Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione

Consiglio di Stato, Sentenza|2 luglio 2021| n. 5073.

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte discrezionali sono sondabili nei limiti in cui “risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali.

Sentenza|2 luglio 2021| n. 5073. Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Strumenti urbanistici – PRG – Variante – Strumenti di pianificazione – Disegno urbanistico – Estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2015, proposto dal signor Al. Se., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Da. e Ga. Pa., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ga. Pa. in Roma, via (…),
contro
il signor Be. Sa., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Da. Fi., An. Lo. e Pi. Pa., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Pierfrancesco Palatucci in Roma, viale (…);
la signora Ma. Te. Ie., non costituitasi in giudizio;
nei confronti
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituitosi in giudizio;
la Provincia di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 273 del 9 luglio 2014, resa inter partes, concernente l’approvazione di una variante al PRG.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Be. Sa.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica straordinaria del giorno 11 maggio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 252 del 2013, proposto innanzi al T.a.r. per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, i signori Be. Sa. e Ma. Te. Ie., titolari di un’attività aziendale agricola e zootecnica, avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) della delibera del Consiglio comunale di (omissis) n. 43 del 28 ottobre 2009 con cui è stata adottata la variante al PRG del Comune di (omissis),;
b) della delibera del Consiglio comunale di (omissis) n. 42 del 27 giugno 2012 di riadozione della variante al PRG;
c) della delibera del Consiglio comunale di (omissis) n. 23 del 2 maggio 2013 di adozione definitiva della variante al PRG;
d) della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1609 del 2 agosto 2013 di approvazione con modifiche della variante al PRG di (omissis);
e) delle pronunce di rigetto delle osservazioni presentate dai ricorrenti.
2. A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti – nel lamentare l’illegittimità dei predetti atti di variante, con cui si imprimeva sulla p.f. (omissis) di proprietà ricorrente, ove è situata un’azienda per lo svolgimento di attività zootecniche, una destinazione a parcheggio pubblico e, contestualmente si ricomprendevano le limitrofe pp.ff. (omissis) di proprietà del signor Al. Se. in area per attrezzature turistico-ricettive – avevano dedotto quanto segue: – l’espropriazione dell’area utilizzata a parcheggio di pertinenza al limitrofo (omissis) per realizzarvi parcheggi pubblici determinerebbe il depauperamento degli standard di legge; – la risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti non sarebbero assistite da adeguata motivazione; illegittima sarebbe anche l’individuazione di un nuovo lotto edificabile sulle predette particelle per la realizzazione di un bed & breakfast o comunque di un’altra struttura ricettiva non alberghiera per la quale il Consiglio comunale ha insistito nonostante il reiterato parere contrario del Servizio Urbanistico della PAT ed in mancanza di adeguata motivazione anche in ordine alla presenza di una concimaia a pochi metri dal lotto edificabile.
3. Costituitisi il Comune di (omissis) ed il controinteressato Al. Se., il Tribunale amministrativo ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha accolto il ricorso;
– ha condannato le parti resistenti al rimborso delle spese di lite (Euro 3.000 a carico del Comune di (omissis) e della Provincia Autonoma di Trento, in solido fra loro, ed Euro 2.000 a carico del controinteressato).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure articolate con riferimento alla nuova destinazione a parcheggio pubblico sulla p.f. (omissis) per la rilevata mancanza di “un’accurata ponderazione fra interessi pubblici ed interessi privati coinvolti nella scelta pianificatoria”; ha poi soggiunto che “il limite della “concimaia esistente” e la parte esterna della “possibile edificazione”, raffigurata all’interno del nuovo lotto, non è pari a 50 metri, come misurata erroneamente dal tecnico dell’amministrazione comunale, ma risulta inferiore, essendo computabile in 47/48 metri”.
5. Avverso tale pronuncia il signor Seber ha interposto appello, notificato il 19 dicembre 2014 e depositato il 13 gennaio 2015, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 10-23), quanto di seguito sintetizzato:
– il Tribunale sarebbe incorso, sotto diversi profili, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo preso in esame taluni aspetti della controversia non interessati da apposite censure, fermo restando che il T.a.r. non si è avveduto che non vi è stata alcuna immotivata acquiescenza da parte dell’Amministrazione provinciale alle controdeduzioni del Comune e che la destinazione impressa all’area dell’appellante sarebbe logica e razionale.

 

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado con vittoria di spese.
7. In data 19 marzo 2015, il signor Be. Sa. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica dell’11 maggio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato.
10.1.Osserva preliminarmente parte appellata che “lo stralcio dell’area a parcheggio pubblico non forma oggetto di censura (rispetto alla quale nessun interesse sussisterebbe in capo all’appellante) e, di conseguenza, su tale capo di sentenza si è ormai formato il giudicato”. Tali preliminari considerazioni, volte a circoscrivere l’oggetto dell’appello in esame, sono meritevoli di condivisione, atteso che, in effetti, le deduzioni sollevate dall’appellante involvono unicamente la destinazione per attrezzature turistico-ricettive impressa dalla pianificazione urbanistica impugnata in prime cure, questione affrontata col terzo motivo del ricorso introduttivo della lite ed esaminata dal T.a.r. con i capi 11-18.
10.2 Fatta questa necessaria premessa e venendo al merito del gravame, occorre evidenziare che parte appellante contesta, in primis, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il T.a.r. non si sarebbe avveduto che la determinazione del 25 giugno 2013 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento non è stata censurata sotto alcun profilo, dirigendosi le censure avverso solo gli atti del Comune. Il capo della sentenza sarebbe comunque erroneo non potendosi configurare alcuna acritica ed immotivata acquiescenza da parte della Provincia alle osservazioni del Comune circa la congruità della scelta di mantenere la destinazione urbanistica che prevede l’insediamento del lotto ricettivo nell’area de qua.
10.3 Prima di esaminare i rilievi di parte appellante conviene ripercorrere i passaggi essenziali della vicenda di causa, dovendosi evidenziare che la proposta di variante al PRG, relativa ad area limitrofa a quella di proprietà dei ricorrenti originari ed utilizzata quale azienda agricola dedita ad allevamento di bovini e pecore nonché ad attività agrituristica, aveva incontrato un primo parere contrario del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento (determinazione dell’11 febbraio 2010) in relazione alla delibera di adozione della variante n. 43 del 28 ottobre 2009, successivamente reiterato con il parere sfavorevole del 13 novembre 2012 in relazione alla delibera di riadozione del piano n. 42 del 27 giugno 2012. L’iter formativo della variante si concludeva con la deliberazione consiliare n. 23 del 2 maggio 2013 di adozione definitiva della variante alla quale faceva seguito la determinazione del medesimo Servizio in data 25 giugno 2013 che esprimeva questa volta parere favorevole alla destinazione impressa al lotto dal pianificatore comunale volta per volta confermata dalle delibere anzidette.

