Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario

Consiglio di Stato, Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1153.

Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1153

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Trattamento economico – Polizia di Stato – Mancata fruizione del congedo ordinario conseguente a malattia – Monetizzazione di giorni di ferie non goduti – Diniego – Illegittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8498 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Su. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Na. in Roma, via (…);
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di monetizzazione di giorni di ferie non goduti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS-, -OMISSIS- della Polizia di Stato collocato a riposo il 1° marzo 2008 per raggiunti limiti di età, si è visto denegata la monetizzazione dei 49 giorni di congedo ordinario da lui non fruiti e della cui liquidazione ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/99.
2. Nell’istanza egli ha riferito di essersi dovuto assentare dal servizio fin quasi alla predetta data di collocamento a riposo, a seguito di un gravissimo incidente occorsogli in data -OMISSIS-; di essere rientrato al lavoro in data 21 febbraio 2008 e di aver usufruito della monetizzazione per soli 6 giorni di ferie sui 55 spettantigli per gli anni 2007 e 2008.
3. A fronte del diniego oppostogli e da lui impugnato innanzi al Tar Bari, ha quindi invocato una lettura dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/99, in combinato disposto con l’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 395/1995, alternativa a quella licenziata dall’amministrazione di appartenenza.
4. Con la pronuncia n. -OMISSIS-, il Tar Bari ha respinto il ricorso esaminando le disposizioni innanzi richiamate e motivando nel senso che:
– l’art. 18 espressamente contempla le ipotesi in cui è possibile procedere alla monetizzazione delle ferie non godute, individuandole nel decesso del dipendente, nella cessazione dal servizio per infermità e nella dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, “oltre che nei casi previsti dall’art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995”;
– a sua volta, l’art. 14 comma 14 individua un’ulteriore possibilità di monetizzazione nel caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, “..il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”;
– nel caso di specie deve valere il principio generale della non monetizzabilità delle ferie non godute non sussistendo né le ragioni di impedimento riconducibili alle “documentate esigenze di servizio” (art. 14); né le ulteriori condizioni contemplate dall’art. 18.
5. E’ motivo di appello la violazione e la falsa interpretazione dell’art. 14, comma 14 del d.P.R. n. 395/95, il cui senso proprio sarebbe quello di riconoscere il diritto alla “monetizzazione” a prescindere dal titolo per cui avvenga la cessazione del servizio del dipendente pubblico. In senso adesivo a questa interpretazione viene richiamata dal ricorrente quella giurisprudenza che ha riconosciuto la monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, senza svolgere deduzioni difensive.
7. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2021.
8. L’appello è fondato.
La Sezione si è già pronunciata sulla questione qui in rilievo esaminando un ana caso di mancata fruizione del congedo ordinario conseguente a malattia, alla quale aveva fatto seguito il pensionamento del dipendente pubblico per raggiunti limiti di età (Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956).
In quell’occasione la Sezione ha osservato che:
— l’ipotesi della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età non è sussumibile nella previsione dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, per la cui applicazione debbono ricorrere “documentate esigenze di servizio” (nel caso in esame insussistenti);
— essa è invece riconducibile al disposto del comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, secondo cui al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ;
— a questa conclusione si perviene sulla base di tre affermazioni di principio (enucleate in relazione a fattispecie che riguardavano appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) per cui:
a) il sunnominato art. 18 (al pari dell’art. 14 sopra citato) non ha carattere costitutivo, ma soltanto ricognitivo di singole fattispecie, sicché esso non esaurisce con carattere di tassatività ogni altra possibile ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione (tra i molti precedenti v. Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360);
b) il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (v. Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138);
c) quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18, giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, che andasse nel senso della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità, per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni sufficienti per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.
9. I principi testé enunciati, una volta calati nella fattispecie in esame, conducono a ritenere che al ricorrente spetti il diritto alla monetizzazione del beneficio non goduto (49 gg), atteso che – per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal -OMISSIS-, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età – egli non è stato in grado di godere del congedo ordinario.
10. Negli stessi termini si è espressa la Direzione Centrale per le Risorse Umane -Polizia di Stato, con la circolare n. -OMISSIS- del 28 maggio 2019, ove si ricorda che “in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto delle disposizione contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per sopravvenuta malattia”.
11. Per quanto esposto l’appello merita di essere accolto, il che conduce all’annullamento dell’atto gravato in primo grado.
12. Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza per quanto concerne il presente grado di giudizio, ferma restando la compensazione disposta in relazione al primo grado di giudizio, in quanto definito sulla base di un quadro interpretativo non ancora univoco.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto:
— annulla l’atto di diniego impugnato con il ricorso di primo grado;
— riconosce al ricorrente il diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito;
— condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore della controparte, di euro 2.000,00 per le spese processuali relative al presente grado di giudizio, oltre agli accessori di legge, ferma la compensazione delle spese relative al primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *