Il giudice del rinvio e la regolamentazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3798.

Il giudice del rinvio e la regolamentazione delle spese.

Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l’annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all’adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite.

Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3798. Il giudice del rinvio e la regolamentazione delle spese

Data udienza 14 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Divisione – Scioglimento comunione ereditaria – Usucapione – Prova – Spese legali – Regolamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32333-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
E contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 2318/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal contro ricorrente e dal ricorrente incidentale (OMISSIS).

Il giudice del rinvio e la regolamentazione delle spese

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo che, a seguito dell’apertura delle successioni di Peppino (OMISSIS) e della di lui madre (OMISSIS), i beni appartenevano ai condividenti per la quota di 1/15 pro capite in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), e per la quota di 6/15 pro capite in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Pertanto, chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione insistente su di un terreno e su di un fabbricato ubicati in (OMISSIS).
Intervenivano nel giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS) (OMISSIS).
Il Tribunale adito con la sentenza n. 1365 del 31 agosto 2010 dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria, facendo proprio il progetto di divisione predisposto dal CTU e riportato nell’elaborato peritale come “T2”, disattendendo in particolare le richieste del convenuto (OMISSIS) che sosteneva di essere proprietario esclusivo del fabbricato, in quanto da lui solo edificato a propria cura e spese, nonche’ per averlo usucapito per il possesso ultraventennale.

 

Il giudice del rinvio e la regolamentazione delle spese

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 826 del 16 maggio 2016 rigettava l’appello principale proposto da (OMISSIS) e quello incidentale avanzato da (OMISSIS), confermando la sentenza di primo grado.
In ordine al motivo di appello con il quale si reiterava la tesi della proprieta’ esclusiva in capo all’appellante principale del fabbricato oggetto di causa, evidenziava che all’esito dell’istruttoria doveva concludersi per la natura comune del bene.
Si trattava, infatti, di edificio realizzato su di un terreno comune ai germani, mentre quanto all’usucapione, sempre alla luce dell’istruttoria svolta, emergevano una serie di circostanze contrarie alla deduzione dell’appellante, quali la mancata opposizione dello stesso appellante alla cointestazione catastale in capo a tutti i fratelli, ovvero l’inclusione del bene nella denuncia di successione.
Inoltre mancava un atto di interversione del possesso.
Quanto al tema dell’accessione, dalle deposizioni dei testi escussi, era emerso che parte dei lavori relativi all’edificio erano stati commissionati da (OMISSIS), mentre altro teste, addotto dallo stesso appellante, aveva riferito che quest’ultimo era direttore dei lavori, il che giustificava la ragione per la quale lo stesso si era occupato della contabilita’ e quindi dei pagamenti.
In merito all’usucapione, risultava che il fabbricato era stato utilizzato ed occupato anche dal fratello (OMISSIS), circostanza questa che era inconciliabile con la tesi del possesso esclusivo.
Quanto al mancato riconoscimento del rimborso dei costi sostenuti dall’appellante per la costruzione del fabbricato, la Corte d’Appello condivideva la conclusione del Tribunale secondo cui si trattava di una domanda riconvenzionale autonoma che era stata tardivamente proposta, risultando quindi inammissibile.
Analoga conclusione valeva anche per la domanda di rimborso delle somme spese per le migliorie dell’immobile, essendo peraltro emerso che tutti i germani, ed in parte anche la madre, avevano contribuito all’edificazione del fabbricato prestandovi la loro opera ed il denaro necessario.
Veniva altresi’ disatteso il motivo di appello che investiva la scelta del progetto divisionale da parte del giudice di prime cure, rilevandosi che le critiche alla conclusione circa la comoda divisibilita’ dei beni erano state sollevate per la prima volta solo in appello, occorrendo comunque constatare che il progetto adottato era quello che meglio tutelava i diritti di tutti i condividenti, riducendo al minimo l’entita’ dei conguagli.
In tal senso andava rigettato anche l’appello incidentale che verteva sulle spese, dovendosi condividere la decisione di compensare le stesse tra i germani (OMISSIS) e (OMISSIS), e risultando corretta, la decisione di porle a carico di questi nei confronti degli altri condividenti in base al principio della soccombenza. Inoltre, anche la richiesta di ridurre la liquidazione dei compensi doveva esser disattesa, essendo la doglianza del tutto generica, ed emergendo invece che le spese erano state correttamente liquidate sulla scorta delle tabelle all’epoca vigenti, tenuto conto della difficolta’ del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propose ricorso (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Gli altri intimati, ed in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), deceduti nelle more della proposizione del ricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistettero con controricorso.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3238 del 9 febbraio 2018, ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, che investivano a vario titolo la pretesa del comunista (OMISSIS) di essere riconosciuto proprietario esclusivo di alcuni dei beni comuni, ma accoglieva il quarto motivo, cassando a tal fine la sentenza impugnata.
Infatti, il motivo accolto denunziava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., atteso che l’appellante principale aveva in realta’ proposto quattro motivi di appello, e che precisamente con il quarto aveva mosso una serie di censure in ordine alle statuizioni del Tribunale quanto alle spese di lite.
La sentenza impugnata si era invece limitata ad esaminare solo i primi tre motivi dell’appello principale, passando poi direttamente alla disamina del motivo di appello incidentale proposto da (OMISSIS), egualmente vertente sulle spese di lite.
Era quindi mancata la decisione su di un motivo di impugnazione il che determinava l’invalidita’ in parte qua della sentenza di appello.
Era quindi designata come giudice di rinvio una diversa sezione della Corte d’Appello di Bologna che avrebbe dovuto statuire anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Bologna, in sede di rinvio, con la sentenza n. 2318 del 9/8/2019, rigettava il quarto motivo dell’appello principale a suo tempo proposto da (OMISSIS) (ora sostituito per la sua morte dell’erede (OMISSIS)); dichiarava inammissibili le domande formulate in sede di rinvio da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS); compensava integralmente le spese di lite tra (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra parte; condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla refusione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali eredi di (OMISSIS)) delle spese del giudizio di rinvio, come liquidate in dispositivo; condannava (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio di rinvio in favore di (OMISSIS), come liquidate in dispositivo.
