Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30728.

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a seguito dell’impugnazione della statuizione relativa all’applicazione della regola residuale di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., aveva concluso – sulla base di un diverso giudizio di fatto – nel senso della mancata dimostrazione del coinvolgimento di una delle due vetture nel sinistro, ciononostante confermando la sentenza di primo grado per mancanza di appello incidentale).

Ordinanza|19 ottobre 2022| n. 30728. Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza

Data udienza 22 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7503/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15424/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma – sede distaccata di Ostia (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla collisione avvenuta in corrispondenza di intersezione stradale fra il motociclo condotto dall’attrice e l’autovettura Nubira di proprieta’ del convenuto. Si costitui’ il (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda. Il giudice adito, fatta applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, accolse nei limiti della pari responsabilita’ la domanda, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 2.254,93 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello la (OMISSIS). Si costitui’ la societa’ assicuratrice chiedendo il rigetto dell’appello. Rigettato l’appello dal Tribunale di Roma – sede distaccata di Ostia, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali, la (OMISSIS) propose ricorso per cassazione per vizio di motivazione, accolto con ordinanza n. 15270 del 19 giugno 2013, in mancanza di attivita’ difensiva da parte degli intimati. Riassunto il giudizio, e rimaste contumaci le controparti, con sentenza di data 25 luglio 2018 il Tribunale di Roma rigetto’ l’appello, confermando la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese del precedente grado di appello in favore della societa’ assicuratrice.
Osservo’ il Tribunale che l’appellante non aveva fornito dimostrazione convincente ne’ delle modalita’ del sinistro ne’, piu’ a monte, dello stesso coinvolgimento della stessa Nubira nell’incidente, in primo luogo perche’ l’attrice, dopo avere allegato all’inizio che l’autovettura era stata condotta da (OMISSIS) e che era di proprieta’ di (OMISSIS), a seguito della difesa di quest’ultimo, che aveva documentato il decesso del padre diversi anni prima dell’incidente, aveva modificato la propria allegazione deducendo che alla guida vi era stata una donna, senza spiegare tale modifica della versione originaria; in secondo luogo per il fronteggiarsi di tesi diametralmente opposte in ordine all’evento perche’ mentre i testi di parte attrice avevano riferito che alla guida dell’autovettura vi era stata una donna, che dopo l’impatto aveva lasciato alla (OMISSIS) un biglietto, quelli di parte convenuta avevano affermato che il giorno del sinistro (OMISSIS) si trovava in Umbria il giorno del sinistro e che aveva con se’ le chiavi del mezzo, il quale si trovava parcheggiato nel giardino di casa. Aggiunse che nessun elemento aggiungeva la CTU, la quale aveva rilevato sulla Nubira danni sulla fiancata sinistra compatibili sia con l’impatto con il motociclo dell’attrice sia con qualsiasi altro tipo di scontro. Concluse quindi che non risultava dimostrato il coinvolgimento della Nubira nel sinistro e che in mancanza di appello incidentale la sentenza andava confermata. Osservo’ infine che, considerato l’esito solo parzialmente vittorioso della causa in primo grado e la soccombenza della (OMISSIS) in fase di appello, andavano confermate le spese del giudizio di appello poste a carico dell’appellante nella sentenza della sede distaccata di Ostia, mentre nulla doveva disporsi circa le spese del giudizio di appello di rinvio e di quello di Cassazione per la mancanza delle controparti.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha pronunciato ultra petita perche’ vi era solo l’appello dell’attrice che aveva chiesto accertarsi l’erroneita’ dell’applicazione della disposizione residuale di cui all’articolo 2054 c.p.c., comma 2, mentre non era oggetto di gravame la questione del coinvolgimento della vettura Nubira nel sinistro.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132, 324, 329 e 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la parte ricorrente che il Giudice di Pace aveva accertato la presenza della Nubira nel luogo del sinistro, facendo poi applicazione in modo ingiustificato dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e che vi era giudicato in ordine a tutte le circostanze del sinistro, ivi compresa la presenza dell’autovettura dell’appellato, salvo che per l’errata applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e dell’articolo 145 cod. ass., con riferimento alla quale era stato proposto l’appello.
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Va premesso che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unita’ suscettibile di acquisire la stabilita’ del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (fra le tante Cass. n. 24783 del 2018).
Nel caso di specie la sentenza del giudice di primo grado aveva ad oggetto l’accertamento di un fatto di scontro fra veicoli sussunto nella fattispecie di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, con il collegamento quindi dell’effetto giuridico della pari responsabilita’ nella verificazione del fatto dannoso. L’impugnazione avente ad oggetto quest’ultimo effetto giuridico ha riaperto la cognizione sull’intera statuizione, per cui il giudizio di fatto poteva essere difforme da quello reso dal Giudice di Pace. Da tale diverso giudizio di fatto il giudice di appello non ha tratto pero’ un effetto giuridico diverso da quello che il giudice di prime cure aveva tratto – sulla base di un diverso accertamento dei fatti – per la mancanza dell’appello incidentale. L’esito del giudizio e’ stato percio’ quello della conferma della decisione di primo grado, sulla base pero’ di una motivazione diversa da quelle del giudice di prime cure.
Viene a questo punto in rilievo il principio di diritto secondo cui la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben puo’ in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (Cass. n. 15185 del 2013 ed altre conformi). Nel caso in cui il dispositivo della sentenza di primo grado sia confermato dal giudice di appello in base ad una diversa motivazione, la portata della decisione va interpretata – anche ai fini della valutazione dell’interesse ad impugnare – secondo i criteri e i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello, che assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella di primo grado (Cass. n. 7525 del 1995 ed altre conformi).
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che e’ stata confermata la statuizione sulle spese processuali della sentenza di appello annullata in sede di legittimita’ e che, ove si ritenga la legittimita’ della “condanna confermata”, si intende riproposta la censura avverso la detta statuizione con il ricorso per cassazione, ed in particolare: la liquidazione delle spese “in complessivi Euro 2.300,00, di cui 680,00 per spese, oltre IVA e CAP” non consente di effettuare il controllo di legittimita’ sulle somme liquidate per onorari e competenze e la mancanza di nota specifica rende ancora piu’ difficile distinguere diritti o onorari liquidati; in quanto parte appellata, la societa’ assicuratrice non ha affrontato anticipazioni di spese per gli atti processuali, per cui l’importo per spese non imponibili pari a Euro 680,00 e’ palesemente illegittimo.
Il motivo e’ infondato. La prima sentenza di appello era stata cassata in sede di giudizio di legittimita’. Il regolamento delle spese del precedente grado di appello rinviene il proprio titolo non nella sentenza ormai annullata ma nella nuova sentenza di appello che, confermando la precedente statuizione, vi ha solo fatto un rinvio recettizio di carattere materiale, per cui il titolo giuridico del regolamento corrisponde alla nuova statuizione contenuta nella sentenza qui impugnata. Legittimamente poi il Tribunale ha provveduto sulle spese della precedente fase di impugnazione in cui vi era stata la costituzione della controparte perche’ il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche’ decida sulle spese del giudizio di legittimita’, e’ tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello (Cass. n. 15506 del 2018). Conforme a diritto e’ la statuizione delle spese a carico della parte appellante essendo quest’ultima rimasta soccombente nel giudizio di appello all’esito del rinvio rimesso dalla Corte di Cassazione.
Quanto all’ulteriore profilo di censura va rammentato che e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili “ratione temporis” alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 15363 del 2016). Infine, circa la denuncia di errata liquidazione delle spese sopportate per anticipazione di atti processuali, rilevante sotto il profilo della falsa applicazione della norma sulla condanna della parte soccombente al rimborso delle spese anticipate dalla controparte, la censura e’ formulata in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto non vi e’ puntuale indicazione dei singoli atti processuali compiuti per i quali dovrebbe intendersi che non vi sia stata alcuna anticipazione di spesa.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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