Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27288.

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27288. Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Incidente stradale – Ciclista – Risarcimento – Certificazioni mediche – Valore probatorio – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29673/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1178/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 12/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1178/21, del 12 aprile 2021, del Tribunale di Salerno, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 12/15, del Giudice di pace di Eboli – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS);
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce essere stato vittima di un incidente stradale, occorsogli in (OMISSIS), mentre era alla guida di una bicicletta;
– che soccorso da un’autoambulanza del 118, il (OMISSIS) veniva condotto presso l’ospedale di (OMISSIS), ove gli veniva diagnosticata una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra;
– che, pertanto, egli conveniva in giudizio la societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), rispettivamente, l’una, assicuratrice per la “RCA” e, l’altro, proprietario/conducente dell’autovettura che lo avrebbe investito nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate;
– che il giudice di prime cure, pero’, rigettava la domanda risarcitoria, esprimendo dubbi sulla verificazione del sinistro e, comunque, ritenendo non attendibile la ricostruzione della sua dinamica proposta dal solo teste oculare escusso;
– che esperito gravame dell’attore soccombente, il giudice di appello lo rigettava, in particolare ribadendo “il corretto accertamento”, da parte del primo giudice, “della mancanza di prova relativa alla modalita’ di accadimento del sinistro secondo la versione della parte attrice”;
– che avverso la sentenza del Tribunale salernitano ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 15 preleggi, dell’articolo 111 Cost., dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, per essersi limitata la sentenza di appello “a riproporre pedissequamente l’impianto argomentativo della decisione del giudice di primo grado”;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 15 preleggi, dell’articolo 111 Cost., degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ “omessa valutazione di una prova legale” ex articolo 2700 c.c. (il referto ospedaliero, con contrassegnato intervento del 118, attestante, oltre alla frattura bimalleolare alla caviglia sinistra, politrauma all’emitorace sinistro), sebbene “decisiva e risultante dagli atti di causa)), con “conseguente definizione dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c.”, oltre che l’omessa, insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia”;
– che sono rimasti solo intimati la societa’ (OMISSIS) e il (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 4 maggio 2022.

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;
– che il primo motivo e’ infondato;
– che, in via preliminare, va chiarato come quella espressa dal Tribunale di Salerno non puo’ neppure ritenersi – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – una motivazione “per relationem”, giacche’ il giudice di appello ha effettuato “una esplicita adesione alle motivazioni del primo giudice” (Cass. Sez. 1, ord. 5 agosto 2019, n. 20883, Rv. 654951-01), fermo restando, poi, che il ricorso alla motivazione “per relationem” deve ritenersi precluso solo quando la sentenza resa in appello “si sia limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo grado”, ma ((senza, tuttavia, riportarne il contenuto, prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall’appellante – dei quali non si da’ alcuna contezza, cosi’ come non si da’ contezza specifica dei motivi di gravame -, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2021, n. 2397, Rv. 660394-01);
– che la sentenza impugnata ha illustrato le ragioni per le quali, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato la valutazione, gia’ espressa dal primo giudice, circa l’assenza di prova della dinamica del sinistro, come proposta dal gia’ attore/appellante;
– che il secondo motivo risulta, per un verso, infondato, per altro verso, inammissibile;
– che infondata e’ la censura di violazione dell’articolo 2700 c.c., dal momento che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicche’ tale efficacia e’ da intendersi limitata a “quanto attiene alle sole trascrizioni delle attivita’ espletate nel corso di una terapia o di un intervento” (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verita’ ed esattezza puo’ essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (cosi’ gia’ Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01);
– che dal referto di pronto soccorso in atti, dunque, potevano essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro di cui fu vittima il (OMISSIS), secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, pero’, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati;
– che le censure di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., sono, invece, inammissibili, perche’ tendono a sollecitare un non consentito riesame dei fatti oggetto di giudizio, cosi’ come e’ pure inammissibile la censura di insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, vizio non piu’ previsto dal vigente testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (sul punto, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01);
– che quanto alla dedotta violazione degli articoli 115 e 116, va, infatti, ribadito il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4) – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);
– che in relazione al vizio di motivazione va rammentato che, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
– che il difetto di motivazione e’, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perche’ affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma in ogni caso restando la necessita’ che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (cosi’, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.);
– che, nella specie, e’ proprio un confronto con le risultanze istruttorie cio’ che il ricorrente pretende di istituire, onde evidenziare il vizio motivazionale da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata;
– che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimita’, essendo il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) rimasti solo intimati;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *