Il principio di ultrattività del mandato alla lite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 190.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicchè quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 190. Il principio di ultrattività del mandato alla lite

Data udienza 5 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Conto corrente bancario – Richiesta di condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente ottenuto dal cliente – Rivalutazione monetaria a far data dagli esborsi ex art. 1224 c.c. – Natura di imprenditore commerciale rivestita dalla società istante – Sussistenza del maggior danno quando il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14020/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., incorporante per fusione la (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3023/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite

FATTI DI CAUSA

1. – In data 21 aprile 2006 (OMISSIS) s.r.l. ha evocato in giudizio (OMISSIS) s.p.a. esponendo di essere titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito; l’istante ha lamentato la capitalizzazione degli interessi passivi e l’applicazione di un interesse determinato in base agli usi su piazza.
Nella resistenza della banca, e a seguito di esperimento di consulenza tecnica contabile, la causa e’ stata decisa con l’accertamento di un credito del correntista di Euro 46.127,71, “da liquidarsi con pari valuta e con obbligo per la banca di riaccredito e con interessi dalla domanda”.
2. – (OMISSIS) ha interposto gravame.
Il giudizio di impugnazione, in cui si e’ costituita la societa’ (OMISSIS), si e’ concluso con sentenza resa il 13 maggio 2016 dalla Corte di appello di Roma. Con tale pronuncia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, il giudice distrettuale ha condannato l’appellante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nella misura di Euro 46.127,71 “da liquidarsi con obbligo di riaccredito, oltre agli interessi legali della domanda al soddisfo”. Per quanto qui rileva, la Corte di merito ha osservato come la locuzione “con pari valuta”, contenuta nella sentenza di primo grado, non si prestasse ad essere interpretata nel senso di una rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e che, comunque, se tale fosse stata la corretta esegesi dell’espressione impiegata dal giudice di prime cure, la decisione, sul punto, sarebbe risultata certamente errata e non sorretta da idonea motivazione. Ha evidenziato che il debito restitutorio cui era tenuto la banca integrava un’obbligazione di valuta, onde maturava interessi al tasso legale, salva la prova del maggior danno che l’attrice in primo grado non aveva fornito. Ha osservato, in particolare, che le deduzioni della societa’ appellata quanto al ricorso all’affidamento concesso per poter onorare le proprie obbligazioni nei confronti della banca risultavano essere “totalmente generiche e comunque non sufficientemente argomentate e sviluppate in primo grado, nemmeno con una richiesta di ampliamento dei quesiti da formulare al CTU”, e che, del resto, la stessa parte appellata aveva ammesso di aver formulato la domanda di rivalutazione monetaria solo in sede di precisazione delle conclusioni.
3. – Avverso detta pronuncia (OMISSIS) ha proposto un ricorso per cassazione di quattro motivi. Con proprio controricorso, contenente un’impugnazione incidentale basata su di un solo motivo, ha resistito (OMISSIS) s.p.a., quale societa’ incorporante (OMISSIS). Sono state depositate memorie; in quella di parte controricorrente si e’ dato atto che (OMISSIS) e’ stata incorporata da (OMISSIS) s.p.a..

 

Il principio di ultrattività del mandato alla lite

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La banca controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l’inesistenza o la nullita’ del ricorso per cassazione di controparte, siccome notificato a soggetto, la (OMISSIS), che all’epoca si era estinto per effetto della fusione per incorporazione in (OMISSIS).
La deduzione va disattesa.
Spiega la controricorrente che la fusione per incorporazione ha avuto luogo il 2 febbraio 2017: quindi dopo la pubblicazione della sentenza di appello.
Come gia’ rilevato da questa Corte, il principio dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, ne’ il procuratore della societa’ estinta abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicche’ quest’ultima, legittimamente, puo’ notificare alla societa’, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15724).
2. – Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di controversia, nonche’ la nullita’ per assoluto difetto di motivazione, o per motivazione apparente o perplessa; lamenta, altresi’, la violazione dell’articolo 1224 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4. Rileva la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del maggior danno era stata formulata nella citazione di primo grado e quindi precisata all’atto di rassegnare le conclusioni definitive. Si spiega che era stata richiesta, in via subordinata, la rivalutazione monetaria almeno a far data della domanda e che si era inoltre formulata istanza per l’espletamento di un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio al fine di addivenire al corretto conteggio degli interessi e della rivalutazione successivi alla detta domanda: tali richieste – si deduce – erano state poi reiterate in appello.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, oltre che degli articoli 1362 e 1365 c.c.. Assume l’istante che il giudice di appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda di maggior danno mancando di verificare se essa fosse stata ritualmente proposta fin dall’atto di citazione, non considerando la piena ammissibilita’ di una eventuale emendatio consistente nella richiesta di riaccredito sul conto corrente delle somme con valuta alla data della domanda giudiziale, al fine di consentire un pieno ristoro del maggior danno, pienamente dimostrato dalla circostanza per cui il medesimo conto era ancora in essere alla data della decisione, e omettendo di ammettere, da ultimo, il richiesto supplemento di consulenza tecnica volto ad accertare la misura del lamentato pregiudizio.

 

Il principio di ultrattività del mandato alla lite

Col terzo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di controversia, oltre alla nullita’ per assoluto difetto di motivazione, o per motivazione apparente o perplessa; ci si duole altresi’ della violazione dell’articolo 1224 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4. La ricorrente deduce che le richieste subordinate aventi ad oggetto, nel merito, la rivalutazione monetaria e, in via istruttoria, l’espletamento un supplemento di consulenza tecnica al fine di conteggiare interessi e commissioni successivi alla domanda erano state proposte all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11 novembre 2010 ed erano state reiterate nella comparsa di risposta d’appello. La sentenza impugnata e’ censurata per non avere la Corte di merito – che aveva oltretutto mosso all’appellata “l’infondato rimprovero di non aver richiesto un ampliamento dei quesiti da sottoporre al CTU” – preso in considerazione dette domande.
Il quarto motivo contiene una doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 183 e 184 c.p.c.; prospetta, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di controversia e la nullita’ per assoluto difetto di motivazione, o per motivazione apparente, o per motivazione perplessa; oppone, infine, la violazione dell’articolo 1224 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4. Sostiene la ricorrente che le variazioni puramente quantitative del petitum sono sempre consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano violazione del principio del contraddittorio, ne’ menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. Nella fattispecie avrebbe quindi dovuto ritenersi ammissibile una modificazione della domanda iniziale consistente nel riaccredito della somma con valuta alla data della citazione. Si sostiene che il giudice distrettuale, sul punto, avrebbe fatto cattiva applicazione dell’articolo 1224 c.c.; inoltre lo stesso avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda e sarebbe incorso nel denunciato vizio motivazionale.
I riassunti motivi possono esaminarsi congiuntamente, siccome connessi, e sono fondati nei termini che si vengono a precisare.
Nell’atto di citazione la societa’ attrice ebbe a domandare la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dall’attrice, nella misura di Euro 45.570,39, o altra ritenuta di giustizia, “con rivalutazione monetaria (avuto riguardo alla natura di imprenditore commerciale rivestita dalla istante) ex articolo 1224 c.c., a far data dagli esborsi ed interessi anatocistici sulle somme via via rivalutate” (cfr. ricorso per cassazione, pag. 5).
All’udienza di precisazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado, in data 11 novembre 2010, (OMISSIS) richiese la condanna della banca al riaccredito della somma indicata sul conto corrente, “con valuta al 27 aprile 2006, eseguendo poi il corretto conteggio di interessi e commissioni successivi a valere sui nuovi saldi cosi’ ottenuti” e, “in subordine, mediante pagamento diretto con interessi anatocistici e rivalutazione monetaria dalla domanda”; in via ulteriormente subordinata l’attrice domando’ di “rimettere la causa sul ruolo, disponendo supplemento di CTU al fine del corretto conteggio di interessi e commissioni successivi alla domanda” (ricorso per cassazione, pag. 8).
La domanda avente ad oggetto il ricalcolo del saldo del conto corrente, previo accredito dell’importo di Euro 43.639,13, risulta estranea a quanto richiesto nell’atto di citazione; ne’ la ricorrente assume che essa venne formulata nel rispetto delle preclusioni di cui all’articolo 183 c.p.c.. Poiche’ la stessa si pone in rapporto di alternativita’ con quella originariamente proposta (la quale, nelle richiamate conclusioni, e’ stata svolta – come si visto – in via subordinata), detta domanda non puo’, a rigore definirsi “nuova”: mette conto qui di richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la vera differenza tra le domande “nuove”, implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate”, espressamente ammesse, non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensi’ nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che pero’ non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternativita’ (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, in motivazione; richiama tale principio Cass. 26 giugno 2018, n. 16807; in tema di domande gradate, nel senso che e’ consentito, nel giudizio introdotto con domanda di adempimento contrattuale, proporre nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, qualora questa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio: Cass. Sez. U. n. 13 settembre 2018, n. 22404 e, da ultimo, Cass. 9 febbraio 2021, n. 3127).

 

Il principio di ultrattività del mandato alla lite

La detta domanda non rientra, dunque, tra quelle vietate in senso assoluto, realizzando, piuttosto, una modificazione della domanda originaria: modificazione in linea di principio ammessa ex articolo 183 c.p.c., ove la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la trattazione della medesima non determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, cit.).
Ai fini che qui interessano e’ superfluo domandarsi se la modificazione del thema decidendum introdotto dalla domanda in questione si inscrivesse o meno nel perimetro tracciato dalle Sezioni Unite. Come si e’ appena detto, queste ultime si sono infatti occupate delle modifiche che e’ possibile apportare alla domanda originaria a norma dell’articolo 183 c.p.c., mentre nella fattispecie si fa questione di una domanda introdotta all’udienza di precisazione delle conclusioni, ove era certamente precluso l’ampliamento del thema decidendum: e’ qui appena il caso di ricordare che, secondo quanto si legge nell’articolo 189 c.p.c., alla detta udienza il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 183 c.p.c.” (espressamente nel senso che le modificazioni della domanda ammesse in corso di causa soggiacciono alle preclusioni processuali previste dall’articolo 183 c.p.c.: Cass. 21 novembre 2017, n. 27566; Cass. 31 luglio 2017, n. 18956).
La domanda principale svolta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado era dunque inammissibile e tanto escludeva che la Corte di appello potesse prenderla in esame.
Diverse considerazioni si impongono per la pretesa avente ad oggetto la “rivalutazione monetaria (avuto riguardo alla natura di imprenditore commerciale rivestita dalla istante) ex articolo 1224 c.c., a far data dagli esborsi” che, come si e’ visto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, era stata avanzata con l’atto introduttivo del giudizio, per essere poi reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni e ribadita ex articolo 346 c.p.c., nella comparsa di risposta di appello, ove venne ricordato che la richiesta di rivalutazione, che si giustificava avendo riguardo alla natura di imprenditore commerciale pacificamente rivestita dalla societa’ istante, era stata gia’ svolta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio (cfr. ricorso per cassazione, pag. 11).
E certo, anzitutto, che la pretesa avesse puntualmente ad oggetto il risarcimento del maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2: cio’ e’ reso palese dall’evocazione di tale articolo e dal riferimento, operato dalla societa’ ricorrente, alla propria qualita’ di imprenditore commerciale: qualita’ che deve intendersi richiamata proprio allo scopo di valorizzare le modalita’ di impiego del denaro che fossero coerenti con essa.
Come e’ risaputo, con riguardo al risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il seguente principio: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, puo’ ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualita’ soggettiva o l’attivita’ svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avra’ l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualita’ di imprenditore, avra’ l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttivita’ della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avra’ invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale” (Cass. Sez. U. 16 luglio 2008, n. 19499). La novita’ di questo arresto si coglie nel superamento della suddivisione dei creditori in categorie: categorie cui erano in precedenza rispettivamente correlate presunzioni di una personalizzata modalita’ di impiego del denaro; il danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, e’ infatti ritenuto sussistente tutte le volte che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali: e’ fatta pero’ salva la prova (di cui e’ onerato il creditore) dell’esistenza di un danno superiore al differenziale tra il saggio di rendimento dei titoli di Stato e il tasso legale e la prova (da fornirsi dal debitore) di un danno che, per essere inferiore alla misura del saggio legale, implichera’ la spettanza di un risarcimento la cui misura sara’ segnata dall’interesse dovuto a norma dell’articolo 1224 c.c., comma 1).

 

Il principio di ultrattività del mandato alla lite

La Corte di appello avrebbe dovuto anzitutto apprezzare la tempestivita’ della domanda di maggior danno svolta nella citazione di primo grado dall’odierna ricorrente per poi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite: principi in cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla banca (pagg. 12 s. del controricorso), non trova alcuno spazio l’onere di allegazione del creditore quanto alle modalita’ di impiego del denaro e a cui resta parimenti estraneo – salvo quanto si e’ detto con riferimento al superamento della presunzione di danno – un onere probatorio di quel medesimo contenuto.
3. – Col ricorso incidentale la sentenza impugnata e’ censurata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., oltre che per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di controversia e per nullita’ per assoluto difetto di motivazione. La ricorrente per incidente deduce di aver domandato, in appello, la condanna dell’appellata alla restituzione delle somme versate dando volontaria esecuzione alla pronuncia del giudice di primo grado. La somma e’ stata quantificata dall’appellante nell’importo interamente versato, pari ad Euro 24.510,10, ovvero nella minor somma di Euro 5.165,74, corrispondente al risarcimento dell’ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria della somma oggetto di ripetizione. Lamenta la banca che su tale domanda, tempestivamente avanzata e riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 11 dicembre 2015, la Corte di appello aveva mancato di pronunciarsi.
Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del ricorso principale.
4. – La sentenza impugnata va dunque cassata. La causa e’ rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, statuira’ pure sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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