Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30485.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

In tema di ricorso per cassazione il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa», deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi. Esso è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 del primo comma dell’articolo 366 del Cpc e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 del primo comma dell’articolo 366 del Cpc), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati. In altri termini, secondo il «modello legale» apprestato dall’articolo 366 del Cpc, la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione – questa – che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una «sintesi» dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Deriva da ciò che la mancanza o la carenza dell’esposizione dei fatti di causa determina ex se l’inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l’esame della censura in cui si articola il ricorso, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30485. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

Data udienza 6 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Inesistenza della notificazione – Presupposti – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12896/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’ (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2405/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio di via Aldebaran n. 21 in Catania convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei lavori di scavo eseguiti per la costruzione di una galleria sotterranea in prossimita’ dell’edificio condominiale nell’ambito del progetto di raddoppio ferroviario della tratta (OMISSIS).
Espose che durante l’esecuzione dei lavori l’edificio aveva subito ingenti danni alle parti comuni e che, al fine di far accertare lo stato dei luoghi e la causa dei lamentati danni, aveva introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nell’ambito del quale il consulente tecnico d’ufficio nominato aveva individuato nelle attivita’ lavorative di perforazione, svolte in galleria dalla (OMISSIS) s.p.a., la causa dei danni lamentati, stimati in Euro 39.800,00.
Nel giudizio di primo grado si costitui’ la societa’ convenuta che contesto’ la domanda avversa e formulo’ domanda di garanzia, ex articolo 269 c.p.c., nei confronti dell’ (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS) s.r.l.- (OMISSIS) s.p.a., nonche’ della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, per essere da queste manlevata; formulo’, pure, domanda di chiamata in garanzia nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., quale Compagnia con la quale l’appaltatore aveva stipulato apposita polizza assicurativa per i lavori in oggetto.
Espletata la c.t.u., il Tribunale di Catania, dichiarata la contumacia dell’ (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte attrice, condanno’, in solido, le predette societa’ al risarcimento dei danni in favore del Condominio oltre che al pagamento delle spese di lite e rigetto’ la domanda proposta dal Condominio nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..
2. Avverso detta sentenza propose appello la (OMISSIS) s.p.a., sia in proprio che quale mandataria-capogruppo dell’A.T.I.; costituitesi in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., il Condominio di (OMISSIS) spiego’ appello incidentale.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

Restando contumace la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiaro’ inammissibile l’appello incidentale del Condominio e rigetto’ la domanda dal Condominio proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e nella qualita’ di mandataria e capogruppo dell’ (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza di primo grado; condanno’ inoltre il Condominio al pagamento in favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e nella qualita’, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nonche’ al pagamento delle spese di lite in favore della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a.
In particolare, la Corte territoriale rilevo’ che la tardiva costituzione in giudizio del Condominio comportava l’inammissibilita’ dell’appello incidentale; respinse il primo motivo di gravame proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., con il quale si censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto rituale la notifica dell’atto di chiamata in causa, osservando che l’atto di citazione ex articolo 269 c.p.c. della (OMISSIS) s.p.a. era stato notificato a mezzo posta all’ (OMISSIS) e, per essa, alla capogruppo Cariboni, in persona del suo amministratore e legale rappresentante, ed era stato ritirato dalla destinataria in data 13 giugno 2012. Evidenziando, inoltre, che il Condominio aveva agito nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. esclusivamente nella qualita’ di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, e non gia’ in quella di direttore dei lavori, i giudici di appello ritennero che non fosse stato dimostrato che la (OMISSIS) s.p.a. avesse rivestito tali qualita’ e che si fosse ingerita nella esecuzione delle opere affidata alla (OMISSIS) s.r.l. o, ancora, che fosse configurabile a suo carico una culpa in eligendo, confermando sul punto la sentenza di primo grado. In accoglimento del quarto motivo di appello – con cui si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa societa’ appellante, quale capogruppo-mandataria dell’ (OMISSIS), della (OMISSIS) s.r.l. (quale mandante) e della (OMISSIS) s.p.a. – rilevarono, altresi’, che, vertendosi in ipotesi di consorzio con attivita’ esterna, doveva ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell’ (OMISSIS) appellante quanto ai danni subiti dal Condominio, costituendo circostanza pacifica che all’esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se gia’ riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, avesse provveduto la societa’ consortile a responsabilita’ limitata.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, con un unico motivo.
