Il saggio di interessi di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 gennaio 2023| n. 61.

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.

Ordinanza|3 gennaio 2023| n. 61. Il saggio di interessi di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale

Data udienza 14 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Obbligazioni pecuniarie – Art. 1284 comma 4 cc – Tasso legale degli interessi – Ambito di applicabilità della norma – Esecuzione – Opposizione – Art. 615 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26016 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari n. 207/2020, pubblicata in data 3 luglio 2020 (e notificata in data 29 luglio 2020);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ha intimato precetto di pagamento al (OMISSIS) S.p.A., sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna di quest’ultimo al pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente bancario, come rideterminato a seguito dell’esclusione di una serie di addebiti operati dalla banca e dichiarati illegittimi.
La banca intimata ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., contestando la richiesta da parte della societa’ creditrice degli interessi sulla sorta capitale oggetto della condanna nella misura di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, (per complessivi Euro 83.299,94).
L’opposizione e’ stata accolta dal Tribunale di Sassari, che ha ritenuto nella specie applicabile il tasso di interesse di cui all’articolo 1284 c.c., comma 1.
La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione di primo grado, anche se sulla base di una diversa motivazione.
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS) S.p.A..
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 5, articoli 1224 e 1284 c.c., come integrato dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 17 convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, articolo 113 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.”.
La societa’ ricorrente deduce che “… la Corte territoriale, disapplicando la portata generale dell’articolo 1284 c.p.c., comma 4, (il quale prevede l’applicazione del tasso maggiorato previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche di natura restitutoria) non ha riconosciuto all’odierna ricorrente il tasso maggiorato sulle somme liquidate nella sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 1230/2018”.
Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 Violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti”.
La societa’ ricorrente deduce che “… la Corte territoriale non ha correttamente valutato la circostanza relativa al fatto che l’obbligazione di pagamento a favore della odierna ricorrente discende da un rapporto di natura contrattuale (conto corrente) in essere fra le parti”.
I due motivi del ricorso sono connessi: entrambi pongono la questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di applicabilita’, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni, della disposizione di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, con la quale e’ stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all’inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002 (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
Secondo la corte d’appello, la disposizione sarebbe applicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale tra le parti; essa ne ha, di conseguenza, escluso l’operativita’ nel caso di specie, affermando che il credito fatto valere dall’intimante sarebbe una obbligazione derivante da ripetizione di indebito, che non ha natura negoziale.
La ricorrente sostiene, invece, che il campo di applicazione della disposizione sarebbe generalizzato, quindi riferibile a tutte le obbligazioni pecuniarie e comunque che, nella specie, l’obbligazione portata dal titolo esecutivo derivava in realta’ da un rapporto contrattuale.
Il ricorso e’ fondato.
2. Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L’articolo 1284 c.c., comma 4, e’ stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse piu’ elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosita’, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’articolo 1284 c.c., intitolato “saggio degli interessi”, cioe’ nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilita’ delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale “la norma di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessita’ di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale pero’ in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio”.
Si tratta di un indirizzo che si e’ formato, in verita’, in alcuni precedenti di legittimita’ relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realta’, che possa condividersi l’argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioe’ l’osservazione per cui l’incipit della disposizione di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4, avrebbe “la funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilita’ della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto” in quanto essa “apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’articolo 1224 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti”.
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell’articolo 1224 c.c..
3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’articolo 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioe’ il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che puo’ ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’articolo 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra.
Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioe’ a quello dell’articolo 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell’articolo 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell’articolo 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all’incipit dell’articolo 1284 c.c., comma 4, invece, se vi e’ un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l’inizio del processo.
3.1.2 D’altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come gia’ osservato, l’articolo 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all’inizio del processo, mentre l’articolo 1284 c.c., comma 4, quello del solo periodo successivo all’inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell’articolo 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volonta’ delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all’inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all’articolo 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilita’ di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell’articolo 1284 c.c., comma 4, implica certamente che tale ultima disposizione non puo’ ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non e’ invece assolutamente da ritenere indice dell’intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
3.2 Sara’ naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilita’ dell’articolo 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimita’ piu’ sopra richiamati, in cui e’ ripetuto il riferimento alla speciale natura dell’obbligazione indennitaria a carico dello Stato per l’eccessiva durata del processo: questa Corte non ritiene, pero’, che sia possibile affermare, in generale, che l’articolo 1284 c.c., comma 4, abbia di per se’ un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali.
4. Fatte le precisazioni che precedono, che hanno carattere generale ed astratto, la Corte osserva che, comunque, in concreto e nel caso di specie, anche in base all’indirizzo da cui si sono appena prese le distanze avrebbero dovuto riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4.
Anche in base al suddetto indirizzo, infatti, non e’ affatto esclusa, anzi e’ espressamente riconosciuta l’applicabilita’ dell’articolo 1284 c.c., comma 4, alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che “il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell’articolo 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”.
Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidita’ di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all’azione esperita dalla societa’ attrice nel sottostante giudizio di merito ed al genus cui essa potrebbe in astratto ricondursi, e’ certamente un’obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale.
Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente.
Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimita’ di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura.
In ogni caso, per quanto piu’ sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilita’, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam), cioe’ si tratterebbe, in ogni caso, di un’azione restitutoria relativa all’inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all’indirizzo piu’ restrittivo richiamato dalla corte d’appello (ed il cui fondamento non si condivide, come gia’ chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4. In altri termini, anche a volere, solo per un momento, ritenere condivisibile l’indirizzo fatto proprio dalla corte d’appello e da cui piu’ sopra si sono prese le distanze, la conclusione conforme a diritto, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere quella cui la stessa corte d’appello e’ giunta, ma quella esattamente contraria, cioe’ quella dell’applicabilita’ del tasso legale degli interessi moratori successivi all’inizio del processo di cui all’articolo 1284 c.c., comma 4.
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere cassata affinche’, in sede di rinvio, la fattispecie sia rivalutata sulla base dei principi di diritto in precedenza esposti.
5. Il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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