La sentenza riteneva che per effetto dei vincoli derivanti dal giudicato, scaturito dalla decisione della Corte di cassazione, erano inammissibili le richieste dell’atto di riassunzione dei (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di ottenere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) una diversa statuizione in senso a loro piu’ favorevole delle spese gia’ liquidate nel precedente giudizio di appello, in quanto il thema decidendum in sede di rinvio era limitato alla sola decisione sul quarto motivo dell’appello principale di (OMISSIS). Il motivo de quo era pero’ infondato, in quanto l’appellante era risultato soccombente sull’eccezione di usucapione della parte comune, che era quella di maggior valore; inoltre, anche in merito alle concrete modalita’ di assegnazione delle quote, le richieste di (OMISSIS) erano state del tutto disattese, il che confortava il giudizio di totale soccombenza che legittimava la condanna adottata in punto di spese dal Tribunale.
Passando alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle di rinvio, provvedeva come sopra indicato, reputando che (OMISSIS) e (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS), dall’altra, fossero reciprocamente soccombenti.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di quattro motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da memorie. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale articolato su di un motivo.
(OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memorie.
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2907 c.c., dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 6 CEDU, con la nullita’ della sentenza e del procedimento di rinvio per la violazione degli articoli 92, 112, 336, 394, 91 e 92 c.p.c..
Si censura la decisione del giudice di rinvio che ha ritenuto che fosse coperta dal giudicato alla questione relativa alle spese anche del giudizio di appello, nonostante la cassazione della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio per effetto della precedente ordinanza di questa Corte.
Tale errore ha quindi indotto i giudici di rinvio a reputare inammissibili le richieste dei ricorrenti che tendevano unicamente a sollecitare secondo criteri corretti la nuova regolamentazione anche delle spese del giudizio di appello.
Si ricorda che la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese, con la conseguenza che, in ragione dell’effetto espansivo interno, il giudice di rinvio, nel momento in cui conferma il rigetto del gravame, e’ tenuto a liquidare anche le spese della fase di impugnazione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza o del procedimento per la violazione degli articoli 112, 336, 394, 91, 92 e 97 c.p.c. per l’omessa condanna degli appellanti soccombenti alle spese del giudizio di appello, come definito alla stregua dell’esito finale del giudizio di rinvio.
Nel ricordare l’effetto espansivo esterno che la cassazione della sentenza d’appello produce anche sul capo relativo alle spese, si evidenzia che la Corte d’Appello ha erroneamente omesso di statuire sulle spese del giudizio di appello, che invece era chiamata a regolare a seguito della cassazione.
Per effetto di tale errore, e non avvedendosi che la liquidazione doveva tenere conto dell’intero valore della controversia, ha ritenuto poi di liquidare le spese del giudizio di legittimita’ e di quelle di rinvio, prendendo in esame il solo importo delle spese di lite del giudizio di primo grado, non avvedendosi che con i motivi di appello e con quelli di cassazione era stata posta in discussione anche la decisione in merito alla divisione.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza o del procedimento per la violazione degli articoli 112, 336, 385, 394, 91 e 92 c.p.c., in ragione dell’affermazione illogica ed incongrua di reciproca soccombenza nel giudizio di rinvio, con la conseguente errata compensazione delle relative spese di legittimita’ tra i ricorrenti e (OMISSIS).
Si rileva che la decisione resa sul punto dal giudice di rinvio si fonda sull’erroneo presupposto dell’intangibilita’ della statuizione delle spese del giudizio di appello, come assunta dalla sentenza cassata, ed ha quindi erroneamente reputato che le richieste dei ricorrenti di provvedere alla piu’ corretta liquidazione di quella fase costituissero una domanda nuova, e come tale inammissibile.
Ne deriva che e’ stata riscontrata una reciproca soccombenza che in realta’ non sussiste, essendo invece i ricorrenti risultati totalmente vittoriosi in tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2907 c.c., dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 6 CEDU, con la nullita’ della sentenza o del procedimento per la violazione degli articoli 112, 99, 385, 394, 91 e 92 c.p.c. per ultrapetizione, insussistenza di soccombenza dei ricorrenti in sede di rinvio, con errata condanna degli stessi al rimborso delle spese del relativo giudizio in favore delle eredi di (OMISSIS).
Siffatta condanna scaturisce anche in questo caso dall’erronea convinzione che fosse intangibile la condanna alle spese di cui al giudizio di appello, senza valutare le conseguenze della cassazione della relativa sentenza.
E’ quindi frutto di un’erronea conclusione quella secondo cui gli stessi avessero proposto delle domande inammissibili in sede di rinvio, traendosi da questo errore la conseguenza della loro condanna al rimborso delle spese del giudizio di rinvio in favore delle eredi di (OMISSIS).
Il motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza di rinvio per la violazione degli articoli 336 e 92 c.p.c. stante l’omessa condanna degli appellanti soccombenti al rimborso delle spese del giudizio di appello, all’esito della parziale cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado.
Si evidenzia che la Corte d’Appello, a seguito della cassazione della precedente decisione, era chiamata a statuire anche sulle spese del relativo giudizio, sicche’ non poteva omettere di decidere anche sulle stesse, limitandosi, quanto alla posizione del ricorrente incidentale, a regolare solo le spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche’ decida sulle spese del giudizio di legittimita’, e’ tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n. 7243/2006). Ne’ rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso l’accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall’articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita’, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita’ della rinnovazione della relativa statuizione all’esito della lite (conf. Cass. n. 11326/2003 che ribadisce che l’annullamento in sede di legittimita’ della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche’ il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite).
Il giudice di rinvio, sebbene chiamato a doversi pronunciare su di un motivo di appello, non esaminato in occasione della sua prima decisione, ha erroneamente ritenuto che la regolamentazione delle spese di lite come operata nella prima occasione non fosse piu’ suscettibile di revisione, e cio’ sebbene la decisione sul motivo di appello chiamato a rivalutare fosse potenzialmente idonea ad influire sulla sorte delle spese di lite, il che rende contezza della correttezza del principio secondo cui, una volta cassata, anche in parte, la decisione di appello, il giudice del rinvio deve pronunciarsi anche sulle spese delle precedenti fasi, e specificamente, di quelle del giudizio di appello, ove, come nella fattispecie, pervenga alla fine al rigetto dell’appello (restando quindi ferma la regolamentazione delle spese di primo grado, attesa la conferma integrale della relativa decisione).
Atteso che il giudice del rinvio e’ chiamato a regolare ex novo anche le spese del giudizio di appello, le sollecitazioni dei ricorrenti principali in vista di una piu’ favorevole liquidazione delle spese medesime, adducendo anche una riconsiderazione del valore della controversia ovvero l’applicazione di un diverso metodo tariffario, non danno vita a domande nuove, ma costituiscono delle mere indicazioni volte a meglio orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite, con la conseguenza che si rivela erronea la decisione impugnata sia nella parte in cui ha escluso di dover provvedere ad una nuova regolazione delle spese del giudizio di appello, sia ove ha tratto la conclusione che le deduzioni difensive degli odierni ricorrenti principali, costituissero delle vere e proprie domande nuove.
Tale erronea conclusione ha, quindi, inciso anche sulla valutazione di reciproca soccombenza nei rapporti con (OMISSIS) sia su quella di totale soccombenza nei rapporti con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ne’ vale addurre, come sostenuto nel controricorso di queste ultime, che la sentenza fosse stata cassata solo per la decisione del motivo di appello principale avanzato da (OMISSIS) (atteso che l’analogo motivo di appello incidentale proposto dal loro dante causa era stato esaminato e rigettato dalla Corte d’Appello), occorrendo in primo luogo considerare che si verte in materia di divisione, e che ogni statuizione, anche quella relativa alle spese, deve essere adottata tra tutti i litisconsorti, con la conseguenza che una volta cassata la sentenza di appello, e travolto conseguenzialmente anche il capo relativo alle spese, la nuova decisione doveva investire le spese per tutti i condividenti. Inoltre, va sottolineato che in primo grado i germani (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati in solido al rimborso delle spese nei confronti degli altri condividenti, e che la Corte d’appello, pur ritenendo di determinare le quote delle quali dovevano rispondere i rispettivi aventi causa, aveva tuttavia provveduto ad una liquidazione delle spese a carico dei soccombenti in maniera unitaria e complessiva, cosi’ che l’avvenuta caducazione del capo relativo alle spese, quale effetto espansivo della cassazione, sia pure parziale della sentenza d’appello, involge la necessita’ di dover provvedere alle spese del giudizio di appello anche in relazione alla posizione degli aventi causa di (OMISSIS).
Le ragioni che fondano l’accoglimento del ricorso principale determinano poi anche la fondatezza del ricorso incidentale di (OMISSIS), del pari diretto a denunciare l’omessa regolazione da parte del giudice del rinvio anche delle spese del primo giudizio di appello.
La cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con la necessita’ di una nuova regolamentazione delle spese delle varie fasi del giudizio, come sopra specificate, implica poi l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che denuncia la violazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c. per avere omesso il giudice di rinvio di pronunciarsi quanto alle spese del giudizio di rinvio e del primo giudizio di legittimita’ nei rapporti tra le ricorrenti incidentali e (OMISSIS).
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con nuovo rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in persona di diverso magistrato, affinche’, tenuto conto dell’esito finale della lite, quale derivante dalla precedente ordinanza di questa Corte nonche’ della decisione sul quarto motivo dell’appello principale assunta dal giudice del rinvio, regoli le spese del giudizio di appello, del primo giudizio di rinvio e dei due giudizi di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale di (OMISSIS), dichiara assorbito il ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvedera’ sulle spese del giudizio di appello, del primo giudizio di rinvio e dei due giudizi di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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