cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 4 aprile 2016, n. 6442

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19064-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 3/4/2012, depositata i126/7/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:

“Con sentenza n. 419/2012 depositata il 26/7/2012, la Corte di appello di Milano rigettava il gravame proposto da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda della societa’ intesa ad ottenere (a seguito di comunicazione da parte della lavoratrice della propria intenzione di non aderire alla procedura di conciliazione ed arbitrato L. n. 300 del 1970, ex articolo 7) la declaratoria della legittimita’ delle sanzioni disciplinari irrogate in data 13 gennaio 2006 (in relazione a fatti verificatisi in alcuni giorni del mese di novembre 2005), 23 febbraio 2006 (in relazione a fatti verificatisi in alcuni giorni del mese di dicembre 2005), 27 aprile 2006 (in relazione a fatti verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2006). Riteneva la Corte territoriale che le sanzioni in questione (relative tutte ad un rifiuto della (OMISSIS) di movimentare carrelli e ceste contenenti corrispondenza e solo quella del 27 aprile 2006 anche al mancato utilizzo delle calzature antinfortunistiche e consistenti, la prima, nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, la seconda e la terza, nella medesima sospensione per due giorni), considerato anche il pregresso svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni impiegatizie e l’assegnazione, a seguito del nuovo inquadramento di cui al c.c.n.l. del gennaio 2004, a mansioni nel complesso inferiori a quelle precedentemente svolte (in quanto appunto comportanti anche lo svolgimento di attivita’ materiali di movimentazione dei carichi) fossero sproporzionate rispetto agli addebiti (peraltro riferiti ad episodi cumulati in un’unica contestazione senza il preventivo contraddittorio con la lavoratrice). Quanto alla contestazione relativa al mancato utilizzo delle calzature antinfortunistiche evidenziava che gia’ prima della stessa vi era stata una richiesta di esonero dall’utilizzo di tale presidio per motivi di salute e che tale esonero era stato successivamente accordato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. con un motivo.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del c.c.n.l. per i dipendenti di (OMISSIS) S.p.A. dell’11/7/2003 e degli articoli 2014 e 2106 cod. civ. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si duole del giudizio di mancanza di proporzionalita’ delle sanzioni evidenziando che gli addebiti in questione sono perfettamente riconducibili alle fattispecie delineate dalla norma della contrattazione collettiva. Rileva che il giudizio di proporzione tra fatto addebitato e sanzione inflitta deve essere condotto non gia’ in astratto ma con riferimento al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni oltre che all’entita’ della mancanza considerata non soltanto nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva ed evidenzia che, nella specie, tutti i comportamenti ascritti alla (OMISSIS) integrano in se’ fatti cosi’ gravi da non richiedere alcuna ulteriore valutazione e sono ascrivibili alla violazione dell’obbligo di diligenza gravante sul prestatore di lavoro.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

La Corte territoriale, pur in presenza della invocata predeterminazione pattizia delle ipotesi disciplinarmente rilevanti comportanti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della retribuzione fino a quattro ovvero fino a dicci giorni, ha espresso il giudizio di proporzionalita’ (escludendola) proprio in concreto e, come postulato dalla stessa ricorrente, con specifico riferimento alla natura e qualita’ del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento oltre che all’entita’ delle mancanze, considerate non soltanto nel loro contenuto oggettivo ma anche nella portata soggettiva.

Cosi’ ha innanzitutto valorizzato (con argomentazioni che non hanno formato oggetto di rilievo da parte della ricorrente) la condizione della (OMISSIS), trasferita da compiti impiegatizi a mansioni – fisicamente onerose – comportanti la movimentazione di carichi e, quindi, sicuramente, sotto questo aspetto, dequalificanti (condizione che connota, da un punto di vista soggettivo, l’inadempienza come se la stessa, almeno nella convinzione della lavoratrice, integrasse una exceptio inadimpleti contractus in dipendenza dell’operato demansionamento). Inoltre ha evidenziato come il cumulo di singoli episodi in un’unica contestazione non potesse, in mancanza del preventivo contraddittorio con la lavoratrice, rendere piu’ grave ciascun addebito. In conseguenza, ad avviso della Corte milanese, il complessivo giudizio aziendale espresso in sede di primo provvedimento sanzionatorio, che di tale cumulo aveva tenuto conto, oltre a risolversi nell’applicazione di una sanzione in se’ sproporzionata (si pensi, ad esempio, che l’inosservanza di doveri o obblighi di servizio ben puo’ comportare, nell’ipotesi in cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Societa’, l’applicazione, a termini dell’articolo 53 del c.c.n.l., della sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione), si rifletteva sulle successive sanzioni che dell’entita’ della prima avevano tenuto conto. Egualmente, con riguardo al mancato utilizzo delle calzature antinfortunistiche, La Corte territoriale ha fatto riferimento ad una espressa richiesta di esonero della lavoratrice, per motivi di salute, ritenuta evidentemente giustificativa.

La valutazione e’ da ritenere conforme alle regole del c.c.n.l. che prevedono il contegno non corretto del dipendente attraverso l’individuazione di fattispecie astratte suscettibili di graduazione sul piano del rilievo disciplinare, in rapporto alla incidenza sulla regolarita’ dei rapporti tra le parti contrattuali, alla intenzionalita’ del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilita’ dell’evento, alla condotta complessiva del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio (cfr. articolo 52 del c.c.n.l.).

Tale giudizio di proporzionalita’ tra violazioni contestate e provvedimenti adottati si sostanzia nell’apprezzamento della gravita’ dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione attraverso la valutazione non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalita’ soggettive della condotta in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravita’ della trasgressione e, quindi, della legittimita’ della sanzione stessa. Trattasi di questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione, come nella specie, esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 15 novembre 2006, n. 24349; Cass. 13 aprile 2006, n. 8679; Cass. 17 agosto 2001, n. 11153).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis cod. proc. civ..

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore, contenenti una esaustiva replica alle osservazioni della ricorrente contenute nella memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ., siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia e che sussista con ogni evidenza il presupposto dell’articolo 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso e’ stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilita’ del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), che ha integrato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma articolo 1 bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da distrarsi in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per dichiarato anticipo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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