Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza|5 marzo 2020| n. 6172.

La massima estrapolata:

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull’assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all’interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall’insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

Sentenza|5 marzo 2020| n. 6172

Data udienza 7 novembre 2019

Tag – parola chiave: Contratto di fornitura di poltrone per aeromobili – Inadempimento – Società di capitali – Scissione – Conseguenze
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3395-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dell’A.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) GMBH;
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) GMBH, in persona dei membri del Consiglio Direttivo e legali rappresentanti pro tempore (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7213/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);

RILEVATO

che:
la (OMISSIS) s.p.a. si opponeva al precetto a lei notificato dalla (OMISSIS) Gmbh per minacciare l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno, in Germania, resa esecutiva in Italia, che aveva condannato una diversa societa’ (OMISSIS), con differente partita IVA, al risarcimento per l’inadempimento di un contratto di fornitura di poltrone per aeromobili;
l’opponente esponeva che:
a) non era il soggetto passivo dell’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, essendo nata dalla scissione della precedente societa’ (OMISSIS) nei cui confronti era stata emessa la sentenza, che quindi doveva essere azionata avverso la (OMISSIS) s.r.l., gia’ originaria societa’ (OMISSIS); e infatti:
b) nella scissione deliberata il debito era stato imputato alla (OMISSIS), societa’ scissa, e non alla nuova (OMISSIS) s.p.a., societa’ beneficiaria e dotata di autonomia patrimoniale rispetto alla prima;
c) la societa’ (OMISSIS) non aveva proposto opposizione al progetto di scissione;
d) l’eventuale responsabilita’ sussidiaria, ex articolo 2506 quater c.c., avrebbe dovuto essere verificata e sancita all’esito di autonomo giudizio di cognizione;
e) in ogni caso, la responsabilita’ sussidiaria era nei limiti del patrimonio netto effettivamente risultante dalla scissione, che in concreto era esiguo e “medio tempore” consumato, mentre il preteso creditore non aveva dato prova, come necessario, della sussistenza di cespiti legittimamente aggredibili;
si costituiva la (OMISSIS) Gmbh, controdeducendo, in particolare, che il debito era traslato per successione a seguito della scissione, come componente del ramo di azienda trasferito e in coerenza con l’oggetto sociale della beneficiaria, richiamato nel progetto di scissione e comprendente la produzione di poltrone per aeromobili;
il Tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui:
i) sebbene nel progetto di scissione il debito potesse ritenersi imputato alla (OMISSIS) scissa, il dato non poteva valutarsi avere una valenza univoca, poiche’ non vi era corrispondenza quantitativa tra il suo ammontare, oggetto di sentenza o anche di precetto comprensivo di interessi, e l’ammontare della voce “altri debiti (OMISSIS)” indicata nella situazione patrimoniale;
ii) non vi era al contempo alcuna specificazione in ordine al debito annotato;
iii) non era stata data alcuna spiegazione della diversita’ degli importi;
iv) il debito ineriva all’oggetto sociale a sua volta derivante dal ramo di azienda trasferito alla s.p.a. (OMISSIS) beneficiaria;
v) la mancata contestazione del progetto di scissione da parte del creditore non impediva di constatare l’assenza di specifiche indicazioni, nel progetto stesso, in ordine all’imputazione del debito, pertanto da ricostruire, e solo ove non altrimenti ricostruibile dovendo farsi applicazione delle regole di responsabilita’ solidale sussidiaria;
vi) non emergevano indicazioni neppure dall’omessa relazione degli amministratori ex articolo 2506 ter c.c. e articolo 2501 quater c.c.;
vii) il fatto che la creditrice avesse dapprima agito nei confronti della (OMISSIS), con precetto e, intervenuto il fallimento, con insinuazione allo stato passivo, e solo dopo con intimazione alla beneficiaria, non poteva costituire indice d’interpretazione degli atti di scissione, ma solo riprova dei tentativi di recupero del credito dapprima nei confronti dell’originario debitore e poi nei confronti del soggetto ritenuto anch’esso responsabile;
viii) la precettata societa’ beneficiaria rispondeva quindi quale successore a titolo particolare del debito ed era come tale esecutabile non operando la disciplina delle obbligazioni solidali i ma quella del subentro nell’obbligazione passiva di un soggetto nato dopo la formazione del titolo esecutivo;
ix) in ogni caso era stato evaso il “beneficium ordinis” rispetto alla societa’ scissa, fermo restando che, dovendo ritenersi traslato il debito, la societa’ beneficiaria rispondeva per l’intero e non negli evocati limiti;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la societa’ intimata in precetto (OMISSIS) s.p.a., articolando due motivi;
resiste con controricorso la (OMISSIS) Gmbh, che propone altresi’ ricorso incidentale condizionato contenente un motivo; le parti hanno depositato memorie.

RILEVATO

che:
con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., articolo 2506 bis e quater c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato:
1) mancando di considerare che la societa’ (OMISSIS), nella propria comparsa di costituzione e risposta, in coerenza con quanto affermato nel precetto e nella domanda d’insinuazione al passivo, aveva espressamente dichiarato di agire nei confronti della precettata quale responsabile solidale sussidiaria, ammettendo pertanto che l’obbligato principale fosse (rimasta) la societa’ scissa;
2) mancando di motivare sull’invocata non contestazione;
3) contraddicendosi, e quindi omettendo il dovuto esame dei fatti risultanti dall’istruttoria, nel rilevare dapprima che il ramo di azienda trasferito era stato quello afferente alla progettazione e commercializzazione nel settore aeronautico, come indicato nel progetto di scissione, e nell’affermare, subito dopo, che era stata trasferita anche la produzione in quel settore cui ineriva il debito in contesa, ambito sociale invece in realta’ rimasto, come quello ferroviario, in capo alla societa’ scissa;
4) omettendo di esaminare le spiegazioni che erano state offerte, in sede di memoria conclusionale in replica, alla pretesa mancanza di corrispondenza tra il credito precettato e la relativa appostazione di bilancio propria della societa’ scissa: nell’evocato atto difensivo si era specificato che’ il maggior importo era dovuto a interessi e spese maturati nonche’ all’applicazione prudenziale di regole contabili;
5) contraddicendosi nell’evocare a supporto la mancanza di relazione degli amministratori al progetto di scissione, perche’ della stessa sarebbe stato ammesso il valore meramente valutativo e non attributivo delle poste;
6) mancando di considerare come il progetto di scissione non contestato dai creditori, che nel caso riportava l’attribuzione del debito in parola alla societa’ scissa come ammesso nella sentenza gravata, non sarebbe stato modificabile in via ermeneutica e postuma dal giudice;
con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione degli articoli 2506 bis e quater e articolo 1306, c.c., articolo 111 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato affermando la qualita’, in capo alla societa’ beneficiaria, di successore della societa’ scissa anche per una posta non trasferita, e anzi accostando significativamente, in modo incongruo, la responsabilita’ per successione a quella solidale;
con il motivo di ricorso incidentale si chiede che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame principale, si affermi l’azionabilita’ del titolo esecutivo anche nei confronti dell’obbligato solidale “ex lege”;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso principale e’ in parte inammissibile, in parte infondato;
deve innanzi tutto osservarsi che la parte ricorrente, nel prospettare la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ha dimostrato che le decisioni di merito nei due gradi, entrambe di rigetto, si siano fondate su ragioni differenti;
secondo la giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile “ratione temporis”, il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, comma 1, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994);
cio’ posto, la deduzione di violazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ infondata;
infatti, il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all’interpretazione di documenti contrattuali quali quelli di scissione societaria, da condotte in parte stragiudiziali (precetto) in parte analogamente, ai fini qui in esame, assunte in altri procedimenti (insinuazione al passivo), e solo in parte processuali (comparsa di costituzione e risposta di prime cure);
la non contestazione, cioe’, non puo’ riguardare, come nel caso, prim’ancora che, comunque inammissibilmente, documenti (cfr. Cass., 21/06/2016, n. 12748), una conclusione ricostruttiva concernente, pertanto, la valutazione degli stessi (cfr. anche Cass., 21/12/2017, n. 30744);
a cio’ si aggiunga che parte ricorrente afferma che la contestazione sarebbe intervenuta “solo nella fase successiva del processo” (pag. 34, terzo capoverso, del ricorso), senza specificare quale, ai fini della tempestivita’ della stessa, certamente sussistente nel perimetro della precisazione delle asserzioni;
e, d’altro canto, nel controricorso si dimostra (alle pagg. 19-22, in specie note 4 e 5 di pag. 21) come l’affermazione del trasferimento del debito alla societa’ beneficiaria intervenne dalla fase dell’inibitoria a quella delle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6;
e’ opportuno sottolineare che non e’ dedotto un inammissibile mutamento della pretesa da parte del precettante, che comunque non e’ oggetto di divieto normativo;
quanto alle conclusioni ricostruttive in scrutinio, in ordine alle quali potrebbe ipotizzarsi la deduzione di un vizio di sussunzione, esse per un verso certamente afferiscono a una valutazione fattuale, in questa sede come tale non rivedibile, per altro verso non sono apprezzate per come effettuate dalla Corte territoriale che:
– ha interpretato il progetto di scissione unitariamente, anche alla luce del pure ivi riportato oggetto sociale della societa’ beneficiaria;
– ha osservato che non si evincevano dati utili o diversi dalla relazione degli amministratori non perche’ diretta ad appostare debiti, ma poiche’ volta a contenere le specifiche sul “valore effettivo sia del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria sia di quello rimasto in capo alla scissa, trattandosi di elementi che non possono essere desunti dal progetto di fusione” (pag. 8 della sentenza), affermazione questa, quindi, neppure specificatamente censurata;
– ha indicato che non erano state date spiegazioni alla richiamata differenza di ammontare, come neppure si puo’ dire essere avvenuto nelle memorie conclusionali solo di replica e percio’ meramente illustrative di quanto allegato, nelle quali, comunque e infatti, non si dimostra che sarebbe stata ricostruita la corrispondenza quantitativa, adducendosi solo, genericamente, maggiorazioni accessorie e applicazioni di principi di bilancio non meglio dettagliate per quanto qui riportato (v. in specie a pag. 40 del ricorso);
in questa cornice la Corte territoriale non ha affermato che il progetto di scissione sarebbe stato modificabile dal giudice sebbene non opposto dal creditore interessato, ma che al netto dell’iniziativa preventiva della parte in questione, restava un atto interpretabile dal giudice ove poi venuto concretamente in contestazione: il ricorso non si misura, allora, con tale “ratio”, travisandola;
il secondo motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha ripetutamente affermato che dalla ricostruzione della scissione, come detto, emergeva il trasferimento del debito alla societa’ beneficiaria, aggiungendo che, nella chiave della responsabilita’ solidale delle societa’ scissa e beneficiaria, per un verso era stato rispettato un “beneficium ordinis” agendo contro la (OMISSIS), per altro verso non vi erano limiti di responsabilita’ per la beneficiaria nel caso succeduta nella posta passiva (pag. 11 della sentenza);
ne’ – aggiunge la Corte di appello – sarebbe opponibile la mancanza di pronuncia nei confronti del debitore solidale, posto che la societa’ beneficiaria e’ stata costituita dopo la formazione del titolo esecutivo;
quest’affermazione non equivale a quella per cui sarebbe stata affermata la responsabilita’ per successione anche quanto alle poste non trasferite (pag. 48 del ricorso), sicche’ la censura non riesce a incidere sulla statuizione resa;
il ricorso incidentale resta quindi assorbito;
spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 13.400,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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