Il ricorso in opposizione allo stato passivo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 17 luglio 2019, n. 19151

Massima estrapolata:

Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l’eventuale vizio dell’atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all’altra parte per svolgere le proprie difese.

Sentenza 17 luglio 2019, n. 19151

Data udienza 6 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8814/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. N. (OMISSIS), in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 578/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con particolare riferimento al primo motivo ed assorbito il secondo motivo e che venga cassata la sentenza con rinvio;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento.

RILEVATO

CHE:
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 5 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da (OMISSIS), qualificata come reclamo L. Fall., ex articolo 26, avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda, ultratardiva, di rivendica di immobili nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl, perche’ depositata in forma cartacea e non telematica, in contrasto con il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis conv. con L. n. 221 del 2012.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, resistito dal Fallimento. Le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO

CHE:
1.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 16 bis cit., per avere ravvisato un obbligo legale di deposito del reclamo con modalita’ telematica, insussistente nelle procedure concorsuali, come confermato dal protocollo in vigore nello stesso tribunale e in altri tribunali.
2.- Si rileva preliminarmente che, a prescindere dalla qualificazione che ne abbia dato lo stesso creditore, ha errato il giudice di merito a qualificare la proposta opposizione come reclamo L. Fall., ex articolo 26, alla luce del principio – che si deve qui ribadire secondo cui il decreto del giudice delegato che sancisca l’inammissibilita’ della domanda tardiva di credito, perche’ formulata oltre il termine di cui alla L. Fall., articolo 101, cosi’ impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilita’ ad essa del ritardo, e’ impugnabile con l’opposizione di cui alla L. Fall., articolo 99, trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore (Cass. n. 21596 del 2012).
3.- Il motivo e’ fondato.
Il “reclamo” avverso lo stato passivo e’ stato proposto da un soggetto che e’ escluso dalla modalita’ telematica, non essendo tra quelli indicati nell’articolo 16 bis, comma 3 che dispone che nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 (in tema di deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite “esclusivamente con modalita’ telematiche”) “si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti a cura del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”. Il Tribunale quindi avrebbe dovuto giudicare l’opposizione nel merito e non dichiararla inammissibile.
4.- Si deve aggiungere che, in ogni caso, come il deposito per via telematica dell’atto introduttivo del giudizio, anziche’ con modalita’ cartacee, non da’ luogo ad una nullita’ della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarita’ sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa dell’atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalita’ (Cass. n. 9772 del 2016, n. 1717 del 2019), ugualmente il deposito dell’atto introduttivo con modalita’ cartacee anziche’, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all’altra parte per svolgere le proprie difese.
5.- Il provvedimento impugnato e’ cassato con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la questione della sospensione della vendita del compendio immobiliare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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