REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30451/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1614/2018 depositata il 10/04/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
La presente lite riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) S.p.A.) nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) per il pagamento della somma di Euro 67.287,60.
Concessa la provvisoria esecuzione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, l’ingiungente precisava che la sorte capitale era stata pagata, ma residuava il debito per interessi e spese. Con gli scritti difensivi depositati in vista della decisione, si portava all’attenzione del giudicante l’esistenza di un accordo transattivo, che il primo giudice riteneva risolto in conformita’ all’accordo, e cio’ in quanto l’azienda non aveva pagato il saldo nel termine previsto dal medesimo, con consequenziale reviviscenza del credito oggetto di ingiunzione. La richiesta era cosi’ circoscritta nei limiti degli interessi sulla sorte capitale. Il Tribunale, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento della minore somma.
La Corte d’appello di Napoli, adita dall’Azienda ospedaliera, pur riconoscendo che l’accordo prevedeva realmente una ipotesi di risoluzione di diritto su clausola risolutiva espressa, riconosceva nello stesso tempo che il potere risolutorio deve essere esercitato secondo buona fede e in conformita’ al principio che vieta l’abuso del diritto. In proposito essa riteneva che tali limiti fossero stati violati nel caso di specie, tenuto conto dell’entita’ della somma pagata in ritardo rispetto all’importo complessivo (Euro 11.887,61 su Euro 6.113.317,84) e della minima entita’ del ritardo (il pagamento era stato eseguito il 12 marzo 2014, mentre il termine prevedeva la data del 31 dicembre 2013.
Tale ratio decidendi e’ oggetto del ricorso per cassazione di (OMISSIS) S.p.A., affidato a due motivi, il primo dei quali denunzia violazione dell’articolo 1456 c.c.. Si sostiene che la Corte d’appello, nell’escludere la buona fede, ha dato ingresso a una giustificazione del ritardo indicata dal debitore solo in corso di causa, finendo per il riconoscere che la risoluzione di diritto su clausola si giustificherebbe solo in presenza di una condotta colpevole de debitore, il che e’ contrario ai principi. La ricorrente sottolinea che il creditore aveva operato correttamente, avendo atteso quarantacinque giorni prima di dichiarare di avvalersi della clausola, per poi chiedere l’importo originario del credito, evitando, anche per non aggravare la posizione del debitore, l’imputazione agli interessi piuttosto che al capitale. Lo stesso dicasi in ordine all’abuso del diritto, che e’ categoria inidonea a precludere il potere della parte adempiente di avvalersi del diritto potestativo di provocare la risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 1455 e dell’articolo 1322 c.c.. La Corte d’appello non ha tenuto conto che, al cospetto di una clausola risolutiva espressa, al giudice e’ sottratto il potere di valutare la gravita’ dell’inadempimento, essendo la risoluzione di diritto svincolata da tale requisito.
L’azienda Ospedaliera (OMISSIS) ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’odierna ricorrente (OMISSIS) S.p.A., pur avendo assunto di essere cessionaria dei crediti quale societa’ incorporante per fusione di (OMISSIS) S.p.A. gia’ (OMISSIS) S.p.A., non ha poi fornito prova documentale della successione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione della controricorrente e’ infondata, essendo stato prodotto atto di fusione in data 12 marzo 2016, rep. n. (OMISSIS), ricevuto dal notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), con il quale la societa’ (OMISSIS) S.p.A. si e’ fusa per incorporazione nella (OMISSIS) S.p.A..
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili anche ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1. Infatti, la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio, previsto dall’articolo 1375 c.c., che impone ai contraenti il comportamento secondo buona fede. E’ stato infatti chiarito che, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, “i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l’uno gli interessi dell’altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, e’ necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativa (articoli 1175, 1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l’agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell’ambito della fattispecie dell’articolo 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell’esistenza dell’inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l’abuso ed impedendone l’esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall’ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex articolo 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa; quindi, sara’ il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorche’ sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex articolo 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553); e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, non e’ conforme al principio della buona fede, cio’ lo condurra’ ad escludere la sussistenza dell’inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto. L’inadempimento all’obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioe’ essere effettivo, perche’ la previsione negoziale e’ da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede – risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l’esercizio del diritto di risoluzione da parte dell’altro contraente” (cosi’ testualmente Cass. n. 23868/2015).
Cio’ e’ quanto ha opinato la sentenza impugnata, laddove ha motivato nel senso che caso di specie, “deve rilevarsi che la condotta posta a base dell’esercizio del diritto di risoluzione, vale a dire l’adempimento oltre il termine dichiarato essenziale dalle parti, ha riguardato un importo che, seppure non irrisorio in termini assoluti, lo e’ rispetto all’assetto degli interessi in gioco, atteso che il versamento in questione, effettuato con un ritardo di due mesi e mezzo, ha un’incidenza percentuale sulla somma oggetto di transazione (e in proporzione sul credito oggetto del presente giudizio) di appena 0,19%. Ebbene, ritiene il Collegio che l’esercizio del diritto di risoluzione, nel caso di specie, costituisca violazione del principio di buona fede, dato che il ritardo contestato non ha avuto (ne’ l’appellata ha dedotto che vi sia stata) alcuna ripercussione nell’economia del rapporto sorto tra le parti per effetto della transazione della quale si discute. Deve pertanto escludersi che l’Azienda si sia resa inadempiente alle obbligazioni nascenti da tale transazione e, conseguentemente, affermarsi che non vi e’ spazio per alcuna risoluzione di diritto (pagg. 5-6, impugnata sentenza)”.
Tali considerazioni, in quanto in linea con i principi stabiliti in materia da questa Corte, costituiscono apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.