Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33516.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario (Nel caso di specie, relativo ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società avente sede nel Regno Unito e notificato secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata, dichiarativa dell’inefficacia del decreto d’ingiunzione, e, decidendo nel merito, dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, il giudice del merito aveva dichiarato l’inefficacia del provvedimento monitorio, sulla base della considerazione per cui le formalità previste dalla legge inglese, in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal citato Regolamento, era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso, in quanto tale legge riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l’inserimento dell’atto nella casella postale del destinatario, senza assicurarne l’effettiva conoscenza o conoscibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 ottobre 2018, n. 23903).

Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33516. Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Data udienza 13 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Inefficacia ex art. 188 disp.att. cpc – Esperibilità del ricorso per cassazione – Presupposto per la inefficacia – Inesistenza o mancanza della notifica – Irrilevanza un’eventuale nullità della notifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20530/2019 proposto da:
Societa’ (OMISSIS) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Ltd in persona legale rappresentante (OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere Lina RUBINO.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

FATTI DI CAUSA

1. Propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria la societa’ (OMISSIS) SRL (d’ora innanzi, brevemente, (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) LTD (d’ora innanzi, per brevita’, (OMISSIS)) per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Spoleto emessa il 3 maggio 2019 con la quale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 49/2018 emesso dal medesimo tribunale, dichiarato esecutivo, avanzata dalla (OMISSIS), il tribunale accoglieva il ricorso dichiarando l’inefficacia del decreto,
2. Resiste la (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
3. La causa e’ stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Questi i fatti, per quanto ancora rilevanti in questa sede:
– la (OMISSIS) chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per circa 18.000 Euro in relazione ad una fornitura di beni mobili e complementi d’arredo nei confronti della (OMISSIS), societa’ con sede nel (OMISSIS);
– il decreto ingiuntivo era notificato secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007, con raccomandata internazionale inviata alla sede, in (OMISSIS), della societa’ ingiunta, ed avviso di ricevimento, predisposti secondo i format allegati al predetto regolamento (la relata di notifica era predisposta dall’ufficio Unep nel modo seguente:” Chiesto in atti lo sottoscritto funzionario Unep dell’ufficio notifiche tribunale di Spoleto ho inoltrato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato due copie conformi del su esteso atto unitamente ai modelli di notificazione all’autorita’ ricevente designata Royal Courts of Justice affinche’ ne curi la consegna al destinatario (OMISSIS) LTD con sede in (OMISSIS) ai sensi del regolamento CE 1393/2007 e ne restituisca una copia munita dell’attestazione dell’avvenuta notifica all’Unep tribunale di Spoleto”;
– sostiene la ricorrente che la raccomandata era regolarmente ricevuta dalla Royal Courts of Justice Strand London, come risulterebbe dalla ricevuta internazionale di avvenuta notificazione (“Certificate of Service”);
– veniva inviato al Tribunale di Spoleto l’avviso di ricevimento, ovvero il Certificate of Service previsto dall’articolo 10 del Regolamento CE n. 1393 del 2007;
– presa visione del certificato, il Tribunale di Spoleto concedeva l’esecutivita’ del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. ed emetteva il certificato di titolo esecutivo Europeo;

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– la creditrice (OMISSIS) iniziava nel (OMISSIS) una procedura esecutiva nei confronti della (OMISSIS); questa otteneva nel luogo di esecuzione un provvedimento di sospensione temporanea della stessa, quindi incardinava in Italia il procedimento ex articolo 188 disp. att. c.p.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo di non aver avuto alcuna conoscenza del decreto, che la notifica del decreto fosse nulla e la relata di notifica fosse stata manipolata.
5. Il Tribunale di Spoleto, con il provvedimento qui impugnato, esordisce ricostruendo il limitato ambito di arnmissibilita’ del procedimento ex articolo 188 disp. att. c.p.c., finalizzato alla eliminazione radicale del decreto ingiuntivo emesso, attraverso la declaratoria di inefficacia, nei casi limite di assoluta inattivita’ del creditore, e quindi di mancanza della notificazione nel termine di legge, o di inesistenza della stessa. Fatta questa premessa, passa ad esaminare le modalita’ di esecuzione della notifica nel caso di specie, della quale non era neppure messa in dubbio la validita’, per concludere dichiarando l’inefficacia del decreto, sulla base della considerazione per cui le formalita’ previste dalla legge inglese, in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo, era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso, in quanto la legge inglese riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l’inserimento dell’atto nella casella postale del destinatario, senza assicurarne l’effettiva conoscenza o conoscibilita’.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

6. La ricorrente (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale che ha dichiarato l’inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in suo favore. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 644 e 650 c.p.c. nonche’ articolo 188 disp. att. c.p.c.: ricorda che la predetta procedura puo’ essere utilizzata nei soli casi in cui il decreto ingiuntivo emesso non e’ stato affatto notificato oppure la’ dove la notifica e’ giuridicamente inesistente, quindi in poche ipotesi eccezionali, e non nei casi di nullita’ della notifica.
Osserva che il giudice adito, invece, ha dichiarato l’inefficacia del decreto emesso dallo stesso tribunale sulla base di una ampia interpretazione della utilizzabilita’ dello strumento ex articolo 188 disp. att. c.p.c., che si colloca al di fuori delle ipotesi di legge, laddove ritiene che esso possa applicarsi anche nelle ipotesi di nullita’ della notifica di gravita’ tale da ingenerare una non infondata incertezza in ordine all’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte del debitore ingiunto.
Ad avviso della ricorrente, questa ricostruzione estende l’area di utilizzabilita’ dell’articolo 188 disp. att. al di fuori dei limiti di legge, ignorando completamente che l’attestazione di effettuata notifica, nel caso di specie, e’ stata emessa e consiste nel Certificate of service trasmesso al tribunale. Il decreto quindi risulta notificato regolarmente ai sensi del Regolamento CE n. 1393 del 2007.
Sostiene la societa’ ricorrente che, nelle ipotesi di nullita’ della notifica del decreto ingiuntivo, tale difetto puo’ essere fatto valere, per evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, soltanto con l’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarita’ della notificazione.
La ricorrente allega che l’interpretazione data dell’articolo 188 disp. att. c.p.c. nel provvedimento impugnato implica l’alterazione del testo normativo e lo sconfinamento della interpretazione nel diritto libero, e conclude sostenendo che il provvedimento impugnato e’ affetto da nullita’ in quanto pronunciato in un’ipotesi non prevista dal codice di rito.
7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Torna a segnalare che la notifica del decreto ingiuntivo e’ stata correttamente effettuata nel (OMISSIS) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, fonte normativa direttamente efficace nell’ordinamento interno e prevalente sulle disposizioni di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilita’ della normativa nazionale; rileva che, ai sensi del predetto Regolamento, la notifica doveva essere effettuata – ed e’ stata regolarmente eseguita – secondo le regole dettate dallo Stato membro ricevente; l’attestato che certifica l’esecuzione della notificazione e’ stato compilato e redatto utilizzando il modulo standard allegato al Regolamento, cosi’ che il decreto ingiuntivo risulta correttamente notificato alla (OMISSIS) LTD come attestato nel Certificate of service emesso dall’Alta Corte di giustizia di Londra.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Evidenzia in particolare che il decreto ingiuntivo e’ stato notificato alla societa’ (OMISSIS) dagli ufficiali giudiziari inglesi attraverso il deposito di esso nella cassetta postale esistente all’indirizzo della societa’, come previsto e consentito dalla applicabile. Richiama a tal proposito il principio di semplificazione e di reciproco affidamento degli ordinamenti (fatto proprio da Cass. n. 11140 del 2015), in virtu’ del quale non e’ richiesto all’ordinamento straniero il rispetto di formalita’ diverse e maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa interna.
Sottolinea per contro che il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo perche’ notificato secondo una serie di regole che non darebbero rilevanza alla effettiva conoscenza dello stesso da parte del destinatario, normativa meno garantista della legge italiana.
8. Resiste con ampio controricorso illustrato da memoria la (OMISSIS) LTD, ed evidenzia come gia’ davanti al Tribunale di Spoleto avesse denunciato la mancata notificazione in quanto la ricevuta di notificazione internazionale risultava manomessa e non era stata mai recapitata ne’ firmata dalla parte destinataria (OMISSIS), e quindi che mancasse la prova certa dell’avvenuta consegna.
Afferma che l’esecutorieta’ del decreto era stata concessa dal giudice del Tribunale di Spoleto senza un adeguato esame della documentazione probatoria, in particolar modo senza prendere visione della incompiuta notifica del decreto ingiuntivo, attestata dalla manipolazione della ricevuta di avvenuta notificazione. Intrapresa l’esecuzione nei suoi confronti, la (OMISSIS) proponeva istanza di sospensione davanti al Tribunale di Londra, che disponeva una sospensione dell’esecuzione temporanea affinche’ nel frattempo il Tribunale di Spoleto potesse provvedere sulla dichiarazione di inefficacia, la cui declaratoria veniva in breve ottenuta. Assume di aver fatto valere un vizio del procedimento notificatorio che ha di fatto impedito l’effettiva conoscenza del contenuto del decreto ingiuntivo per mancata prova in ordine all’effettivo ricevimento del suddetto.
9. Tutto cio’ premesso, occorre preliminarmente riaffermare che il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo, e’ suscettibile di ricorso per cassazione in quanto, come gia’ affermato in precedenza da questa Corte, ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore. Pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, e’ ricorribile per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 Cost. (Cass. n. 10183 del 2001; Cass. n. 19799 del 2006; Cass. n. 7976 del 2013; in tempi piu’ recenti l’impugnazione e’ stata ritenuta implicitamente ammissibile dalla ordinanza n. 23903 del 2018).
10. Cio’ premesso, il primo motivo di ricorso e’ fondato, il secondo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., e’ utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullita’ della notifica stessa, ne’ tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario. Come recentemente affermato da Cass. n. 23903 del 2018, non puo’ essere dichiarata ex articolo 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullita’ e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria delle nullita’”.
Peraltro, nel caso di specie l’inefficacia e’ stata dichiarata neppure a fronte di una allegata nullita’ – presupposto quest’ultimo comunque inidoneo e insufficiente, come detto, al fine di giustificare il ricorso al procedimento per declaratoria di efficacia del decreto – ma a fronte di una ritenuta mancanza di garanzia di conoscenza da parte del destinatario dell’atto notificato, dovuta al fatto che, in base alla legge britannica applicabile nel caso di specie, e’ sufficiente per il perfezionamento della notifica che l’atto sia inserito nella cassetta postale del destinatario, e di cio’ e’ verbale. Le affermazioni della controricorrente relative ad una manipolazione del plico, contenute nel controricorso, sono assolutamente generiche, non hanno avuto nessun riscontro neppure nel merito in quanto non risulta dal provvedimento impugnato che siano state prese in considerazione, e non e’ neppure indicato in che cosa consisterebbe la manipolazione.
Il provvedimento impugnato, muovendo da una disamina dei presupposti per l’emettibilita’ dell’ordinanza ex articolo 188 disp. att., dalla quale distingue lo strumento dalla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, fonda l’accoglimento del ricorso, su una premessa ricostruttiva in diritto del tutto errata: afferma, a pag. 4-5 della ordinanza, che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ex articolo 188, sollevata dalla creditrice societa’ (OMISSIS), e’ infondata in quanto il ricorrente ex articolo 188 disp. att. fa valere un vizio del procedimento notificatorio che avrebbe impedito l’effettiva conoscenza del contenuto del decreto ingiuntivo per mancata prova in ordine all’effettivo ricevimento del suddetto. Ovvero, ritiene implicitamente ammissibile il ricorso per declaratoria di inefficacia in una ipotesi che non e’ di inesistenza della notifica del ricorso, ne’ tanto meno di mancato esperimento del tentativo di notifica, e neppure di nullita’ della notifica del ricorso, ma in riferimento ad una situazione che non ricade sicuramente nell’ambito di applicazione dell’articolo 188 disp. att. c.p.c. Sostiene cioe’ che la locuzione “mancata notifica” non si limiti alle sole situazioni in cui il creditore ha manifestato una volonta’ implicita di rinuncia ad avvalersi del decreto, non procedendo neppure a tentare la notifica di esso nei termini perentori di legge ma anche ai casi in cui la notifica sia stata eseguita con modalita’ tali da ingenerare una non inconsistente incertezza in ordine all’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo in capo al debitore ingiunto.
Riconosce peraltro che anche la normativa nazionale, nella sua interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita’, non tutela la conoscenza effettiva del contenuto dell’atto da notificare ma la sua semplice conoscibilita’ da parte del destinatario.
Pur considerando che sulla base del Regolamento CE applicabile al caso di specie la notifica doveva essere eseguita non secondo la legge italiana ma secondo la legge inglese, afferma che cio’ nonostante la conoscibilita’ doveva essere assicurata e che, giacche’ la legge inglese non l’assicura a sufficienza, il titolo esecutivo notificato secondo quella legge deve essere dichiarato inefficace.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

La ricostruzione in diritto e’ errata: il procedimento ex articolo 188 disp. att. c.p.c. e’ utilizzabile soltanto in riferimento alle ipotesi eccezionali di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e totale passivita’ del creditore, che non provvede neppure a notificare il titolo nei termini perentori di legge, quindi e’ un procedimento idoneo a rimuovere il titolo emesso nelle sole ipotesi limite di notifica inesistente o mancante.
Non puo’ essere viceversa utilizzato per eliminare l’efficacia del provvedimento emesso a fronte di una notifica semplicemente nulla, per la quale l’ordinamento prevede il rimedio ordinario della opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente avvalendosi della opposizione tardiva, ove si alleghi che la nullita’ della notifica non ha consentito il rispetto del termine ordinario per proporre opposizione.
Si aggiunga che, nel caso di specie, la notifica del decreto doveva essere eseguita nel (OMISSIS), avendo la societa’ debitrice sede a (OMISSIS); e’ stata effettuata seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007, che prescrive si seguano le formalita’ del paese in cui la notifica deve essere eseguita, e che si invii comunque una relazione di avvenuta notifica, su modulo allegato al regolamento stesso, al richiedente (sul predetto certificato di avvenuta notifica v. Cass. n. 29716 del 2019: “In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalita’ previsto dall’articolo 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione e’ validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario”). E’ in atti il Certificate of Service dal quale risulta che la notifica e’ stata regolarmente inviata con l’invio della raccomandata all’indirizzo del destinatario e l’inserimento di essa nella casella postale, come prevede la legge inglese.
Quanto alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato sulla necessita’ di disapplicare le norme straniere qualora non diano la garanzia di effettiva conoscibilita’ dell’atto, in primo luogo sono travolte dalla radicale extravaganza della ipotesi sottoposta al Tribunale di Spoleto rispetto alle limitate ipotesi in cui e’ consentito il ricorso all’articolo 188 disp. att c.p.c.. Inoltre, sono manifestamente contrastanti non solo con il Regolamento comunitario, avente valore di legge nel nostro Stato, ma con la consolidata interpretazione di esso gia’ da tempo fornita da questa Corte, espressa dalla gia’ richiamata Cass. S.U. n. 11140 del 2015 (secondo la quale “Ai fini della validita’ della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalita’ diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facolta’ alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri.”), da Cass. n. 10543 del 2015 e da Cass. 19453 del 2019, dalle quali risulta la valorizzazione del criterio di massima reciproca fiducia tra gli Stati membri, e la sufficienza del semplice invio col servizio postale per la notificazione degli atti con raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi la implicita rinuncia dello Stato cui appartiene il richiedente la notificazione a pretendere, per la validita’ di essa, le diverse e maggiori garanzie eventualmente previste dall’ordinamento interno.
Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questo Collegio, avvalendosi del potere conferito dall’articolo 382 c.p.c., comma 2, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c. proposto da (OMISSIS) LTD.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente non risulta soccombente, pertanto non e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1 bis, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c.; pone le spese di lite, sia del primo che del presente grado, a carico della parte controricorrente; liquida in favore di (OMISSIS) s.r.l. le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di Spoleto in Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi e le spese del presente giudizio di legittimita’ in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali, accessori e iva.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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