) S.p.a., proprietaria dello stesso mezzo, e la compagnia (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.a.), assicuratrice per la r.c. auto, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della perdita del marito.
Con autonomo atto di citazione, sempre nel 1994, (OMISSIS), trasportata sul veicolo condotto dal (OMISSIS), conveniva in giudizio le medesime parti, al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro.
In entrambi i giudizi, si costituivano la (OMISSIS), la (OMISSIS) e il (OMISSIS), mentre il (OMISSIS) rimaneva contumace.
Riunite le cause, il Tribunale di Frosinone ordinava la chiamata in causa di (OMISSIS), della (OMISSIS) S.r.l. e della (OMISSIS) S.a.s., ai quali la controversia doveva ritenersi comune, siccome sia (OMISSIS) che i legali rappresentanti delle due societa’ erano stati condannati, dal pretore di (OMISSIS) nel 1998, per il reato di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di (OMISSIS) e di (OMISSIS), per lo stesso sinistro che ha originato il presente giudizio.
Avendo provveduto la (OMISSIS) alla chiamata in causa, si costituirono in giudizio (OMISSIS), la (OMISSIS), il legale rappresentante di quest’ultima, (OMISSIS), e (OMISSIS), in qualita’ di socio accomandatario e legale rappresentante della cessata (OMISSIS) S.a.s..
Il Tribunale di (OMISSIS), con la sentenza n. 153-2006, riconosciuta la esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nella produzione del sinistro, rigetto’ le domande nei confronti dei convenuti.
Tale decisione fu riformata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 450-2012. La Corte d’appello dichiaro’ che la responsabilita’ dell’incidente doveva essere addebitata, nella misura dell’80% a carico dei convenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.n.c. e (OMISSIS), in solido tra loro, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti della (OMISSIS) e della (OMISSIS).
La sentenza di appello fu successivamente impugnata innanzi alla Corte di Cassazione.
Nelle more del giudizio, in data 24 aprile 2012, la (OMISSIS) e Unipol Sai conclusero un atto di transazione, in forza del quale la (OMISSIS) ricevette a titolo di risarcimento dei danni subiti l’importo di Euro 950.000,00, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa. La (OMISSIS) dichiaro’ di voler profittare dell’accordo transattivo ai sensi dell’articolo 1304, comma 1, c.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17240/2015 del 27 agosto 2015, dopo aver dichiarata cessata la materia del contendere tra la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS), casso’ con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma n. 450/2012, disponendo che la causa venisse rinviata alla medesima Corte di Appello in diversa composizione, la quale avrebbe dovuto provvedere ad una nuova delibazione in punto di graduazione della responsabilita’ concorrente del (OMISSIS) nella causazione del sinistro ed alla conseguente rideterminazione del quantum debeatur, oltre che alla ripartizione interna delle colpe tra i vari corresponsabili del sinistro.
2. Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 542/2020, depositata il 24 gennaio 2020, ha rideterminato la percentuale di colpa di (OMISSIS) nel 40% ed ha riconosciuto il diritto della (OMISSIS) al risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente sofferto iure proprio, nella misura del 25%, del danno morale derivante dalla perdita del coniuge, del danno patrimoniale derivante dal venir meno del contributo economico del coniuge, nonche’ del danno all’autovettura.
Il giudice del rinvio ha inoltre disposto la corresponsione di interessi compensativi a titolo di lucro cessante sull’importo complessivo derivante dalla liquidazione dei suddetti danni, pari ad Euro 652.887,00, devalutato alla data dell’incidente.
Pertanto, la Corte d’Appello, tenuto conto di quanto gia’ pagato dalla (OMISSIS) in conseguenza della transazione (che aveva definito in maniera tombale i rapporti tra la (OMISSIS), l’assicurazione e i condebitori solidali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), ha condannato gli altri corresponsabili al pagamento in favore della (OMISSIS) dell’importo residuo spettante.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il signor (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l..
Resistono con controricorso la signora (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A..
Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa ed erronea applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 1292, 2056 e 1282 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 3”.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente quantificato âEuroËœil danno complessivo spettante all’appellante in riassunzione sig.ra (OMISSIS) essendo incorsa in violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi statuiti dalla Suprema Corte relativi alla liquidazione degli interessi compensativi riconosciuti all’appellante a titolo di lucro cessante sulle somme attribuite a titolo di risarcimento dei danni’.
La Corte, infatti, non avrebbe tenuto conto delle somme gia’ ricevute dalla (OMISSIS) (per effetto della transazione intervenuta con (OMISSIS) nell’aprile del 2012 e pari ad Euro 950.000) prima della pronuncia dell’impugnata sentenza e da imputare a titolo di acconto sulla liquidazione del danno, con la conseguenza che a decorrere da quella data, sino alla concorrenza dell’importo ricevuto per effetto della transazione, la (OMISSIS) non avrebbe subito alcun danno da ritardato pagamento.
Pertanto, gli interessi compensativi avrebbero dovuto essere calcolati solo sulla somma eventualmente residua, una volta detratto l’acconto versato (debitamente rivalutato alla data della liquidazione).
La Corte territoriale, pur avendo dato atto del fatto che l’obbligazione di pagamento adempiuta da (OMISSIS) Sai aveva estinto fino alla concorrenza dell’importo di 950.000 Euro l’obbligazione solidale gravante su tutti i condebitori in solido, in adempimento a quanto statuito dall’articolo 1292 c.c., avrebbe finito per violare tale norma omettendo di tenerne conto nel procedimento di calcolo degli interessi compensativi.
5. Il motivo e’ fondato.
Il debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito e’ in mora ex re dal giorno del fatto illecito (articolo 1219 c.c.).
Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore, oltre all’equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell’epoca della liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si puo’ liquidare applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). Queste regole trovano applicazione anche quando il debitore (o, come nel caso di specie, uno dei condebitori solidali), prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
I criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio vanno individuati alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. Un. 1712/95, cit., secondo cui la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilita’ di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, corrispondere al lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell’acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non puo’ piu’ dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilita’ di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.
Da cio’ consegue che, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l’acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, n. 29031 del 13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 20795 del 20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 9950 del 20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014).
La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, non ha fatto applicazione dei suddetti principi.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvedera’ a defalcare la somma pagata dalla (OMISSIS) secondo i criteri sopra indicati.
6. Pertanto, la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche, per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche, per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

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