 

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione

Alla luce di tale successione di atti, col ricorso di primo grado (punto B.3), si è denunciata la illegittimità della variante per non avere l’Amministrazione, pur a fronte dei suddetti pareri di tenore contrario, adeguatamente rappresentato le ragioni che presiedono la scelta urbanistica consistente nell’imprimere destinazione edificabile ad un’area prima ricompresa, in parte, all’interno del centro storico, in parte nelle aree di difesa paesaggistica escludendone quindi l’edificabilità .
10.4 Orbene, il primo profilo delle deduzioni, col quale si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, risulta fondato, dovendosi rilevare che non solo il parere finale, di segno favorevole, dell’organo consultivo della Provincia di Trento non figura tra gli atti impugnati ma nemmeno è stata interessata dalle considerazioni critiche recate dall’impugnata sentenza avendo parte ricorrente semplicemente osservato che “al Servizio Urbanistica […] non è residuato che prendere atto della insistenza del Comune nel mantenere le scelte strenuamente difese pur a fronte dei puntuali rilievi sollevati”.
10.5 Ma risulta fondato anche quanto ulteriormente dedotto a proposito degli atti formativi della variante di matrice comunale non trovando riscontro quanto evidenziato dal T.a.r. in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione denunciato col ricorso di primo grado.
Va premesso che le osservazioni critiche del Servizio provinciale erano riferite sia al profilo paesaggistico, per la possibile interferenza con le visuali rivolte verso il centro storico e per la limitazione dell’area verde di separazione tra il vecchio nucleo e la zona di nuova espansione, sia al profilo ambientale, per la presenza, nelle immediate vicinanze, dell’insediamento zootecnico dei ricorrenti di primo grado.
Ebbene, nel progredire del procedimento formativo della variante, alla luce di quanto rappresentato, in chiave critica, dal Servizio provinciale, il Consiglio comunale ha acquisito ulteriori elementi di valutazione cospiranti nel senso della scelta urbanistica contestata col ricorso di prime cure sia in ordine al collegamento tra il centro storico e la zona residenziale, in quanto “l’edificabilità futura si può sviluppare verso l’edificato esistente lasciando, quindi, un’ampia zona verde di stacco fra centro storico e urbanizzazione esterna” (cfr. pagina 11, punto 3 della relazione), sia in ordine alla visuale del centro storico, che “non sarebbe assolutamente interrotta in quanto la conformazione naturale del territorio evidenzia un salto di quota notevole che permetterebbe un perfetto ed ideale inserimento della nuova attività richiesta” (cfr. pagina 11, punto 3 della relazione) sia, infine, per la presenza nelle vicinanze di un’azienda agricola “in quanto verrebbero comunque rispettate le distanze previste dalla legge vigente in materia” (cfr. pagina 14 della relazione). A suffragio della contestata scelta urbanistica veniva acquisita dall’organo consiliare un’ulteriore più approfondita relazione, tanto che il Servizio provinciale osservava che “nella relazione allegata alla adozione definitiva si rileva che la nuova previsione rispetta le distanze di 35 metri dalle stalle e di 50 metri dalle concimaie, previste dall’articolo 53ter, comma 10, della norme di attuazione del PRG vigente” e che “alla relazione è inoltre allegato un documento finalizzato a fornire elementi valutativi per l’inserimento paesaggistico della nuova struttura ricettiva proposta” (v. p. 2).
10.6 Risulta altresì fondato quanto criticamente osservato dall’appellante a proposito dell’almeno tendenziale insondabilità delle scelte urbanistiche impingendo nella discrezionalità delle Amministrazioni territoriali. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2020, n. 153); tali scelte discrezionali sono sondabili nei limiti in cui “risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 1420), non ravvisabili nel caso di specie.
10.7 Convince il Collegio anche quanto dedotto a proposito dell’ulteriore violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto effettivamente la censura relativa alla violazione della distanza minima di 50 metri dalla concimaia, apprezzata favorevolmente dal T.a.r., non era stata sollevata col ricorso introduttivo (dove peraltro si discorre di una distanza di 35 metri) ma solo con la memoria conclusionale, quindi irritualmente.
11. Dall’accoglimento di tali deduzioni discende l’assorbimento di ogni altro rilievo critico sollevato dall’appellante ivi compreso quello relativo al riparto delle spese di giudizio.
12. In conclusione, l’appello è fondato e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
13. Le spese del doppio grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 250/2015), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 252 del 2013.
Condanna l’appellato signor Sardagna a rifondere, in favore dell’appellante, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nell’importo di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15 %.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *