Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5646.

Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio

Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, la quale aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un precetto intimato all’opponente dalla odierna controricorrente, la Suprema Corte, oltre a rilevare che il giudice del merito aveva esaminato il profilo dell’apposizione della formula esecutiva in calce al decreto ingiuntivo, affermando che vi era stata espressa menzione del provvedimento che ne aveva disposto l’esecutorietà, ha osservato che comunque il ricorrente non aveva in alcun modo specificato quale concreto nocumento avrebbe risentito dalla mancata indicazione di siffatto provvedimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928).

Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5646. Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione – Precedenza di un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio – Menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva ex articolo 654, comma 2, c.p.c. – Data di notifica dell’ingiunzione ex articolo 480, comma 2, c.p.c. – Elementi formali prescritti a pena di nullità dell’atto di precetto – Finalità – Individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 2074/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO RUSSO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato BUCALO VALERIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ASCARI DAVIDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 740/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 20/10/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L’avv. (OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi in relazione al precetto di Euro tremila e settantadue (Euro 3.072,00) a lui intimato da (OMISSIS).
Il Tribunale di Prato, nel contraddittorio con la (OMISSIS), rigetto’ l’opposizione con sentenza n. 740 del 20/10/2021.
Avverso la sentenza in unico grado ricorre l’avvocato (OMISSIS) lamentando violazione degli articoli 112, 480 e 654 c.p.c., affermando che si erano consolidati i seguenti vizi: la mancata menzione del precetto menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorieta’ del decreto ingiuntivo e la mancata menzione nel precetto della data di avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta di manifesta inammissibilita’, e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore e’ stata ritualmente comunicata.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso e’ manifestamente infondato, in quanto dal testo della sentenza del Tribunale di Prato, oggetto di impugnazione, e’ dato individuare chiaramente, in quanto espressamente richiamato a pag. 5, il provvedimento con il quale venne conferita esecutorieta’, da parte dell’autorita’ giudiziaria competente (Giudice di pace, provvedimento del 23/03/2020), al decreto ingiuntivo sulla cui base e’ stata attivata l’esecuzione, opposta con il rimedio di cui all’articolo 617 c.p.c..
La sentenza del Tribunale di Prato ha esaminato il profilo dell’apposizione della formula esecutiva in calce al decreto ingiuntivo, rilevando che vi era espressa menzione del provvedimento che ne aveva disposto l’esecutorieta’, non risultando, in tal modo, violato l’articolo 654 c.p.c., comma 2. La sentenza testualmente afferma: “… occorre osservare che tale doglianza non trova riscontro all’esame dell’atto di precetto opposto, il quale espressamente (punto 5 della seconda pagina) recita “il titolo non opposto nel termine concesso ex lege, veniva munito della esecutorieta’ ex articolo 654 c.p.c., e, in data 28.3.2020, il Cancelliere ha apposto la relativa formula esecutiva”, come peraltro si puo’ riscontrare dall’esame dello stesso decreto ingiuntivo (cfr. doc. 2 ultima pagina parte convenuta), il quale era gia’ stato correttamente notificato all’odierno attore”.
Giova, peraltro, rimarcare che l’opponente non ha in alcun modo specificato quale concreto nocumento avrebbe riportato dalla mancata indicazione del provvedimento che aveva conferito l’esecutivita’ al monitorio, cosi’ come affermato da questa Corte (n. 01928 del 28/01/2020 Rv. 656889 – 01): “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654 c.p.c., comma 2), nonche’ della data di notifica dell’ingiunzione (ex articolo 480 c.p.c., comma 2). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullita’ dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicche’ la loro omissione (nella specie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l’invalidita’ dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioe’, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attivita’ processuale espletata, come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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