Il Condominio di (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. resistono con separati controricorsi.
La (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione deduce la “nullita’ della sentenza per violazione del procedimento – nullita’ del giudizio di primo grado e conseguentemente del giudizio di appello. Mancata integrazione del contraddittorio” e censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici d’appello non hanno rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della odierna ricorrente nel giudizio di primo grado. Segnatamente, sostiene la ricorrente che la notifica tentata nei suoi confronti in primo grado sarebbe del tutto inesistente, con conseguente nullita’ di tutto il procedimento di primo grado, in quanto eseguita, in mancanza delle persone addette alla ricezione, a mezzo del servizio postale con il deposito del piego all’ufficio postale e con l’invio della successiva raccomandata, in violazione dell’articolo 145 c.p.c., come modificato per effetto della L. n. 262 del 2005, che non consente la notifica alla societa’ con le modalita’ previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c..
1.1. In controricorso, la (OMISSIS) s.p.a. ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso principale per violazione del principio di autosufficienza, nonche’ per difetto di specificita’, per avere la ricorrente completamente omesso di esporre lo svolgimento di entrambi i gradi di giudizio, nonche’ di dedurre specifiche censure in ordine alla pronuncia di secondo grado.
1.2. Il motivo e’ in parte inammissibile e, in parte, infondato.
1.3. La censura, in primo luogo, difetta di specificita’ e non e’ rispettosa del principio di autosufficienza.
Come e’ noto, l’articolo 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimita’, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza e’ sanzionata con l’inammissibilita’ del ricorso stesso.
Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che esso e’ posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione e’ chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarita’ tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati. In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’articolo 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui e’ scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione – questa – che e’ possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una “sintesi” dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.
Deriva da cio’ che la mancanza o la carenza dell’esposizione dei fatti di causa determina ex se l’inammissibilita’ del ricorso e non puo’ essere superata attraverso l’esame della censura in cui si articola il ricorso, ne’ attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., sez. U, 22/05/2014, n. 11308; in senso conforme, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 3, 28/05/2018, n. 13312).
1.4. La ricorrente, come eccepito dalla (OMISSIS) s.p.a. in controricorso (pag. 4 e ss.), ha svolto una esposizione sommaria dei fatti del tutto insufficiente, omettendo di riportare lo svolgimento di entrambi i gradi del giudizio e di indicare, seppure in modo sintetico, le domande svolte dalle parti ed i fatti dai quali sono scaturite, nonche’ di indicare quale sia stata la decisione del giudice di primo grado, e si e’ limitata a riprodurre soltanto il testo della sentenza impugnata, in tal modo contravvenendo anche al principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che richiede che il giudice di legittimita’ sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

1.5. La doglianza e’, per altro verso, infondata.
1.5.1. La nullita’ della notificazione della citazione per inosservanza delle modalita’ di notificazione non puo’ essere inquadrata nello schema della inesistenza giuridica del rapporto processuale e della sentenza (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916), trattandosi, invece, di una situazione sostanziale e formale riconducibile, qualora effettivamente sussistenti i vizi lamentati, nella categoria giuridica delle nullita’ della sentenza, che, per espressa disposizione di legge (articolo 161 c.p.c.), in vista dell’esigenza di certezza giuridica, sono soggette a sanatoria qualora non vengano fatte valere mediante le ordinarie impugnazioni, nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione.
Come e’ stato chiarito dalle Sezioni Unite, l’inesistenza della notificazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’ (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916).
