Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5636.

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto riguardante un immobile non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati; occorre, piuttosto, avere riguardo all’indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto

Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5636. Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

Data udienza 10 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Azione negatoria – Giudizio d’appello – Inammissibilità di prove e documenti nuovi – Difetto di autosufficienza dei motivi di ricorso – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14313-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-controricorrenti-
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
-intimati-
avverso le SENTENZE di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 12 del 2014 e n. 797 del 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

RAGIONI DI FATTO

Con citazione per negatoria servitutis, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano al Tribunale di Pistoia di accertare l’inesistenza di una servitu’ di passo su un terreno di loro proprieta’, inibendone l’utilizzo a tale (OMISSIS). Costituitosi il (OMISSIS) per resistere all’azione avversaria, nel corso del giudizio erano altresi’ intervenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), sollecitando il riconoscimento di una servitu’ carrale di uso pubblico.
Con sentenza n. 443-2008, il Tribunale adito respingeva la domanda degli attori, riconoscendo la sussistenza di una servitu’ anche carrale, a favore delle parti convenute ed intervenute.
Contro la suddetta decisione si gravavano (OMISSIS) e (OMISSIS). Si costituivano altresi’, con distinte comparse, (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), proponendo questi ultimi appello incidentale, per ottenere l’accertamento di una servitu’ di uso pubblico. Si costituivano altresi’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), instando per il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Firenze pronunziava sentenza non definitiva n. 12/2014, con la quale rigettava l’appello incidentale, ed, accertata la sottoscrizione del contratto di costituzione della servitu’ in capo al de cuius degli appellanti, rimetteva la causa in istruttoria per procedere ad una CTU accertativa dello stato dei luoghi. Con la successiva sentenza n. 797, depositata il 18 maggio 2016, respingeva l’appello nei confronti del (OMISSIS), dichiarando contestualmente che la (OMISSIS), il (OMISSIS), la (OMISSIS), il (OMISSIS), la (OMISSIS), i (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) ed il 10CASINI non erano titolari di alcuna servitu’ di passo e regolando in conseguenza le spese di lite.
Il giudice di secondo grado affermava che la servitu’ di uso pubblico non risultava provata in base alla documentazione in atti e che, con riguardo all’appello principale, benche’ la scrittura privata costituente titolo della servitu’ non fosse stata disconosciuta dai (OMISSIS), il successivo accertamento peritale aveva individuato nei soli eredi del (OMISSIS) i titolari di un immobile idoneo a beneficiare della servitu’ di passo.
Ricorrono per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla scorta un unico, complesso motivo.
Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS), illustrati da successiva memoria ex articolo 378 c.p.c.
Si sono costituiti altresi (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).
All’udienza del 28 giugno 2022, rilevato che ne’ il ricorso ne’ il controricorso con ricorso incidentale erano stati notificati a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte provvedeva ad un rinvio, disponendo una nuova notifica. Adempiutosi a tanto, la causa era nuovamente rimessa al Collegio, nel corso dell’udienza del 10 febbraio 2023.

