Il diniego di autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato, Sentenza|21 febbraio 2022| n. 1221.

Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Pertanto, non risulta sufficiente la motivazione di diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Sentenza|21 febbraio 2022| n. 1221. Il diniego di autorizzazione paesaggistica

Data udienza 10 febbraio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Interventi edilizi – Zona vincolata – Autorizzazione paesaggistica – Diniego – Motivazione – Contenuto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4530 del 2021, proposto da
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Ma. Ac., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. De Vi. e Mi. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 1772/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ma. Ac.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per le parti l’avvocato Pa. Ca. per delega di Ar. De Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Il diniego di autorizzazione paesaggistica

FATTO e DIRITTO

1. Nel 1986 la signora Ma. Ac. presentava istanza di condono edilizio per lavori di realizzazione, in assenza di concessione edilizia, di un locale interrato ad uso deposito al di sotto di una abitazione di sua proprietà (istanza prot. 3470 del 12/7/1986).
L’appartamento è sito in (omissis), località (omissis), ed è stato edificato negli anni ’70 in base a regolare concessione, nell’ambito del piano di lottizzazione con il quale è stato realizzato il Parco Minneleia.
Al lotto del Parco su cui sorge l’appartamento si accede mediante strada privata interna al Parco. All’interno del lotto ci sono due viottoli che conducono rispettivamente al piano terra e al primo piano. Il garage/deposito (per il quale fu chiesto il condono) risulta seminterrato nel viottolo che conduce al primo piano e accessibile dal viottolo che conduce al piano terra. Sicché il manufatto (del volume di 40 mc: superficie 19,20 mq x 2,10 di altezza) è quasi totalmente interrato e dalla strada può vedersi solo il frontespizio.
2. Nel 2016 l’Ente Parco all’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano formulava parere negativo sulla istanza di condono (nota n. 5364 del 22 aprile 2016). Parere successivamente confermato in riscontro alla richiesta di riesame formulata dalla signora Ac. (nota n. 10328 del 3 agosto 2016).
Sempre nel 2016 il Comune di (omissis) adottava il provvedimento recante diniego di condono (nota n. 7387 del 31 agosto 2016, notificata il 2 settembre 2016).
3. La signora Ac. ha impugnato dinanzi al Tar della Campania i provvedimenti appena ricordati sulla base dei motivi così sintetizzati nella sentenza di primo grado:
a) Violazione di legge (art. 32 e 33 l. 47/1985) – Carenza di potere- Eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto del presupposto – violazione del legittimo affidamento).
La ricorrente in primo grado lamentava l’illegittimità dell’atto consultivo, stante il carattere sopravvenuto del vincolo di inedificabilità . Le disposizioni normative di riferimento, a suo dire, conferirebbero rilevanza pregnante al vincolo precedente all’edificazione di un manufatto, non anche a quelli successivamente introdotti.
b) Violazione di legge (art. 32 e 33 l. 47/1985) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – irragionevolezza – erroneità – sviamento) – Violazione art. 3 l. 241/1990.
La ricorrente in primo grado si doleva del deficit motivazionale che inficia il parere negativo dell’Ente Parco, il quale, nell’esercizio della sua funzione consultiva, avrebbe dovuto esplicitare argomentazioni più incisive in riferimento al concreto impatto negativo del manufatto sull’ambiente circostante; cosa, di fatto, del tutto carente.
c) Violazione di legge (art. 3, l. 241/1990) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – travisamento- illogicità ).
La ricorrente in primo grado insisteva ancora sul difetto motivazionale, stante la mancata enucleazione, nella cornice argomentativa dell’atto, di validi ed esaustivi profili giustificativi della soluzione decisoria sfavorevole.
d) Violazione di legge (art. 3, l. 241/1990 – art. 5 ed 8 nta del pp) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – travisamento – illogicità – erroneità -violazione del principio di proporzionalità – irragionevolezza) – Violazione del principio di leale collaborazione – Violazione art. 10-bis l. 241/1990.
La parte ricorrente in primo grado si doleva del difetto di istruttoria che inficia l’iter procedimentale dal momento che l’Ente Parco non avrebbe adeguatamente considerato la reale natura dell’intervento inciso, che è di ridotte dimensioni e dalla configurazione seminterrata, per cui scarsamente visibile dall’esterno.
e) Illegittimità derivata del diniego comunale.
La signora Ac. sottolineava che tutti i motivi sopra esposti con riferimento all’illegittimità del parere dell’Ente Parco si riverberavano, in termini di illegittimità derivata, anche sul diniego comunale.

 

Il diniego di autorizzazione paesaggistica

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva, invece, il Comune di (omissis).
5. Con sentenza n. 1772 del 26 novembre 2020 il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, ha accolto il ricorso presentato dalla signora Ac. sulla base del vizio assorbente del deficit motivazionale, che inficia il parere negativo dell’Ente Parco e che si riverbera, in termini di illegittimità derivata, anche sul diniego comunale.
Secondo il primo giudice l’Ente Parco ha ritenuto il manufatto incompatibile con le esigenze di conservazione dell’eccezionale valore paesaggistico dell’area per il solo fatto di essere ubicato nella zona di rispetto, senza esplicitare le ragioni concrete della sua incompatibilità . Di fatto l’Ente si sarebbe limitato a richiamare l’esistenza dei vincoli (quello gravante sull’area di rispetto e quello riferito al particolare pregio del paesaggio) senza operare una concreta valutazione di compatibilità del manufatto con il contesto ambientale. L’Ente consultivo non avrebbe, in alcun modo, considerato una serie di circostanze fattuali caratterizzanti il manufatto e, segnatamente, la sua collocazione seminterrata, che lo renderebbe scarsamente visibile e, perciò solo, del tutto inidoneo ad impattare in maniera significativa sullo scenario ambientale circostante. Stante l’inestricabile relazione di interdipendenza che intercorre tra l’atto endoprocedimentale, espressivo del giudizio squisitamente tecnico di natura consultiva, e l’atto esoprocedimentale, di esercizio della funzione amministrativa di scelta discrezionale comparativa e ponderativa, il vizio che inficia il primo atto della sequenza procedimentale si riverbera inevitabilmente sul secondo, in termini di illegittimità derivata.

 

Il diniego di autorizzazione paesaggistica

6. Avverso la sentenza del Tar Campania, sez. Salerno, 1772/2020 ha proposto appello l’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Alburni sulla base dei seguenti motivi:
a) Falsa applicazione delle norme a tutela dei vincoli paesaggistici; violazione dell’art. 32, comma 3, della l. n. 47/1985; dell’art. 12, comma 2, lett. b) della l. n. 394/1991; dell’art. 8, comma 3, delle norme di attuazione del piano del parco.
Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe incentrato la propria decisione prendendo come riferimento esclusivamente la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico quando nella specie il Parco avrebbe agito soprattutto per far rispettare il vincolo ambientale che viene leso dal mero consumo di suolo: il manufatto in parola sarebbe incompatibile, oltre che rispetto al vincolo di inedificabilità sancito dal Piano in zona orientata B1, con l’ecosistema al quale ha arrecato grave danno attraverso la impermeabilizzazione del suolo.
b) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e insufficiente motivazione sulla esistenza di idonea motivazione del diniego.
A dire dell’appellante la sentenza non è comunque condivisibile nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente la motivazione sulla compatibilità in concreto dell’ampliamento edilizio.
7. Si è costituita in giudizio la signora Ac. chiedendo il rigetto dell’appello perché inammissibile, improcedibile e infondato.
8. Con ordinanza n. 3776 del 9 luglio 2021 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante, ai soli fini di una rapida fissazione dell’udienza di merito.
9. All’udienza del 10 febbraio 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
10. L’appello non merita accoglimento.
11. Nella sostanza i motivi di appello tendono entrambi a contestare la ricostruzione operata dal giudice di prime cure per giungere a ritenere sussistente un deficit motivazionale nel provvedimento dell’Ente Parco. Ma le critiche non sono condivisibili.
Per un verso si contesta al Tar Campania di aver confuso il vincolo paesaggistico con quello ambientale. Ma leggendo la motivazione della sentenza appare evidente come la rilevanza dell’interesse ambientale fosse ben presente alla mente dell’estensore. Basti citare la frase in cui si afferma: “Trattasi, in buona sostanza, di una motivazione, che, di fatto, si riduce al mero richiamo dell’esistenza dei vincoli (quello gravante sull’area di rispetto e quello riferito al particolare pregio del paesaggio) senza operare una concreta valutazione di compatibilità del manufatto con il contesto ambientale”. Ovvero quella in cui si afferma: “Ed invero, la giurisprudenza richiede, soprattutto a fronte di un vincolo sopravvenuto, una motivazione puntuale, nella quale si dia conto della reale consistenza dei manufatti oggetto di richiesta di sanatoria, della specifica situazione dei luoghi nei quali ricadono e delle ragioni di incompatibilità dell’opera con il contesto ambientale vincolato”.
Per altro verso la parte appellante traccia un quadro approfondito delle ragioni che avrebbero legittimamente portato al parere negativo sulla condonabilità del manufatto, ricomprendendo tra le stesse una asserita deforestazione, la realizzazione della strada che conduce al garage, il danno all’ecosistema. Ora, a tacere del fatto che queste considerazioni molto puntuali vengono svolte in appello per la prima volta, di tali considerazioni non c’è traccia nel parere impugnato dell’Ente parco. In detto parere, ad esempio, non si parla di deforestazione, né si parla della realizzazione della strada: le prospettazioni della difesa appellante finiscono per avvalorare la tesi della sussistenza vizio del parere per deficit motivazionale.
12. Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 853 ha chiarito che il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Pertanto, non risulta sufficiente la motivazione di diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (vedi anche Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207).
Più specifiche le direttive impartite da Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1424: Nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.
Nel caso di specie il parere dell’Ente parco è viziato per difetto di motivazione perché non è stata fatta un’analisi concreta e puntale delle caratteristiche del manufatto, un semplice deposito/garage con impatto visivo pressoché nullo. L’illegittimità del parere dell’Ente Parco si riverbera, per illegittimità derivata, sul diniego comunale.
13. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Alessandro Maggio – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere
Giovanni Pascuzzi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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