Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2022| n. 36597.

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.

Ordinanza|14 dicembre 2022| n. 36597. Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Data udienza 25 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Pagamento di contributi condominiali – Onere probatorio del condominio con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale di approvazione delle spese e dei relativi documenti – Approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore – Insorgenza e prova dell’obbligazione a carico dei condomini per spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32192/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1046/2021 depositata il 15/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1046/2021 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 15 ottobre 2021.
Ha notificato controricorso l’intimato Condominio (OMISSIS).
La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello formulato dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Genova in data 10 aprile 2018. Il Tribunale aveva pronunciato su due cause riunite, la prima avente ad oggetto l’opposizione proposta dal Condominio di (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo con cui gli si intimava il pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 18.983,01 in forza della scrittura privata di transazione sottoscritta il 29 giugno 2006 e la seconda avente ad oggetto l’impugnazione da parte della (OMISSIS) della delibera del 18 dicembre 2009. La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 683/14 e condannato il Condominio di (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 691,57 oltre interessi, nonche’ dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio di (OMISSIS) in data 18 dicembre 2009.
Per quanto rilevi in questo giudizio, la Corte d’appello di Genova, nel pervenire, sulla base di un apprezzamento di fatto del compendio probatorio, alla compensazione giudiziale dei reciproci debiti, cosi’ motivava:
“(I)n primo luogo, nel corso dell’assemblea del 9/11/2007, a fronte dei rilievi della rappresentante della (OMISSIS), per cui, “a seguito degli accordi presi con la transazione, tutte le spese fognarie non riguardano le (OMISSIS) e vanno quindi stornati e i debiti degli esercizi pregressi sono stati loro condonati e vanno quindi ripartiti tra tutti i condomini”, e dell’affermazione dell’amministratore per cui “provvedera’ stornare le spese non dovute e a decurtare la somma di Euro 19.492,38 erroneamente inserita nelle spese personali a carico della (OMISSIS), per addebitarla a tutti i condomini con una rata straordinaria”, si giunge all’approvazione dei consuntivi 2005- 2006 e 2006 -2007 con i relativi riparti” ad esclusione delle modifiche che dovranno essere apportate in base ai rilievi sopra descritti”. Tali rilievi inerivano, pertanto, lo storno dell’importo di Euro 19.492,38, che risulta poi correttamente rielaborato ed effettuato nel successivo esercizio 2007-2008 (a pagina cinque dove emerge l’accredito della quota di amministrazione ordinaria esercizi pregressi erroneamente addebitata sull’esercizio 2006 2007), mentre risulta nel riparto approvato dall’assemblea 9/11/2007 l’importo a debito della (OMISSIS) di Euro 3.179,77 relativo al conguaglio 2005-2006. Quest’ultimo addebito risulta regolarmente approvato in quanto relativo ad esercizio successivo al 2004, solo fino al quale (31/5/2004) la scrittura privata di transazione prevedeva l’azzeramento delle spese a carico della (OMISSIS), richiamata dalla rappresentante della (OMISSIS). Detta delibera, come correttamente rilevato dal Tribunale, non e’ stata impugnata, e pertanto il contro-credito portato dal Condominio relativamente alla somma di Euro 3.179,77 deve ritenersi incontestato, per tale motivo suscettibile di compensazione ex articolo 1243 c.c. Quanto alla successiva delibera assunta in data 15/10/2008, emerge del relativo verbale che e’ stato approvato il consuntivo delle spese ordinarie 2007-2008 con relativo riparto, riparto da cui emergono i contro-crediti indicati dal Condominio, ed opposti in compensazione alla (OMISSIS), di Euro 1.276,4 per “quota spese pregresse immobiliare (OMISSIS)” ed Euro 13.835,1 per “conguaglio spese straordinarie facciate”, con l’aggiunta “con espressa riserva dell’ (OMISSIS) sulle spese della facciata e della fognatura pregresse e di tutte quelle altre spese che riguardano la transazione.

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Queste spese saranno oggetto di verifica tra l’ (OMISSIS) e i consiglieri supportati dall’amministratore”. Anche al riguardo condivide la Corte l’argomentazione del Tribunale per cui detta delibera debba considerarsi approvativa del consuntivo relativo all’esercizio 2007-2008, posto che alla riserva di (OMISSIS) non ha fatto seguito alcuna impugnazione da parte della stessa. I contro crediti indicati nel riparto approvato, pertanto, debbono ritenersi incontestati, in quanto approvati con delibera non impugnata da (OMISSIS). E’ vero, poi, che, essendo stata impugnata la delibera del 15/10/2008 da un diverso condomino per mancata convocazione, il Condominio ha indetto una nuova assemblea per la data del 18/12/2009 per la approvazione del consuntivo spese ordinarie dell’esercizio 2007-2008 e relativo riparto, cui la (OMISSIS) non ha partecipato, in cui nuovamente e’ stato approvato il predetto consuntivo, dandosi atto che il precedente era stato impugnato dalla condomina (OMISSIS) per mancata convocazione. Tuttavia, ad avviso della Corte, detta delibera, avendo identico contenuto della precedente (ossia di approvazione del consuntivo ed anche del riparto nonostante l’omessa indicazione di quest’ultimo per evidente errore materiale) integra una mera rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’articolo 2377, comma, 8, ferma la rimozione della iniziale causa di invalidita’ relativa alla omessa convocazione della condomina (OMISSIS) con la conseguenza che i crediti indicati nel riparto dell’esercizio 2007-2008 e approvati nella delibera 15/10/2008 avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione da parte dell’ (OMISSIS) nei termini decorrenti da tale delibera. Non essendo stata impugnata detta delibera, i contro crediti del Condominio risultanti dal consuntivo e dal riparto approvato nel corso dell’assemblea del 15/10/2008 sono divenuti incontestati e suscettibili della operata compensazione giudiziale”.
L’unico motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c. e dell’articolo 63 disp. att. c.c., ovvero la “mancata prova da parte del Condominio del credito eccepito in compensazione”. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il contro-credito eccepito in compensazione dal Condominio sul presupposto della mancata impugnazione della delibera del 15 ottobre 2008. Si assume che la societa’ Palu’ era creditrice della somma di Euro 18.983,01 in forza della scrittura privata di transazione sottoscritta il 29 giugno 2006, in cui tra l’altro le parti avevano pattuito “di non avere null’altro a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, con la reciproca rinuncia ad ogni altro diritto, pretesa ed azione”, sicche’ non vi potevano essere in capo ad essa debiti antecedenti alla data della transazione, fatta salva la “quota di ripianamento dello scoperto pregresso”, che il Condominio aveva poi determinato in Euro 1.276,49 nel consuntivo per l’esercizio 2007/2008 con la voce “quota spese pregresse”. Viene anche dedotto che del contro-credito di Euro 13.835,18 per “conguaglio spese straordinarie facciata” il Condominio non aveva fornito in giudizio alcuna specifica prova, sicche’ l’unica tesi difensiva di quest’ultimo, – accolta dalla sentenza impugnata – era stata che la societa’ Palu’ non aveva impugnato la delibera del 15 ottobre 2008, delibera con cui sarebbe stato approvato il consuntivo per l’esercizio 2007/2008, all’interno del quale erano stati inseriti tale contro-credito. Si prospetta altresi’ che “appare poco credibile che una spesa cosi’ importante (Euro 13.835,18 per “conguaglio spese straordinarie facciata” in capo ad un condo’mino che – come risulta dai consuntivi agli atti – possiede appena 320 mm su 6.128 mm totali e dunque circa 19,5/1000 mm) sia stata addebitata in quell’esercizio 2007/2008 al solo condomino soc. (OMISSIS) e non anche agli altri condo’mini, cosa che fa pensare che si trattasse invece di spese pregresse che erano ricomprese nell’accordo transattivo del 29/6/2006. Come appare ancor meno credibile che l’addebito particolare di Euro 13.835,18 prima inesistente nel consuntivo per l’esercizio 2006/2007, sia comparso nell’esercizio successivo dopo una “girandola” di crediti e di debiti inserita negli unici due rendiconti prodotti dal Condominio con l’unico scopo di non corrispondere alla soc. (OMISSIS) le somme consacrate nell’accordo transattivo”. La considerazione finale della ricorrente espone la “sensazione” che “il Condominio abbia provato in tutte le maniere ad evitare di pagare la somma consacrata nella scrittura e che la spesa straordinaria in questione, poi opposta in compensazione, sia stata inserita nel rendiconto ordinario per paralizzare ingiustamente ed illecitamente il credito della soc. (OMISSIS) portato nella scrittura di transazione”.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie.
Ancora nella memoria ex articolo 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricorrente osserva che il Condominio “con riferimento al controcredito di Euro 13.835,18 per ‘conguaglio spese straordinarie facciata’, il Condominio non ha prodotto documento specifico alcuno, ne’ un riparto della spesa tra tutti i condomini, ne’ la relativa delibera di approvazione”; si aggiunge che “la causa e’ stata decisa sulla base di una delibera non impugnata che approvava un rendiconto che riportava il saldo di esercizi precedenti senza che neppure sia stato prodotto un consuntivo ed un riparto della spesa in tesi originariamente approvata”.
Il motivo di ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis n. 1 c.p.c.
Occorre in premessa ribadire che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 – 2, 23 luglio 2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emettera’ una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioe’ che il credito preteso sussiste, e’ esigibile e che il condominio ne e’ titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, cosi’, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorche’ non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 – 2, 24 marzo 2017, n. 7741).
Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolativita’ tipica dell’atto collegiale stabilita dal comma 1 dell’articolo 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini e’ tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (Cass. Sez. 2, 5 novembre 1992, n. 11981).
In particolare, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosita’ relative alle annualita’ precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea puo’ essere impugnato ai sensi dell’articolo 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. Sez. 6 – 2, 15 febbraio 2021, n. 3847).
Ora, un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea (nella specie, quello del 15 ottobre 2008, da cui emergono i contestati contro-crediti del Condominio) che, come assume la ricorrente, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosita’ e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, non avendo in particolare tenuto conto dell’effetto estintivo dei precedenti saldi debitori riconducibile alla transazione inter partes del 29 giugno 2006, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall’articolo 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera (cfr. Cass. Sez. 2, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5254).

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare del 15 ottobre 2008 di approvazione del consuntivo, attinenti alla indicazione delle somme rimaste insolute dalla condomina (OMISSIS) s.r.l., davano luogo, dunque, all’annullabilita’ della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Tali vizi non potevano, pertanto, essere sindacati dal giudice in sede di impugnazione della da parte della Immobiliare Pa-lu’ della successiva delibera del 18 dicembre 2009 (oggetto della presente causa), basandosi la stessa, per quanto accertando in fatto dai giudici del merito, con apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimita’ soltanto nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui dati contabili, divenuti inoppugnabili, determinati nel rendiconto consuntivo approvato il 15 ottobre 2008, in forza di un principio di continuita’ rispetto ai dati di chiusura del consuntivo, non essendo stata confutata l’esattezza e la legittimita’ di questi ultimi con sentenza passata in giudicato, cio’ soltanto imponendo all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni ordinate dalla sentenza, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza della contabilita’ successiva. La ricorrente, con la propria censura, auspica che la Corte di cassazione tragga dalle vicende contabili narrate un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito, rivalutando le stesse nel senso piu’ favorevole alle sue tesi difensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro immediata delibazione, attivita’ non consentita in sede di legittimita’.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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