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

RAGIONI DI DIRITTO

1) Attraverso l’unica, articolata doglianza del ricorso principale, i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) assumono la “nullita’ delle denunciate sentenze per violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per vizi attinenti al procedimento, violazione dell’articolo 183 c.p.c. per non aver il Giudice di primo grado ne’ il giudice di secondo grado emesso alcun provvedimento relativo all’ammissione delle prove orali tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado e riproposte nel giudizio di appello. Violazione dell’articolo 345 c.p.c. ultimo comma, per aver ritenuto inammissibile la produzione della relazione tecnica (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), a firma dell’arch. (OMISSIS), ancorche’ successiva al giudizio di primo grado. Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo ed in particolare della scrittura 21/10/1963, il cui contenuto e’ stato oggetto di discussione fra le parti”.
1.2) La Corte distrettuale avrebbe travisato il contenuto dell’atto di transazione del (OMISSIS), nella parte in cui il tracciato era denominato come “strada”, sulla quale avrebbe potuto transitare “chiunque” dovesse raggiungere una determinata localita’ ove esistevano strutture comunali. Avrebbe altresi’ ritenuto tardivo il deposito dei documenti allegati nel giudizio di appello, senza considerare che la relazione del funzionario del Comune di (OMISSIS) era successiva allo scadere del termine ex articolo 184 c.p.c., sicche’ il deposito di tale documento sarebbe potuto intervenire anche in fase di gravame, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. Inoltre, anche nel giudizio di secondo grado non vi sarebbe stata alcuna pronunzia circa l’ammissibilita’ e la rilevanza delle prove orali tempestivamente dedotte.
Il motivo e’ complessivamente infondato.
1.3) Va doverosamente premesso che l’articolo 345 comma 3 c.p.c. – ratione temporis applicabile, giacche’ il giudizio di appello era stato incardinato in epoca precedente alla L. 7 agosto 2012 n. 134 – stabiliva: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo’ sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
1.4) Con riguardo alle allegazioni documentali, la sentenza non definitiva n. 12/14 ha testualmente precisato: “.deve dirsi che gli appellanti incidentali in primo grado hanno prodotto moltissimi documenti che dovrebbero provare il preteso uso pubblico ed ulteriori documenti hanno irritualmente (come rilevato dagli appellanti) prodotto nel presente grado (si tratta dei documenti da 75 a 83). Al riguardo occorre rilevare che giusta Cass. Sez. Un 8203/2005 il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova riguarda anche le prove precostituite quali sono i documenti. Ad avviso della Corte, esclusa l’ammissibilita’ dei documenti prodotti in questo grado, la pretesa degli appellanti incidentali non risulta provata nei suoi presupposti”.
1.5) Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’articolo 345 comma 3 c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilita’ di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioe’, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice circa l’indispensabilita’ degli stessi per la decisione. A cio’ deve aggiungersi che, nel giudizio di appello l’indispensabilita’ delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla possibilita’ di eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Sez. U, n. 10790 del 4 maggio 2017; Sez. 2, n. 24129 del 3 ottobre 2018).
1.6) Nella specie, peraltro, trattandosi di un documento successivo alla conclusione del giudizio avanti il Tribunale (relazione proveniente dal Comune di (OMISSIS)), se e’ pur vero che la Corte distrettuale non ha motivato in ordine alla sua indispensabilita’ o no, e’ altrettanto vero che il motivo di ricorso e’ privo di autosufficienza, giacche’ i ricorrenti avrebbero dovuto allegarlo oppure almeno specificarne il contenuto, al fine di dimostrarne l’indispensabilita’, per consentire alla Corte di valutarlo al fine della connessione con la domanda di costituzione della servitu’ di uso pubblico.
1.7) Con riguardo alle prove orali, asseritamente non delibate, occorre considerare che, in nessuna delle due sentenze impugnate, si accenna alla deduzione di prove orali da parte degli appellanti incidentali. Alcunche’ si rinviene in particolare nella sentenza non definitiva n. 12/14 – quella che ha scrutinato il giudizio sull’uso pubblico della servitu’ – neppure nell’epigrafe, contenente le conclusioni delle parti. Solo nelle conclusioni riportate dalla sentenza definitiva e’ scritto “Si chiede occorrendo ammettersi la prova per testi richiesta in primo grado di cui alla memoria ex articolo 184 c.p.c.”, il che farebbe intendere che la richiesta sia stata introdotta, come obiter dictum, solo in esito al deposito della CTU disposta in appello.