1.5.2 Invero, nell’ipotesi qui in esame, si tratta di contraddittorio esistente, ma viziato, e il dedotto motivo di nullita’ della sentenza di primo grado, a norma dell’articolo 161 c.p.c., convertendosi in motivo di impugnazione, avrebbe potuto essere fatto valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dell’impugnazione, e cioe’ su censura della parte (v. gia’ Cass., sez. 1, 22/6/1972, n. 2033; Cass., sez. 3, 18/3/1968, n. 873), essendo rilevabili d’ufficio – in qualsiasi stato e grado del processo – solo quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perche’ la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che determinano inesistenza giuridica della decisione (v. Cass., sez. 3, 7/12/1973, n. 3346), ipotesi non ricorrente nella specie.
1.5.3. Questa Corte ha, in particolare, chiarito (Cass., sez. 1, 17/11/1979, n. 5968; Cass., sez. 1, 25/05/1995, n. 11827) che “il principio cardine del processo civile affermato dall’articolo 161 c.p.c., circa la conversione dei motivi di nullita’ della sentenza in motivi di impugnazione, conduce, nel giudizio d’appello, alla configurazione di un duplice concorrente ordine di preclusioni relativamente alle nullita’ verificatesi nel grado precedente e risolventisi in motivi di nullita’ della sentenza che l’ha concluso: a carico del soccombente che non abbia fatto valere tali nullita’ con specifico motivo del tempestivo gravame; a carico del vincitore, assolto dalla domanda di merito in primo grado, che – pur senza necessita’ di appello incidentale – non abbia pregiudizialmente eccepito le medesime nullita’ nel costituirsi in giudizio.
La regola del rilievo d’ufficio delle nullita’ in caso di contumacia prevista dall’articolo 164 c.p.c., comma 1, si riferisce soltanto alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche, per lo sbarramento conseguente all’altra regola della conversione dei motivi di nullita’ in motivi d’impugnazione, alla citazione introduttiva del grado precedente.
Pertanto, l’eventuale nullita’ della citazione introduttiva del giudizio di primo grado o dell’atto di chiamata in causa del terzo che non sia fatta valere in appello per essere rimasto contumace il convenuto, sebbene regolarmente citato in tale grado di giudizio, non puo’ essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione a causa dell’intervenuta preclusione”.
Ne deriva che, in difetto di impugnazione, da parte della odierna ricorrente, della sentenza di primo grado, nonostante la rituale notificazione dell’atto di citazione in appello, preliminarmente rilevata dalla Corte d’appello, risulta evidente che ogni indagine sulla sussistenza del vizio di nullita’ della sentenza di primo grado resta, dunque, preclusa in questa sede.
1.5.4. Peraltro, la (OMISSIS) s.p.a. ha proceduto alla notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo in garanzia nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non soltanto presso la sede legale della societa’, ma anche nei confronti del suo legale rappresentante presso il domicilio, come previsto dall’articolo 145 c.p.c., mediante l’emissione di avviso di deposito dell’atto giudiziario presso l’ufficio postale a mezzo raccomandata, cosicche’, anche sotto tale profilo, la censura rivolta alla sentenza impugnata e’ priva di fondamento.
2. Passando all’esame del ricorso incidentale, deve essere, preliminarmente, disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ per difetto di specificita’, sollevata dalla (OMISSIS) s.p.a. e dalla (OMISSIS) s.p.a..
2.1. Come gia’ detto, l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, costituisce requisito essenziale del ricorso per cassazione, poiche’ l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda e’ funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilita’, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780) e consente di non dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 28/11/2018, n. 30754).
2.2. La stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, – Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito che il principio di cui all’articolo 366 c.p.c., e in particolare del comma 1, n. 3, “garantisce un utilizzo appropriato e piu’ efficace delle risorse disponibili” dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell’articolo 360 bis c.p.c.), e che la Corte di legittimita’, leggendo il ricorso nella sua globalita’, deve poter “comprendere l’oggetto della controversia, cosi’ come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata”, sicche’, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito e le risposte date dai precedenti giudici, cosi’ da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto cosi’ congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte.
2.3. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che il Condominio ricorrente, prima di illustrare i motivi di ricorso formulati, ha esaurientemente ricostruito la vicenda fattuale e processuale da cui scaturisce la controversia, consentendo a questa Corte di comprendere le pretese fatte valere dalle parti e le difese rispettivamente da esse spiegate, cosicche’ risulta pienamente rispettato l’onere imposto dal richiamato articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Condominio di (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2049 e 2043 c.c., nella parte in cui i giudici di secondo grado, pronunciandosi sul secondo e terzo motivo di gravame spiegato dalla (OMISSIS) s.p.a., hanno escluso qualsiasi responsabilita’ in capo alla (OMISSIS) s.p.a.
Deduce il Condominio che gia’ dalla lettura dell’atto di citazione e dalla documentazione allegata si evince che aveva agito nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. nella sua veste sia di committente che di direttore dei lavori e che la documentazione acquisita agli atti di causa (nota prot. n. DFS/MP/1725 datata 11 novembre 2005, con cui la (OMISSIS) s.p.a. aveva comunicato al Condominio l’approvazione del progetto di raddoppio ferroviario e la necessita’ di procedere alla espropriazione ed asservimento per pubblica utilita’ di parte degli immobili di proprieta’ condominiale, nota prot. n. 21188 datata 4 giugno 2009, nota prot. n. 34723 datata 8 settembre 2009) dimostra che la (OMISSIS) s.p.a., lungi dal limitarsi ad una mera attivita’ di direzione dei lavori di scavo, aveva sempre svolto un ruolo che non era stato limitato al mero adempimento di compiti tecnico-ingegneristici, ma che si era spinto sino ad assumere un controllo diretto e costante delle modalita’ di esecuzione dell’opera e di monitoraggio delle conseguenze dei lavori di scavo. Sostiene, quindi, che sarebbe ravvisabile la responsabilita’ in capo alla (OMISSIS) s.p.a. sulla base di due circostanze: per il fatto che i lavori di scavo rientravano nell’ambito di un appalto di opere pubbliche e per il fatto che la (OMISSIS) s.p.a. aveva svolto il ruolo di committente e di direzione dei lavori durante tutta la esecuzione delle opere in questione.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
3.2. Le doglianze svolte sono sostanzialmente volte a sollecitare, da parte di questa Corte, un riesame delle questioni di merito gia’ vagliate dai giudici territoriali, i quali hanno accertato, non solo che il Condominio non aveva agito nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. nella qualita’ di direttore dei lavori, ma esclusivamente nella veste di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, ma anche che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere raggiunta la prova che la (OMISSIS) s.p.a. avesse effettivamente rivestito la qualita’ di appaltatrice ed esecutrice dei lavori di scavo, ne’ tanto meno che si fosse ingerita nella esecuzione dei lavori affidati alla (OMISSIS) s.r.l..
I giudici di merito hanno, invero, escluso, in esito all’esame del materiale probatorio offerto, che fosse ascrivibile alla (OMISSIS) s.p.a. una culpa in eligendo, precisando che non risultava “comprovato in atti secondo quali concrete modalita’, ordini e disposizioni l’ (OMISSIS) avrebbe condotto e si sarebbe ingerita nell’esecuzione delle opere oggetto di appalto”.
La esaustiva disamina dei diversi profili di responsabilita’ astrattamente imputabili alla (OMISSIS) s.p.a., che ha condotto la Corte d’appello a negare una qualsiasi responsabilita’ in capo della predetta societa’, non puo’ essere rimessa in discussione in questa sede dal Condominio che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si limita a riproporre circostanze di fatto e deduzioni difensive gia’ esposte nel giudizio di merito e a contrapporre alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di appello una personale ricostruzione. Infatti, la ricorrente anche in questa sede sostiene che la (OMISSIS) s.p.a. avrebbe svolto il ruolo di direttore dei lavori e che sarebbe evidente ed incontestabile una sua ingerenza nella realizzazione dell’opera e nell’esecuzione dell’appalto (si veda pag. 25 del ricorso), rimandando alla “documentazione in atti”, che attesterebbe che la societa’ era destinataria di rilievi provenienti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal Comune di Catania e dall’Ufficio del Genio Civile. In realta’, le censure formulate, investendo la valutazione delle risultanze probatorie, non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilita’, sia perche’ esse difettano di autosufficienza, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perche’ si omette di riportare o trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, e, comunque, di localizzare gli atti difensivi ed i documenti che supportano tali doglianze, sia perche’ esse presuppongono un accertamento di fatto, esclusivamente demandato al giudice del merito, che ha esaustivamente vagliato tutto il corredo probatorio messo a sua disposizione ed esaustivamente motivato, concludendo per l’insussistenza di qualsiasi responsabilita’ in capo alla (OMISSIS) s.p.a..
Il convincimento che il Giudice si e’ formato, in difetto di deduzione di un vizio motivazionale, non e’ sindacabile in sede di legittimita’, dovendosi ribadire che la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione di tutti gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 1, 23/05/2014, n. 11511).
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce l’errata applicazione dell’articolo 2615 c.c., in relazione alla condanna esclusiva della consorziata (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione. Fa rilevare, in particolare, che l’articolo 2615 c.c. riguarda i rapporti contrattuali delle (OMISSIS) e della societa’ consortile e non anche le ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale di cui all’articolo 2043 c.c., e che, in base al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, il committente risponde anche quando il contratto d’appalto sia intervenuto con un consorzio, mentre l’esecuzione dell’attivita’ sia stata affidata ad una consorziata.
4.1. La censura e’ inammissibile.
4.2. Dalla illustrazione del motivo non e’, infatti, dato di comprendere quale sia la ratio decidendi impugnata, cosicche’ e’ impedito a questa Corte il controllo sulla decisivita’ degli elementi di giudizio che si assume siano stati erroneamente valutati dal giudice d’appello, ne’ quali siano le ragioni poste a sostegno della censura, per le quali si chiede la cassazione della sentenza. Ne segue che, per l’assoluta incomprensibilita’ della censura, non e’ soddisfatto il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., sez. 3, 04/02/2000, n. 1238; Cass., sez. 1, 17/05/2006, n. 11501).
5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., lamentando che, erroneamente, la Corte d’appello l’avrebbe condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio in favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ (OMISSIS), benche’ quest’ultima fosse rimasta contumace in primo grado.
La censura e’ fondata, atteso che “presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite e’ che la parte, a favore della quale dette spese sono attribuite, le abbia in realta’ sostenute per lo svolgimento dell’attivita’ difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non puo’ chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa e’ rimasta contumace, ne’ il giudice puo’ provvedere alla liquidazione di esse” (ex multis, gia’ Cass., sez. L, 9/11/1982, n. 5897; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16786).
La sentenza impugnata, provvedendo in sede di appello a favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria
e capogruppo dell’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., riguardo alle spese concernenti il giudizio di primo grado, che essa non aveva sostenuto, essendo rimasta contumace in quel grado, ha tratto dalla circostanza che la medesima era vittoriosa in appello una conseguenza che, in ossequio al principio di causalita’ che regola il carico delle spese all’esito del giudizio, non avrebbe potuto trarre.
Ne segue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di Cassazione deve applicare l’articolo 384 c.p.c., comma 2, e, dunque cassare la sentenza senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese e’ situazione assimilabile ad una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse.
6. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale; deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza va cassata senza rinvio quanto alla statuizione di condanna del Condominio di via Aldebaran n. 21 in Catania di cui al primo grado in favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a.
In relazione alla cassazione parziale della sentenza di appello, restano ferme le statuizioni sulle spese riguardo al grado di appello.
Le spese del giudizio di legittimita’ nel rapporto tra la ricorrente principale ed il Condominio ricorrente incidentale vanno integralmente compensate, stante la sostanziale reciproca soccombenza.
Nel resto, le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio a favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., e conferma la statuizione della sentenza relativa alle spese del grado di appello. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’ tra (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, ed il Condominio di (OMISSIS).
Condanna la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di (OMISSIS) al pagamento, in solido, in favore della (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di (OMISSIS) al pagamento, in solido, in favore della (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di (OMISSIS) al pagamento, in solido, in favore della (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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