Il giudice della separazione

Corte di Cassazione, sezione quarta civile, Sentenza 26 febbraio 2020, n. 7547.

La massima estrapolata:

Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne e` disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività` della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).

Sentenza 26 febbraio 2020, n. 7547

Data udienza 20 novembre 2019

TAG – parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – SEPARAZIONE – ASSEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28617/2018 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato (OMISSIS) che si e’ riportato alle difese svolte.

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2 agosto 2017, in parziale accoglimento del gravame della (OMISSIS) e in riforma della sentenza impugnata, aumentava a complessivi Euro 750,00 il contributo di mantenimento (di cui Euro 450,00 per la moglie e Euro 300,00 per la figlia minore) imposto al (OMISSIS) da (OMISSIS), in considerazione del fatto che nel giudizio di divorzio le somme dovute dal (OMISSIS) erano state determinate in sede presidenziale (in complessivi Euro 800,00) a decorrere dal mese di (OMISSIS), mentre riteneva congruo il contributo di mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di (OMISSIS).

Avverso questa sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con il quale sostiene che il giudice della separazione avrebbe indebitamente sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quella adottata dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio; infatti, egli assume che la Corte territoriale non aveva il potere di rideterminare il contributo di mantenimento in sede di separazione, essendo pendente il giudizio di divorzio nel corso del quale l’ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2016 aveva implicitamente valutato l’intero arco temporale dall’inizio dello stesso giudizio, confermando il contributo di mantenimento gia’ fissato dal tribunale in sede di separazione. La (OMISSIS) resiste con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 4, con un unico motivo che imputa alla Corte territoriale di avere disciplinato i rapporti economici tra i coniugi, in relazione ad un periodo gia’ regolato dall’ordinanza del 14 ottobre 2016 resa in sede presidenziale nel parallelo giudizio di divorzio che, pur avendo modificato il contributo economico dovuto dal (OMISSIS) a partire da (OMISSIS), aveva implicitamente valutato l’intero arco temporale intercorrente dall’inizio dello stesso giudizio (in data 6 agosto 2012) e confermato l’entita’ del contributo di mantenimento gia’ inderogabilmente fissato (e non piu’ modificabile) dal tribunale in sede di separazione.

Il ricorso e’ infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione e’ investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne e’ disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perche’ la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operativita’ della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).

Nella specie, il giudice della separazione con la sentenza impugnata non e’ intervenuto impropriamente a modificare le statuizioni economiche rese in sede di divorzio (cfr. Cass. n. 17825 del 2013), ma ha fissato la decorrenza del contributo di mantenimento a carico del (OMISSIS) fino al mese di settembre 2015, senza dunque interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile a decorrere dal mese di (OMISSIS).

Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro4200,00 per spese e accessori di legge.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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