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto

1.8) Invero, la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale e’ inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestivita’ e ritualita’ della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicita’ dell’asserzione (Sez. 2, n. 9748 del 23 aprile 2010; Sez. 6-L., n. 8204 del 4 aprile 2018).
La mancata indicazione dei testi chiamati a deporre sui nove (su diciannove asseritamente richiesti) capitoli riportati nel ricorso, nonche’ la carenza di prova circa la tempestivita’ e ritualita’ dell’istanza rivolta alla Corte d’appello rendono dunque inammissibile la predetta parte del motivo dedotto.
2) Mediante il primo motivo del ricorso incidentale, i (OMISSIS) assumono la nullita’ della sentenza impugnata per insanabile contraddizione delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 12/14, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 L’affermazione della sentenza non definitiva, secondo cui la scrittura privata in data 21.10.1963 “e’ atto ricognitivo/costitutivo di una servitu’ di passo” sarebbe intrinsecamente contraddittoria, perche’ contenente due ipotesi alternative, fra loro inconciliabili.
La lagnanza non ha ragion d’essere.
2.1) Appare infatti evidente che quella utilizzata dalla Corte distrettuale e’ una mera definizione, che non attinge minimamente il senso dell’accertamento operato, ne’ comporta particolari conseguenze incidenti sugli interessi dei controricorrenti.
3) Il secondo motivo si appunta sul mancato disconoscimento della scrittura privata, denominata “transazione”. All’uopo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 I (OMISSIS) avrebbero espresso nella maniera piu’ netta la loro “non conoscenza” della scrittura privata, il che sarebbe stato conforme al disposto di cui all’articolo 214 comma 2 c.p.c. laddove l’erede puo’ limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura: oggetto del disconoscimento sarebbe la scrittura privata nel suo insieme e non il fatto specifico che la grafia appartenesse o no al suo autore apparente. Inoltre, la verificazione richiesta ex adverso, anche se avanzata in via condizionata, sarebbe stata incompatibile con l’eccezione di decadenza dal disconoscimento del documento.
La doglianza e’ infondata.
3.1) Questa Suprema Corte e’ ferma nel ritenere che il disconoscimento da parte dell’erede della scrittura privata attribuita al “de cuius” postula l’assolvimento dell’onere posto dall’articolo 214 comma 2 c.p.c., consistente in una dichiarazione di specifico ed univoco contenuto di non conoscere la scrittura del proprio autore, non bastando percio’ una generica deduzione di mancanza di elementi atti alla individuazione dell’autore del documento (Sez. 3, n. 9543 del 1 luglio 2002; Sez. 3, n. 1591 del 6 febbraio 2002).
L’affermazione della Corte distrettuale che “il disconoscimento deve essere rivolto alla scrittura e/o alla sottoscrizione, ed il disconoscimento presuppone un giudizio sull’autografia” e’ dunque del tutto conforme a diritto, oltre a costituire un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ perche’ congruamente motivato.
4) La terza censura e’ volta a riproporre la nullita’ – per assoluta indeterminatezza dell’oggetto – dell’atto con il quale sarebbe stata costituita la servitu’ di passo. In particolare, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1027, 1031, 1346, 1418 e 1421 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 L’invocata nullita’ deriverebbe dalla carente determinazione dell’oggetto del contratto, stante la mancata individuazione dei fondi beneficiati ed il riferimento a due “misteriose” localita’ ((OMISSIS) e (OMISSIS)) avrebbe comportato la violazione dell’articolo 1346 c.c. Ulteriore causa di nullita’ della scrittura privata sarebbe riscontrabile nell’inesistenza del sinallagma.
Il motivo e’ infondato.
4.1) Il requisito della determinatezza o determinabilita’ dell’oggetto di un contratto riguardante un immobile non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati (Sez. 2, n. 11237 del 31 maggio 2016). Occorre piuttosto avere riguardo all’indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto (Sez. 2, n. 16078 del 28 luglio 2020).
E la Corte toscana – dopo aver correttamente puntualizzato che la transazione ando’ a definire una causa civile pendente avanti la Pretura di (OMISSIS) (con il che risulta realizzato il requisito sinallagmatico dell’aliquid datum, aliquid retentum) – con un ragionamento del tutto plausibile ha affermato che, proprio in forza del collegamento logico con quella causa, le controparti del dante causa dei (OMISSIS) dovessero essere gli allora proprietari dei fondi dominanti, posti nelle due localita’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Da cio’ la determinabilita’ dell’oggetto e la conseguente validita’ dell’atto.
In definitiva, vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale.
Le spese di lite fra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, mentre (OMISSIS) e (OMISSIS) devono rifondere quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS), come liquidate in dispositivo.
Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio fra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra; condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, e di (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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